TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr.Maria Rosaria Lombardi ha emesso, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.22260 del 2024 R.G. Previdenza, vertente
TRA
.rapp.to e difeso dagli avv.ti 'Avv. Parte_1 CP_1 Parte_2 CP_2
[...]
OPPONENTE
E in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'avv Roberto Maisto . CP_3
OPPOSTA
Avente ad OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la parte ricorrente: Accoglimento della opposizione Vittoria di spese. Per l' Rigetto della opposizione . CP_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la ordinanza – ingiunzione n. 01 – 001824338 emessa dall' e notificata in data 27.09.2024 a titolo CP_3 di sanzione pecuniaria elevata con avviso di accertamento n. .5106.14/11/2017 0132951 del CP_3
14.11.2017 per mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali da parte della
Controparte_4 Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione qui impugnata per i motivi sopra indicati;
per l'effetto, 2. Annullare l'ordinanza ingiunzione sopra riferita;
3. condannare l' alla refusione delle spese processuali come da soccombenza con attribuzione agli scriventi CP_3 procuratori anticipatari..” In punto di fatto esponeva che la ordinanza non aveva fatto seguito ad alcun atto prodromico notificato.
In diritto deduceva la prescrizione del credito. Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda evidenziando di avere notificato l'avviso CP_3 di accertamento pregresso all' opponente e che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata qualificando erroneamente la pretesa dell'ente. Non necessitando la causa di ulteriore istruttoria, a seguito del deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, la stessa è stata decisa. L' ha ingiunto al ricorrente, nella qualità di socio accomandante della società, il pagamento CP_3 della sanzione. Deve preliminarmente rilevarsi che quanto dedotto in sede di note non può essere esaminato in quanto tardivo.
Né trattasi di decadenza prevista in materia di ordine pubblico e come tale rilevabile di ufficio , oggetto del presente giudizio è infatti come già evidenziato la richiesta di pagamento di sanzioni amministrative per cui non sono pertinenti le pronunce richiamate. Ritiene questo Giudice di dover decidere la controversia in ragione del principio della ragione più liquida.
Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 cod. proc. civ. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall' art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
In ordine alla eccepita prescrizione, il ricorrente ha affermato di non avere ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento . Invero l' ha prodotto la cartolina postale dell'atto notificato ai sensi della legge 180 del 1982 da CP_3 cui si evince che è stato notificato e consegnato a soggetto diverso dal destinatario il 9.2.2018
Deve rilevarsi che oggetto della ordinanza impugnata è la sanzione amministrativa comminata per effetto dell'omesso pagamento dei contributi. Non è pertanto applicabile l'art 35 della L 1995 invocato dall'opponente , ma l'art 28 della L.n.689/1981 prevede che il termine di prescrizione delle sanzione per omesso versamento dei contributi è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. CP_ L' assume che la erronea individuazione della norma applicabile renderebbe priva di effetto l'eccezione di prescrizione formulata. Ritiene chi scrive che eccezione di prescrizione è riservata alla parte, ma una volta che essa sia stata ritualmente sollevata, spetta al giudice individuare ex officio il termine applicabile, sulla base dei fatti allegati (ex permultis, (Sez. U, Sentenza n. 11720 del 19/11/1998, Rv. 520877 - 01).
Il principio di cui si è appena detto costituisce applicazione particolare alla materia della prescrizione del più generale principio per cui, quando al giudice è richiesto di affermare (o negare) l'esistenza d'una regola di diritto, tale richiesta può essere accolta anche per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti.
In applicazione di questo principio, ad es., si è ammesso che il giudice possa:
-) dichiarare ammissibile (od inammissibile) una impugnazione per una ragione giuridica diversa da quella invocata od eccepita dalle parti, purché basata sui fatti così come allegati (Sez. 3, Sentenza n. 19865 del 22/09/2014, Rv. 632433 - 01);
-) rilevare d'ufficio l'esistenza d'una norma di legge che abbia un'autonoma efficacia esclusiva o modificativa del diritto vantato dalla parte, e che sia idonea a svolgere tale efficacia alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa (Sez. 2, Ordinanza n. 7789 del
05/04/2011, Rv. 617414 - 01);
-) dichiarare la nullità del contratto per una ragione diversa da quella dedotta in giudizio (Sez. U,
Sentenza n. 21095 del 04/11/2004, Rv. 577943 - 01);
-) accogliere o rigettare l'eccezione di estinzione del giudizio per una ragione diversa da quella prospettata dalla parte (Sez. 3, Sentenza n. 5554 del 24/10/1979, Rv. 402146 - 01).
Da ciò consegue che ben può questo giudice sulla base della eccezione sollevata qualificare correttamente la fattispecie ed individuare la norma di diritto che regola la prescrizione.
Nel caso in esame, il periodo di riferimento delle ritenute previdenziali oggetto di ingiunzione è l'anno 2016 2017 , il termine di prescrizione è incominciato a decorrere dalla data del 01.01.2017 e nonostante la notifica dell'avviso di accertamento alla data del 1.2.2018 , alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione il 27 settembre 2024 la sanzione risulta prescritta , Le spese del giudizio in ragione della accoglimento dell'opposizione vanno poste a carico della parte soccombente nella misura della metà in ragione della difesa processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1)Accoglie la opposizione e per l'effetto annulla la ordinanza ingiunzione
2)Condanna l' al pagamento delle metà delle spese del giudizio liquidata in € 200,00 oltre CU CP_3
IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione
Si comunichi
Napoli 9 aprile 2025 IL GIUDICE