Articolo 2 della Legge 26 maggio 2000, n. 171
Articolo 1Articolo 3
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25 giugno 2000
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 dell'atto stesso.
Entrata in vigore il 25 giugno 2000