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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5476 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott.ssa Lucia Minutella Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 21617/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BORZONASCA DANILO Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FOSSATI MASSIMO CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare il sig. non più tenuto a versare l'assegno divorzile Parte_1
in favore della sig.ra , per il venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato CP_1
concesso e conseguentemente disporne la revoca;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, ridurre l'assegno di mantenimento dovuto dal sig. alla resistente, nella misura Pt_1
ritenuta di Giustizia, avuto riguardo alle rispettive condizioni economiche e patrimoniali. con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. n.55/2014.
Per il resistente:
Respingere per le ragioni esposte in narrativa le domande avanzate dal Signor in Parte_1
quanto infondate e, per l'effetto
Condannare il Signor al rimborso delle spese legali, oltre accessori, spese generali Parte_1
T.F., IVA e CPA, come per legge.
Condannare il Signor al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via Parte_1
equitativa, con applicazione della sanzione di cui all'ultimo comma.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 10123 del 17/12/2002 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 02/12/2024 il sig. chiedeva in via principale la revoca Parte_1
dell'assegno divorzile ed in via subordinata la sua riduzione.
La sig.ra si costituiva in data 05/06/2025 chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 10/07/2025 parte ricorrente non compariva personalmente, veniva sentita parte convenuta e l'udienza veniva rinviata per sentire il sig. Pt_1
All'udienza del 27/10/2025, sentito il ricorrente, il giudice esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass.
n. 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie.
All'epoca della sentenza di divorzio, il sig. lavorava, mentre la signora era priva di attività Pt_1 CP_1
lavorativa.
Attualmente la convenuta ha un reddito da pensione di complessivi 1050 euro mensili, di cui euro
615 circa per invalidità e euro 435 per assegno sociale. Inoltre, è divenuta proprietaria per l'intero dell'immobile ex casa coniugale, avendole il sig. trasferito la sua quota del 50% a Pt_1 compensazione di debiti maturati e della quota di TFR a lei spettante. Col medesimo accordo, il
Signor versava, altresì, alla signora la somma di € 10.000,00 e le cedeva la sua quota Pt_1 CP_1
parte di un immobile sito in Aliminusa (PA).
Il sig. invece, risulta attualmente pensionato (ma la pensione risulta essere pari o addirittura Pt_1
leggermente superiore a quanto lo stesso guadagnava all'epoca del divorzio) e vive in casa di proprietà per cui paga un mutuo che, con tutta probabilità, sarà andato a sostituire la rata in precedenza pagata a titolo di locazione.
Infine, nulla ha provato la convenuta in ordine a particolari sacrifici professionali fatti in costanza di matrimonio per la famiglia tali da aver comportato per la stessa un effettivo danno alle prospettive di lavoro con conseguente squilibrio economico.
Alla luce di ciò, ritiene il collegio che l'assegno divorzile non sia più dovuto tanto sotto al profilo assistenziale (a ciò assolvendo già l'assegno sociale, che si aggiunge, nel caso di specie, come detto, alla pensione di invalidità), quanto sotto al profilo compensativo.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
REVOCA l'assegno divorzile in favore della signora con decorrenza dal deposito del CP_1
ricorso.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano ai sensi del CP_1 Parte_1
D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA,
CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr.ssa Lucia Minutella Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott.ssa Lucia Minutella Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 21617/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BORZONASCA DANILO Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FOSSATI MASSIMO CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare il sig. non più tenuto a versare l'assegno divorzile Parte_1
in favore della sig.ra , per il venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato CP_1
concesso e conseguentemente disporne la revoca;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, ridurre l'assegno di mantenimento dovuto dal sig. alla resistente, nella misura Pt_1
ritenuta di Giustizia, avuto riguardo alle rispettive condizioni economiche e patrimoniali. con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. n.55/2014.
Per il resistente:
Respingere per le ragioni esposte in narrativa le domande avanzate dal Signor in Parte_1
quanto infondate e, per l'effetto
Condannare il Signor al rimborso delle spese legali, oltre accessori, spese generali Parte_1
T.F., IVA e CPA, come per legge.
Condannare il Signor al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via Parte_1
equitativa, con applicazione della sanzione di cui all'ultimo comma.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 10123 del 17/12/2002 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 02/12/2024 il sig. chiedeva in via principale la revoca Parte_1
dell'assegno divorzile ed in via subordinata la sua riduzione.
La sig.ra si costituiva in data 05/06/2025 chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 10/07/2025 parte ricorrente non compariva personalmente, veniva sentita parte convenuta e l'udienza veniva rinviata per sentire il sig. Pt_1
All'udienza del 27/10/2025, sentito il ricorrente, il giudice esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass.
n. 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie.
All'epoca della sentenza di divorzio, il sig. lavorava, mentre la signora era priva di attività Pt_1 CP_1
lavorativa.
Attualmente la convenuta ha un reddito da pensione di complessivi 1050 euro mensili, di cui euro
615 circa per invalidità e euro 435 per assegno sociale. Inoltre, è divenuta proprietaria per l'intero dell'immobile ex casa coniugale, avendole il sig. trasferito la sua quota del 50% a Pt_1 compensazione di debiti maturati e della quota di TFR a lei spettante. Col medesimo accordo, il
Signor versava, altresì, alla signora la somma di € 10.000,00 e le cedeva la sua quota Pt_1 CP_1
parte di un immobile sito in Aliminusa (PA).
Il sig. invece, risulta attualmente pensionato (ma la pensione risulta essere pari o addirittura Pt_1
leggermente superiore a quanto lo stesso guadagnava all'epoca del divorzio) e vive in casa di proprietà per cui paga un mutuo che, con tutta probabilità, sarà andato a sostituire la rata in precedenza pagata a titolo di locazione.
Infine, nulla ha provato la convenuta in ordine a particolari sacrifici professionali fatti in costanza di matrimonio per la famiglia tali da aver comportato per la stessa un effettivo danno alle prospettive di lavoro con conseguente squilibrio economico.
Alla luce di ciò, ritiene il collegio che l'assegno divorzile non sia più dovuto tanto sotto al profilo assistenziale (a ciò assolvendo già l'assegno sociale, che si aggiunge, nel caso di specie, come detto, alla pensione di invalidità), quanto sotto al profilo compensativo.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
REVOCA l'assegno divorzile in favore della signora con decorrenza dal deposito del CP_1
ricorso.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano ai sensi del CP_1 Parte_1
D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA,
CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr.ssa Lucia Minutella Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento