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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 664 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 Terni, Corso del Popolo n. 79, presso lo studio dell'avv. Chiara Massarini che la rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa Persona_1 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_2 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 agosto 2023, la ricorrente premetteva: - Di aver svolto l'attività di operaia, dal 1999 sino ad oggi, alle dipendenze della Controparte_2 nel settore delle lavanderie industriali, (da Estratto Conto Previdenziale Cfr. all.1); - Che, in particolare, fino all'anno 2020, si è occupata delle operazioni di sterilizzazione della biancheria ospedaliera proveniente, all'interno di appositi carrelli in ferro, dal reparto lavanderia, prelevando manualmente il materiale tessile (costituito da lenzuola, federe, copriletti, indumenti da lavoro professionali, ecc..); - Che, una volta piegati, i capi venivano selezionati, confezionati in singoli imballaggi dal peso di 15/25 Kg ciascuno, inseriti all'interno di un'autoclave per il processo di sterilizzazione, terminato il quale, ogni singolo imballaggio veniva collocato in specifici carrelli chiusi e trasferito all'interno di un'area sterile dedicata;
- che, quotidianamente, venivano imballati e movimentati dai singoli lavoratori oltre 300/400 confezioni;
- Che dal 2020 è stata addetta al reparto lavanderia dove ogni operatore, quotidianamente, movimentava e posizionava sulle stampelle oltre 1000 capi bagnati per poi trasferirli nel c.d. tunnel di asciugatura e successivamente al reparto metrico;
- Che lo svolgimento delle suddette mansioni, a causa di microtraumi ripetuti a livello degli arti superiori, dell'assunzione di posture incongrue, dell'elevata frequenza di movimenti ripetitivi delle braccia, ha comportato l'insorgenza di una lesione della cuffia dei rotatori alla spalla destra, con lesione subcompleta del tendine del sovraspinoso con tendinosi e tendinite del capo lungo del bicipite omerale per come risulta dall esame 22/06/2021 Referto RM spalla destra e confermato da ulteriori esami diagnostici (cfr all.ti 2- 4); - Che dall'anno 2021 a causa dell'accentuarsi dei disturbi alla spalla destra, è stata adibita dapprima al reparto lettura camici sporchi (da giugno 2021 a aprile 2022) e successivamente alla piegatura della biancheria riposta in ceste molto profonde effettuando movimenti che comportano ipertensioni del tronco e delle braccia per prelevare i pezzi posizionati sul fondo;
- a causa delle patologie sopra descritte in data 15/06/2022 veniva dichiarata non idonea alla mansione di addetta alla cernita della biancheria piana sporca;
al finissaggio biancheria sagomata;
alle linee di stiro biancheria piana e alla raccolta della biancheria all'uscita dalle piegatrici, predisposizione dei carichi e bollettazione (cfr. all-doc. 5)- Di svolgere le lavorazioni indicate durante tutto l'orario lavorativo che, sino al 2021, era stabilito in 36 ore settimanali e, a partire dall'anno 2022, ridotto a 30 ore settimanali, distribuito su turni di 6 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì; - Che in data 14/10/2021, inoltrava all' CP_1 denuncia di malattia professionale, per “lesione sovraspinato spalla destra” chiedendo il riconoscimento di un DBP almeno pari al 9% (come da CTP del dr. - cfr. all. Persona_3 2 al ricorso) ; - Che l' , con nota del 16.02.2022 respingeva la domanda ritenendo CP_3 che dalla documentazione acquisita non era possibile esprimere un giudizio medico- legale (all. 7); - Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, riscontrato negativamente dell' che confermava il proprio giudizio all'esito di collegiale CP_1 medica. Contestava tali valutazioni e, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del CP_1 lavoro di Terni, al fine di ottenere l'accertamento e dichiarazione di sussistenza della natura professionale della malattia denunciata e che dalla stessa è derivato un grado di invalidità permanente del 9% e/o in quella percentuale maggiore o minore da accertare in corso di causa e, per l'effetto, chiedeva la conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento della relativa rendita, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva l' il quale nel merito contestava la domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto, stante l'insussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale lamentata e le mansioni espletate. Insisteva, quindi, per il rigetto della domanda. L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
2 In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della malattia sofferta dall ricorrente in quanto non risulta che la malattia denunciata (lesione del tendine del sovraspinato della spalla dx) abbia origine professionale, stante l'inidoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, soprattutto per la rilevazione (effettuata dal datore di lavoro dal 2003 in poi) di un'esposizione a rischio da WBV di livello basso nella mansione svolta dall'assicurato, evidenziando in particolare che: “l'attenta analisi dei certificati di idoneità alla mansione specifica redatta dal Medico Competente aziendale consente di rilevare che il medico competente ha indicato il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (SBAS) come uno dei fattori di rischi lavorativi cui sarebbe esposta l'assicurata e per i quali è stato attivato il protocollo di sorveglianza sanitaria ma non ha mai provveduto a prescrivere all'assicurata delle limitazioni né delle prescrizioni per quanto riguarda le articolazioni degli arti superiori” (considerazioni mediche del dr. allegate in atti). Persona_4 L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la CP_1 prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso (estratto conto previdenziale) è emersa conferma che la ricorrente ha lavorato dal 1999 sino ad oggi, alle dipendenze della nel settore delle lavanderie industriali, dapprima, come addetta al reparto Controparte_2 sterilizzazione e, successivamente, adibita al reparto lavanderia e piegatura.
3 Tali circostanze, come allegate dalla ricorrente e non specificatamente contestate dall' non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. CP_1 Le dichiarazioni testimoniali dei testi indicati dalla ricorrente hanno confermato le circostanze riguardo il periodo lavorativo presso la Controparte_2 In particolare, , collega della ricorrente, dopo aver Testimone_1 precisato il periodo in cui ha lavorato con la stessa, dichiarando: “Conosco la ricorrente in quanto siamo colleghe di lavoro presso lo stabilimento della in CP_2 Stroncone (TR) insieme dal 2009 al 2019 (presso il reparto sterilizzazione, poi spostate in lavanderia) la ricorrente già ci lavorava, poi io sono stata spostata da poco al reparto sterilizzazione”, a conferma delle mansioni svolte dalla stessa ricorrente, ha dichiarato:
“La mansione della ricorrente consisteva nel prelevare da gabbie di ferro il materiale indicato in capitolo, sistemato in pacchi già confezionati di dimensione e peso variabile a seconda dei pezzi, sparare il bar code e sistemare i pacchi in carrelli e poi i carrelli venivano spinti dalla ricorrente nell'autoclave per la sterilizzazione …inizialmente anche la ricorrente preparava i kit poi è stata spostata alla mansione sopra descritta. Confermo il numero dei pezzi lavorati dalla ricorrente per ciascun turno lavorativo ma non posso confermare il relativo peso… l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era di 6 ore giornaliere, distribuito su turni, dal lunedì al sabato. nel reparto sterilizzazione la ricorrente continuamente prelevava manualmente e da sola dai carrelli i pacchi di materiale tessile e li inseriva nel carrello per la sterilizzazione. In merito alla circostanza ch la ricorrentePreciso che l'inserimento dei pacchi nel carrello per la sterilizzazione comportava il sollevamento delle braccia oltre le spalle.. nel reparto lavanderia la ricorrente sempre manualmente e da sola prelevava la biancheria lavata e bagnata dalle ceste piegandosi in avanti e poi l'appendeva su delle stampelle che entravano in tunnel per l'asciugatura. Per appendere la biancheria la ricorrente doveva alzare le braccia. Tali operazioni erano continuative per tutto il turno tranne la pausa di 10 minuti. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 22 febbraio 2024). Il secondo teste escusso, collega della ricorrente, ha dichiarato: Tes_2 Conosco la ricorrente in quanto siamo colleghe di lavoro presso lo stabilimento della in Stroncone (TR) insieme dal 2010 all'attualità (presso il reparto CP_2 sterilizzazione, poi spostate in lavanderia) la ricorrente già ci lavorava. In merito alle lavorazioni svolte nello specifico ha dichiarato: “La mansione della ricorrente presso il reparto sterilizzazione consisteva: 1) nel prelevare da ceste di ferro il materiale indicato in capitolo;
2) faceva la cernita, dividendo a seconda degli indumenti e articoli che servivano nella giornata;
3) poi li piegava quindi, passavano i pezzi piegati sotto un macchinario che leggeva i chip e contava i pezzi piegati. Poi la ricorrente era addetta anche al preparamento del carrello che andava dentro la macchina di sterilizzazione. La ricorrente dai tavoli da lavoro dove erano addette le piegatrici prelevava i pacchi di biancheria piegata e impacchettata, cd. Kit di varia dimensione, li metteva dentro i carrelli di ferro e poi li spingeva dentro l'autoclave…Il Kit comprendeva i camici, telino, telo grande da sala parto, lenzuola (n.2) e federe e poteva arrivare a pesare 4 Kg. C'erano anche Kit piccoli che contenevano un solo telino e tutti venivano movimentati dalla ricorrente manualmente e messi dentro cestini che manualmente erano spinti dalla ricorrente nell'autoclave.,, Confermo il numero dei pezzi lavorati dalla ricorrente per ciascun turno lavorativo ma non posso confermare il relativo peso che poteva variare a seconda del contenuto di ogni singolo imballaggio. Cap. 14) Posso riferire che l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era di 6 ore giornaliere, distribuito su turni, dal lunedì al sabato, mentre fino al 2021 era di 39 ore. Riguardo la circostanza
4 dell'assunzione di posture incongrue, dell'elevata frequenza di movimenti ripetitivi delle braccia nello svolgimento delle mansioni ha dichiarato: “la ricorrente è passata in lavanderia prima al tunnel dove c'è un macchinario dotato di stampelle a cui la ricorrente appendeva i pezzi lavati e bagnati che prendeva da una cesta piena di indumenti – divise (dell'ospedale, Alcantara, . Si doveva piegare per prelevare Per_5 gli indumenti e poi alzare le braccia al di sopra delle spalle per appendere gli indumenti che prelevava e che venivano asciugati passando dentro al tunnel con l'aria calda. Per appendere la biancheria la ricorrente doveva alzare le braccia. Tali operazioni erano continuative per tutto il turno tranne la pausa di 10 minuti perché il suo orario è di 30 ore settimanali. Le ceste sono alte più o meno 90 cm. da terra” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 30 gennaio 2025). Confermata dalle prove orali e dalla documentazione prodotta, la verosimile esposizione della ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottor procedendo all'esame della patologia Persona_6 denunciata, ha accertato, sulla base della documentazione medica ed amministrativa agli atti e dell'obiettività clinica rilevata, che la ricorrente è affetta da “Tendinosi degenerativa del tendine del sovraspinoso della spalla destra con lesione lacerativa inserzionale transmurale subcompleta strumentalmente documentata (RM 22/06/2021, con limitazione funzionale antalgica” (cfr. CTU in atti). Il dottor ha, quindi, accertato, per la patologie riscontrata, l'esistenza del Per_6 rapporto causale con l'attività svolta dal ricorrente e alla luce delle risultanze processuali, ha potuto affermare che: “l'assicurata nel corso della sua lunga attività lavorativa di operaia nel settore delle lavanderie industriali, svolta dal 1999 a tutt'oggi (fino al 2020 come addetta al reparto di sterilizzazione e dal 2020 a tutt'oggi come addetta al reparto di lavanderia e piegatura), è stata esposta ai fattori di rischio sovraccarico biomeccanico (SBAS), movimenti ripetitivi e posture incongrue degli arti superiori. La predetta esposizione risulta confermata anche nelle certificazioni di idoneità del Medico Competente aziendale dr. N. del 15/06/2022 e del 28/04/2023”. Per_7
Il consulente,sempre in piena aderenza alle risultanze probatorie in atti (DVR aziendale e cartella sanitaria e di rischio) in merito a quanto sostenuto dall'Istituto circa il mancato riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata per la rilevazione (effettuata dal datore di lavoro dal 2003 in poi) di un'esposizione a rischio da WBV di livello basso nella mansione svolta dall'assicurato, ha affermato: Esistono diversi articoli scientifici e pubblicazioni di enti, come l' , che evidenziano come gli CP_1 operai delle lavanderie industriali siano esposti al rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (SBAS). Questi studi e schede di rischio analizzano le diverse mansioni svolte all'interno delle lavanderie industriali,..Viene analizzato il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (il metodo valutativo applicato è la Check-list OCRA). Il fattore di rischio più rilevante, ai fini del rischio, è relativo alla frequenza dei movimenti per entrambi gli arti, frequenza che è molto elevata (azioni tecniche dinamiche prevalenti)” con “stereotipia moderata a carico dell'arto dx e sx”. In questa tipologia di attività si rileva un rischio medio, sia per l'arto dx sia per l'arto sx, dalle 6h di lavoro in poi (lieve dalle 4h di lavoro)”. Il CTU, nel pieno rispetto dei caratteri di correttezza metodologica e rigore accertativo ha rilevato, altresì l'inserimento nell'elenco delle nuove tabelle delle malattie professionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto 10 Ottobre 2023),e nell'elenco delle nuove malattie per le quali è obbligatoria la denuncia (Ministero del
5 Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto 15 Novembre 2023) le seguenti patologie:“Tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori;
Tendinite calcifica (Morbo di Duplay); Borsite cronica”, come associate a “lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza”. Accertata, quindi, l'esistenza di nesso causale tra lavoro svolto e malattia insorta, il CTU ha concluso che “Sulla base di tutti gli elementi sopra illustrati è dunque possibile affermare che la patologia denunciata alla spalla destra è da ritenersi, con probabilità qualificata, di origine professionale, in quanto concausata dall'attività lavorativa svolta dalla ricorrente per ben 25 anni come operaia in una lavanderia industriale”. L'ausiliario del Giudice, quindi, ha quantificato il danno biologico permanente conseguente alla malattia professionale “Tendinosi degenerativa del tendine del sovraspinoso della spalla destra con lesione lacerativa inserzionale transmurale subcompleta strumentalmente documentata (RM 22/06/2021, con limitazione funzionale antalgica)”, di cui è affetta la ricorrente, nella misura del 7% con decorrenza dall'epoca della domanda amministrativa 14/10/2021 (Cfr. relazione CTU in atti). Invero, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa.. In base al grado di invalidità complessivamente riscontrato per le menomazioni accertate, pari al 7% (sette per cento) per la Tendinosi degenerativa del tendine del sovraspinoso della spalla destra con lesione lacerativa inserzionale transmurale subcompleta strumentalmente documentata (RM 22/06/2021, con limitazione funzionale antalgica” , deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dal 14/10/2021. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente le CP_1 spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia Tendinosi degenerativa del tendine del sovraspinoso della spalla destra con lesione lacerativa inserzionale transmurale subcompleta strumentalmente documentata (RM 22/06/2021), con limitazione funzionale antalgica (3%)” di cui è affetta la ricorrente, è di origine lavorativa e che dalla stessa è derivato un danno biologico pari al 7%;
6 - Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, CP_1 un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.200 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì, 10 luglio 2025 Il giudice
Manuela Olivieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 664 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 Terni, Corso del Popolo n. 79, presso lo studio dell'avv. Chiara Massarini che la rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa Persona_1 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_2 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 agosto 2023, la ricorrente premetteva: - Di aver svolto l'attività di operaia, dal 1999 sino ad oggi, alle dipendenze della Controparte_2 nel settore delle lavanderie industriali, (da Estratto Conto Previdenziale Cfr. all.1); - Che, in particolare, fino all'anno 2020, si è occupata delle operazioni di sterilizzazione della biancheria ospedaliera proveniente, all'interno di appositi carrelli in ferro, dal reparto lavanderia, prelevando manualmente il materiale tessile (costituito da lenzuola, federe, copriletti, indumenti da lavoro professionali, ecc..); - Che, una volta piegati, i capi venivano selezionati, confezionati in singoli imballaggi dal peso di 15/25 Kg ciascuno, inseriti all'interno di un'autoclave per il processo di sterilizzazione, terminato il quale, ogni singolo imballaggio veniva collocato in specifici carrelli chiusi e trasferito all'interno di un'area sterile dedicata;
- che, quotidianamente, venivano imballati e movimentati dai singoli lavoratori oltre 300/400 confezioni;
- Che dal 2020 è stata addetta al reparto lavanderia dove ogni operatore, quotidianamente, movimentava e posizionava sulle stampelle oltre 1000 capi bagnati per poi trasferirli nel c.d. tunnel di asciugatura e successivamente al reparto metrico;
- Che lo svolgimento delle suddette mansioni, a causa di microtraumi ripetuti a livello degli arti superiori, dell'assunzione di posture incongrue, dell'elevata frequenza di movimenti ripetitivi delle braccia, ha comportato l'insorgenza di una lesione della cuffia dei rotatori alla spalla destra, con lesione subcompleta del tendine del sovraspinoso con tendinosi e tendinite del capo lungo del bicipite omerale per come risulta dall esame 22/06/2021 Referto RM spalla destra e confermato da ulteriori esami diagnostici (cfr all.ti 2- 4); - Che dall'anno 2021 a causa dell'accentuarsi dei disturbi alla spalla destra, è stata adibita dapprima al reparto lettura camici sporchi (da giugno 2021 a aprile 2022) e successivamente alla piegatura della biancheria riposta in ceste molto profonde effettuando movimenti che comportano ipertensioni del tronco e delle braccia per prelevare i pezzi posizionati sul fondo;
- a causa delle patologie sopra descritte in data 15/06/2022 veniva dichiarata non idonea alla mansione di addetta alla cernita della biancheria piana sporca;
al finissaggio biancheria sagomata;
alle linee di stiro biancheria piana e alla raccolta della biancheria all'uscita dalle piegatrici, predisposizione dei carichi e bollettazione (cfr. all-doc. 5)- Di svolgere le lavorazioni indicate durante tutto l'orario lavorativo che, sino al 2021, era stabilito in 36 ore settimanali e, a partire dall'anno 2022, ridotto a 30 ore settimanali, distribuito su turni di 6 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì; - Che in data 14/10/2021, inoltrava all' CP_1 denuncia di malattia professionale, per “lesione sovraspinato spalla destra” chiedendo il riconoscimento di un DBP almeno pari al 9% (come da CTP del dr. - cfr. all. Persona_3 2 al ricorso) ; - Che l' , con nota del 16.02.2022 respingeva la domanda ritenendo CP_3 che dalla documentazione acquisita non era possibile esprimere un giudizio medico- legale (all. 7); - Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, riscontrato negativamente dell' che confermava il proprio giudizio all'esito di collegiale CP_1 medica. Contestava tali valutazioni e, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del CP_1 lavoro di Terni, al fine di ottenere l'accertamento e dichiarazione di sussistenza della natura professionale della malattia denunciata e che dalla stessa è derivato un grado di invalidità permanente del 9% e/o in quella percentuale maggiore o minore da accertare in corso di causa e, per l'effetto, chiedeva la conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento della relativa rendita, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva l' il quale nel merito contestava la domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto, stante l'insussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale lamentata e le mansioni espletate. Insisteva, quindi, per il rigetto della domanda. L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
2 In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della malattia sofferta dall ricorrente in quanto non risulta che la malattia denunciata (lesione del tendine del sovraspinato della spalla dx) abbia origine professionale, stante l'inidoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, soprattutto per la rilevazione (effettuata dal datore di lavoro dal 2003 in poi) di un'esposizione a rischio da WBV di livello basso nella mansione svolta dall'assicurato, evidenziando in particolare che: “l'attenta analisi dei certificati di idoneità alla mansione specifica redatta dal Medico Competente aziendale consente di rilevare che il medico competente ha indicato il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (SBAS) come uno dei fattori di rischi lavorativi cui sarebbe esposta l'assicurata e per i quali è stato attivato il protocollo di sorveglianza sanitaria ma non ha mai provveduto a prescrivere all'assicurata delle limitazioni né delle prescrizioni per quanto riguarda le articolazioni degli arti superiori” (considerazioni mediche del dr. allegate in atti). Persona_4 L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la CP_1 prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso (estratto conto previdenziale) è emersa conferma che la ricorrente ha lavorato dal 1999 sino ad oggi, alle dipendenze della nel settore delle lavanderie industriali, dapprima, come addetta al reparto Controparte_2 sterilizzazione e, successivamente, adibita al reparto lavanderia e piegatura.
3 Tali circostanze, come allegate dalla ricorrente e non specificatamente contestate dall' non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. CP_1 Le dichiarazioni testimoniali dei testi indicati dalla ricorrente hanno confermato le circostanze riguardo il periodo lavorativo presso la Controparte_2 In particolare, , collega della ricorrente, dopo aver Testimone_1 precisato il periodo in cui ha lavorato con la stessa, dichiarando: “Conosco la ricorrente in quanto siamo colleghe di lavoro presso lo stabilimento della in CP_2 Stroncone (TR) insieme dal 2009 al 2019 (presso il reparto sterilizzazione, poi spostate in lavanderia) la ricorrente già ci lavorava, poi io sono stata spostata da poco al reparto sterilizzazione”, a conferma delle mansioni svolte dalla stessa ricorrente, ha dichiarato:
“La mansione della ricorrente consisteva nel prelevare da gabbie di ferro il materiale indicato in capitolo, sistemato in pacchi già confezionati di dimensione e peso variabile a seconda dei pezzi, sparare il bar code e sistemare i pacchi in carrelli e poi i carrelli venivano spinti dalla ricorrente nell'autoclave per la sterilizzazione …inizialmente anche la ricorrente preparava i kit poi è stata spostata alla mansione sopra descritta. Confermo il numero dei pezzi lavorati dalla ricorrente per ciascun turno lavorativo ma non posso confermare il relativo peso… l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era di 6 ore giornaliere, distribuito su turni, dal lunedì al sabato. nel reparto sterilizzazione la ricorrente continuamente prelevava manualmente e da sola dai carrelli i pacchi di materiale tessile e li inseriva nel carrello per la sterilizzazione. In merito alla circostanza ch la ricorrentePreciso che l'inserimento dei pacchi nel carrello per la sterilizzazione comportava il sollevamento delle braccia oltre le spalle.. nel reparto lavanderia la ricorrente sempre manualmente e da sola prelevava la biancheria lavata e bagnata dalle ceste piegandosi in avanti e poi l'appendeva su delle stampelle che entravano in tunnel per l'asciugatura. Per appendere la biancheria la ricorrente doveva alzare le braccia. Tali operazioni erano continuative per tutto il turno tranne la pausa di 10 minuti. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 22 febbraio 2024). Il secondo teste escusso, collega della ricorrente, ha dichiarato: Tes_2 Conosco la ricorrente in quanto siamo colleghe di lavoro presso lo stabilimento della in Stroncone (TR) insieme dal 2010 all'attualità (presso il reparto CP_2 sterilizzazione, poi spostate in lavanderia) la ricorrente già ci lavorava. In merito alle lavorazioni svolte nello specifico ha dichiarato: “La mansione della ricorrente presso il reparto sterilizzazione consisteva: 1) nel prelevare da ceste di ferro il materiale indicato in capitolo;
2) faceva la cernita, dividendo a seconda degli indumenti e articoli che servivano nella giornata;
3) poi li piegava quindi, passavano i pezzi piegati sotto un macchinario che leggeva i chip e contava i pezzi piegati. Poi la ricorrente era addetta anche al preparamento del carrello che andava dentro la macchina di sterilizzazione. La ricorrente dai tavoli da lavoro dove erano addette le piegatrici prelevava i pacchi di biancheria piegata e impacchettata, cd. Kit di varia dimensione, li metteva dentro i carrelli di ferro e poi li spingeva dentro l'autoclave…Il Kit comprendeva i camici, telino, telo grande da sala parto, lenzuola (n.2) e federe e poteva arrivare a pesare 4 Kg. C'erano anche Kit piccoli che contenevano un solo telino e tutti venivano movimentati dalla ricorrente manualmente e messi dentro cestini che manualmente erano spinti dalla ricorrente nell'autoclave.,, Confermo il numero dei pezzi lavorati dalla ricorrente per ciascun turno lavorativo ma non posso confermare il relativo peso che poteva variare a seconda del contenuto di ogni singolo imballaggio. Cap. 14) Posso riferire che l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era di 6 ore giornaliere, distribuito su turni, dal lunedì al sabato, mentre fino al 2021 era di 39 ore. Riguardo la circostanza
4 dell'assunzione di posture incongrue, dell'elevata frequenza di movimenti ripetitivi delle braccia nello svolgimento delle mansioni ha dichiarato: “la ricorrente è passata in lavanderia prima al tunnel dove c'è un macchinario dotato di stampelle a cui la ricorrente appendeva i pezzi lavati e bagnati che prendeva da una cesta piena di indumenti – divise (dell'ospedale, Alcantara, . Si doveva piegare per prelevare Per_5 gli indumenti e poi alzare le braccia al di sopra delle spalle per appendere gli indumenti che prelevava e che venivano asciugati passando dentro al tunnel con l'aria calda. Per appendere la biancheria la ricorrente doveva alzare le braccia. Tali operazioni erano continuative per tutto il turno tranne la pausa di 10 minuti perché il suo orario è di 30 ore settimanali. Le ceste sono alte più o meno 90 cm. da terra” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 30 gennaio 2025). Confermata dalle prove orali e dalla documentazione prodotta, la verosimile esposizione della ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottor procedendo all'esame della patologia Persona_6 denunciata, ha accertato, sulla base della documentazione medica ed amministrativa agli atti e dell'obiettività clinica rilevata, che la ricorrente è affetta da “Tendinosi degenerativa del tendine del sovraspinoso della spalla destra con lesione lacerativa inserzionale transmurale subcompleta strumentalmente documentata (RM 22/06/2021, con limitazione funzionale antalgica” (cfr. CTU in atti). Il dottor ha, quindi, accertato, per la patologie riscontrata, l'esistenza del Per_6 rapporto causale con l'attività svolta dal ricorrente e alla luce delle risultanze processuali, ha potuto affermare che: “l'assicurata nel corso della sua lunga attività lavorativa di operaia nel settore delle lavanderie industriali, svolta dal 1999 a tutt'oggi (fino al 2020 come addetta al reparto di sterilizzazione e dal 2020 a tutt'oggi come addetta al reparto di lavanderia e piegatura), è stata esposta ai fattori di rischio sovraccarico biomeccanico (SBAS), movimenti ripetitivi e posture incongrue degli arti superiori. La predetta esposizione risulta confermata anche nelle certificazioni di idoneità del Medico Competente aziendale dr. N. del 15/06/2022 e del 28/04/2023”. Per_7
Il consulente,sempre in piena aderenza alle risultanze probatorie in atti (DVR aziendale e cartella sanitaria e di rischio) in merito a quanto sostenuto dall'Istituto circa il mancato riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata per la rilevazione (effettuata dal datore di lavoro dal 2003 in poi) di un'esposizione a rischio da WBV di livello basso nella mansione svolta dall'assicurato, ha affermato: Esistono diversi articoli scientifici e pubblicazioni di enti, come l' , che evidenziano come gli CP_1 operai delle lavanderie industriali siano esposti al rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (SBAS). Questi studi e schede di rischio analizzano le diverse mansioni svolte all'interno delle lavanderie industriali,..Viene analizzato il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (il metodo valutativo applicato è la Check-list OCRA). Il fattore di rischio più rilevante, ai fini del rischio, è relativo alla frequenza dei movimenti per entrambi gli arti, frequenza che è molto elevata (azioni tecniche dinamiche prevalenti)” con “stereotipia moderata a carico dell'arto dx e sx”. In questa tipologia di attività si rileva un rischio medio, sia per l'arto dx sia per l'arto sx, dalle 6h di lavoro in poi (lieve dalle 4h di lavoro)”. Il CTU, nel pieno rispetto dei caratteri di correttezza metodologica e rigore accertativo ha rilevato, altresì l'inserimento nell'elenco delle nuove tabelle delle malattie professionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto 10 Ottobre 2023),e nell'elenco delle nuove malattie per le quali è obbligatoria la denuncia (Ministero del
5 Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto 15 Novembre 2023) le seguenti patologie:“Tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori;
Tendinite calcifica (Morbo di Duplay); Borsite cronica”, come associate a “lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza”. Accertata, quindi, l'esistenza di nesso causale tra lavoro svolto e malattia insorta, il CTU ha concluso che “Sulla base di tutti gli elementi sopra illustrati è dunque possibile affermare che la patologia denunciata alla spalla destra è da ritenersi, con probabilità qualificata, di origine professionale, in quanto concausata dall'attività lavorativa svolta dalla ricorrente per ben 25 anni come operaia in una lavanderia industriale”. L'ausiliario del Giudice, quindi, ha quantificato il danno biologico permanente conseguente alla malattia professionale “Tendinosi degenerativa del tendine del sovraspinoso della spalla destra con lesione lacerativa inserzionale transmurale subcompleta strumentalmente documentata (RM 22/06/2021, con limitazione funzionale antalgica)”, di cui è affetta la ricorrente, nella misura del 7% con decorrenza dall'epoca della domanda amministrativa 14/10/2021 (Cfr. relazione CTU in atti). Invero, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa.. In base al grado di invalidità complessivamente riscontrato per le menomazioni accertate, pari al 7% (sette per cento) per la Tendinosi degenerativa del tendine del sovraspinoso della spalla destra con lesione lacerativa inserzionale transmurale subcompleta strumentalmente documentata (RM 22/06/2021, con limitazione funzionale antalgica” , deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dal 14/10/2021. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente le CP_1 spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia Tendinosi degenerativa del tendine del sovraspinoso della spalla destra con lesione lacerativa inserzionale transmurale subcompleta strumentalmente documentata (RM 22/06/2021), con limitazione funzionale antalgica (3%)” di cui è affetta la ricorrente, è di origine lavorativa e che dalla stessa è derivato un danno biologico pari al 7%;
6 - Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, CP_1 un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.200 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì, 10 luglio 2025 Il giudice
Manuela Olivieri
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