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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2025/5848
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 5848/2025
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5848/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Parte_1 avv.ti ENRICO DE CRESCENZO, FRANCESCO DE CRESCENZO ed ETTORE CAPUZZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corso Vinzaglio n. 12 bis, 10121 Torino
RICORRENTE
contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e con espresso diniego a voler trattare domande nuove ex adverso proposte o proponende:
a) In via principale:
Tenuto conto della intervenuta risoluzione contrattuale:
1) dichiarare che la parte convenuta non ha più alcuna legittimazione a possedere e/o detenere e/o disporre, a qualsivoglia titolo, dell'immobile descritto in premessa e nelle presenti conclusioni;
2) dichiarare che la parte convenuta non è legittimata a percepire i frutti o proventi derivanti dal godimento del suddetto immobile: facoltà e diritti tutti di esclusiva spettanza dell'odierna istante;
3) Condannare la parte convenuta alla immediata restituzione in favore dell'istante del seguente immobile sito nel Comune di Ornavasso (VB): Opificio sito in Strada Romana di Sotto - NCEU del
Comune di Ornavasso - foglio 42, p.lla 725 cat. D/1, r.c. euro 6.112,00. Riservato il diritto dell'esponente di agire in altra, separata, sede di Giustizia per il pagamento dei canoni rimasti insoluti e per il risarcimento dei danni derivati e derivanti in conseguenza dell'anticipata risoluzione e della mancata, tempestiva, riconsegna o messa a disposizione dell'immobile.
Con vittoria delle spese e competenze di causa.
b) In via subordinata: visto il grave inadempimento della parte utilizzatrice dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale e conseguentemente:
1) statuire e dichiarare che la parte convenuta non ha più alcuna legittimazione a possedere e/o detenere e/o disporre, a qualsivoglia titolo, dell'immobile descritto in premessa e nelle presenti conclusioni;
2) statuire e dichiarare che la parte convenuta non è legittimata a percepire i frutti o proventi derivanti dal godimento del suddetto immobile: facoltà e diritti tutti di esclusiva spettanza dell'odierna istante;
3) Condannare la parte convenuta alla immediata restituzione in favore dell'istante del seguente immobile sito nel Comune di Ornavasso (VB): Opificio sito in Strada Romana di Sotto - NCEU del
Comune di Ornavasso - foglio 42, p.lla 725 cat. D/1, r.c. euro 6.112,00.
Riservato il diritto dell'esponente di agire in altra, separata, sede di Giustizia per il pagamento dei canoni rimasti insoluti e per il risarcimento dei danni derivati e derivanti in conseguenza della risoluzione contrattuale e della mancata, tempestiva, riconsegna o messa a disposizione dell'immobile.
Con vittoria delle spese e competenze di causa”.
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale asserendo: che la Leasimpresa è stata fusa per incorporazione CP_1 con la la quale, successivamente, conferiva ad proprio ramo di azienda;
CP_2 Parte_1 che la Leasimpresa aveva concluso con la il contratto n. 501103/00628941/001 CP_1
(“immobiliare costruendo”) con cui veniva concessa in locazione finanziaria l'area edificabile sita nel Comune di Ornavasso;
che Leasimpresa finanziava l'importo di € 250.000,00 più iva di cui €
153.220,00 più iva per l'acquisto dell'area ed € 96.780,00 più iva per le opere di edificazione dell'immobile; che in data 20.07.2007 , divenuta titolare del rapporto, e CP_2 CP_1 sottoscrivevano scrittura per la rideterminazione del prezzo di appalto (implementazione di € 30.000,00) e per le opere di edificazione;
che, per l'effetto, l'importo complessivo della locazione finanziaria, avente n. 790518, ammontava ad € 280.000,00 più iva;
che l'immobile veniva ultimato ed in data 05.12.2021 , divenuta titolare del rapporto in forza di cessione di ramo Parte_1
d'azienda, e sottoscrivevano il verbale di consegna dell'immobile ed atto integrativo al CP_1 contratto di locazione finanziaria con il quale veniva ridefinito il canone dovuto dal conduttore;
che a seguito del mancato pagamento dei canoni di rimborso, con PEC del 18.11.2024 la ricorrente aveva comunicato all'utilizzatrice la risoluzione del contratto intimando il rilascio dell'immobile locato libero da persone e/o cose, salvo il pagamento di quanto contrattualmente dovuto;
che al 18.11.2024
l'utilizzatrice risultava debitrice nei confronti della ricorrente di € Euro 17.206,30 per canoni scaduti ed insoluti, oltre indicizzazione ed interessi di mora, ed € 89.803,99 per capitale a scadere, per un totale di € 107.010,29 oltre interessi di mora sino al saldo.
