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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2024, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott. Ignazio Cannata Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d iscritta al N. 798/2024 R.G. promossa da:
n. a PATERNÒ (CT) il 26/05/1988 (C.F.: Parte_1
, rappr. e dif. dall'avv. PALUMBO CONSOLATA, presso il cui studio C.F._1
legale in Paternò è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
e da
, n- a CATANIA (CT) il 04/06/1982, (C.F.: ), rappr. Parte_2 C.F._2
e dif. dall'avv. CAMPISANO MARIA CARMELA, presso il cui studio legale in Paternò è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 19/02/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Paternò il 6/7/2007, matrimonio dal quale era nato il figlio (17/06/2006). Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale del 14/01/2020, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava se stesso relatore ed assegnava termine fino al 8/5/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del Parte_2
decreto di separazione reso da questo Tribunale il 14/01/2020. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione Per_1
prevalente presso la madre e con la possibilità per il padre di tenerlo con sé il martedì dalle pagina 2 di 4 ore 15.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 13.30 fino alle 11.00 di domenica;
il padre avrà il diritto di tenere con sé il predetto figlio tre giorni consecutivi nel periodo pasquale nonché una settimana nel periodo natalizio e, nell'anno successivo, una settimana a capodanno in modo da assicurare che il piccolo possa passare un anno il Natale con la mamma e il capodanno con il papà. Il papà avrà, inoltre, il diritto di tenere con sé il figlio anche Per_1
15 giorni consecutivi nel periodo estivo, intendendosi per tale quello che va dall'inizio del mese di luglio fino al 20 di settembre di ogni anno. Tale periodo dovrà concordarsi preventivamente tra il sig. e la sig.ra . Pt_2 Pt_1
Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma di euro 300,00 mensili da Pt_2 Pt_1
aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo per il mantenimento del figlio a partire dal mese di dicembre 2019; oltre spese straordinarie nella misura Per_1
del 50% ciascuno”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Paternò il 6/7/2007 tra Parte_1
e matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Paternò dell'anno 2007, al n. 73, della parte
2 serie A.
pagina 3 di 4 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
14/05/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott. Ignazio Cannata Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d iscritta al N. 798/2024 R.G. promossa da:
n. a PATERNÒ (CT) il 26/05/1988 (C.F.: Parte_1
, rappr. e dif. dall'avv. PALUMBO CONSOLATA, presso il cui studio C.F._1
legale in Paternò è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
e da
, n- a CATANIA (CT) il 04/06/1982, (C.F.: ), rappr. Parte_2 C.F._2
e dif. dall'avv. CAMPISANO MARIA CARMELA, presso il cui studio legale in Paternò è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 19/02/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Paternò il 6/7/2007, matrimonio dal quale era nato il figlio (17/06/2006). Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale del 14/01/2020, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava se stesso relatore ed assegnava termine fino al 8/5/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del Parte_2
decreto di separazione reso da questo Tribunale il 14/01/2020. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione Per_1
prevalente presso la madre e con la possibilità per il padre di tenerlo con sé il martedì dalle pagina 2 di 4 ore 15.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 13.30 fino alle 11.00 di domenica;
il padre avrà il diritto di tenere con sé il predetto figlio tre giorni consecutivi nel periodo pasquale nonché una settimana nel periodo natalizio e, nell'anno successivo, una settimana a capodanno in modo da assicurare che il piccolo possa passare un anno il Natale con la mamma e il capodanno con il papà. Il papà avrà, inoltre, il diritto di tenere con sé il figlio anche Per_1
15 giorni consecutivi nel periodo estivo, intendendosi per tale quello che va dall'inizio del mese di luglio fino al 20 di settembre di ogni anno. Tale periodo dovrà concordarsi preventivamente tra il sig. e la sig.ra . Pt_2 Pt_1
Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma di euro 300,00 mensili da Pt_2 Pt_1
aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo per il mantenimento del figlio a partire dal mese di dicembre 2019; oltre spese straordinarie nella misura Per_1
del 50% ciascuno”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Paternò il 6/7/2007 tra Parte_1
e matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Paternò dell'anno 2007, al n. 73, della parte
2 serie A.
pagina 3 di 4 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
14/05/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 4 di 4