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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1583/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.1583/2023 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Lojacono ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Paola alla Via Sant'Agata, Complesso “Le Agavi”
-APPELLANTE-
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Controparte_1 C.F._1
SPASARI, digitalmente domiciliato presso il suo studio sito in VI TI viale Kennedy
2/D
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 2013/2023 pubblicata il 27/06/2023 emessa dal Giudice
di Pace di VI TI a definizione del giudizio RG n. 1894/2021 e non notificata
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 8 Con citazione ritualmente notificata proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'estratto di ruolo contenente la cartella esattoriale 13920110008641149 per il mancato pagamento di euro 6.787,70 asseritamente notificata il 12.12.2011 avente ad oggetto crediti tributari (addizionale IRPEF) relativi all'anno 2007.
A fondamento della domanda l'attore deduceva l'impugnabilità dell'estratto di ruolo,
l'omessa notifica della cartella di pagamento e la prescrizione del credito.
L' si costitutiva deducendo il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario e, nel merito, la regolare notifica degli atti impositivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche considerato l'applicabilità in materia della prescrizione decennale.
Il Giudice di Pace di VI, Dott. Nicola De Blasi, con sentenza n. 2013/2023, pubblicata il
27/06/2023, accoglieva la domanda e annullava la cartella impugnata per intervenuta prescrizione del credito con condanna della alla rifusione Controparte_2
delle spese di lite a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Proponeva pertanto appello l' formulando le seguenti Controparte_2
conclusioni: “ l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa , per
tutte le ragioni evidenziate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, da intendersi in questa
sede riproposte, nonché per tutto quanto esposto nel presente atto di appello , voglia : - accogliere
l'impugnazione avanzata e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2013/2023 , pubblicata il
27/06/2023 a definizione del giudizio RG n. 1894/2021,emessa dal Giudice di Pace di VI TI
,dichiarare l'inammissibilità dell'avanzata opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella
13920110008641149 , nonché la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore della CGT di 1° di
VI TI , con conseguente rigetto integrale della stessa. Con ogni consequenziale statuizione in
punto di spese, anche del primo grado di giudizio”.
pagina 2 di 8 Deduceva tra i motivi di appello: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
si costituiva deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, dell'
[...]
; nel merito, l'avvenuta prescrizione del credito per irregolarità della Parte_1
notifica avvenuta a mezzo posta;
l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto posta a fondamento di cartelle non notificate, la giurisdizione del Giudice Ordinario poiché la controversia attiene alla maturata prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento. Ha quindi concluso chiedendo l'inammissibilità dell'appello e, in subordine e nel merito, il rigetto dello stesso poiché infondato.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 27.1.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato in relazione al difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, dell Parte_1
Sul punto basti il richiamo alla pronuncia della Suprema Corte a S.S.U.U n. 30008 Anno 2019
che ha formulato il seguente principio di diritto: “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi
anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la
difesa in giudizio l' si avvale:- dell'Avvocatura dello Stato nei casi Parte_1
previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di
conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da
adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni
di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né
della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel
rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di
carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri pagina 3 di 8 casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia
disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e
quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste
dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il Pt_1
patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed Pt_1
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova
al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata Parte_1
la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti Pt_1
delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale, è consentito all' di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo Parte_1
un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli Parte_1
avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo,
neppure nel giudizio di legittimità.
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l'
[...]
si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero Controparte_2
foro.
Ciò premesso, l'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Controparte_2
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
pagina 4 di 8 Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti,
che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”,
il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione”
(Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è
pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (addizionale IRPEF).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992,
che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso,
pagina 5 di 8 rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della omessa notifica della cartella di pagamento. In tali ipotesi,
le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità
della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione,
ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass.
S.U. n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo pagina 6 di 8 successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2
d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in assenza della regolare notifica della cartella di pagamento e in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'estratto di ruolo contenente la cartella esattoriale 13920110008641149 in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di VI TI, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così
provvede:
pagina 7 di 8 - accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
VI TI, 13.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.1583/2023 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Lojacono ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Paola alla Via Sant'Agata, Complesso “Le Agavi”
-APPELLANTE-
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Controparte_1 C.F._1
SPASARI, digitalmente domiciliato presso il suo studio sito in VI TI viale Kennedy
2/D
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 2013/2023 pubblicata il 27/06/2023 emessa dal Giudice
di Pace di VI TI a definizione del giudizio RG n. 1894/2021 e non notificata
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 8 Con citazione ritualmente notificata proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'estratto di ruolo contenente la cartella esattoriale 13920110008641149 per il mancato pagamento di euro 6.787,70 asseritamente notificata il 12.12.2011 avente ad oggetto crediti tributari (addizionale IRPEF) relativi all'anno 2007.
A fondamento della domanda l'attore deduceva l'impugnabilità dell'estratto di ruolo,
l'omessa notifica della cartella di pagamento e la prescrizione del credito.
L' si costitutiva deducendo il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario e, nel merito, la regolare notifica degli atti impositivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche considerato l'applicabilità in materia della prescrizione decennale.
Il Giudice di Pace di VI, Dott. Nicola De Blasi, con sentenza n. 2013/2023, pubblicata il
27/06/2023, accoglieva la domanda e annullava la cartella impugnata per intervenuta prescrizione del credito con condanna della alla rifusione Controparte_2
delle spese di lite a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Proponeva pertanto appello l' formulando le seguenti Controparte_2
conclusioni: “ l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa , per
tutte le ragioni evidenziate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, da intendersi in questa
sede riproposte, nonché per tutto quanto esposto nel presente atto di appello , voglia : - accogliere
l'impugnazione avanzata e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2013/2023 , pubblicata il
27/06/2023 a definizione del giudizio RG n. 1894/2021,emessa dal Giudice di Pace di VI TI
,dichiarare l'inammissibilità dell'avanzata opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella
13920110008641149 , nonché la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore della CGT di 1° di
VI TI , con conseguente rigetto integrale della stessa. Con ogni consequenziale statuizione in
punto di spese, anche del primo grado di giudizio”.
pagina 2 di 8 Deduceva tra i motivi di appello: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
si costituiva deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, dell'
[...]
; nel merito, l'avvenuta prescrizione del credito per irregolarità della Parte_1
notifica avvenuta a mezzo posta;
l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto posta a fondamento di cartelle non notificate, la giurisdizione del Giudice Ordinario poiché la controversia attiene alla maturata prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento. Ha quindi concluso chiedendo l'inammissibilità dell'appello e, in subordine e nel merito, il rigetto dello stesso poiché infondato.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 27.1.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato in relazione al difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, dell Parte_1
Sul punto basti il richiamo alla pronuncia della Suprema Corte a S.S.U.U n. 30008 Anno 2019
che ha formulato il seguente principio di diritto: “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi
anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la
difesa in giudizio l' si avvale:- dell'Avvocatura dello Stato nei casi Parte_1
previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di
conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da
adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni
di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né
della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel
rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di
carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri pagina 3 di 8 casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia
disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e
quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste
dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il Pt_1
patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed Pt_1
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova
al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata Parte_1
la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti Pt_1
delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale, è consentito all' di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo Parte_1
un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli Parte_1
avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo,
neppure nel giudizio di legittimità.
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l'
[...]
si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero Controparte_2
foro.
Ciò premesso, l'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Controparte_2
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
pagina 4 di 8 Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti,
che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”,
il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione”
(Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è
pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (addizionale IRPEF).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992,
che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso,
pagina 5 di 8 rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della omessa notifica della cartella di pagamento. In tali ipotesi,
le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità
della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione,
ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass.
S.U. n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo pagina 6 di 8 successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2
d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in assenza della regolare notifica della cartella di pagamento e in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'estratto di ruolo contenente la cartella esattoriale 13920110008641149 in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di VI TI, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così
provvede:
pagina 7 di 8 - accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
VI TI, 13.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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