La ricorrente agisce in giudizio per la restituzione dell'immobile oggetto di contratto, con accertamento della carenza di legittimazione della convenuta a percepire i frutti o i proventi derivanti dal godimento dell'immobile medesimo.
Accertata la regolarità delle notifiche, all'udienza del 10.07.2025 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Il ricorso proposto merita accoglimento.
A supporto della propria pretesa creditizia, fa valere la clausola risolutiva espressa di Parte_1 cui all'art. 17 del contratto azionato in giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate” (Cass. n. 32681/2019).
Nel caso de quo, l'art. 17 prevede che “E' facoltà del Concedente risolvere, con effetto immediato e di pieno diritto, il contratto di Leasing ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di previa costituzione in mora, nelle seguenti ipotesi (…) – mancato pagamento alle scadenze pattuite di ogni e qualsiasi somma dovuta al Concedente in forza del presente contratto ovvero di altri contratti di Leasing in corso” e che, intervenuta la risoluzione contrattuale, “il Concedente sarà autorizzato ad entrare o far entrare i suoi incaricati nell'immobile e a prenderne il possesso, liberandolo da persone e cose a spese a carico dell'Utilizzatore, che rinunzia sin d'ora ad ogni apposizione e contraria eccezione” (doc. 1 ricorrente).
Per quanto concerne l'operatività della clausola sopra menzionata, l'orientamento della Suprema
Corte è giunto ad affermare che “La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse
è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene” (Cass. n. 9369/2024).
Con PEC del 18.11.2024 la ricorrente, divenuta titolare del credito azionato in giudizio in forza delle procedure di incorporazione e di conferimento dalla stessa esposte e documentate agli atti, comunicava all'attuale convenuta contumace che “malgrado i nostri precedenti solleciti, non avete provveduto al pagamento dei canoni scaduti per l'importo complessivo di euro 17.206,30, inclusa
IVA ed interessi di mora, come da estratto conto allegato. Precisiamo inoltre che alla data di risoluzione, il debito residuo in linea capitale in aggiunta a quanto sopra è pari ad euro 89.803,99 oltre IVA. (…) Pertanto, in ragione di quanto pattuito nelle condizioni generali di contratto ed in particolare dagli art. 17 e 18, il contratto di leasing in oggetto è risolto a far data dalla presente comunicazione” (doc. 5 ricorrente) intimando altresì il rilascio dell'immobile locato libero da persone e da cose.
Rilevata l'intervenuta risoluzione del contratto n. 790518 in forza della clausola risolutiva espressa azionata dalla ricorrente, risulta ingiustificato il trattenimento da parte della convenuta dell'immobile oggetto del contratto a qualsiasi titolo e a percepire i frutti o i proventi derivanti dal godimento del medesimo.
Per tali ragioni, si deve procedere alla condanna di lla restituzione dell'immobile in favore CP_1 di . Parte_1
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna alla restituzione dell'immobile di cui al contratto di Controparte_1 leasing n. 790518 in favore di sito nel Comune di Ornavasso (VB): Opificio sito Parte_1 in Strada Romana di Sotto - NCEU del Comune di Ornavasso - foglio 42, p.lla 725 cat. D/1, r.c. euro
6.112,00.
Condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 6.200,00 (di cui € 1900,00 per fase studio, € 1200,00 per fase introduttiva, € 3100,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso in Torino il 10.07.2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 5848/2025
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5848/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Parte_1 avv.ti ENRICO DE CRESCENZO, FRANCESCO DE CRESCENZO ed ETTORE CAPUZZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corso Vinzaglio n. 12 bis, 10121 Torino
RICORRENTE
contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e con espresso diniego a voler trattare domande nuove ex adverso proposte o proponende:
a) In via principale:
Tenuto conto della intervenuta risoluzione contrattuale:
1) dichiarare che la parte convenuta non ha più alcuna legittimazione a possedere e/o detenere e/o disporre, a qualsivoglia titolo, dell'immobile descritto in premessa e nelle presenti conclusioni;
2) dichiarare che la parte convenuta non è legittimata a percepire i frutti o proventi derivanti dal godimento del suddetto immobile: facoltà e diritti tutti di esclusiva spettanza dell'odierna istante;
3) Condannare la parte convenuta alla immediata restituzione in favore dell'istante del seguente immobile sito nel Comune di Ornavasso (VB): Opificio sito in Strada Romana di Sotto - NCEU del
Comune di Ornavasso - foglio 42, p.lla 725 cat. D/1, r.c. euro 6.112,00. Riservato il diritto dell'esponente di agire in altra, separata, sede di Giustizia per il pagamento dei canoni rimasti insoluti e per il risarcimento dei danni derivati e derivanti in conseguenza dell'anticipata risoluzione e della mancata, tempestiva, riconsegna o messa a disposizione dell'immobile.
Con vittoria delle spese e competenze di causa.
b) In via subordinata: visto il grave inadempimento della parte utilizzatrice dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale e conseguentemente:
1) statuire e dichiarare che la parte convenuta non ha più alcuna legittimazione a possedere e/o detenere e/o disporre, a qualsivoglia titolo, dell'immobile descritto in premessa e nelle presenti conclusioni;
2) statuire e dichiarare che la parte convenuta non è legittimata a percepire i frutti o proventi derivanti dal godimento del suddetto immobile: facoltà e diritti tutti di esclusiva spettanza dell'odierna istante;
3) Condannare la parte convenuta alla immediata restituzione in favore dell'istante del seguente immobile sito nel Comune di Ornavasso (VB): Opificio sito in Strada Romana di Sotto - NCEU del
Comune di Ornavasso - foglio 42, p.lla 725 cat. D/1, r.c. euro 6.112,00.
Riservato il diritto dell'esponente di agire in altra, separata, sede di Giustizia per il pagamento dei canoni rimasti insoluti e per il risarcimento dei danni derivati e derivanti in conseguenza della risoluzione contrattuale e della mancata, tempestiva, riconsegna o messa a disposizione dell'immobile.
Con vittoria delle spese e competenze di causa”.
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale asserendo: che la Leasimpresa è stata fusa per incorporazione CP_1 con la la quale, successivamente, conferiva ad proprio ramo di azienda;
CP_2 Parte_1 che la Leasimpresa aveva concluso con la il contratto n. 501103/00628941/001 CP_1
(“immobiliare costruendo”) con cui veniva concessa in locazione finanziaria l'area edificabile sita nel Comune di Ornavasso;
che Leasimpresa finanziava l'importo di € 250.000,00 più iva di cui €
153.220,00 più iva per l'acquisto dell'area ed € 96.780,00 più iva per le opere di edificazione dell'immobile; che in data 20.07.2007 , divenuta titolare del rapporto, e CP_2 CP_1 sottoscrivevano scrittura per la rideterminazione del prezzo di appalto (implementazione di € 30.000,00) e per le opere di edificazione;
che, per l'effetto, l'importo complessivo della locazione finanziaria, avente n. 790518, ammontava ad € 280.000,00 più iva;
che l'immobile veniva ultimato ed in data 05.12.2021 , divenuta titolare del rapporto in forza di cessione di ramo Parte_1
d'azienda, e sottoscrivevano il verbale di consegna dell'immobile ed atto integrativo al CP_1 contratto di locazione finanziaria con il quale veniva ridefinito il canone dovuto dal conduttore;
che a seguito del mancato pagamento dei canoni di rimborso, con PEC del 18.11.2024 la ricorrente aveva comunicato all'utilizzatrice la risoluzione del contratto intimando il rilascio dell'immobile locato libero da persone e/o cose, salvo il pagamento di quanto contrattualmente dovuto;
che al 18.11.2024
l'utilizzatrice risultava debitrice nei confronti della ricorrente di € Euro 17.206,30 per canoni scaduti ed insoluti, oltre indicizzazione ed interessi di mora, ed € 89.803,99 per capitale a scadere, per un totale di € 107.010,29 oltre interessi di mora sino al saldo.
La ricorrente agisce in giudizio per la restituzione dell'immobile oggetto di contratto, con accertamento della carenza di legittimazione della convenuta a percepire i frutti o i proventi derivanti dal godimento dell'immobile medesimo.
Accertata la regolarità delle notifiche, all'udienza del 10.07.2025 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Il ricorso proposto merita accoglimento.
A supporto della propria pretesa creditizia, fa valere la clausola risolutiva espressa di Parte_1 cui all'art. 17 del contratto azionato in giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate” (Cass. n. 32681/2019).
Nel caso de quo, l'art. 17 prevede che “E' facoltà del Concedente risolvere, con effetto immediato e di pieno diritto, il contratto di Leasing ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di previa costituzione in mora, nelle seguenti ipotesi (…) – mancato pagamento alle scadenze pattuite di ogni e qualsiasi somma dovuta al Concedente in forza del presente contratto ovvero di altri contratti di Leasing in corso” e che, intervenuta la risoluzione contrattuale, “il Concedente sarà autorizzato ad entrare o far entrare i suoi incaricati nell'immobile e a prenderne il possesso, liberandolo da persone e cose a spese a carico dell'Utilizzatore, che rinunzia sin d'ora ad ogni apposizione e contraria eccezione” (doc. 1 ricorrente).
Per quanto concerne l'operatività della clausola sopra menzionata, l'orientamento della Suprema
Corte è giunto ad affermare che “La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse
è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene” (Cass. n. 9369/2024).
Con PEC del 18.11.2024 la ricorrente, divenuta titolare del credito azionato in giudizio in forza delle procedure di incorporazione e di conferimento dalla stessa esposte e documentate agli atti, comunicava all'attuale convenuta contumace che “malgrado i nostri precedenti solleciti, non avete provveduto al pagamento dei canoni scaduti per l'importo complessivo di euro 17.206,30, inclusa
IVA ed interessi di mora, come da estratto conto allegato. Precisiamo inoltre che alla data di risoluzione, il debito residuo in linea capitale in aggiunta a quanto sopra è pari ad euro 89.803,99 oltre IVA. (…) Pertanto, in ragione di quanto pattuito nelle condizioni generali di contratto ed in particolare dagli art. 17 e 18, il contratto di leasing in oggetto è risolto a far data dalla presente comunicazione” (doc. 5 ricorrente) intimando altresì il rilascio dell'immobile locato libero da persone e da cose.
Rilevata l'intervenuta risoluzione del contratto n. 790518 in forza della clausola risolutiva espressa azionata dalla ricorrente, risulta ingiustificato il trattenimento da parte della convenuta dell'immobile oggetto del contratto a qualsiasi titolo e a percepire i frutti o i proventi derivanti dal godimento del medesimo.
Per tali ragioni, si deve procedere alla condanna di lla restituzione dell'immobile in favore CP_1 di . Parte_1
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna alla restituzione dell'immobile di cui al contratto di Controparte_1 leasing n. 790518 in favore di sito nel Comune di Ornavasso (VB): Opificio sito Parte_1 in Strada Romana di Sotto - NCEU del Comune di Ornavasso - foglio 42, p.lla 725 cat. D/1, r.c. euro
6.112,00.
Condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 6.200,00 (di cui € 1900,00 per fase studio, € 1200,00 per fase introduttiva, € 3100,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso in Torino il 10.07.2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna