TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/10/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 1389/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 1389/2023 trattata all'udienza del 15/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti gli argomenti a difesa, istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1389/2023, posta in deliberazione all'udienza del 10/09/2025 tra
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Adige n. 41, presso lo studio dell'avv. Mei Francesco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone, Via G. Marconi 31 (sede di Frosinone) rappresentato dall'avv. Bontempo Patrizia, CP_1 giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (condropatia degenerativa delle ginocchia bilaterale) e per l'effetto accertare che i postumi hanno determinato una riduzione permanente della sua capacità lavorativa, in misura non inferiore al 6 % e per l'effetto condannare l alla erogazione delle prestazioni a titolo di CP_1 danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato dal 1999 a tutt'oggi, per conto di varie aziende, quale addetto al carico e scarico di “bombole GPL”;
- di aver svolto per meno 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì con turnazione continua l'attività di riempimento delle bombole, carico e scarico manualmente e senza alcun ausilio meccanico delle bombole sul mezzo di trasporto;
-di essere stato esposto nello svolgimento di tali attività a lavorare sottoposto a posture incongrue dovute a manovre di sollevamento, trasporto, carico scarico, spinta e traino del materiale;
ad impegno di forza per il sollevamento delle bombole dal peso compreso tra i 20 ed i 100 kg;
continue flessioni e semi flessioni delle ginocchia per la movimentazione dei carichi;
posizioni di lavoro scomode lavorando spesso in posizione inginocchiata od accovacciata;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività lavorative, la malattia professionale “condropatia degenerativa delle ginocchia bilaterale”;
- di aver presentato all' domanda di malattia professionale CP_1 che veniva rigettata per inidoneità del rischio lavorativo;
- di aver presentato opposizione amministrativa avverso tale provvedimento, che veniva rigettata.
In conclusione, parte ricorrente ha sostenuto di aver diritto ad un riconoscimento di un grado pari al 6% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo riconoscimento.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda. Ha in particolare evidenziato l'assenza di rischio di esposizione abituale e sistematica di natura professionale nelle lavorazioni svolte tale da ingenerare la patologia denunciata, tenuto conto anche dell'età del ricorrente.
Esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso dell'udienza del 15.10.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
All'esito della prova testimoniale, possono effettivamente ritenersi provate le circostanze dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo.
In particolare, il teste ha riferito “Conosco Testimone_1 il ricorrente perché io ero autista presso Gingas, lui stava sulla rampa e mi aiutava a caricare le bombole, verniciava le bombole, riempiva le bombole;
lavorava dal lunedì al venerdì, a volte anche il sabato se c'era bisogno, come nel periodo invernale. Le bombole venivano sollevate e messe in un carrello, si portavano 5 bombole da 10 kg, oppure 3 bombole da 25 kg, o 5 bombole da 15 kg. Lui mi passava le bombole e io le caricavo sul camion;
le operazioni di carico e scarico delle bombole erano almeno 4 al giorno. Le bombole avevano un peso di 22 kg, 32 kg, 52 kg e 80- 90 kg. Il ricorrente si è lamentato con me per il mal di schiena. Il mezzo con cui si trasportavano le bombole avevano le sponde che si aprivano. Il lavoro era tutto manuale.”.
La deposizione è stata pienamente confermata anche dal teste che ha riferito: “Conosco il ricorrente perché Testimone_2 lavoriamo insieme dal 1988 presso Gingas Srl, lui già lavorava e fa manutenzione, mentre io faccio l'autista. Lui riempie le bombole, si occupava di scaricare le bombole dai clienti insieme al titolare. Le bombole pesano dai 10 kg ai 120 kg;
il carico e lo scarico avviene anche 10 volte al giorno. Lui inizia alle 8:00 e finisce alle 17:00. Con me si è lamentato per problemi di salute, so che ha avuto interventi alle braccia. Trasporta le bombole con un carrello ma si portano sempre 5 bombole da 15 kg.”. Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha negato la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta.
In particolare, il CTU ha accertato che “Alla luce della disamina della documentazione esibita possiamo argomentare come segue. Rileviamo in particolare dalle prove testimoniali, che il rischio relativo prevalente, nel caso in discussione, fosse quello della movimentazione manuale di carichi. Nel caso del trasportatore/scaricatore di bombole gas, anche se valutato genericamente, rileviamo come il rischio di maggiore rilievo ai fini per cui insiste causa, non risulta essere quello insistente sulle ginocchia, bensì sul rachide. Alla luce di quanto fin qui espresso, in mancanza di idonea esposizione a specifici rischi lavorativi non possiamo ammettere la sussistenza della querelata patologia a genesi professionale (rubricata al n. 518325643 a far tempo dal 06/07/2022 e qualificata come “Condropatia ginocchia bilaterale con deficit funzionale di circa 1/3 ai fisiologici movimenti”) per insoddisfacimento del relativo nesso di causa nell'ambito che ci occupa”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte. In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data 26/04/2023, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 1389 /2023 R.G.A.C. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore del dott. che si liquidano in euro 580,00, Persona_1 oltre accessori.
Frosinone, 16/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 1389/2023 trattata all'udienza del 15/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti gli argomenti a difesa, istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1389/2023, posta in deliberazione all'udienza del 10/09/2025 tra
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Adige n. 41, presso lo studio dell'avv. Mei Francesco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone, Via G. Marconi 31 (sede di Frosinone) rappresentato dall'avv. Bontempo Patrizia, CP_1 giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (condropatia degenerativa delle ginocchia bilaterale) e per l'effetto accertare che i postumi hanno determinato una riduzione permanente della sua capacità lavorativa, in misura non inferiore al 6 % e per l'effetto condannare l alla erogazione delle prestazioni a titolo di CP_1 danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato dal 1999 a tutt'oggi, per conto di varie aziende, quale addetto al carico e scarico di “bombole GPL”;
- di aver svolto per meno 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì con turnazione continua l'attività di riempimento delle bombole, carico e scarico manualmente e senza alcun ausilio meccanico delle bombole sul mezzo di trasporto;
-di essere stato esposto nello svolgimento di tali attività a lavorare sottoposto a posture incongrue dovute a manovre di sollevamento, trasporto, carico scarico, spinta e traino del materiale;
ad impegno di forza per il sollevamento delle bombole dal peso compreso tra i 20 ed i 100 kg;
continue flessioni e semi flessioni delle ginocchia per la movimentazione dei carichi;
posizioni di lavoro scomode lavorando spesso in posizione inginocchiata od accovacciata;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività lavorative, la malattia professionale “condropatia degenerativa delle ginocchia bilaterale”;
- di aver presentato all' domanda di malattia professionale CP_1 che veniva rigettata per inidoneità del rischio lavorativo;
- di aver presentato opposizione amministrativa avverso tale provvedimento, che veniva rigettata.
In conclusione, parte ricorrente ha sostenuto di aver diritto ad un riconoscimento di un grado pari al 6% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo riconoscimento.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda. Ha in particolare evidenziato l'assenza di rischio di esposizione abituale e sistematica di natura professionale nelle lavorazioni svolte tale da ingenerare la patologia denunciata, tenuto conto anche dell'età del ricorrente.
Esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso dell'udienza del 15.10.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
All'esito della prova testimoniale, possono effettivamente ritenersi provate le circostanze dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo.
In particolare, il teste ha riferito “Conosco Testimone_1 il ricorrente perché io ero autista presso Gingas, lui stava sulla rampa e mi aiutava a caricare le bombole, verniciava le bombole, riempiva le bombole;
lavorava dal lunedì al venerdì, a volte anche il sabato se c'era bisogno, come nel periodo invernale. Le bombole venivano sollevate e messe in un carrello, si portavano 5 bombole da 10 kg, oppure 3 bombole da 25 kg, o 5 bombole da 15 kg. Lui mi passava le bombole e io le caricavo sul camion;
le operazioni di carico e scarico delle bombole erano almeno 4 al giorno. Le bombole avevano un peso di 22 kg, 32 kg, 52 kg e 80- 90 kg. Il ricorrente si è lamentato con me per il mal di schiena. Il mezzo con cui si trasportavano le bombole avevano le sponde che si aprivano. Il lavoro era tutto manuale.”.
La deposizione è stata pienamente confermata anche dal teste che ha riferito: “Conosco il ricorrente perché Testimone_2 lavoriamo insieme dal 1988 presso Gingas Srl, lui già lavorava e fa manutenzione, mentre io faccio l'autista. Lui riempie le bombole, si occupava di scaricare le bombole dai clienti insieme al titolare. Le bombole pesano dai 10 kg ai 120 kg;
il carico e lo scarico avviene anche 10 volte al giorno. Lui inizia alle 8:00 e finisce alle 17:00. Con me si è lamentato per problemi di salute, so che ha avuto interventi alle braccia. Trasporta le bombole con un carrello ma si portano sempre 5 bombole da 15 kg.”. Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha negato la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta.
In particolare, il CTU ha accertato che “Alla luce della disamina della documentazione esibita possiamo argomentare come segue. Rileviamo in particolare dalle prove testimoniali, che il rischio relativo prevalente, nel caso in discussione, fosse quello della movimentazione manuale di carichi. Nel caso del trasportatore/scaricatore di bombole gas, anche se valutato genericamente, rileviamo come il rischio di maggiore rilievo ai fini per cui insiste causa, non risulta essere quello insistente sulle ginocchia, bensì sul rachide. Alla luce di quanto fin qui espresso, in mancanza di idonea esposizione a specifici rischi lavorativi non possiamo ammettere la sussistenza della querelata patologia a genesi professionale (rubricata al n. 518325643 a far tempo dal 06/07/2022 e qualificata come “Condropatia ginocchia bilaterale con deficit funzionale di circa 1/3 ai fisiologici movimenti”) per insoddisfacimento del relativo nesso di causa nell'ambito che ci occupa”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte. In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data 26/04/2023, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 1389 /2023 R.G.A.C. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore del dott. che si liquidano in euro 580,00, Persona_1 oltre accessori.
Frosinone, 16/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore