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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/12/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 262/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. NA TT, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 262/2022 tra
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Gianluigi Baroni, Lorenzo Zanotti e Federica Carelli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi sito in Piazza Tre Torri, 2, Milano, giusta procura in atti;
- Opponente
Contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marzio Controparte_1 C.F._1
LV ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Via Germania n. 11, Siracusa, giusta procura in atti;
- Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2022 la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo , n. 533/2021, reso dal
Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 16.12.2021 e con il quale veniva ingiunto alla società opponente l'immediato pagamento, in favore di della Controparte_1 somma lorda di € 23.711,5663, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese e compensi della procedura di ingiunzione, a titolo di TFR accantonato in azienda e versato al fondo di tesoreria
. CP_2
A fondamento del ricorso, deduceva l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente, in ragione della cessione del ramo d'azienda in capo alla società OVS SpA. Precisava che il verbale di conciliazione sottoscritto con il lavoratore in sede sindacale prevedeva espressamente la liquidazione, al momento della cessione, delle spettanze di fine rapporto “risultanti dai registri contabili aziendali”, tra cui il solo “TFR accantonato in azienda”; pagamento, quest'ultimo, correttamente e tempestivamente effettuato dalla società opponente. Contestava, in ogni caso,
l'ammontare della somma ingiunta deducendo che la somma accantonata presso il Fondo di ES dell' per quanto maturato successivamente al 1.1.2007 e sino alla cessazione del rapporto di CP_2 lavoro con l'opponente (!3.4.2021) è pari ad Euro 23.355,12, come risultante dalla documentazione prodotta in atti.
Sulla base di tali premesse chiedeva, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in giudizio dell' – soggetto debitore delle somme dovute al lavoratore a titolo di TFR per il periodo CP_2 antecedente al 1.1.2007 - e di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, di dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, di rideterminare le somme dovute nella diversa e minore somma ritenuta di giustizia.
Con memoria depositata in data 8.2.2022 si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 quanto dedotto dalla società e chiedendo il rigetto del ricorso, posto Parte_1 che la società opponente, in violazione degli accordi raggiunti, si era limitata a liquidare il TFR dallo stesso maturato sino alla data del 31.12.2006, omettendo il versamento di quello accantonato dal 1 gennaio 2007 alla data di intervenuta cessione d'azienda, come chiaramente evincibile dal tenore letterale degli accordi raggiunti.
Con ordinanza del 7.4.2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del d.i. opposto e con provvedimento del successivo 13.10.2022 veniva rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo , gravando sempre sul datore di lavoro l'obbligo di pagamento del TFR CP_2 in favore del lavoratore anche nel caso di accantonamento presso il fondo di tesoreria.
Istruita la causa documentalmente, all'esito dell'udienza del 18.9.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte opposta, la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti considerazioni.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio si è pronunciato questo Tribunale con sentenza n. 987/2023 del 30.11.2023 le cui motivazioni, condivise dal decidente, devono essere richiamate anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
Ebbene, nella citata pronuncia, quanto al quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame, si legge “Preliminarmente, va rilevato che la legge finanziaria per l'anno 2007 (L. n. 296 del 2006, art.
1, comma 755) ha istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei CP_ trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. (Fondo di ES , finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c., maturata da ciascun lavoratore del settore privato
a decorrere dal 1 gennaio 2007 e non destinato alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
L'accantonamento datoriale da versare all' , assume la natura di contribuzione previdenziale, CP_3 equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. In ordine all'obbligo contributivo in questione, il D.M. 30 gennaio 2007 prevede che, in caso di manifestazione della volontà del lavoratore di mantenere in azienda, in tutto o in parte il TFR di cui all'art. 2120 c.c., il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 CP_ addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo di ES dal 1 gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione, se successiva, e dovrà effettuare il versamento mensilmente, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
L'art. 1, comma 756, della citata L. 296/2006 statuisce, inoltre, che “La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”. Parimenti, l'art. 2, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2007 prevede che le prestazioni a carico del fondo di tesoreria “sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al
Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”.
Dalle disposizioni in esame, si evince che la liquidazione del TFR accantonato al fondo di tesoreria viene erogata direttamente dal datore di lavoro, salvo, poi, porre a conguaglio le relative CP_2 somme nei confronti del Fondo di ES, nei limiti degli importi corrispondenti ai versamenti effettuati.
Pur nel nuovo e più composito panorama normativo (che prevede, altresì, la possibilità per il lavoratore di optare per un sistema di previdenza complementare), resta fermo il fatto che il trattamento di fine rapporto costituisce, a tutti gli effetti, un credito che il lavoratore matura in costanza di rapporto di lavoro, sebbene la sua esigibilità sia subordinata al momento della cessazione del rapporto stesso. Tuttavia, lo stesso art. 2120 c.c. consente una deroga al regime normativo del trattamento di fine rapporto, rimandando a patti individuali (o disposizioni contenute nella contrattazione collettiva) in ordine alle modalità di anticipazione del TFR maturato dal lavoratore in corso di rapporto. Con l'entrata in vigore dell'art.1, comma 756, della citata L. 296/2006, che, a decorrere dal 1 gennaio 2007, ha assoggettato ad un regime di gestione previdenziale il TFR dei dipendenti di aziende con più di 50 addetti, non può ritenersi che il legislatore abbia inteso introdurre un regime di indisponibilità delle somme accantonate al fondo di ES, potendo (oltre ad essere destinate ad un fondo di previdenza complementare), costituire oggetto di liquidazione diretta in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (art. 1, comma 756 bis della L. n. 296/2006, che consente ai lavoratori dipendenti del settore privato – esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo – di percepire mensilmente il trattamento di fine rapporto, altrimenti versato al fondo di tesoreria, mediante accredito in busta paga). Di conseguenza, dalla lettura sistematica delle citate disposizioni deve ritenersi che, per effetto di accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore, possa procedersi, in costanza di rapporto di lavoro, alla liquidazione del TFR accantonato al fondo di tesoreria, stante l'espressa previsione contenuta nell'art. 2120 c.c., che fa salva la volontà delle parti, nel concedere anticipi o procedere alla liquidazione del TFR, in senso più favorevole al lavoratore rispetto ai limiti contenuti nella disciplina normativa vigente (art. 7 Legge n. 53/2000)”.
Nella fattispecie in esame ha agito nei confronti della società Controparte_1 [...]
per il pagamento delle quote di TFR accantonate, dalla società opponente, al fondo Parte_1 di tesoreria , dallo stesso maturate anteriormente alla cessione del ramo d'azienda alla società CP_2
OVS spa.
Dal verbale di conciliazione si evince che le parti hanno espressamente concordato “La società provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro gli usuali tempi tecnici- amministrativi, in favore del lavoratore le spettanze di fine rapporto risultanti da registri contabili aziendali (TFR accantonato in azienda, ferie e permessi eventualmente non goduti ed eventuali ratei di mensilità aggiuntive) eventualmente ancora dovute e maturate alla data del passaggio del Ramo
d'Azienda di riferimento presso la Cessionaria”.
Nonostante la formulazione dell'accordo conciliativo si presti a diverse interpretazioni, tuttavia, il tenore dell'accordo sindacale intercorso, a monte, tra le società cedente e cessionaria avvalora l'interpretazione data dal lavoratore, posto che nello stesso non si fa riferimento soltanto al TFR accantonato in azienda, ma anche a “tutte le altre competenze maturate o in corso di maturazione alla data del trasferimento”, così rivelando l'intenzione delle parti, di porre a carico della cedente l'obbligo di liquidare “tutte le competenze” spettanti ai lavoratori che fossero addivenuti alla conciliazione individuale, “maturate” anteriormente al trasferimento e lasciando a carico della società cessionaria soltanto i crediti maturati dal lavoratore a decorrere dalla data di cessione del ramo d'azienda. In altri termini, l'accordo sindacale adottato nell'ambito di una più ampia operazione di cessione del ramo di azienda intende evitare che si trasferiscano a carico dell'impresa cessionaria, i debiti per spettanze retributive maturate dai lavoratori dell'impresa cedente, , Parte_1 nell'intercorso rapporto di lavoro. Pertanto, il TFR “accantonato in azienda” di cui all'accordo conciliativo comprende anche le quote trasferite al fondo di tesoreria dell' , atteso che qualora CP_2 non provveda la società cedente, , è tenuta alla liquidazione – anche Parte_1 per i lavoratori che abbiano aderito all'accordo – la società OVS SpA al momento della cessazione del rapporto.
In definitiva, nell'ambito dell'operazione complessiva in cui si colloca l'accordo conciliativo tra e il pagamento del TFR comprende anche le Parte_1 Controparte_1 quote versate al fondo di tesoreria dalla società cedente, che, diversamente, resterebbero a carico della società cessionaria OVS s.p.a. in base al disposto dell'art. 2112 c.c., attenuando la finalità dell'accordo sindacale volto a favorire l'assorbimento del personale impiegato dalla società
e liberando, nello stesso tempo, la società cessionaria Parte_1 dall'adempimento di “tutte le competenze maturate o in corso di maturazione alla data del trasferimento” dai lavoratori che abbiano aderito all'accordo conciliativo.
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato , apparendo corretto anche l'ammontare della somma ingiunta pari ad € 23.711,56, come risultante dall'ultima busta paga della
Margerita distribuzione, prodotta all'allegato 3 della memoria di costituzione di parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri del d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta che giustifica l'applicazione dei valori minimi per la sola fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia n. 262/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 533/2021;
- condanna rifondere alla parte opposta le spese di Parte_1 lite che liquida nella somma di € 3.408,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Marzio LV, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa NA TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. NA TT, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 262/2022 tra
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Gianluigi Baroni, Lorenzo Zanotti e Federica Carelli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi sito in Piazza Tre Torri, 2, Milano, giusta procura in atti;
- Opponente
Contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marzio Controparte_1 C.F._1
LV ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Via Germania n. 11, Siracusa, giusta procura in atti;
- Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2022 la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo , n. 533/2021, reso dal
Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 16.12.2021 e con il quale veniva ingiunto alla società opponente l'immediato pagamento, in favore di della Controparte_1 somma lorda di € 23.711,5663, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese e compensi della procedura di ingiunzione, a titolo di TFR accantonato in azienda e versato al fondo di tesoreria
. CP_2
A fondamento del ricorso, deduceva l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente, in ragione della cessione del ramo d'azienda in capo alla società OVS SpA. Precisava che il verbale di conciliazione sottoscritto con il lavoratore in sede sindacale prevedeva espressamente la liquidazione, al momento della cessione, delle spettanze di fine rapporto “risultanti dai registri contabili aziendali”, tra cui il solo “TFR accantonato in azienda”; pagamento, quest'ultimo, correttamente e tempestivamente effettuato dalla società opponente. Contestava, in ogni caso,
l'ammontare della somma ingiunta deducendo che la somma accantonata presso il Fondo di ES dell' per quanto maturato successivamente al 1.1.2007 e sino alla cessazione del rapporto di CP_2 lavoro con l'opponente (!3.4.2021) è pari ad Euro 23.355,12, come risultante dalla documentazione prodotta in atti.
Sulla base di tali premesse chiedeva, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in giudizio dell' – soggetto debitore delle somme dovute al lavoratore a titolo di TFR per il periodo CP_2 antecedente al 1.1.2007 - e di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, di dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, di rideterminare le somme dovute nella diversa e minore somma ritenuta di giustizia.
