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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2047/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2047/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGNOLI Parte_1 C.F._1 ALBERTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VIGNOLI ALBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOESEL Controparte_1 C.F._2 NATALIE e dell'avv. POTTINO SIMONE MARIA ( VIA I. GOLFARELLI, C.F._3 96 47100 FORLI'; elettivamente domiciliata in Via Alfonso Rubbiani 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BOESEL NATALIE
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.02.2025 (nato a [...], il Parte_1
29.09.1977) proponeva domanda di modificazione delle condizioni di divorzio avverso
[...]
(nata Roma, il 06.1o.1976). CP_1
Dalla loro relazione è nata una figlia, (nata il [...]). Persona_1
Con il ricorso, il sig. chiedeva la modifica parziale delle condizioni di divorzio in punto di Parte_1 collocazione e mantenimento della figlia. Si precisa che il divorzio è stato pronunciato dal tribunale di Bologna in data 23 aprile 2024 con sentenza n. 1282/2024.
pagina 1 di 3 Costituendosi in giudizio la convenuta, sig.ra la sig.ra aderisce sostanzialmente alle CP_1 CP_1 domande del sig. con la precisazione, tuttavia, che i provvedimenti richiesti siano Pt_1 temporanei,ossia limitati al periodo necessario a recuperare la piena salute. Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti hanno raggiunto un accordo complessivo all'udienza per la composizione della controversia, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni prospettate ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi. All'udienza del 29.05.2025 i procuratori delle parti, alla luce dell'accordo raggiunto e depositato, chiedono che la causa sia trattenuta in decisione con l'accoglimento delle conclusioni presentate. Queste le condizioni raggiunte dalle parti:
- Disporre la collocazione temporanea della figlia minore in via prevalente presso il Per_1 padre, nel periodo di assenza della madre, confermando la residenza di Parte_1 essa presso l'abitazione di Piazzale Anceschi n. 5 a Bologna ed autorizzando il padre a ivi trasferirsi temporaneamente cosi da provvedere alle necessità della figlia;
- Consentire alla madre, di tornare nell'appartamento in questione con la figlia Controparte_1 il fine settimana a week end alternati, nonché di trascorrere con lei almeno 30 giorni, anche non consecutivi, nei periodi feriali a Roma o in altre località;
- Disporre la sospensione temporanea dell'obbligo di pagamento di 1.400,00 euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT a carico del sig. per il periodo di collocamento Parte_1 prevalente della figlia con questi, onerandolo, contestualmente, di farsi carico del canone di locazione e delle spese dell'appartamento di Piazzale Anceschi n.
5. Spese di lite compensate.
***** Ad avviso del Collegio possono esser fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la figlia minorenne, sia in Per_1 termini del suo mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del suo diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei loro rapporti con entrambi i genitori. Appare condivisibile e adeguato alle esigenze della figlia la collocazione temporanea in via prevalente presso il padre, nel periodo di assenza della madre (precisamente in Piazzale Parte_1
Anceschi n. 5, Bologna). Appaiono altresì ragionevoli e nell'interesse della minore le modalità di visita madre – figlia indicate. Si precisa inoltre che si ritengono adeguate, alla luce della ponderazione delle condizioni economiche e delle capacità reddituali delle parti, le modifiche attinenti alle determinazioni sul mantenimento ordinario posto a carico del sig. Parte_1
In virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dà atto e dispone la collocazione temporanea della figlia minore in via prevalente presso il Per_1 padre, nel periodo di assenza della madre, confermando la residenza di essa Parte_1 presso l'abitazione di Piazzale Anceschi n. 5 a Bologna ed autorizzando il padre a ivi trasferirsi temporaneamente così da provvedere alle necessità della figlia;
dà atto e dispone che la madre, torni nell'appartamento in questione con la figlia il Controparte_1 fine settimana a week end alternati, nonché di trascorrere con lei almeno 30 giorni, anche non consecutivi, nei periodi feriali a Roma o in altre località; dà atto e dispone la sospensione temporanea dell'obbligo di pagamento di 1.400,00 euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT a carico del sig. per il periodo di collocamento prevalente Parte_1 della figlia con questi, onerandolo, contestualmente, di farsi carico del canone di locazione e delle spese dell'appartamento di Piazzale Anceschi n.
5. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.07.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2047/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGNOLI Parte_1 C.F._1 ALBERTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VIGNOLI ALBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOESEL Controparte_1 C.F._2 NATALIE e dell'avv. POTTINO SIMONE MARIA ( VIA I. GOLFARELLI, C.F._3 96 47100 FORLI'; elettivamente domiciliata in Via Alfonso Rubbiani 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BOESEL NATALIE
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.02.2025 (nato a [...], il Parte_1
29.09.1977) proponeva domanda di modificazione delle condizioni di divorzio avverso
[...]
(nata Roma, il 06.1o.1976). CP_1
Dalla loro relazione è nata una figlia, (nata il [...]). Persona_1
Con il ricorso, il sig. chiedeva la modifica parziale delle condizioni di divorzio in punto di Parte_1 collocazione e mantenimento della figlia. Si precisa che il divorzio è stato pronunciato dal tribunale di Bologna in data 23 aprile 2024 con sentenza n. 1282/2024.
pagina 1 di 3 Costituendosi in giudizio la convenuta, sig.ra la sig.ra aderisce sostanzialmente alle CP_1 CP_1 domande del sig. con la precisazione, tuttavia, che i provvedimenti richiesti siano Pt_1 temporanei,ossia limitati al periodo necessario a recuperare la piena salute. Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti hanno raggiunto un accordo complessivo all'udienza per la composizione della controversia, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni prospettate ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi. All'udienza del 29.05.2025 i procuratori delle parti, alla luce dell'accordo raggiunto e depositato, chiedono che la causa sia trattenuta in decisione con l'accoglimento delle conclusioni presentate. Queste le condizioni raggiunte dalle parti:
- Disporre la collocazione temporanea della figlia minore in via prevalente presso il Per_1 padre, nel periodo di assenza della madre, confermando la residenza di Parte_1 essa presso l'abitazione di Piazzale Anceschi n. 5 a Bologna ed autorizzando il padre a ivi trasferirsi temporaneamente cosi da provvedere alle necessità della figlia;
- Consentire alla madre, di tornare nell'appartamento in questione con la figlia Controparte_1 il fine settimana a week end alternati, nonché di trascorrere con lei almeno 30 giorni, anche non consecutivi, nei periodi feriali a Roma o in altre località;
- Disporre la sospensione temporanea dell'obbligo di pagamento di 1.400,00 euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT a carico del sig. per il periodo di collocamento Parte_1 prevalente della figlia con questi, onerandolo, contestualmente, di farsi carico del canone di locazione e delle spese dell'appartamento di Piazzale Anceschi n.
5. Spese di lite compensate.
***** Ad avviso del Collegio possono esser fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la figlia minorenne, sia in Per_1 termini del suo mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del suo diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei loro rapporti con entrambi i genitori. Appare condivisibile e adeguato alle esigenze della figlia la collocazione temporanea in via prevalente presso il padre, nel periodo di assenza della madre (precisamente in Piazzale Parte_1
Anceschi n. 5, Bologna). Appaiono altresì ragionevoli e nell'interesse della minore le modalità di visita madre – figlia indicate. Si precisa inoltre che si ritengono adeguate, alla luce della ponderazione delle condizioni economiche e delle capacità reddituali delle parti, le modifiche attinenti alle determinazioni sul mantenimento ordinario posto a carico del sig. Parte_1
In virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dà atto e dispone la collocazione temporanea della figlia minore in via prevalente presso il Per_1 padre, nel periodo di assenza della madre, confermando la residenza di essa Parte_1 presso l'abitazione di Piazzale Anceschi n. 5 a Bologna ed autorizzando il padre a ivi trasferirsi temporaneamente così da provvedere alle necessità della figlia;
dà atto e dispone che la madre, torni nell'appartamento in questione con la figlia il Controparte_1 fine settimana a week end alternati, nonché di trascorrere con lei almeno 30 giorni, anche non consecutivi, nei periodi feriali a Roma o in altre località; dà atto e dispone la sospensione temporanea dell'obbligo di pagamento di 1.400,00 euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT a carico del sig. per il periodo di collocamento prevalente Parte_1 della figlia con questi, onerandolo, contestualmente, di farsi carico del canone di locazione e delle spese dell'appartamento di Piazzale Anceschi n.
5. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.07.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3