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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/07/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n.144/2025 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 9 luglio 2025, nella causa avente ad oggetto
“licenziamento per giusta causa”
tra
, rappr. e dif. da avv. Lorenzo Scarano e Maria Pastore Appellante Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Controparte_1
Giovanni Di Corrado Appellata
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 18 maggio 2025 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 10 aprile 2025 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata l'impugnativa giudiziale di licenziamento disciplinare/per giusta causa comminatogli dalla datrice di lavoro fondato sulla contestazione disciplinare per cui Controparte_1 esso nonostante si trovasse in periodo di astensione dal lavoro per la malattia “gonalgia Parte_1 bilaterale”, era stato visto partecipare con ruolo attivo alla fiera Ecomondo di Rimini, ove si era recato insieme al fratello , titolare quest'ultimo dell'officina autorizzata OMER srl e della Per_1
Oleodinamica UT. Sostenendo nel giudizio di primo grado di non aver compiuto alcuna condotta che evidenziasse il carattere simulato della propria condizione di malattia, ovvero potesse aver ritardato il momento della sua guarigione, e l'insussistenza comunque di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo giustificativa del recesso datoriale, chiedeva: 1) in via principale la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione (organico dimensionale datoriale superiore a 15 dipendenti); 2) ovvero in via subordinata il pagamento di un'indennità pari a 36 mesi di retribuzione;
3) in via ulteriormente gradata la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità di omesso preavviso, oltre accessori e vinte le spese e compensi di lite. Il Giudice di primo grado, disposta CTU medico-legale, rigettava il ricorso, sulla base delle considerazioni su cui ci si soffermerà in seguito sulla base dei motivi d'appello.
---§§ooo§§--- In questa sede di gravame l'appellante premette che, in ragione delle mansioni Parte_1 disimpegnate alle dipendenze della in appalti di pulizie Controparte_1 industriali, senza soluzione di continuità, all'interno dello Stabilimento Siderurgico di Taranto, e per la tipologia delle proprie mansioni, quale conduttore di mezzi industriali, (macchine per movimento terra, escavatori, Perlini, motopale ecc.) per un minimo di otto ore al giorno su almeno cinque giorni settimanali ed in condizioni climatiche le più disparate, in assenza di DPI per evitare le vibrazioni e conducendo mezzi privi di ammortizzatori, esposto a continui rumori, dovendo assumere posture incongrue, aveva contratto le seguenti patologie: ipoacusia neurosensoriale, protrusioni ed ernie lombari multiple con dischi disidratati, gonalgia bilaterale con meniscopatia, già diagnosticati giudizialmente dal CTU dr. in processo contro l' attualmente Persona_2 CP_2 in corso.
---§§ooo§§---
1.Ciò posto, e sottolineata la condizione di un quadro clinico particolarmente difficoltoso, con primo motivo di appello l'appellante impugna il capo di sentenza che ha accertato la giusta causa di licenziamento - violazione dell'art. 2119 c.c. e omesso esame della contestazione dei fatti posti alla base del processo.