Con memoria depositata in data 8.2.2022 si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 quanto dedotto dalla società e chiedendo il rigetto del ricorso, posto Parte_1 che la società opponente, in violazione degli accordi raggiunti, si era limitata a liquidare il TFR dallo stesso maturato sino alla data del 31.12.2006, omettendo il versamento di quello accantonato dal 1 gennaio 2007 alla data di intervenuta cessione d'azienda, come chiaramente evincibile dal tenore letterale degli accordi raggiunti.
Con ordinanza del 7.4.2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del d.i. opposto e con provvedimento del successivo 13.10.2022 veniva rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo , gravando sempre sul datore di lavoro l'obbligo di pagamento del TFR CP_2 in favore del lavoratore anche nel caso di accantonamento presso il fondo di tesoreria.
Istruita la causa documentalmente, all'esito dell'udienza del 18.9.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte opposta, la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti considerazioni.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio si è pronunciato questo Tribunale con sentenza n. 987/2023 del 30.11.2023 le cui motivazioni, condivise dal decidente, devono essere richiamate anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
Ebbene, nella citata pronuncia, quanto al quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame, si legge “Preliminarmente, va rilevato che la legge finanziaria per l'anno 2007 (L. n. 296 del 2006, art.
1, comma 755) ha istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei CP_ trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. (Fondo di ES , finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c., maturata da ciascun lavoratore del settore privato
a decorrere dal 1 gennaio 2007 e non destinato alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
L'accantonamento datoriale da versare all' , assume la natura di contribuzione previdenziale, CP_3 equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. In ordine all'obbligo contributivo in questione, il D.M. 30 gennaio 2007 prevede che, in caso di manifestazione della volontà del lavoratore di mantenere in azienda, in tutto o in parte il TFR di cui all'art. 2120 c.c., il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 CP_ addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo di ES dal 1 gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione, se successiva, e dovrà effettuare il versamento mensilmente, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
L'art. 1, comma 756, della citata L. 296/2006 statuisce, inoltre, che “La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”. Parimenti, l'art. 2, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2007 prevede che le prestazioni a carico del fondo di tesoreria “sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al
Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”.
Dalle disposizioni in esame, si evince che la liquidazione del TFR accantonato al fondo di tesoreria viene erogata direttamente dal datore di lavoro, salvo, poi, porre a conguaglio le relative CP_2 somme nei confronti del Fondo di ES, nei limiti degli importi corrispondenti ai versamenti effettuati.
Pur nel nuovo e più composito panorama normativo (che prevede, altresì, la possibilità per il lavoratore di optare per un sistema di previdenza complementare), resta fermo il fatto che il trattamento di fine rapporto costituisce, a tutti gli effetti, un credito che il lavoratore matura in costanza di rapporto di lavoro, sebbene la sua esigibilità sia subordinata al momento della cessazione del rapporto stesso. Tuttavia, lo stesso art. 2120 c.c. consente una deroga al regime normativo del trattamento di fine rapporto, rimandando a patti individuali (o disposizioni contenute nella contrattazione collettiva) in ordine alle modalità di anticipazione del TFR maturato dal lavoratore in corso di rapporto. Con l'entrata in vigore dell'art.1, comma 756, della citata L. 296/2006, che, a decorrere dal 1 gennaio 2007, ha assoggettato ad un regime di gestione previdenziale il TFR dei dipendenti di aziende con più di 50 addetti, non può ritenersi che il legislatore abbia inteso introdurre un regime di indisponibilità delle somme accantonate al fondo di ES, potendo (oltre ad essere destinate ad un fondo di previdenza complementare), costituire oggetto di liquidazione diretta in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (art. 1, comma 756 bis della L. n. 296/2006, che consente ai lavoratori dipendenti del settore privato – esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo – di percepire mensilmente il trattamento di fine rapporto, altrimenti versato al fondo di tesoreria, mediante accredito in busta paga). Di conseguenza, dalla lettura sistematica delle citate disposizioni deve ritenersi che, per effetto di accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore, possa procedersi, in costanza di rapporto di lavoro, alla liquidazione del TFR accantonato al fondo di tesoreria, stante l'espressa previsione contenuta nell'art. 2120 c.c., che fa salva la volontà delle parti, nel concedere anticipi o procedere alla liquidazione del TFR, in senso più favorevole al lavoratore rispetto ai limiti contenuti nella disciplina normativa vigente (art. 7 Legge n. 53/2000)”.
Nella fattispecie in esame ha agito nei confronti della società Controparte_1 [...]
per il pagamento delle quote di TFR accantonate, dalla società opponente, al fondo Parte_1 di tesoreria , dallo stesso maturate anteriormente alla cessione del ramo d'azienda alla società CP_2
OVS spa.
Dal verbale di conciliazione si evince che le parti hanno espressamente concordato “La società provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro gli usuali tempi tecnici- amministrativi, in favore del lavoratore le spettanze di fine rapporto risultanti da registri contabili aziendali (TFR accantonato in azienda, ferie e permessi eventualmente non goduti ed eventuali ratei di mensilità aggiuntive) eventualmente ancora dovute e maturate alla data del passaggio del Ramo
d'Azienda di riferimento presso la Cessionaria”.
Nonostante la formulazione dell'accordo conciliativo si presti a diverse interpretazioni, tuttavia, il tenore dell'accordo sindacale intercorso, a monte, tra le società cedente e cessionaria avvalora l'interpretazione data dal lavoratore, posto che nello stesso non si fa riferimento soltanto al TFR accantonato in azienda, ma anche a “tutte le altre competenze maturate o in corso di maturazione alla data del trasferimento”, così rivelando l'intenzione delle parti, di porre a carico della cedente l'obbligo di liquidare “tutte le competenze” spettanti ai lavoratori che fossero addivenuti alla conciliazione individuale, “maturate” anteriormente al trasferimento e lasciando a carico della società cessionaria soltanto i crediti maturati dal lavoratore a decorrere dalla data di cessione del ramo d'azienda. In altri termini, l'accordo sindacale adottato nell'ambito di una più ampia operazione di cessione del ramo di azienda intende evitare che si trasferiscano a carico dell'impresa cessionaria, i debiti per spettanze retributive maturate dai lavoratori dell'impresa cedente, , Parte_1 nell'intercorso rapporto di lavoro. Pertanto, il TFR “accantonato in azienda” di cui all'accordo conciliativo comprende anche le quote trasferite al fondo di tesoreria dell' , atteso che qualora CP_2 non provveda la società cedente, , è tenuta alla liquidazione – anche Parte_1 per i lavoratori che abbiano aderito all'accordo – la società OVS SpA al momento della cessazione del rapporto.
In definitiva, nell'ambito dell'operazione complessiva in cui si colloca l'accordo conciliativo tra e il pagamento del TFR comprende anche le Parte_1 Controparte_1 quote versate al fondo di tesoreria dalla società cedente, che, diversamente, resterebbero a carico della società cessionaria OVS s.p.a. in base al disposto dell'art. 2112 c.c., attenuando la finalità dell'accordo sindacale volto a favorire l'assorbimento del personale impiegato dalla società
e liberando, nello stesso tempo, la società cessionaria Parte_1 dall'adempimento di “tutte le competenze maturate o in corso di maturazione alla data del trasferimento” dai lavoratori che abbiano aderito all'accordo conciliativo.
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato , apparendo corretto anche l'ammontare della somma ingiunta pari ad € 23.711,56, come risultante dall'ultima busta paga della
Margerita distribuzione, prodotta all'allegato 3 della memoria di costituzione di parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri del d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta che giustifica l'applicazione dei valori minimi per la sola fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia n. 262/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 533/2021;
- condanna rifondere alla parte opposta le spese di Parte_1 lite che liquida nella somma di € 3.408,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Marzio LV, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa NA TT