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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3224/2024 RG promosso da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], (c.f. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(PD) il 25 settembre 1976 e residente a [...], in piazza Giovanni XXIII 19, e
(c.f. ), nata a [...] il 17 agosto Parte_3 C.F._3
1979 e ivi residente in [...], tutte in proprio e in qualità di eredi di Persona_1
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 6 maggio 2018, C.F._4 rappresentate e difese dall'avv. Francesco Mion del Foro di Padova (c.f.
– pec – fax 049/6452614) e C.F._5 Email_1 dall'avv. Nicola Totaro del Foro di Foggia (c.f. – pec C.F._6
, ed elettivamente domiciliate, ai fini del presente procedimento, presso lo Email_2 studio legale dell'avv. Francesco Mion sito a Padova (PD), in piazza Petrarca 8/B; attori contro
(C.F. e P.IVA , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Padova, via Giustiniani 2, in persona del direttore generale dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Erica De Candido Romole del Foro di Padova (C.F.
, indirizzo P.E.C. fax C.F._7 Email_3 per comunicazioni 049/8762590), elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in
Padova, via XX Settembre 79 convenuta
OGGETTO: responsabilità sanitaria – danno da perdita anticipata della vita
MOTIVAZIONE
1. Dopo aver dato corso all'accertamento tecnico preventivo n. 6356/2021 RG, Pt_1
(moglie convivente, nata il [...]), (figlia non convivente, nata il
[...] Parte_2
25.09.1976) e (figlia non convivente, nata il [...]), hanno adito Parte_3
1 questo tribunale a causa della morte di (nato il [...], deceduto il Persona_1
6.05.2018), chiedendo che l venga condannata al Controparte_3 risarcimento dei seguenti danni: 1) il danno biologico differenziale, ossia la circostanza di aver vissuto in modo peggiore, sul piano dinamico-relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico;
2) il danno morale consistente nella lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, inteso come sofferenza interiore e come privazione della capacità di battersi ancora contro il male;
3) il danno da perdita di chance di sopravvivenza;
4) il danno parentale;
5) il danno patrimoniale per spese mediche e spese funerarie.
L resiste. In merito al fatto - pacifico - che Controparte_3
l'urologa dott. ssa all'esito della visita del 26.01.2017, non avesse prescritto che la Per_2 biopsia prostatica venisse effettuata con urgenza, l replica che “Nel caso di specie, CP_3
l'impegnativa dematerializzata (per l'esecuzione della biopsia prostatica, ndr) è stata prodotta il 26.01.2017 con priorità P (entro 90 giorni), in quanto, all'epoca, la lista d'attesa per le stesse era di pochissime settimane, certamente entro un mese dalla prenotazione ed era peraltro prassi del Medico prescrittore contattare direttamente il servizio prenotazioni per garantire l'attribuzione della prima data utile. Posto che nel caso di specie l'utente ha chiesto la prenotazione dell'esame in data 15.02.2017, dalle verifiche interne effettuate e rese oggetto di prova testimoniale, in tale giorno, la prima data utile per fissare una biopsia sarebbe stata il
9.03.2017. Evidentemente la data proposta (09.03.2017) non venne accettata dal paziente e di ciò non può certamente esser ritenuta responsabile l'Azienda. Il programma, a quel punto, come da normativa, ha consentito di allungare di altri trenta giorni la tempistica di priorità (90
+ 30) per permettere al paziente maggiore scelta, pur restando nei tempi consentiti dalla priorità assegnata, arrivando quindi al 27.06.2017”. Aggiunge che il paziente era stato informato della necessità di prenotare immediatamente la biopsia, in quanto la lista d'attesa in quel momento consentiva di effettuare l'esame entro pochissime settimane, come appurato dal medico prescrittore contattando il servizio prenotazioni. Contesta in ogni caso il nesso di causa tra la tardività della effettuazione della biopsia prostatica (27.06.2017, con esito il 4.07 successivo) ed il decesso, in quanto la malattia era inguaribile.
2. Acquisito il cit. accertamento tecnico preventivo;
respinte tutte le altre istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c..
3. Ciò premesso, questo tribunale osserva che dal predetto accertamento tecnico preventivo n. 6356/2021 (ausiliari dott. e dott. ; ctp attorei prof. Persona_3 Per_4 Per_5
e dott. , e dalle due successive integrazioni (19.10.2022 e 29.01.2023), risulta in Persona_6 sintesi quanto segue. “In data 26.01.2017 il al controllo urologico eseguito presso Pt_2
2 l'AOU di Padova presentava un valore di PSA – INDISCUTIBILMENTE – molto elevato (162,9 mg/ml). Del tutto condivisibile risulta la frase del CTP Dr. econdo cui simili valori: “… Per_7 suggeriscono che all'epoca della visita, la malattia fosse già in stadio avanzato …”. A questo punto, la domanda quindi è: poteva un sanitario (vieppiù se specialista in urologia), davanti ad un simile valore di PSA, produrre un certificato in cui è prescritta la biopsia prostatica, ma senza mai menzionare il carattere d'urgenza di tale prescrizione e senza spiegarne il perché al paziente? Sul punto va quindi considerato che giammai, l'interpretazione prognostica di un medico, pur se teoricamente ed il linea di massima corretta, può prescindere dalla preliminare informazione del paziente in ordine al suo stato di salute ed alla relativa prescrizione degli esami necessari, in quel determinato contesto clinico, per tipologia (biopsia prostatica) e tempistica (urgenza); nel caso di specie, la biopsia prostatica quindi andava richiesta con urgenza presso l'AOU di Padova o presso altre strutture sanitarie in caso di necessità, in quanto risultava addivenire ad una diagnosi circostanziata e ad una terapia per Pt_4 quanto possibile precoce. Prima dell'asserita “omissione” da parte del paziente di attendere - sua sponte - “20 giorni per prenotare la biopsia prostatica” non si può non sottolineare che in nessun documento dell'AOU di Padova e con precipuo riferimento alla visita urologica del
26.01.2017 risulta indicato che il paziente doveva eseguire la biopsia con urgenza e che in tal senso era stato informato. Se poi è vero come è vero che il valore di 169.9 mg/ml di PSA suggerisce oggi e suggeriva già all'epoca dei fatti in esame l'esistenza di una malattia in fase avanzata, è anche vero che il 26.01.2017, lo specialista urologo non poteva conoscere dati desumibili solo dall'esame istologico quali: le eventuali sedi metastatiche, il carico di malattia ed il relativo profilo di rischio. Una corretta prestazione avrebbe dovuto permettere quindi al paziente di ricevere il risultato istologico della biopsia entro la fine del mese di febbraio 2017.
La visita urologica fondamentale veniva eseguita quindi il 26.01.2017; e nel corso di tale visita il esprimeva un comportamento censurabile a titolo di imprudenza e negligenza, non
Pt_2 fornendo (per quanto evincibile dalla alcuna documentazione dimessa) alcuna spiegazione al paziente e non annotando sulla prescrizione l'urgenza del richiesto prelievo bioptico, il quale di conseguenza sarebbe stato eseguito entro a febbraio 2017. Nesso di causa (tra colpa e danno). Una biopsia prostatica eseguita a febbraio 2017, avrebbe certamente evidenziato la presenza di una neoplasia di grado 4 (WHO) (ad alto rischio). Dopo la tale diagnosi, il
Pt_2 sarebbe stato quindi certamente (e sempre con urgenza) sottoposto ad indagine PET per la relativa stadiazione della malattia ed eventualmente ad altri esami quali RMN e TC, in base alla clinica. Il sarebbe quindi stato preso in carico da parte degli specialisti oncologi
Pt_2 con supporti radioterapici, ortopedici e antalgici. Dal punto di vista terapeutico, dopo la biopsia nel mese di febbraio 2017, e la conseguente diagnosi istologica orientativamente nel mese successivo (marzo 2017), il avrebbe quindi iniziato subito il cosiddetto blocco
Pt_2 androgenico e la chemioterapia (ossia il cosiddetto “protocollo CHAARTED”), sempre a marzo
3 2017 e quindi un mese prima della comparsa dei sintomi dolorosi (aprile 2017) descritti in atti.
Sul punto va ricordato che le Linee guida in materia suggeriscono con forza l'esecuzione, dopo la diagnosi istologica, di intraprendere subito la terapia con antiandrogeni e docetaxel
(chemioterapico); questo è per l'appunto il programma terapeutico che il ha poi Pt_2 iniziato ad agosto 2017, dopo il risultato istologico del luglio 2017, invece che a marzo 2017, come di fatto possibile. C'è quindi da chiedersi, sempre in un'ottica “controfattuale” come avrebbe risposto il alla terapia non già ad agosto 2017, bensì a marzo 2017, sempre Pt_2 considerando che trattavasi, in ogni caso, di una malattia a prognosi infausta e ad alto rischio.
Ad agosto 2017, la neoplasia ha risposto per alcuni mesi alla “castrazione chimica” ossia al blocco androgenico;
infatti, l'analisi del PSA attesta una decrescita della concentrazione da più di 1000 a 12, nel novembre 2017; successivamente però, a partire da marzo 2018, il valore del PSA risulta essere risalito a 48. Un altro aspetto da considerare sul punto è il risultato della
PET. La PET di ristadiazione permetteva di registrare, a distanza di circa 7 mesi dall'inizio della terapia ormonale (agosto 2017), l'esistenza di una - seppur parziale – risposta metabolica alla sola ormonoterapia, limitatamente alla sede primitiva e ai linfonodi (ma non alle ossa).
Successivamente però, all'atto della comparsa di lesioni ossee minacciose e - per quanto documentato - al rilevo di anemia, il poteva eseguire dal punto di vista terapeutico, Pt_2 unicamente un ciclo di chemioterapia con il farmaco (docetaxel) e non già i 6 cicli previsti. La possibilità di eseguire tutti i cicli previsti certamente avrebbe determinato un miglioramento delle aspettative di cura per il paziente. Di fatto però la comparsa delle complicanze anzi indicate (lesioni ossee minacciose ed anemia) ha inciso negativamente sulla qualità di vita del paziente, determinando uno slittamento temporale dell'intervento ortopedico mirante alla stabilizzazione del femore sinistro, ed un conseguente slittamento temporale anche della successiva fase riabilitativa. In ordine poi all'anemia riscontrata ad agosto 2017 va considerato che la stessa non risultava correlabile unicamente al trattamento ormonale bensì e soprattutto anche alla diffusa compromissione della matrice ossea midollare emopoietica. Alla luce di tutto quanto sopra esposto è possibile asserire, secondo criterio del più probabile che non, che un trattamento iniziato a marzo 2017 (anziché, come di fatto occorso, ad agosto 2017) avrebbe permesso (sempre all'interno di un contesto oncologico a prognosi infausta) un minor carico di malattia, ed una migliore qualità di vita. La (perentoria) frase del CTP Dr. P. “la Per_7 diagnosi istologica “immediata” della malattia ed il relativo trattamento non avrebbe influenzato l'andamento clinico della neoplasia e la sopravvivenza” risulta quindi NON condivisibile, in quanto avulsa sia dalle caratteristiche generali del tipo di malattia che dalle caratteristiche specifiche del paziente in esame. A gennaio 2017 nessuno poteva sapere quanto, con precisione sarebbe vissuto il;
oggi sappiamo però che all'atto della prima visita Pt_2 urologica (gennao 2017) la sopravvivenza era stimabile tra 1 e 3 anni. La prenotazione della biopsia con carattere di URGENZA doveva quindi mirare non già alla salvezza del paziente
4 ma al relativo miglioramento della prognosi e della qualità di vita;
la ratio della prescrizione della biopsia con carattere di URGENZA traeva la propria origine dal fatto che il Pt_2
(come qualsiasi altro paziente) DOVEVA essere messo nella condizione di potersi avvicinare il più possibile al limite degli anni “3” di sopravvivenza anziché degli anni “1”; e di tutto ciò, il paziente DOVEVA essere adeguatamente edotto e reso partecipe. Il è deceduto il Pt_2
06.05.2018, quindi circa 15 mesi dopo l'epoca in cui sarebbe dovuto pervenire (febbraio 2017)
l'esito dell'esame istologico della biopsia prostatica e 10 mesi dopo a quando di fatto è invece pervenuto (luglio 2017). Con una chemioterapia (docetaxel) eseguita già a marzo 2017, il avrebbe potuto raggiungere anche il previsto termine dei 6 cicli. Ed all'esito di tali 6 Pt_2 cicli, all'atto della progressione di malattia, era stata anche programmata una seconda linea di ormonoterapia. Dagli studi clinici più recenti (Studio CHAARTED), è noto che il docetaxel associato alla castrazione chimica ha dimostrato un vantaggio in termini di sopravvivenza globale di circa 13 mesi rispetto alla sola terapia ormonale. Ma tale dato va però considerato e rapportato al tempo mediano relativo alla resistenza alla castrazione che però nel caso in esame era inferiore a quella registrata nello studio citato. Considerati quindi i fattori anzi indicati, il presente collegio di CTU ritiene che in data 26.01.2017 lo specialista urologo intervenuto abbia espresso un comportamento non in linea con i dettami della migliore scienza ed esperienza medica;
a causa di tale malpractice, il ha subito una perdita delle Pt_2 aspettative di vita di circa 5 mesi con un contestuale peggioramento della qualità di vita di pari periodo (con precipuo riferimento alla gestione delle complicanze anzi indicate). Si segnala infine che le facoltà intellettive del de cuius risultano essere rimaste relativamente integre sino al giorno precedente al decesso, per poi affievolirsi sino al suo verificarsi… I dati a disposizione dimostrano unicamente che: a) l'impegnativa non è stata formulata correttamente in quanto priva del doveroso carattere di urgenza;
b) che in caso d'impossibilità della struttura ad accogliere una richiesta nei tempi dovuti, nulla è stato eseguito da parte della stessa di informare il paziente e/o i suoi familiari della relativa urgenza e della possibilità / necessità di rivolgersi ad altra struttura… La risposta alla terapia ormonale certamente sarebbe stata la stessa;
la chemioterapia con Docetaxel avrebbe però potuto, in caso di tempestiva diagnosi bioptica, probabilmente essere eseguita con intensità di dose sufficiente ad avvicinarsi ai 13 mesi di vantaggio previsti. In termini di “giudizio controfattuale”, inoltre, il paziente non avrebbe verosimilmente subito la frattura di femore sinistro, durante la somministrazione della chemioterapia da marzo in poi. Nel contempo, altresì verosimilmente, una volta preso in carico precocemente dagli oncologi, nel sarebbe stata considerata per tempo la situazione Pt_2 ossea del femore sinistro e quindi posta indicazione ad un precoce trattamento radioterapico precauzionale associato eventualmente a supporto con bifosfonati”. Nella prima integrazione dell'atp (19.10.2022), gli ausiliari hanno riferito che “Sul punto va ricordato che nel caso di specie si affrontano due aspetti: a) il ritardo di diagnosi e cura già discusso, b) le caratteristiche
5 malattia neoplastica in esame, malattia già avanzata, e già di fatto non rispondente alla terapia ormonale. La chemioterapia (Docetaxel) di per sé considerata avrebbe certamente portato un vantaggio prognostico al paziente se praticata in tempo;
ma, tale vantaggio si sarebbe
“scontrato” con il fattore negativo legato alla mancata risposta alla terapia ormonale
(castrazione chimica) ed alla specifica tipologia di malattia neoplastica in esame. Il concetto teorico dei 13 mesi dello studio citata va pertanto analizzato in riferimento a tali aspetti. Per tale ragione il non ha subito un danno prognostico di 13 mesi circa bensì solo di 5 Pt_2 mesi circa”. Nella seconda integrazione dell'atp (29.01.2023), essi hanno aggiunto: “All'esito di tale nuova discussione, (ri)considerata la dinamica dei fatti noti, (ri)considerata la bibliografia di riferimento e soprattutto (ri)considerati i dati documentativi in atti, tra cui la circostanza secondo cui dal 13.09.2017 il , in conseguenza dell'occorsa frattura femorale, ha Pt_2 necessitato di 2 stampelle e che dal 28.11.2017 al 04.12.2017 è subentrata una fase di ricovero di 7 gg, con successiva fase di relativo recupero, ad integrazione di quanto già espresso, altresì considerato lo stato clinico di base de de cuius, si ritiene di poter definire in forma “differenziale”, il seguente danno biologico temporaneo: ITT gg 7 (sette); ITP al 50% gg
30 (trenta); ITP al 25% gg 40 (quaranta); Non definibile risulta invece il danno biologico permanente poiché la lesione fratturativa femorale in esame non si è - di fatto - mai stabilizzata”.
Questo è dunque l'esito dell'accertamento tecnico preventivo.
Come accennato, è pacifico che, all'esito della visita del 26.01.2017, la biopsia prostatica non è stata prescritta con il carattere dell'urgenza.
Tale omissione rende irrilevante il fatto – eccepito dall – che il abbia CP_3 Pt_2 dapprima prenotato tale biopsia il 15.02.2017 per il 9.03.2017, ma l'abbia poi disdetta: è dirimente il fatto che egli non fosse stato avvertito dell'urgenza, sicché tale disdetta non può esimere l da responsabilità. CP_3
Alla luce di ciò, la responsabilità dell deve essere affermata. CP_3
4. Per quanto riguarda i danni di cui gli attori hanno chiesto il risarcimento, va ricordato che, per giurisprudenza costante (v. di recente Cass., sez. III, 30.07.2024, n. 21.415), “se la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, come visto, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: esemplificando, causare la morte d'un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d'un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita;
l'unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica
6 e la scienza clinica: ma tale differenza non consente di pervenire ad una distinzione
“morfologica” tra le due vicende, così da affermare la risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno;
è possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito (danno parentale relativo al periodo nel quale i prossimi congiunti non hanno potuto godere della presenza-compagnia del loro caro, ndr); in conclusione, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della (apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo
(non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
in nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da “perdita anticipata della vita”.
Puntualizzato questo, va esclusa la risarcibilità del danno da perdita di chance di sopravvivenza, in quanto il decesso anticipato è stato causato direttamente dall'omissione dell , sicché non vi è stata alcuna chance perduta. CP_3
Al rigetto va incontro anche la domanda di risarcimento del danno consistente nella lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte (cd. danno morale catastrofale o da lucida agonia): dall'accertamento tecnico preventivo non risulta infatti in quale momento il avrebbe iniziato ad avere tale consapevolezza. Pt_2
Può invece essere riconosciuto il danno biologico terminale (inteso, come detto, quale peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), posto che, come emerso dall'accertamento tecnico preventivo, il ha subito la frattura femorale a causa della diagnosi tardiva Pt_2
(conseguente alla mancata indicazione dell'urgenza della biopsia): “ITT gg 7 (sette); ITP al
50% gg 30 (trenta); ITP al 25% gg 40 (quaranta)”. Sommano euro 5.536,00.
Per quanto riguarda il danno parentale, va considerato che, sempre come emerso dall'accertamento tecnico preventivo, esso è durato 5 mesi.
Questo tribunale ritiene di applicare il criterio equitativo puro previsto dall'art. 1226 c.c., con la conseguenza che alla moglie convivente può essere riconosciuta la somma di euro
10.000,00, mentre alle due figlie non conviventi quella di euro 5.000,00 ciascuna, in moneta attuale.
7 Possono infine essere riconosciuti euro 1.200,00 per spese funebri ed euro 746,11 per farmaci, per complessivi euro 1.946,11.
Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio, comprese quelle di atp e di ctp, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del valore del cd decisum.
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna l a pagare a la somma di Controparte_3 Parte_1 euro 10.000,00; a e , la somma di euro 5.000,00 ciascuna;
a Parte_2 Parte_3
, e la complessiva somma di euro 7.482,11; con Parte_1 Parte_2 Parte_3 interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulle stesse somme, devalutate alla data del 6.05.2018 e quindi rivalutate anno per anno sulla base degli indici Istat.
Condanna la medesima a rifondere loro le spese di giudizio, liquidate per la fase CP_3 dell'accertamento tecnico preventivo in euro 322,00 per spese ed euro 4.584,00 per compenso professionale, e per il presente giudizio in euro 545,00 per spese ed euro 12.185,60 per compenso professionale, sempre oltre accessori di legge e spese generali, oltre alle spese di ctp liquidate in euro 2.464,00.
Pone infine a carico della stessa Azienda anche le spese degli ausiliari nominati dal tribunale durante l'accertamento tecnico preventivo.
Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti dell . Controparte_3
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 22 aprile 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3224/2024 RG promosso da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], (c.f. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(PD) il 25 settembre 1976 e residente a [...], in piazza Giovanni XXIII 19, e
(c.f. ), nata a [...] il 17 agosto Parte_3 C.F._3
1979 e ivi residente in [...], tutte in proprio e in qualità di eredi di Persona_1
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 6 maggio 2018, C.F._4 rappresentate e difese dall'avv. Francesco Mion del Foro di Padova (c.f.
– pec – fax 049/6452614) e C.F._5 Email_1 dall'avv. Nicola Totaro del Foro di Foggia (c.f. – pec C.F._6
, ed elettivamente domiciliate, ai fini del presente procedimento, presso lo Email_2 studio legale dell'avv. Francesco Mion sito a Padova (PD), in piazza Petrarca 8/B; attori contro
(C.F. e P.IVA , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Padova, via Giustiniani 2, in persona del direttore generale dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Erica De Candido Romole del Foro di Padova (C.F.
, indirizzo P.E.C. fax C.F._7 Email_3 per comunicazioni 049/8762590), elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in
Padova, via XX Settembre 79 convenuta
OGGETTO: responsabilità sanitaria – danno da perdita anticipata della vita
MOTIVAZIONE
1. Dopo aver dato corso all'accertamento tecnico preventivo n. 6356/2021 RG, Pt_1
(moglie convivente, nata il [...]), (figlia non convivente, nata il
[...] Parte_2
25.09.1976) e (figlia non convivente, nata il [...]), hanno adito Parte_3
1 questo tribunale a causa della morte di (nato il [...], deceduto il Persona_1
6.05.2018), chiedendo che l venga condannata al Controparte_3 risarcimento dei seguenti danni: 1) il danno biologico differenziale, ossia la circostanza di aver vissuto in modo peggiore, sul piano dinamico-relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico;
2) il danno morale consistente nella lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, inteso come sofferenza interiore e come privazione della capacità di battersi ancora contro il male;
3) il danno da perdita di chance di sopravvivenza;
4) il danno parentale;
5) il danno patrimoniale per spese mediche e spese funerarie.
L resiste. In merito al fatto - pacifico - che Controparte_3
l'urologa dott. ssa all'esito della visita del 26.01.2017, non avesse prescritto che la Per_2 biopsia prostatica venisse effettuata con urgenza, l replica che “Nel caso di specie, CP_3
l'impegnativa dematerializzata (per l'esecuzione della biopsia prostatica, ndr) è stata prodotta il 26.01.2017 con priorità P (entro 90 giorni), in quanto, all'epoca, la lista d'attesa per le stesse era di pochissime settimane, certamente entro un mese dalla prenotazione ed era peraltro prassi del Medico prescrittore contattare direttamente il servizio prenotazioni per garantire l'attribuzione della prima data utile. Posto che nel caso di specie l'utente ha chiesto la prenotazione dell'esame in data 15.02.2017, dalle verifiche interne effettuate e rese oggetto di prova testimoniale, in tale giorno, la prima data utile per fissare una biopsia sarebbe stata il
9.03.2017. Evidentemente la data proposta (09.03.2017) non venne accettata dal paziente e di ciò non può certamente esser ritenuta responsabile l'Azienda. Il programma, a quel punto, come da normativa, ha consentito di allungare di altri trenta giorni la tempistica di priorità (90
+ 30) per permettere al paziente maggiore scelta, pur restando nei tempi consentiti dalla priorità assegnata, arrivando quindi al 27.06.2017”. Aggiunge che il paziente era stato informato della necessità di prenotare immediatamente la biopsia, in quanto la lista d'attesa in quel momento consentiva di effettuare l'esame entro pochissime settimane, come appurato dal medico prescrittore contattando il servizio prenotazioni. Contesta in ogni caso il nesso di causa tra la tardività della effettuazione della biopsia prostatica (27.06.2017, con esito il 4.07 successivo) ed il decesso, in quanto la malattia era inguaribile.
2. Acquisito il cit. accertamento tecnico preventivo;
respinte tutte le altre istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c..
3. Ciò premesso, questo tribunale osserva che dal predetto accertamento tecnico preventivo n. 6356/2021 (ausiliari dott. e dott. ; ctp attorei prof. Persona_3 Per_4 Per_5
e dott. , e dalle due successive integrazioni (19.10.2022 e 29.01.2023), risulta in Persona_6 sintesi quanto segue. “In data 26.01.2017 il al controllo urologico eseguito presso Pt_2
2 l'AOU di Padova presentava un valore di PSA – INDISCUTIBILMENTE – molto elevato (162,9 mg/ml). Del tutto condivisibile risulta la frase del CTP Dr. econdo cui simili valori: “… Per_7 suggeriscono che all'epoca della visita, la malattia fosse già in stadio avanzato …”. A questo punto, la domanda quindi è: poteva un sanitario (vieppiù se specialista in urologia), davanti ad un simile valore di PSA, produrre un certificato in cui è prescritta la biopsia prostatica, ma senza mai menzionare il carattere d'urgenza di tale prescrizione e senza spiegarne il perché al paziente? Sul punto va quindi considerato che giammai, l'interpretazione prognostica di un medico, pur se teoricamente ed il linea di massima corretta, può prescindere dalla preliminare informazione del paziente in ordine al suo stato di salute ed alla relativa prescrizione degli esami necessari, in quel determinato contesto clinico, per tipologia (biopsia prostatica) e tempistica (urgenza); nel caso di specie, la biopsia prostatica quindi andava richiesta con urgenza presso l'AOU di Padova o presso altre strutture sanitarie in caso di necessità, in quanto risultava addivenire ad una diagnosi circostanziata e ad una terapia per Pt_4 quanto possibile precoce. Prima dell'asserita “omissione” da parte del paziente di attendere - sua sponte - “20 giorni per prenotare la biopsia prostatica” non si può non sottolineare che in nessun documento dell'AOU di Padova e con precipuo riferimento alla visita urologica del
26.01.2017 risulta indicato che il paziente doveva eseguire la biopsia con urgenza e che in tal senso era stato informato. Se poi è vero come è vero che il valore di 169.9 mg/ml di PSA suggerisce oggi e suggeriva già all'epoca dei fatti in esame l'esistenza di una malattia in fase avanzata, è anche vero che il 26.01.2017, lo specialista urologo non poteva conoscere dati desumibili solo dall'esame istologico quali: le eventuali sedi metastatiche, il carico di malattia ed il relativo profilo di rischio. Una corretta prestazione avrebbe dovuto permettere quindi al paziente di ricevere il risultato istologico della biopsia entro la fine del mese di febbraio 2017.
La visita urologica fondamentale veniva eseguita quindi il 26.01.2017; e nel corso di tale visita il esprimeva un comportamento censurabile a titolo di imprudenza e negligenza, non
Pt_2 fornendo (per quanto evincibile dalla alcuna documentazione dimessa) alcuna spiegazione al paziente e non annotando sulla prescrizione l'urgenza del richiesto prelievo bioptico, il quale di conseguenza sarebbe stato eseguito entro a febbraio 2017. Nesso di causa (tra colpa e danno). Una biopsia prostatica eseguita a febbraio 2017, avrebbe certamente evidenziato la presenza di una neoplasia di grado 4 (WHO) (ad alto rischio). Dopo la tale diagnosi, il
Pt_2 sarebbe stato quindi certamente (e sempre con urgenza) sottoposto ad indagine PET per la relativa stadiazione della malattia ed eventualmente ad altri esami quali RMN e TC, in base alla clinica. Il sarebbe quindi stato preso in carico da parte degli specialisti oncologi
Pt_2 con supporti radioterapici, ortopedici e antalgici. Dal punto di vista terapeutico, dopo la biopsia nel mese di febbraio 2017, e la conseguente diagnosi istologica orientativamente nel mese successivo (marzo 2017), il avrebbe quindi iniziato subito il cosiddetto blocco
Pt_2 androgenico e la chemioterapia (ossia il cosiddetto “protocollo CHAARTED”), sempre a marzo
3 2017 e quindi un mese prima della comparsa dei sintomi dolorosi (aprile 2017) descritti in atti.
Sul punto va ricordato che le Linee guida in materia suggeriscono con forza l'esecuzione, dopo la diagnosi istologica, di intraprendere subito la terapia con antiandrogeni e docetaxel
(chemioterapico); questo è per l'appunto il programma terapeutico che il ha poi Pt_2 iniziato ad agosto 2017, dopo il risultato istologico del luglio 2017, invece che a marzo 2017, come di fatto possibile. C'è quindi da chiedersi, sempre in un'ottica “controfattuale” come avrebbe risposto il alla terapia non già ad agosto 2017, bensì a marzo 2017, sempre Pt_2 considerando che trattavasi, in ogni caso, di una malattia a prognosi infausta e ad alto rischio.
Ad agosto 2017, la neoplasia ha risposto per alcuni mesi alla “castrazione chimica” ossia al blocco androgenico;
infatti, l'analisi del PSA attesta una decrescita della concentrazione da più di 1000 a 12, nel novembre 2017; successivamente però, a partire da marzo 2018, il valore del PSA risulta essere risalito a 48. Un altro aspetto da considerare sul punto è il risultato della
PET. La PET di ristadiazione permetteva di registrare, a distanza di circa 7 mesi dall'inizio della terapia ormonale (agosto 2017), l'esistenza di una - seppur parziale – risposta metabolica alla sola ormonoterapia, limitatamente alla sede primitiva e ai linfonodi (ma non alle ossa).
Successivamente però, all'atto della comparsa di lesioni ossee minacciose e - per quanto documentato - al rilevo di anemia, il poteva eseguire dal punto di vista terapeutico, Pt_2 unicamente un ciclo di chemioterapia con il farmaco (docetaxel) e non già i 6 cicli previsti. La possibilità di eseguire tutti i cicli previsti certamente avrebbe determinato un miglioramento delle aspettative di cura per il paziente. Di fatto però la comparsa delle complicanze anzi indicate (lesioni ossee minacciose ed anemia) ha inciso negativamente sulla qualità di vita del paziente, determinando uno slittamento temporale dell'intervento ortopedico mirante alla stabilizzazione del femore sinistro, ed un conseguente slittamento temporale anche della successiva fase riabilitativa. In ordine poi all'anemia riscontrata ad agosto 2017 va considerato che la stessa non risultava correlabile unicamente al trattamento ormonale bensì e soprattutto anche alla diffusa compromissione della matrice ossea midollare emopoietica. Alla luce di tutto quanto sopra esposto è possibile asserire, secondo criterio del più probabile che non, che un trattamento iniziato a marzo 2017 (anziché, come di fatto occorso, ad agosto 2017) avrebbe permesso (sempre all'interno di un contesto oncologico a prognosi infausta) un minor carico di malattia, ed una migliore qualità di vita. La (perentoria) frase del CTP Dr. P. “la Per_7 diagnosi istologica “immediata” della malattia ed il relativo trattamento non avrebbe influenzato l'andamento clinico della neoplasia e la sopravvivenza” risulta quindi NON condivisibile, in quanto avulsa sia dalle caratteristiche generali del tipo di malattia che dalle caratteristiche specifiche del paziente in esame. A gennaio 2017 nessuno poteva sapere quanto, con precisione sarebbe vissuto il;
oggi sappiamo però che all'atto della prima visita Pt_2 urologica (gennao 2017) la sopravvivenza era stimabile tra 1 e 3 anni. La prenotazione della biopsia con carattere di URGENZA doveva quindi mirare non già alla salvezza del paziente
4 ma al relativo miglioramento della prognosi e della qualità di vita;
la ratio della prescrizione della biopsia con carattere di URGENZA traeva la propria origine dal fatto che il Pt_2
(come qualsiasi altro paziente) DOVEVA essere messo nella condizione di potersi avvicinare il più possibile al limite degli anni “3” di sopravvivenza anziché degli anni “1”; e di tutto ciò, il paziente DOVEVA essere adeguatamente edotto e reso partecipe. Il è deceduto il Pt_2
06.05.2018, quindi circa 15 mesi dopo l'epoca in cui sarebbe dovuto pervenire (febbraio 2017)
l'esito dell'esame istologico della biopsia prostatica e 10 mesi dopo a quando di fatto è invece pervenuto (luglio 2017). Con una chemioterapia (docetaxel) eseguita già a marzo 2017, il avrebbe potuto raggiungere anche il previsto termine dei 6 cicli. Ed all'esito di tali 6 Pt_2 cicli, all'atto della progressione di malattia, era stata anche programmata una seconda linea di ormonoterapia. Dagli studi clinici più recenti (Studio CHAARTED), è noto che il docetaxel associato alla castrazione chimica ha dimostrato un vantaggio in termini di sopravvivenza globale di circa 13 mesi rispetto alla sola terapia ormonale. Ma tale dato va però considerato e rapportato al tempo mediano relativo alla resistenza alla castrazione che però nel caso in esame era inferiore a quella registrata nello studio citato. Considerati quindi i fattori anzi indicati, il presente collegio di CTU ritiene che in data 26.01.2017 lo specialista urologo intervenuto abbia espresso un comportamento non in linea con i dettami della migliore scienza ed esperienza medica;
a causa di tale malpractice, il ha subito una perdita delle Pt_2 aspettative di vita di circa 5 mesi con un contestuale peggioramento della qualità di vita di pari periodo (con precipuo riferimento alla gestione delle complicanze anzi indicate). Si segnala infine che le facoltà intellettive del de cuius risultano essere rimaste relativamente integre sino al giorno precedente al decesso, per poi affievolirsi sino al suo verificarsi… I dati a disposizione dimostrano unicamente che: a) l'impegnativa non è stata formulata correttamente in quanto priva del doveroso carattere di urgenza;
b) che in caso d'impossibilità della struttura ad accogliere una richiesta nei tempi dovuti, nulla è stato eseguito da parte della stessa di informare il paziente e/o i suoi familiari della relativa urgenza e della possibilità / necessità di rivolgersi ad altra struttura… La risposta alla terapia ormonale certamente sarebbe stata la stessa;
la chemioterapia con Docetaxel avrebbe però potuto, in caso di tempestiva diagnosi bioptica, probabilmente essere eseguita con intensità di dose sufficiente ad avvicinarsi ai 13 mesi di vantaggio previsti. In termini di “giudizio controfattuale”, inoltre, il paziente non avrebbe verosimilmente subito la frattura di femore sinistro, durante la somministrazione della chemioterapia da marzo in poi. Nel contempo, altresì verosimilmente, una volta preso in carico precocemente dagli oncologi, nel sarebbe stata considerata per tempo la situazione Pt_2 ossea del femore sinistro e quindi posta indicazione ad un precoce trattamento radioterapico precauzionale associato eventualmente a supporto con bifosfonati”. Nella prima integrazione dell'atp (19.10.2022), gli ausiliari hanno riferito che “Sul punto va ricordato che nel caso di specie si affrontano due aspetti: a) il ritardo di diagnosi e cura già discusso, b) le caratteristiche
5 malattia neoplastica in esame, malattia già avanzata, e già di fatto non rispondente alla terapia ormonale. La chemioterapia (Docetaxel) di per sé considerata avrebbe certamente portato un vantaggio prognostico al paziente se praticata in tempo;
ma, tale vantaggio si sarebbe
“scontrato” con il fattore negativo legato alla mancata risposta alla terapia ormonale
(castrazione chimica) ed alla specifica tipologia di malattia neoplastica in esame. Il concetto teorico dei 13 mesi dello studio citata va pertanto analizzato in riferimento a tali aspetti. Per tale ragione il non ha subito un danno prognostico di 13 mesi circa bensì solo di 5 Pt_2 mesi circa”. Nella seconda integrazione dell'atp (29.01.2023), essi hanno aggiunto: “All'esito di tale nuova discussione, (ri)considerata la dinamica dei fatti noti, (ri)considerata la bibliografia di riferimento e soprattutto (ri)considerati i dati documentativi in atti, tra cui la circostanza secondo cui dal 13.09.2017 il , in conseguenza dell'occorsa frattura femorale, ha Pt_2 necessitato di 2 stampelle e che dal 28.11.2017 al 04.12.2017 è subentrata una fase di ricovero di 7 gg, con successiva fase di relativo recupero, ad integrazione di quanto già espresso, altresì considerato lo stato clinico di base de de cuius, si ritiene di poter definire in forma “differenziale”, il seguente danno biologico temporaneo: ITT gg 7 (sette); ITP al 50% gg
30 (trenta); ITP al 25% gg 40 (quaranta); Non definibile risulta invece il danno biologico permanente poiché la lesione fratturativa femorale in esame non si è - di fatto - mai stabilizzata”.
Questo è dunque l'esito dell'accertamento tecnico preventivo.
Come accennato, è pacifico che, all'esito della visita del 26.01.2017, la biopsia prostatica non è stata prescritta con il carattere dell'urgenza.
Tale omissione rende irrilevante il fatto – eccepito dall – che il abbia CP_3 Pt_2 dapprima prenotato tale biopsia il 15.02.2017 per il 9.03.2017, ma l'abbia poi disdetta: è dirimente il fatto che egli non fosse stato avvertito dell'urgenza, sicché tale disdetta non può esimere l da responsabilità. CP_3
Alla luce di ciò, la responsabilità dell deve essere affermata. CP_3
4. Per quanto riguarda i danni di cui gli attori hanno chiesto il risarcimento, va ricordato che, per giurisprudenza costante (v. di recente Cass., sez. III, 30.07.2024, n. 21.415), “se la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, come visto, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: esemplificando, causare la morte d'un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d'un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita;
l'unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica
6 e la scienza clinica: ma tale differenza non consente di pervenire ad una distinzione
“morfologica” tra le due vicende, così da affermare la risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno;
è possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito (danno parentale relativo al periodo nel quale i prossimi congiunti non hanno potuto godere della presenza-compagnia del loro caro, ndr); in conclusione, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della (apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo
(non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
in nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da “perdita anticipata della vita”.
Puntualizzato questo, va esclusa la risarcibilità del danno da perdita di chance di sopravvivenza, in quanto il decesso anticipato è stato causato direttamente dall'omissione dell , sicché non vi è stata alcuna chance perduta. CP_3
Al rigetto va incontro anche la domanda di risarcimento del danno consistente nella lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte (cd. danno morale catastrofale o da lucida agonia): dall'accertamento tecnico preventivo non risulta infatti in quale momento il avrebbe iniziato ad avere tale consapevolezza. Pt_2
Può invece essere riconosciuto il danno biologico terminale (inteso, come detto, quale peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), posto che, come emerso dall'accertamento tecnico preventivo, il ha subito la frattura femorale a causa della diagnosi tardiva Pt_2
(conseguente alla mancata indicazione dell'urgenza della biopsia): “ITT gg 7 (sette); ITP al
50% gg 30 (trenta); ITP al 25% gg 40 (quaranta)”. Sommano euro 5.536,00.
Per quanto riguarda il danno parentale, va considerato che, sempre come emerso dall'accertamento tecnico preventivo, esso è durato 5 mesi.
Questo tribunale ritiene di applicare il criterio equitativo puro previsto dall'art. 1226 c.c., con la conseguenza che alla moglie convivente può essere riconosciuta la somma di euro
10.000,00, mentre alle due figlie non conviventi quella di euro 5.000,00 ciascuna, in moneta attuale.
7 Possono infine essere riconosciuti euro 1.200,00 per spese funebri ed euro 746,11 per farmaci, per complessivi euro 1.946,11.
Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio, comprese quelle di atp e di ctp, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del valore del cd decisum.
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna l a pagare a la somma di Controparte_3 Parte_1 euro 10.000,00; a e , la somma di euro 5.000,00 ciascuna;
a Parte_2 Parte_3
, e la complessiva somma di euro 7.482,11; con Parte_1 Parte_2 Parte_3 interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulle stesse somme, devalutate alla data del 6.05.2018 e quindi rivalutate anno per anno sulla base degli indici Istat.
Condanna la medesima a rifondere loro le spese di giudizio, liquidate per la fase CP_3 dell'accertamento tecnico preventivo in euro 322,00 per spese ed euro 4.584,00 per compenso professionale, e per il presente giudizio in euro 545,00 per spese ed euro 12.185,60 per compenso professionale, sempre oltre accessori di legge e spese generali, oltre alle spese di ctp liquidate in euro 2.464,00.
Pone infine a carico della stessa Azienda anche le spese degli ausiliari nominati dal tribunale durante l'accertamento tecnico preventivo.
Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti dell . Controparte_3
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 22 aprile 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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