Appellando la parte di sentenza in cui si legge:
““ Appare logico inferire che la condotta posta in essere dal ricorrente, complessivamente considerata, sia stata quanto meno inosservante dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede che devono improntare il rapporto di lavoro e, segnatamente, del dovere di salvaguardare l'interesse datoriale all'esecuzione della prestazione lavorativa. Peraltro, contrariamente all'opinione della difesa del lavoratore secondo cui la contestazione disciplinare era limitata all'aspetto della incompatibilità tra il viaggio a Rimini e lo stato di salute del lavoratore (dunque al profilo della probabile inesistenza effettiva della malattia giustificativa dell'assenza dal posto di lavoro) e non anche all'ulteriore aspetto dell'avere cagionato tale condotta un ritardo della guarigione e dunque della ripresa dell'attività lavorativa, rileva il giudicante che la contestazione disciplinare (in atti) addebita al ricorrente di essersi trovato, in giorno coperto da certificato di malattia per patologia che gli impediva di fatto di deambulare in autonomia agevolmente, presso lo stand della resso la fiera ECOMONDO di Rimini, ove veniva intervistato. Pertanto il CP_3 tenore della contestazione scritta solo apparentemente è limitato alle circostanze tali da ingenerare dubbio sull'effettiva sussistenza della patologia, mentre in realtà racchiude anche l'accusa (implicita ma inequivoca) di mettere in pericolo la pronta ripresa dell'attività lavorativa, tanto è vero che il certificato di malattia è stato poi effettivamente prorogato di altri quattro giorni dal 14 al 18-11-2022 senza soluzione di continuità. Per giunta lo stesso ricorrente, anche per il tramite del proprio avvocato, ha rappresentato in sede di udienza finale di discussione (in cui è personalmente comparso) che la decisione di attendere ancora qualche giorno (dopo la scadenza del periodo originario di prognosi fissato in due giorni) prima di rientrare in azienda (così prorogando di ulteriori quattro giorni la continuazione del certificato di malattia) fu dettata anche dal timore che la ripresa dell'attività lavorativa potesse comportare per il lavoratore la persistenza dei dolori alle ginocchia, cosa questa non solo non dimostrata dal lavoratore (anzi il ctu ha chiaramente detto che senza il viaggio verosimilmente il sarebbe stato in grado di riprendere prima il suo lavoro Parte_1 anche di conduttore di mezzi pesanti), ma anche da provare semmai attraverso visita di idoneità alle mansioni lavorative specifiche, da compiersi da parte del competente medico aziendale. Orbene il complessivo contegno del lavoratore, inadempiente all'obbligo di protezione adeguata delle proprie condizioni di salute, risulta ad avviso del giudicante tale da minare irreparabilmente il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro (caratterizzato dall'intuitus personae) e dunque tale da giustificarne il recesso in tronco da parte del datore di lavoro. ”
parte appellante contesta che il Giudice di prime cure omise di esaminare il via preliminare la doglianza relativa alla insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, e gli accadimenti contestati nella lettera di contestazione disciplinare non sussistono nella loro oggettività.
Ma la doglianza, che si fonda sulla parte della contestazione disciplinare a mente della quale l'appellante vi ravvisa una prospettata incompatibilità (da parte datoriale) fra il suo stato di salute ed il viaggio a Rimini presso la Fiera Ecomondo, sostenendo l'appellante di non aver svolto, nei giorni in cui era coperto da certificato di malattia, alcuna attività incompatibile con lo stato di inabilità; e cui mancherebbe inoltre la prova dell'elemento soggettivo, consistente nell'aver posto in essere quella attività allo scopo di ritardare la sua guarigione quindi il ritorno al proprio lavoro in azienda, non è a giudizio di questa Corte condivisibile: essendo acclarato che, nonostante la certificazione medica di malattia decorrente dall' 11.11.2022 agli atti, attestante la sua “impossibilità di deambulare”, l'11.11.2022 si recava appunto a Rimini per partecipare alla suddetta Fiera.
La circostanza infatti che, al rientro dalla Fiera, il UT proseguiva la malattia con un nuovo periodo di astensione dal lavoro, non può ritenersi – come vorrebbe l'appellante in assenza di una nuova contestazione da parte della datrice di lavoro - estraneo al giudizio, una volta che il nominato CTU in primo grado (dott. , medico legale), cui sono stati posti i seguenti quesiti: Persona_3
ha asseverato quanto segue:
- il è affetto da Discopatia multipla del tratto cervicale, dorsale e lombare in soggetto Parte_1 con lieve ipoacusia bilaterale e meniscosi del corno posteriore del menisco mediale bilateralmente;
- il ha lavorato fino alla sera del giorno 09/11/2022, epoca in cui “ha iniziato ad Parte_1 avvertire dolore al ginocchio infortunato”; Per
- - alle ore 12.01, verosimilmente del 10/11/2022, ha inviato un messaggio WhatsApp a tale “
– - avvisandolo che gli “si era gonfiato il ginocchio infortunato e che Persona_5 domani non se la sentiva di tornare al lavoro”;
- - lo stesso giorno, il 10/11/2022, in compagnia del fratello è partito alla volta di Rimini per visitare la fiera “Ecomondo” dove vi è giunto in tarda serata avendo alloggiato all'Hotel
Corallo; - - il Dott. ha trasmesso il certificato di malattia alla sede in data Persona_6 CP_2
11/11/2022; dallo stesso certificato si evince che nella giornata del 11/11/2022 il Dott.
[...] ha sottoposto a visita medica ambulatoriale il Sig. tale Per_6 Parte_1 attestazione non sembra veritiera in quanto il Sig. nella giornata del Parte_1
11/11/2022 era già presso la fiera Ecomondo di Rimini;
- - è ben riportato nella documentazione sanitaria avuta in visione che il è Parte_1 affetto da una discopatia multipla del tratto cervicale, dorsale e lombare (M.P. già riconosciuta dalla sede competente con un danno biologico permanente del 13%), da lieve ipoacusia CP_4 bilaterale e da meniscosi del corno posteriore del menisco mediale bilateralmente;
- - il RICCHIUTI è rimasto assente dal lavoro dal 10/11/2022 a tutto il 18/11/2022 perché affetto da “gonalgia bilaterale” – V. certificato medico rilasciato dal Dott. in data Persona_6
11/11/2022 e quindi in data 14/11/2022;
- - dagli atti sanitari avuti in visione non risulta che il Dott. o altro sanitario Persona_6 abbia prescritto al Sig. alcuna terapia antinfiammatoria per il trattamento Parte_1 della gonalgia bilaterale da cui risultava verosimilmente affetto;
- “in considerazione delle risultanze della visita medica ambulatoriale effettuata dal Dott. in data 14/11/2022, della diagnosi di malattia (gonalgia bilaterale) e della Persona_6 prognosi formulata fino a tutto il 18/11/2022 posso infine affermare che la condotta tenuta dal
Sig. nelle giornate del 10/11 e del 11/11/2022 (viaggio in macchina da Parte_1
Francavilla Fontana a Rimini – visita della fiera Ecomondo a Rimini – viaggio di ritorno in macchina da Rimini a Francavilla Fontana) ha sicuramente influito negativamente sul decorso della malattia lamentata e quindi rallentato la ripresa del lavoro”.
Da ciò le motivate conclusioni cui è pervenuto il CTU:
I. Il Sig. è affetto da discopatia multipla del tratto cervicale, dorsale e Parte_1 lombare (M.P. con danno biologico del 13%), da lieve ipoacusia bilaterale e da meniscosi del CP_4 corno posteriore del menisco mediale bilateralmente.
II. Il Sig. è rimasto assente dal lavoro dal 10/11/2022 a tutto il 18/11/2022 Parte_1 perché verosimilmente affetto da “gonalgia bilaterale” a minima incidenza funzionale – V. certificato medico rilasciato dal Dott. in data 11/11/2022 e quindi in data Persona_6 14/11/2022; tale patologia che non ha richiesto la prescrizione e l'assunzione di alcun farmaco antinfiammatorio e/o analgesico era sicuramente compatibile con il viaggio in macchina da
Francavilla Fontana a Rimini e ritorno ed era altresì compatibile con la stazione eretta e la deambulazione tenuta dal Sig. presso la fiera Ecomondo di Rimini. Parte_1
III. La condotta tenuta dal Sig. nelle giornate del 10/11 e del 11/11/2022 Parte_1
(viaggio in macchina da Francavilla Fontana a Rimini – visita della fiera Ecomondo a Rimini – viaggio di ritorno in macchina da Rimini a Francavilla Fontana) ha sicuramente influito negativamente sul decorso della malattia lamentata e quindi rallentato la ripresa del lavoro”.
Ricollegandosi quindi alla contestazione disciplinare, corretta è a giudizio della Corte la valutazione del Giudice di prime cure il quale, analizzandone il testo (Con la presente siamo a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
7. L. 20 maggio 1970, n. 300 nonché della regolamentazione disciplinare vigente, sia collettiva che aziendale, che la S.V. si è resa responsabile della violazione delle norme sotto citate. ponendo in essere una condotta sanzionabile in via disciplinare.
In particolare, in data 12.11.2022. veniva comunicato all'ufficio del personale interno all'azienda quanto segue:
Il dipendente , assunto da 01.10.2019 con contratto a tempo Parte_1 CP_1 indeterminato, con la mansione di Operaio Autista 4°livello (CCNL - Multiservizi), in virtiù del verbale di intesa sindacale - cambio appalto, sottoscritto in sede sindacale in data 26.09.2019, in data venerdi 11.11.2022, alle ore 12.30 circa si trovava presso gli stand della dove CP_3 veniva intervistato presso la fiera di settore ECOMONDO di Rimini, nonostante avesse prodotto per tale data e per il giorno precedente certificato medico di malattia per patologia che impediva di fatto di deambulare in autonomia agevolmente. Il comportamento da lei tenuto è del tutto contrario ai suoi doveri di lavoratore.
La gravità del comportamento contestato giustifica l'applicazione nei Suoi confronti della sospensione cautelare dal servizio con effetto immediato e sino all'esito del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 7 L. n. 300 del 20.05.1970”), con valutazione ineccepibile a giudizio di questa Corte il Giudice di prime cure ha ritenuto che il tenore della contestazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, “solo apparentemente è limitato ad ingenerare dubbio sulla effettiva sussistenza della patologia, mentre in realtà racchiude anche l'accusa (implicita ma inequivoca) di mettere in pericolo la pronta ripresa dell'attività lavorativa, tanto è vero che il certificato di malattia è stato poi effettivamente prorogato di altri quattro giorni da 14 al 18 novembre 2022
Ebbene, le prime considerazioni cui può pervenirsi sono le seguenti: se già il 10.11.2022 l'appellante via messaggio whatsapp comunicava al che “si era gonfiato il ginocchio Per_5 infortunato e che domani non se la sentiva di tornare al lavoro” e tuttavia lo stesso giorno nelle ore serali partiva in auto in compagnia di quegli in auto da Francavilla Fontana alla volta di Rimini, asseverato il dato oggettivo che tale viaggio e attiva partecipazione alla Fiera di Rimini “ha sicuramente influito negativamente sul decorso della malattia lamentata e quindi rallentato la ripresa del lavoro” (relazione CTU, brano sopra riportato), non può condividersi l'assunto dell'appellante di mancanza dell'elemento soggettivo di porre a repentaglio i tempi della propria guarigione: tale elemento soggettivo è invece a giudizio della Corte, proprio dal comportamento del UT, comprovato.
Ed è francamente a giudizio di questa Corte improponibile nel caso che qui occupa, come l'appellante fa citando certa giurisprudenza della Corte di Cassazione, che “peraltro, la sussistenza di uno stato morboso in atto implica una inidoneità allo svolgimento di attività lavorativa non in termini assoluti, bensì in termini relativi, ben potendo certe attività avere effetti terapeutici sulla malattia piuttosto che effetti negativi sul processo di guarigione”.
L'obbligo di diligenza e correttezza nel disimpegno delle proprie mansioni lavorative da parte del lavoratore e della protezione delle proprie condizioni di salute costituisce obbligo primario, la cui violazione deve considerarsi idonea alla lesione del vincolo fiduciario con la parte datoriale, che rifluiscono nella giusta causa di licenziamento, giustificando una prognosi negativa sul futuro corretto adempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore medesimo.
E se è principio consolidato quello secondo cui la sanzione espulsiva costituisce la extrema ratio, va detto che nel caso di specie, e benchè il UT non avesse a suo carico precedenti sanzioni disciplinari, la condotta serbata, con la evidente consapevolezza di poter aggravare le proprie condizioni di salute e di conseguenza determinare il ritardo nel rientro presso il suo posto di lavoro, costituisce a giudizio della Corte grave lesione del vincolo fiduciario giustificante la più grave misura sanzionatoria adottata, cioè il licenziamento in tronco. Da ciò, ritiene la Corte, la non censurabilità della intimazione di licenziamento che di seguito si riporta:
Per tali motivi la Corte non ritiene di poter accogliere la domanda subordinata di derubricazione del licenziamento sì come irrogato in sanzione conservativa o recesso con obbligo di preavviso.
L'appello, infondato, va dunque per le motivazioni di cui sopra rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., delle spese ed onorari di giudizio, che CP_1 liquida in complessivi euro 4.220,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Di Corrado, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 9 luglio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 9 luglio 2025, nella causa avente ad oggetto
“licenziamento per giusta causa”
tra
, rappr. e dif. da avv. Lorenzo Scarano e Maria Pastore Appellante Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Controparte_1
Giovanni Di Corrado Appellata
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 18 maggio 2025 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 10 aprile 2025 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata l'impugnativa giudiziale di licenziamento disciplinare/per giusta causa comminatogli dalla datrice di lavoro fondato sulla contestazione disciplinare per cui Controparte_1 esso nonostante si trovasse in periodo di astensione dal lavoro per la malattia “gonalgia Parte_1 bilaterale”, era stato visto partecipare con ruolo attivo alla fiera Ecomondo di Rimini, ove si era recato insieme al fratello , titolare quest'ultimo dell'officina autorizzata OMER srl e della Per_1
Oleodinamica UT. Sostenendo nel giudizio di primo grado di non aver compiuto alcuna condotta che evidenziasse il carattere simulato della propria condizione di malattia, ovvero potesse aver ritardato il momento della sua guarigione, e l'insussistenza comunque di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo giustificativa del recesso datoriale, chiedeva: 1) in via principale la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione (organico dimensionale datoriale superiore a 15 dipendenti); 2) ovvero in via subordinata il pagamento di un'indennità pari a 36 mesi di retribuzione;
3) in via ulteriormente gradata la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità di omesso preavviso, oltre accessori e vinte le spese e compensi di lite. Il Giudice di primo grado, disposta CTU medico-legale, rigettava il ricorso, sulla base delle considerazioni su cui ci si soffermerà in seguito sulla base dei motivi d'appello.
---§§ooo§§--- In questa sede di gravame l'appellante premette che, in ragione delle mansioni Parte_1 disimpegnate alle dipendenze della in appalti di pulizie Controparte_1 industriali, senza soluzione di continuità, all'interno dello Stabilimento Siderurgico di Taranto, e per la tipologia delle proprie mansioni, quale conduttore di mezzi industriali, (macchine per movimento terra, escavatori, Perlini, motopale ecc.) per un minimo di otto ore al giorno su almeno cinque giorni settimanali ed in condizioni climatiche le più disparate, in assenza di DPI per evitare le vibrazioni e conducendo mezzi privi di ammortizzatori, esposto a continui rumori, dovendo assumere posture incongrue, aveva contratto le seguenti patologie: ipoacusia neurosensoriale, protrusioni ed ernie lombari multiple con dischi disidratati, gonalgia bilaterale con meniscopatia, già diagnosticati giudizialmente dal CTU dr. in processo contro l' attualmente Persona_2 CP_2 in corso.
---§§ooo§§---
1.Ciò posto, e sottolineata la condizione di un quadro clinico particolarmente difficoltoso, con primo motivo di appello l'appellante impugna il capo di sentenza che ha accertato la giusta causa di licenziamento - violazione dell'art. 2119 c.c. e omesso esame della contestazione dei fatti posti alla base del processo.
Appellando la parte di sentenza in cui si legge:
““ Appare logico inferire che la condotta posta in essere dal ricorrente, complessivamente considerata, sia stata quanto meno inosservante dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede che devono improntare il rapporto di lavoro e, segnatamente, del dovere di salvaguardare l'interesse datoriale all'esecuzione della prestazione lavorativa. Peraltro, contrariamente all'opinione della difesa del lavoratore secondo cui la contestazione disciplinare era limitata all'aspetto della incompatibilità tra il viaggio a Rimini e lo stato di salute del lavoratore (dunque al profilo della probabile inesistenza effettiva della malattia giustificativa dell'assenza dal posto di lavoro) e non anche all'ulteriore aspetto dell'avere cagionato tale condotta un ritardo della guarigione e dunque della ripresa dell'attività lavorativa, rileva il giudicante che la contestazione disciplinare (in atti) addebita al ricorrente di essersi trovato, in giorno coperto da certificato di malattia per patologia che gli impediva di fatto di deambulare in autonomia agevolmente, presso lo stand della resso la fiera ECOMONDO di Rimini, ove veniva intervistato. Pertanto il CP_3 tenore della contestazione scritta solo apparentemente è limitato alle circostanze tali da ingenerare dubbio sull'effettiva sussistenza della patologia, mentre in realtà racchiude anche l'accusa (implicita ma inequivoca) di mettere in pericolo la pronta ripresa dell'attività lavorativa, tanto è vero che il certificato di malattia è stato poi effettivamente prorogato di altri quattro giorni dal 14 al 18-11-2022 senza soluzione di continuità. Per giunta lo stesso ricorrente, anche per il tramite del proprio avvocato, ha rappresentato in sede di udienza finale di discussione (in cui è personalmente comparso) che la decisione di attendere ancora qualche giorno (dopo la scadenza del periodo originario di prognosi fissato in due giorni) prima di rientrare in azienda (così prorogando di ulteriori quattro giorni la continuazione del certificato di malattia) fu dettata anche dal timore che la ripresa dell'attività lavorativa potesse comportare per il lavoratore la persistenza dei dolori alle ginocchia, cosa questa non solo non dimostrata dal lavoratore (anzi il ctu ha chiaramente detto che senza il viaggio verosimilmente il sarebbe stato in grado di riprendere prima il suo lavoro Parte_1 anche di conduttore di mezzi pesanti), ma anche da provare semmai attraverso visita di idoneità alle mansioni lavorative specifiche, da compiersi da parte del competente medico aziendale. Orbene il complessivo contegno del lavoratore, inadempiente all'obbligo di protezione adeguata delle proprie condizioni di salute, risulta ad avviso del giudicante tale da minare irreparabilmente il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro (caratterizzato dall'intuitus personae) e dunque tale da giustificarne il recesso in tronco da parte del datore di lavoro. ”
parte appellante contesta che il Giudice di prime cure omise di esaminare il via preliminare la doglianza relativa alla insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, e gli accadimenti contestati nella lettera di contestazione disciplinare non sussistono nella loro oggettività.
Ma la doglianza, che si fonda sulla parte della contestazione disciplinare a mente della quale l'appellante vi ravvisa una prospettata incompatibilità (da parte datoriale) fra il suo stato di salute ed il viaggio a Rimini presso la Fiera Ecomondo, sostenendo l'appellante di non aver svolto, nei giorni in cui era coperto da certificato di malattia, alcuna attività incompatibile con lo stato di inabilità; e cui mancherebbe inoltre la prova dell'elemento soggettivo, consistente nell'aver posto in essere quella attività allo scopo di ritardare la sua guarigione quindi il ritorno al proprio lavoro in azienda, non è a giudizio di questa Corte condivisibile: essendo acclarato che, nonostante la certificazione medica di malattia decorrente dall' 11.11.2022 agli atti, attestante la sua “impossibilità di deambulare”, l'11.11.2022 si recava appunto a Rimini per partecipare alla suddetta Fiera.
La circostanza infatti che, al rientro dalla Fiera, il UT proseguiva la malattia con un nuovo periodo di astensione dal lavoro, non può ritenersi – come vorrebbe l'appellante in assenza di una nuova contestazione da parte della datrice di lavoro - estraneo al giudizio, una volta che il nominato CTU in primo grado (dott. , medico legale), cui sono stati posti i seguenti quesiti: Persona_3
ha asseverato quanto segue:
- il è affetto da Discopatia multipla del tratto cervicale, dorsale e lombare in soggetto Parte_1 con lieve ipoacusia bilaterale e meniscosi del corno posteriore del menisco mediale bilateralmente;
- il ha lavorato fino alla sera del giorno 09/11/2022, epoca in cui “ha iniziato ad Parte_1 avvertire dolore al ginocchio infortunato”; Per
- - alle ore 12.01, verosimilmente del 10/11/2022, ha inviato un messaggio WhatsApp a tale “
– - avvisandolo che gli “si era gonfiato il ginocchio infortunato e che Persona_5 domani non se la sentiva di tornare al lavoro”;
- - lo stesso giorno, il 10/11/2022, in compagnia del fratello è partito alla volta di Rimini per visitare la fiera “Ecomondo” dove vi è giunto in tarda serata avendo alloggiato all'Hotel
Corallo; - - il Dott. ha trasmesso il certificato di malattia alla sede in data Persona_6 CP_2
11/11/2022; dallo stesso certificato si evince che nella giornata del 11/11/2022 il Dott.
[...] ha sottoposto a visita medica ambulatoriale il Sig. tale Per_6 Parte_1 attestazione non sembra veritiera in quanto il Sig. nella giornata del Parte_1
11/11/2022 era già presso la fiera Ecomondo di Rimini;
- - è ben riportato nella documentazione sanitaria avuta in visione che il è Parte_1 affetto da una discopatia multipla del tratto cervicale, dorsale e lombare (M.P. già riconosciuta dalla sede competente con un danno biologico permanente del 13%), da lieve ipoacusia CP_4 bilaterale e da meniscosi del corno posteriore del menisco mediale bilateralmente;
- - il RICCHIUTI è rimasto assente dal lavoro dal 10/11/2022 a tutto il 18/11/2022 perché affetto da “gonalgia bilaterale” – V. certificato medico rilasciato dal Dott. in data Persona_6
11/11/2022 e quindi in data 14/11/2022;
- - dagli atti sanitari avuti in visione non risulta che il Dott. o altro sanitario Persona_6 abbia prescritto al Sig. alcuna terapia antinfiammatoria per il trattamento Parte_1 della gonalgia bilaterale da cui risultava verosimilmente affetto;
- “in considerazione delle risultanze della visita medica ambulatoriale effettuata dal Dott. in data 14/11/2022, della diagnosi di malattia (gonalgia bilaterale) e della Persona_6 prognosi formulata fino a tutto il 18/11/2022 posso infine affermare che la condotta tenuta dal
Sig. nelle giornate del 10/11 e del 11/11/2022 (viaggio in macchina da Parte_1
Francavilla Fontana a Rimini – visita della fiera Ecomondo a Rimini – viaggio di ritorno in macchina da Rimini a Francavilla Fontana) ha sicuramente influito negativamente sul decorso della malattia lamentata e quindi rallentato la ripresa del lavoro”.
Da ciò le motivate conclusioni cui è pervenuto il CTU:
I. Il Sig. è affetto da discopatia multipla del tratto cervicale, dorsale e Parte_1 lombare (M.P. con danno biologico del 13%), da lieve ipoacusia bilaterale e da meniscosi del CP_4 corno posteriore del menisco mediale bilateralmente.
II. Il Sig. è rimasto assente dal lavoro dal 10/11/2022 a tutto il 18/11/2022 Parte_1 perché verosimilmente affetto da “gonalgia bilaterale” a minima incidenza funzionale – V. certificato medico rilasciato dal Dott. in data 11/11/2022 e quindi in data Persona_6 14/11/2022; tale patologia che non ha richiesto la prescrizione e l'assunzione di alcun farmaco antinfiammatorio e/o analgesico era sicuramente compatibile con il viaggio in macchina da
Francavilla Fontana a Rimini e ritorno ed era altresì compatibile con la stazione eretta e la deambulazione tenuta dal Sig. presso la fiera Ecomondo di Rimini. Parte_1
III. La condotta tenuta dal Sig. nelle giornate del 10/11 e del 11/11/2022 Parte_1
(viaggio in macchina da Francavilla Fontana a Rimini – visita della fiera Ecomondo a Rimini – viaggio di ritorno in macchina da Rimini a Francavilla Fontana) ha sicuramente influito negativamente sul decorso della malattia lamentata e quindi rallentato la ripresa del lavoro”.
Ricollegandosi quindi alla contestazione disciplinare, corretta è a giudizio della Corte la valutazione del Giudice di prime cure il quale, analizzandone il testo (Con la presente siamo a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
7. L. 20 maggio 1970, n. 300 nonché della regolamentazione disciplinare vigente, sia collettiva che aziendale, che la S.V. si è resa responsabile della violazione delle norme sotto citate. ponendo in essere una condotta sanzionabile in via disciplinare.
In particolare, in data 12.11.2022. veniva comunicato all'ufficio del personale interno all'azienda quanto segue:
Il dipendente , assunto da 01.10.2019 con contratto a tempo Parte_1 CP_1 indeterminato, con la mansione di Operaio Autista 4°livello (CCNL - Multiservizi), in virtiù del verbale di intesa sindacale - cambio appalto, sottoscritto in sede sindacale in data 26.09.2019, in data venerdi 11.11.2022, alle ore 12.30 circa si trovava presso gli stand della dove CP_3 veniva intervistato presso la fiera di settore ECOMONDO di Rimini, nonostante avesse prodotto per tale data e per il giorno precedente certificato medico di malattia per patologia che impediva di fatto di deambulare in autonomia agevolmente. Il comportamento da lei tenuto è del tutto contrario ai suoi doveri di lavoratore.
La gravità del comportamento contestato giustifica l'applicazione nei Suoi confronti della sospensione cautelare dal servizio con effetto immediato e sino all'esito del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 7 L. n. 300 del 20.05.1970”), con valutazione ineccepibile a giudizio di questa Corte il Giudice di prime cure ha ritenuto che il tenore della contestazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, “solo apparentemente è limitato ad ingenerare dubbio sulla effettiva sussistenza della patologia, mentre in realtà racchiude anche l'accusa (implicita ma inequivoca) di mettere in pericolo la pronta ripresa dell'attività lavorativa, tanto è vero che il certificato di malattia è stato poi effettivamente prorogato di altri quattro giorni da 14 al 18 novembre 2022
Ebbene, le prime considerazioni cui può pervenirsi sono le seguenti: se già il 10.11.2022 l'appellante via messaggio whatsapp comunicava al che “si era gonfiato il ginocchio Per_5 infortunato e che domani non se la sentiva di tornare al lavoro” e tuttavia lo stesso giorno nelle ore serali partiva in auto in compagnia di quegli in auto da Francavilla Fontana alla volta di Rimini, asseverato il dato oggettivo che tale viaggio e attiva partecipazione alla Fiera di Rimini “ha sicuramente influito negativamente sul decorso della malattia lamentata e quindi rallentato la ripresa del lavoro” (relazione CTU, brano sopra riportato), non può condividersi l'assunto dell'appellante di mancanza dell'elemento soggettivo di porre a repentaglio i tempi della propria guarigione: tale elemento soggettivo è invece a giudizio della Corte, proprio dal comportamento del UT, comprovato.
Ed è francamente a giudizio di questa Corte improponibile nel caso che qui occupa, come l'appellante fa citando certa giurisprudenza della Corte di Cassazione, che “peraltro, la sussistenza di uno stato morboso in atto implica una inidoneità allo svolgimento di attività lavorativa non in termini assoluti, bensì in termini relativi, ben potendo certe attività avere effetti terapeutici sulla malattia piuttosto che effetti negativi sul processo di guarigione”.
L'obbligo di diligenza e correttezza nel disimpegno delle proprie mansioni lavorative da parte del lavoratore e della protezione delle proprie condizioni di salute costituisce obbligo primario, la cui violazione deve considerarsi idonea alla lesione del vincolo fiduciario con la parte datoriale, che rifluiscono nella giusta causa di licenziamento, giustificando una prognosi negativa sul futuro corretto adempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore medesimo.
E se è principio consolidato quello secondo cui la sanzione espulsiva costituisce la extrema ratio, va detto che nel caso di specie, e benchè il UT non avesse a suo carico precedenti sanzioni disciplinari, la condotta serbata, con la evidente consapevolezza di poter aggravare le proprie condizioni di salute e di conseguenza determinare il ritardo nel rientro presso il suo posto di lavoro, costituisce a giudizio della Corte grave lesione del vincolo fiduciario giustificante la più grave misura sanzionatoria adottata, cioè il licenziamento in tronco. Da ciò, ritiene la Corte, la non censurabilità della intimazione di licenziamento che di seguito si riporta:
Per tali motivi la Corte non ritiene di poter accogliere la domanda subordinata di derubricazione del licenziamento sì come irrogato in sanzione conservativa o recesso con obbligo di preavviso.
L'appello, infondato, va dunque per le motivazioni di cui sopra rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., delle spese ed onorari di giudizio, che CP_1 liquida in complessivi euro 4.220,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Di Corrado, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 9 luglio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella