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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/07/2025, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 12147/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Sonia Di Gesu Presidente
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12147/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Mantenimento figli nati fuori dal matrimonio”
[...]
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Corso Delle Province 43 CATANIA(CT), presso lo studio dell'avv.
Maccarone Francesco Salvatore, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Via Umberto, 196 presso lo studio degli C.F._2
avvocati Simona D'Angelo e dall'avv. Greco Maurizio, che lo rappresentano e difendono,
giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che dalla relazione tra e è nata la Parte_1 Controparte_1
figlia in data 24.01.2023. Persona_1
Con ricorso del 21.11.2024 adiva questo Tribunale per richiedere la Parte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale disponendo l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento presso di sé nella casa familiare,
e conseguente diritto di visita in favore del padre e di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente un assegno di €. 300,00 per il mantenimento della figlia, oltre il 50%
delle spese straordinarie.
Si costituiva in data 24.02.2025 concordando circa affido e collocamento Controparte_1
e chiedendo di contribuire al mantenimento della figlia con la cifra di 200,00 euro mensili.
Nelle more del procedimento, in data 07/05/2025 le parti depositavano telematicamente un accordo e, all'udienza del 21/05/2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedevano di disciplinare le modalità di affidamento e di mantenimento della figlia secondo nei seguenti termini:
“-Affidare in modo condiviso la figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento principale presso la madre in Catania, Via Peloritani n. 22, con conseguente
assegnazione della casa familiare;
-Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia;
tre giorni alla settimana, il lunedì il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 16.00 alle 20.00, orario
entro il quale sarà riaccompagnata presso l'abitazione materna;
- alternativamente con la madre, nel fine settimana dalle 16.00 del sabato sino alle ore 19.00
della domenica con pernottamento;
- per venti giorni non consecutivi nel periodo estivo, compatibilmente con le esigenze
lavorative, da suddividere in due periodi di 10 giorni:
- durante il periodo natalizio per una settimana consecutiva, ad anni alterni comprensivi del
2 Natale o del Capodanno;
- durante il periodo di Pasqua per tre giorni, sempre ad anni alterni, comprensivi della festività
di Pasqua o del Lunedi dell'Angelo.
Il tutto sempre tenuto conto delle esigenze della minore e degli impegni lavorativi dei genitori,
fermo restando che il sig. dovrà comunicare con esattezza gli orari in cui preleverà CP_1
e riaccompagnerà la minore dalla madre.
-Porre a carico del Sig. un assegno mensile di mantenimento per la figlia Controparte_1
minore in favore della ricorrente di importo pari ad Eura 200,00, da corrispondere entro il
giorno 10 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie mediche scolastiche, ludiche e sportive
nella misura del 50% come per legge, per le quali le parti faranno riferimento alle Linee Guida
del CNF del 29.11.2017.
La sig.ra , inoltre, incasserà per intero l'assegno unico riconosciuto e corrisposto Parte_1
dall' CP_2
-Il sig. , infine, trasferirà altrove la propria residenza anagrafica entro 30 Controparte_1
giorni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo del procedimento.
-Spese processuali interamente compensate, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà
professionale.”
Nel merito, le domande delle parti, precisate in maniera congiunta, sono fondate e vanno accolte.
Va disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne, con collocamento presso la madre cui va assegnata la casa familiare.
Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità all'accordo raggiunto dalle parti;
lo stesso vale per l'onere del padre di contribuire al Controparte_1
mantenimento della figlia versando euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie; il Collegio prende atto della volontà delle parti che sia la madre a percepire il c.d.
assegno unico nella misura del 100%.
3 Tali condizioni appaiono congrue e idonee a tutelare l'interesse della prole minore, non risultando concreti e specifici elementi idonei a denotare la contrarietà di tale soluzione,
pertanto, l'accordo raggiunto e sottoscritto da entrambe le parti va accolta.
In mancanza di una parte soccombente, stante l'esito congiunto del procedimento, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la madre;
Parte_1
assegna la casa familiare a;
Parte_1
dispone sugli incontri tra padre e figlia come da accordo riportato in parte motiva;
dispone che contribuisca al mantenimento della figlia versando, entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di euro 200,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie, dando atto che la madre percepirà l'assegno unico al 100% come da accordo;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 27.06.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Sonia Di Gesu Presidente
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12147/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Mantenimento figli nati fuori dal matrimonio”
[...]
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Corso Delle Province 43 CATANIA(CT), presso lo studio dell'avv.
Maccarone Francesco Salvatore, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Via Umberto, 196 presso lo studio degli C.F._2
avvocati Simona D'Angelo e dall'avv. Greco Maurizio, che lo rappresentano e difendono,
giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che dalla relazione tra e è nata la Parte_1 Controparte_1
figlia in data 24.01.2023. Persona_1
Con ricorso del 21.11.2024 adiva questo Tribunale per richiedere la Parte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale disponendo l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento presso di sé nella casa familiare,
e conseguente diritto di visita in favore del padre e di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente un assegno di €. 300,00 per il mantenimento della figlia, oltre il 50%
delle spese straordinarie.
Si costituiva in data 24.02.2025 concordando circa affido e collocamento Controparte_1
e chiedendo di contribuire al mantenimento della figlia con la cifra di 200,00 euro mensili.
Nelle more del procedimento, in data 07/05/2025 le parti depositavano telematicamente un accordo e, all'udienza del 21/05/2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedevano di disciplinare le modalità di affidamento e di mantenimento della figlia secondo nei seguenti termini:
“-Affidare in modo condiviso la figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento principale presso la madre in Catania, Via Peloritani n. 22, con conseguente
assegnazione della casa familiare;
-Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia;
tre giorni alla settimana, il lunedì il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 16.00 alle 20.00, orario
entro il quale sarà riaccompagnata presso l'abitazione materna;
- alternativamente con la madre, nel fine settimana dalle 16.00 del sabato sino alle ore 19.00
della domenica con pernottamento;
- per venti giorni non consecutivi nel periodo estivo, compatibilmente con le esigenze
lavorative, da suddividere in due periodi di 10 giorni:
- durante il periodo natalizio per una settimana consecutiva, ad anni alterni comprensivi del
2 Natale o del Capodanno;
- durante il periodo di Pasqua per tre giorni, sempre ad anni alterni, comprensivi della festività
di Pasqua o del Lunedi dell'Angelo.
Il tutto sempre tenuto conto delle esigenze della minore e degli impegni lavorativi dei genitori,
fermo restando che il sig. dovrà comunicare con esattezza gli orari in cui preleverà CP_1
e riaccompagnerà la minore dalla madre.
-Porre a carico del Sig. un assegno mensile di mantenimento per la figlia Controparte_1
minore in favore della ricorrente di importo pari ad Eura 200,00, da corrispondere entro il
giorno 10 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie mediche scolastiche, ludiche e sportive
nella misura del 50% come per legge, per le quali le parti faranno riferimento alle Linee Guida
del CNF del 29.11.2017.
La sig.ra , inoltre, incasserà per intero l'assegno unico riconosciuto e corrisposto Parte_1
dall' CP_2
-Il sig. , infine, trasferirà altrove la propria residenza anagrafica entro 30 Controparte_1
giorni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo del procedimento.
-Spese processuali interamente compensate, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà
professionale.”
Nel merito, le domande delle parti, precisate in maniera congiunta, sono fondate e vanno accolte.
Va disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne, con collocamento presso la madre cui va assegnata la casa familiare.
Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità all'accordo raggiunto dalle parti;
lo stesso vale per l'onere del padre di contribuire al Controparte_1
mantenimento della figlia versando euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie; il Collegio prende atto della volontà delle parti che sia la madre a percepire il c.d.
assegno unico nella misura del 100%.
3 Tali condizioni appaiono congrue e idonee a tutelare l'interesse della prole minore, non risultando concreti e specifici elementi idonei a denotare la contrarietà di tale soluzione,
pertanto, l'accordo raggiunto e sottoscritto da entrambe le parti va accolta.
In mancanza di una parte soccombente, stante l'esito congiunto del procedimento, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la madre;
Parte_1
assegna la casa familiare a;
Parte_1
dispone sugli incontri tra padre e figlia come da accordo riportato in parte motiva;
dispone che contribuisca al mantenimento della figlia versando, entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di euro 200,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie, dando atto che la madre percepirà l'assegno unico al 100% come da accordo;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 27.06.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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