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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2172/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2172/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGOSTINONE Parte_1 C.F._1 EMELSON e dell'avv. MATURO ALESSANDRO elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO. 17 65015 MONTESILVANO, presso il difensore avv. AGOSTINONE EMELSON
ATTRICE contro la (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI DONATO GIULIA CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Via Firenze 117, 65122 , presso il difensore avv. DI DONATO CP_1
GIULIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.1.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, previa ammissione di CTU e della prova per testi, precedentemente rigettata, condanni l' convenuta al risarcimento dei danni a lei Controparte_2
cagionati.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 1.6.2022 , Parte_1
ricoverata dal 22.10.2018 al 30.10.2018 prima presso il Reparto di Rianimazione dell'Ospedale di
, per insufficienza respiratoria a seguito di abuso di farmaci, poi presso il Reparto di Psichiatria CP_1
della medesima struttura sanitaria, ha convenuto in giudizio la , assumendo che, nel CP_1
corso del ricovero, non fosse stata a lei diagnosticata una pregressa frattura femorale, riportata poco prima del ricovero.
pagina 1 di 8 Assumeva che, nel corso della degenza, ripresasi dallo stato confusionale in cui si trovava, si era ricordata che, poco e prima dell'arrivo dei soccorsi, era caduta a terra urtando l'arto inferiore destro, che era dolorante e gonfio.
Nel corso del ricovero nessun accertamento era stato svolto ed era stata dimessa in data 30.10.2018, nonostante le sue condizioni di salute non le consentissero di muoversi dal letto.
In data 28.11.2018 si era recata presso l'UO di Neurologia di Villa Serena, riferendo di essere caduta da circa un mese e di aver riportato un trauma all'arto inferiore destro.
A seguito di consulenza ortopedica era stata accertata una “frattura pertrocanterica inveterata femore destro (sospetta caduta circa 30 giorni orsono), con deformità in varo. Non solleva l'arto dal piano del letto, arto extraruotato ed accorciato. Si consiglia intervento chirurgico” (doc. 2, pag. 33).
Addebitando alla struttura sanitaria convenuta la tardiva diagnosi ed il conseguente peggioramento delle proprie condizioni fisiche e psichiche l'attrice che, in data che in data 09.01.2020, conclusa la lista d'attesa era stata sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi di anca destra presso l'Istituto
Rizzoli di Bologna, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno da lei subito a causa del mancato riconoscimento tempestivo della frattura riportata al femore destro.
2. Con comparsa depositata il 16.9.2022 si è costituita la contestando le avverse CP_1 pretese ed evidenziando che, dall'esame della Cartella Clinica del P.O. di , relativa al ricovero CP_1 dell'attrice, non emerge alcun elemento che possa far presumere che la stessa, al momento del ricovero del 22.10.2018, presentasse una frattura dell'arto inferiore destro.
3. Con ordinanza depositata il 10.2.2023 si era proceduto, con l'ausilio di un collegio peritale, composto dal dott. specialista in medicina legale e dal dott. specialista Persona_1 Persona_2 in ortopedia, all'accertamento del corretto trattamento della paziente nel corso del ricovero sopra indicato,
4. Acquisita la relazione, depositata dai periti in data 25.11.2023, dopo il rigetto della prova per testi, articolata da parte attrice su circostanza ritenute non rilevanti per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.1.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc.
***
La domanda è infondata e va pertanto rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulla natura giuridica della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria e sul conseguente riparto degli oneri probatori.
Prima di procedere all'esame del merito della vicenda, va delineata la disciplina giuridica della fattispecie, al fine di un corretto riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti processuali.
pagina 2 di 8 L'evoluzione giurisprudenziale inerente la distribuzione degli oneri probatori tra creditore e debitore della prestazione obbligatoria muove dalla nota pronuncia a Sezioni Unite del 11.1.2008 n. 577, la quale, conformemente alla disciplina generale vigente in materia contrattuale, aveva chiarito che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante nella causazione del danno evento.
Gli approdi interpretativi più recenti hanno registrato un contrasto tra quella parte di giurisprudenza che rimane fedele a tale impostazione (Cass. civ. sez. III del 12.9.2013; Cass. civ. sez. III del 30.9.2014 n.
20547; Cass. civ. sez. III del 13.10.2017 n. 24073) e una corrente, ad oggi maggioritaria, la quale ha precisato e ampliato contenuto e portata dell'impostazione più risalente, con specifico riferimento alla prova dell'esistenza del nesso di causalità materiale intercorrente tra danno ed evento.
Ad oggi, l'ultima delle impostazioni segnalate risulta essere maggioritaria.
Più specificamente, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. sez. III del 26.7.2017 n. 18392).
Secondo tale approdo, nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto medical malpratice si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (Cass. civ. sez.
III del 29.1.2018 n. 2061).
Ne consegue che la prova del nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è posta a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a pagina 3 di 8 fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti.
Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l'onere della prova a carico della struttura sanitaria convenuta, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all'esistenza di una causa determinante estranea alla sua sfera di controllo (Cass. civ. sez. III del 2.3.2018 n. 4928).
B. Sugli accertamenti svolti dal Collegio peritale
b.1 Al collegio peritale come sopra composto, sono stati posti i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitata la perizianda, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente dell'attrice, accerti se:
1) il trattamento della paziente, nel corso del ricovero effettuato prima presso la Rianimazione e poi il
Reparto di Psichiatria dell'Ospedale Civile di dal 22.10.2018 al 30.10.2018 con prescrizione, CP_1
al momento delle dimissioni, di una EMG agli arti inferiori, prenotata per la data del 12.11.2018 e non effettuata dalla paziente, consenta di ritenere o meno corretta la condotta tenuta dai sanitari che avevano avuto in cura la sig.ra . Parte_1
2) Nell'ipotesi in cui accerti che le lesioni lamentate dall'attrice, sub specie di “mancata riduzione anatomica dei monconi di frattura e persistenza delle deformità dell'arto (extrarotazione ed accorciamento); grave ritardo dei processi di guarigione biologica e clinica” sono riconducibili alla condotta dei sanitari che l'avevano avuta in cura dal 22.10.2018 al 30.10.2018, descriva la sintomatologia soggettiva della perizianda;
3) accerti a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo: Firmato
a) la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice in rapporto causale con l'evento invalidante dedotto in giudizio;
precisando:
- se l'attrice sia stata o meno in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”;
- quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata siano stati preclusi o limitati;
- la necessità di terapie continuative e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
- gli ulteriori elementi rilevanti, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;
- la sussistenza di eventuali postumi temporanei o permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico/dinamico-relazionale)”;
pagina 4 di 8 - l'esistenza di una eventuale corresponsabilità dell'attrice nell'aggravamento delle lesioni a seguito di mancata tempestiva segnalazione della lesione riportata;
- la congruità delle spese mediche depositate”.
b.2 I periti hanno precisato che non sono presenti, nella cartella clinica dell' , Controparte_3 elementi idonei a far ritenere che il trauma all'arto inferiore destro, accertato in sede di accesso effettuato dell'attrice in data 28.11.2018, presso la Casa di Cura Villa Serena, fosse antecedente al ricovero dell'attrice presso l' . Controparte_3
Non vi è alcun riferimento ad un precedente trauma, in sede di anamnesi dove si legge “verosimile assunzione di benzodiazepina ieri mattina, il compagno ha riferito al personale del 118 che avrebbe dormito da ieri pomeriggio e che questa mattina non riuscendola a svegliare avrebbe chiamato i soccorsi. All'arrivo paziente in coma ipotesa. AP sindrome depressiva in trattamento, precedenti tentativi di abuso di benzodiazepine e alcool”.
L'esame obiettivo riporta “paziente soporosa risvegliabile agli stimoli verbali. Pupille miotiche.
Esegue ordini semplici. EOC attività cardiaca ritmica. EOT MV normotrasmesso. EOA ndr. Il marito al suo arrivo in PS riferisce che la paziente avrebbe assunto ieri mattina due lattine di birra ed una quantità imprecisata di psicofarmaci prescritti dallo psichiatra di fiducia”.
La paziente, in sede di pronto Soccorso, era stata sottoposta ad accertamenti clinici e strumentali (esami ematici e tossicologici e ECG) e, a causa di un ulteriore peggioramento dello stato di coscienza, ricoverata nel reparto di Rianimazione, con diagnosi di “Stato di coma da abuso di benzodiazepine”.
In data 23.10.2018, dopo le cure del caso, a seguito di stabilizzazione e ripresa a regime delle funzioni vitali, era stata trasferita presso il reparto di Psichiatria.
In data 24.10.2018 era stata sottoposta a consulenza Ortopedica dal dott. C. , nella quale si Per_3 legge “lombosciatalgia destra in fase irritativa. Voltaren fiale + Muscoril fiale I a die per 7 giorni. Si consiglia EMG arti inferiori”.
Nel referto di dimissioni del 30.10.2018 con diagnosi di “disturbo di personalità, intossicazione da farmaci” si legge che “la paziente viene dimessa su sua richiesta, dopo progressivo miglioramento delle condizioni cliniche”.
Risulta in cartella e nel diario infermieristico (pag. 81) un appuntamento per una EMG fissata per la data del 12.11.2018, quindi successivamente alle dimissioni volontarie, ma di tale prescrizione non vi è traccia nella lettera di dimissione redatta dal reparto di psichiatria in data 30.10.2018 (cfr pag. 6).
b.3 Rilevando che, nella consulenza ortopedica eseguita il 24.10.2018, manca un esame obiettivo e non
è contenuta alcuna diagnosi, ma è descritta solo la sintomatologia “lombosciatalgia destra in fase irritativa” con prescrizione di farmaco “Voltaren fiale + Muscoril fiale I a die per 7 giorni” e di EMG
pagina 5 di 8 agli arti inferiori, i periti evidenziano che non è documentata in cartella neppure la prescrizione di farmaci per la terapia del dolore.
Durante il ricovero era stata somministrata solo una blanda terapia antidolorifica (voltaren e muscoril i.m. per 7 gg poi sospesa) che non appare sufficiente a controllare la sintomatologia algica di una frattura femorale misconosciuta e non trattata.
Quanto alla perdita di 1 g di emoglobina, tra i due esami ematochimici del 22.10.2018 e del
23.10.2018, evidenziano che tale dato può essere legato anche ad una idratazione della paziente con riduzione del volume ematico complessivo (aumento componente plasmatica per idratazione con flebo).
Esclusa la sussistenza di elementi clinici che potessero consentire ai sanitari di sospettare una frattura dell'arto inferiore destro, chiarivano che era impossibile, sulla base delle immagini radiologiche del
28.11.2018, comprovanti un consolidamento osseo, datare la frattura e ricondurla all'ipotetico trauma del 22.10.2018.
Concludevano affermando che, la documentazione esaminata, non è idonea a ricondurre, sulla base del criterio del “più probabile che non” la frattura accertata il 28.11.2018 ad un evento accaduto prima del ricovero del 22.10.2018.
b.4 Ritenuti gli accertamenti svolti dal collegio peritale pienamente condivisibili, in quanto espressi all'esito di un attento e circostanziato esame della documentazione sanitaria in atti, nonché di un puntuale riscontro delle controdeduzioni formulate dai periti nominati dalle parti, non sussistono i presupposti per disporre eventuali ed ulteriori accertamenti tecnici.
C. Sulle richieste istruttorie formulate da parte attrice
c.1 Considerato che parte attrice, nelle conclusioni formulate, ha reiterato la richiesta di prova per testi, va in questa sede confermato il provvedimento di rigetto precedentemente assunto, considerato che i capitoli 1 e 3, indicati dall'attrice nella memoria ex art. 183 cpc depositata 12.12.2022, hanno ad oggetto circostanze non contestate;
il cap. 2 circostanze contrarie a quanto riferito dal teste
[...] al momento del ricovero dell'attrice; i capitoli 4 e 5 circostanze non rilevanti per il giudizio, Tes_1
in quanto precedenti al ricovero;
il capitolo 8 circostanze non dirimenti, considerato che l'immobilità, conseguente al ricovero e la “lombosciatalgia in fase irritativa” diagnosticata all'attrice durante il ricovero, sono di per sé idonee a giustificare il trasporto dell'attrice in carrozzina;
i capitoli da 11 a 13 in quanto inidonei a ricondurre la sintomatologia lamentata dall'attrice ad un evento pregresso al ricovero;
i capitoli da 14 a 46 relativi allo stato dell'attrice in epoca successiva all'accertamento della frattura femorale, ovvero precedenti all'infortunio, ma rilevanti solo ai fini del quantum debeatur.
pagina 6 di 8 c.2 Con riferimento alle prove capitolate sub 6 e 7 va evidenziato che risulta del tutto inverosimile ipotizzare che né il personale medico e neppure il personale infermieristico, che aveva redatto la relativa cartella (cfr cartella clinica pag. 74-81) riportando quotidianamente le condizioni della paziente, allettata e con applicazione di catetere, quindi bisognosa di assistenza continua, anche per l'igiene intima, non si fosse accorto, durante il ricovero dell'attrice protrattosi dal 22.10.2018 al
30.10.2018, della presenza di un gonfiore alla parte superiore della gamba destra vicino l'anca che, secondo quanto dedotto dall'attrice, si presentava calda, gonfia e con volume pari a 1,5 volte la gamba sinistra (cfr capitolo 6 della prova per testi).
c.3 Va inoltre evidenziato che l'attrice, pur assumendo di essere rimasta a letto dal 30.10.2018 al
28.11.2018, impossibilitata a muoversi a causa della frattura del femore, che assumeva avvenuta il
21.10.2028, non ha allegato alcuna documentazione comprovante l'assunzione di terapia farmacologica o antidolorifica dal 30.10.2018 al 28.11.18, data di ricovero presso la Casa di Cura Villa Serena.
Nel periodo sopra indicato, non risultano effettuati dall'attrice accessi al Pronto Soccorso o richieste al medico curante, per accertamenti o terapia farmacologica.
c.4 Premesso che è del tutto incomprensibile per quale motivo l'attrice avesse omesso di recarsi, tempestivamente, presso una struttura sanitaria per accertare la causa della persistente ipostenia e del dolore all'arto inferiore destro che, sulla base di quanto accertato in sede di ricovero presso la Casa di
Cura Villa Serena, le impedivano di mantenere la stazione eretta e di deambulare, non sussistono i presupposti per collocare la frattura femorale, riportata dall'attrice all'arto superiore destro, ad un epoca antecedente al 22.10.2018, data del ricovero della medesima presso l' . Controparte_3
c.5 Considerato che è posto a carico del paziente, che reclama il risarcimento del danno alla salute,
l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, che la condotta negligente, riferibile alla struttura sanitaria, è stata la causa del lamentato danno, secondo il criterio del “più probabile che non” coerentemente con i principi disciplinanti la regolarità causale nel processo civile (cfr Cassazione civle,
n. 5808 del 2023) l'impossibilità di accertare l'esistenza di un nesso causale tra l'aggravamento della patologia lamentato dall'attrice e la condotta dei sanitari che l'avevano avuta in cura durante il ricovero protrattosi dal 22.10.2018 al 30.10.2018, comporta il rigetto della domanda formulata dall'attrice.
D. Sulla regolamentazione delle spese.
Considerato che l'accertamento del fatto è stato reso particolarmente complesso a causa dell'incompleta refertazione della consulenza ortopedica, disposta ed effettuata in data 24.10.2018, nel corso del ricovero dell'attrice presso la struttura sanitaria convenuta, sussistono validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite e di perizia.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda formulata dall'attrice.
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate.
PONE le spese della CTU, liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni a carico dell'attrice nella misura del 50% e della convenuta per la quota residua.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 12/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2172/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGOSTINONE Parte_1 C.F._1 EMELSON e dell'avv. MATURO ALESSANDRO elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO. 17 65015 MONTESILVANO, presso il difensore avv. AGOSTINONE EMELSON
ATTRICE contro la (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI DONATO GIULIA CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Via Firenze 117, 65122 , presso il difensore avv. DI DONATO CP_1
GIULIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.1.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, previa ammissione di CTU e della prova per testi, precedentemente rigettata, condanni l' convenuta al risarcimento dei danni a lei Controparte_2
cagionati.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 1.6.2022 , Parte_1
ricoverata dal 22.10.2018 al 30.10.2018 prima presso il Reparto di Rianimazione dell'Ospedale di
, per insufficienza respiratoria a seguito di abuso di farmaci, poi presso il Reparto di Psichiatria CP_1
della medesima struttura sanitaria, ha convenuto in giudizio la , assumendo che, nel CP_1
corso del ricovero, non fosse stata a lei diagnosticata una pregressa frattura femorale, riportata poco prima del ricovero.
pagina 1 di 8 Assumeva che, nel corso della degenza, ripresasi dallo stato confusionale in cui si trovava, si era ricordata che, poco e prima dell'arrivo dei soccorsi, era caduta a terra urtando l'arto inferiore destro, che era dolorante e gonfio.
Nel corso del ricovero nessun accertamento era stato svolto ed era stata dimessa in data 30.10.2018, nonostante le sue condizioni di salute non le consentissero di muoversi dal letto.
In data 28.11.2018 si era recata presso l'UO di Neurologia di Villa Serena, riferendo di essere caduta da circa un mese e di aver riportato un trauma all'arto inferiore destro.
A seguito di consulenza ortopedica era stata accertata una “frattura pertrocanterica inveterata femore destro (sospetta caduta circa 30 giorni orsono), con deformità in varo. Non solleva l'arto dal piano del letto, arto extraruotato ed accorciato. Si consiglia intervento chirurgico” (doc. 2, pag. 33).
Addebitando alla struttura sanitaria convenuta la tardiva diagnosi ed il conseguente peggioramento delle proprie condizioni fisiche e psichiche l'attrice che, in data che in data 09.01.2020, conclusa la lista d'attesa era stata sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi di anca destra presso l'Istituto
Rizzoli di Bologna, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno da lei subito a causa del mancato riconoscimento tempestivo della frattura riportata al femore destro.
2. Con comparsa depositata il 16.9.2022 si è costituita la contestando le avverse CP_1 pretese ed evidenziando che, dall'esame della Cartella Clinica del P.O. di , relativa al ricovero CP_1 dell'attrice, non emerge alcun elemento che possa far presumere che la stessa, al momento del ricovero del 22.10.2018, presentasse una frattura dell'arto inferiore destro.
3. Con ordinanza depositata il 10.2.2023 si era proceduto, con l'ausilio di un collegio peritale, composto dal dott. specialista in medicina legale e dal dott. specialista Persona_1 Persona_2 in ortopedia, all'accertamento del corretto trattamento della paziente nel corso del ricovero sopra indicato,
4. Acquisita la relazione, depositata dai periti in data 25.11.2023, dopo il rigetto della prova per testi, articolata da parte attrice su circostanza ritenute non rilevanti per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.1.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc.
***
La domanda è infondata e va pertanto rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulla natura giuridica della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria e sul conseguente riparto degli oneri probatori.
Prima di procedere all'esame del merito della vicenda, va delineata la disciplina giuridica della fattispecie, al fine di un corretto riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti processuali.
pagina 2 di 8 L'evoluzione giurisprudenziale inerente la distribuzione degli oneri probatori tra creditore e debitore della prestazione obbligatoria muove dalla nota pronuncia a Sezioni Unite del 11.1.2008 n. 577, la quale, conformemente alla disciplina generale vigente in materia contrattuale, aveva chiarito che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante nella causazione del danno evento.
Gli approdi interpretativi più recenti hanno registrato un contrasto tra quella parte di giurisprudenza che rimane fedele a tale impostazione (Cass. civ. sez. III del 12.9.2013; Cass. civ. sez. III del 30.9.2014 n.
20547; Cass. civ. sez. III del 13.10.2017 n. 24073) e una corrente, ad oggi maggioritaria, la quale ha precisato e ampliato contenuto e portata dell'impostazione più risalente, con specifico riferimento alla prova dell'esistenza del nesso di causalità materiale intercorrente tra danno ed evento.
Ad oggi, l'ultima delle impostazioni segnalate risulta essere maggioritaria.
Più specificamente, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. sez. III del 26.7.2017 n. 18392).
Secondo tale approdo, nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto medical malpratice si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (Cass. civ. sez.
III del 29.1.2018 n. 2061).
Ne consegue che la prova del nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è posta a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a pagina 3 di 8 fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti.
Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l'onere della prova a carico della struttura sanitaria convenuta, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all'esistenza di una causa determinante estranea alla sua sfera di controllo (Cass. civ. sez. III del 2.3.2018 n. 4928).
B. Sugli accertamenti svolti dal Collegio peritale
b.1 Al collegio peritale come sopra composto, sono stati posti i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitata la perizianda, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente dell'attrice, accerti se:
1) il trattamento della paziente, nel corso del ricovero effettuato prima presso la Rianimazione e poi il
Reparto di Psichiatria dell'Ospedale Civile di dal 22.10.2018 al 30.10.2018 con prescrizione, CP_1
al momento delle dimissioni, di una EMG agli arti inferiori, prenotata per la data del 12.11.2018 e non effettuata dalla paziente, consenta di ritenere o meno corretta la condotta tenuta dai sanitari che avevano avuto in cura la sig.ra . Parte_1
2) Nell'ipotesi in cui accerti che le lesioni lamentate dall'attrice, sub specie di “mancata riduzione anatomica dei monconi di frattura e persistenza delle deformità dell'arto (extrarotazione ed accorciamento); grave ritardo dei processi di guarigione biologica e clinica” sono riconducibili alla condotta dei sanitari che l'avevano avuta in cura dal 22.10.2018 al 30.10.2018, descriva la sintomatologia soggettiva della perizianda;
3) accerti a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo: Firmato
a) la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice in rapporto causale con l'evento invalidante dedotto in giudizio;
precisando:
- se l'attrice sia stata o meno in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”;
- quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata siano stati preclusi o limitati;
- la necessità di terapie continuative e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
- gli ulteriori elementi rilevanti, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;
- la sussistenza di eventuali postumi temporanei o permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico/dinamico-relazionale)”;
pagina 4 di 8 - l'esistenza di una eventuale corresponsabilità dell'attrice nell'aggravamento delle lesioni a seguito di mancata tempestiva segnalazione della lesione riportata;
- la congruità delle spese mediche depositate”.
b.2 I periti hanno precisato che non sono presenti, nella cartella clinica dell' , Controparte_3 elementi idonei a far ritenere che il trauma all'arto inferiore destro, accertato in sede di accesso effettuato dell'attrice in data 28.11.2018, presso la Casa di Cura Villa Serena, fosse antecedente al ricovero dell'attrice presso l' . Controparte_3
Non vi è alcun riferimento ad un precedente trauma, in sede di anamnesi dove si legge “verosimile assunzione di benzodiazepina ieri mattina, il compagno ha riferito al personale del 118 che avrebbe dormito da ieri pomeriggio e che questa mattina non riuscendola a svegliare avrebbe chiamato i soccorsi. All'arrivo paziente in coma ipotesa. AP sindrome depressiva in trattamento, precedenti tentativi di abuso di benzodiazepine e alcool”.
L'esame obiettivo riporta “paziente soporosa risvegliabile agli stimoli verbali. Pupille miotiche.
Esegue ordini semplici. EOC attività cardiaca ritmica. EOT MV normotrasmesso. EOA ndr. Il marito al suo arrivo in PS riferisce che la paziente avrebbe assunto ieri mattina due lattine di birra ed una quantità imprecisata di psicofarmaci prescritti dallo psichiatra di fiducia”.
La paziente, in sede di pronto Soccorso, era stata sottoposta ad accertamenti clinici e strumentali (esami ematici e tossicologici e ECG) e, a causa di un ulteriore peggioramento dello stato di coscienza, ricoverata nel reparto di Rianimazione, con diagnosi di “Stato di coma da abuso di benzodiazepine”.
In data 23.10.2018, dopo le cure del caso, a seguito di stabilizzazione e ripresa a regime delle funzioni vitali, era stata trasferita presso il reparto di Psichiatria.
In data 24.10.2018 era stata sottoposta a consulenza Ortopedica dal dott. C. , nella quale si Per_3 legge “lombosciatalgia destra in fase irritativa. Voltaren fiale + Muscoril fiale I a die per 7 giorni. Si consiglia EMG arti inferiori”.
Nel referto di dimissioni del 30.10.2018 con diagnosi di “disturbo di personalità, intossicazione da farmaci” si legge che “la paziente viene dimessa su sua richiesta, dopo progressivo miglioramento delle condizioni cliniche”.
Risulta in cartella e nel diario infermieristico (pag. 81) un appuntamento per una EMG fissata per la data del 12.11.2018, quindi successivamente alle dimissioni volontarie, ma di tale prescrizione non vi è traccia nella lettera di dimissione redatta dal reparto di psichiatria in data 30.10.2018 (cfr pag. 6).
b.3 Rilevando che, nella consulenza ortopedica eseguita il 24.10.2018, manca un esame obiettivo e non
è contenuta alcuna diagnosi, ma è descritta solo la sintomatologia “lombosciatalgia destra in fase irritativa” con prescrizione di farmaco “Voltaren fiale + Muscoril fiale I a die per 7 giorni” e di EMG
pagina 5 di 8 agli arti inferiori, i periti evidenziano che non è documentata in cartella neppure la prescrizione di farmaci per la terapia del dolore.
Durante il ricovero era stata somministrata solo una blanda terapia antidolorifica (voltaren e muscoril i.m. per 7 gg poi sospesa) che non appare sufficiente a controllare la sintomatologia algica di una frattura femorale misconosciuta e non trattata.
Quanto alla perdita di 1 g di emoglobina, tra i due esami ematochimici del 22.10.2018 e del
23.10.2018, evidenziano che tale dato può essere legato anche ad una idratazione della paziente con riduzione del volume ematico complessivo (aumento componente plasmatica per idratazione con flebo).
Esclusa la sussistenza di elementi clinici che potessero consentire ai sanitari di sospettare una frattura dell'arto inferiore destro, chiarivano che era impossibile, sulla base delle immagini radiologiche del
28.11.2018, comprovanti un consolidamento osseo, datare la frattura e ricondurla all'ipotetico trauma del 22.10.2018.
Concludevano affermando che, la documentazione esaminata, non è idonea a ricondurre, sulla base del criterio del “più probabile che non” la frattura accertata il 28.11.2018 ad un evento accaduto prima del ricovero del 22.10.2018.
b.4 Ritenuti gli accertamenti svolti dal collegio peritale pienamente condivisibili, in quanto espressi all'esito di un attento e circostanziato esame della documentazione sanitaria in atti, nonché di un puntuale riscontro delle controdeduzioni formulate dai periti nominati dalle parti, non sussistono i presupposti per disporre eventuali ed ulteriori accertamenti tecnici.
C. Sulle richieste istruttorie formulate da parte attrice
c.1 Considerato che parte attrice, nelle conclusioni formulate, ha reiterato la richiesta di prova per testi, va in questa sede confermato il provvedimento di rigetto precedentemente assunto, considerato che i capitoli 1 e 3, indicati dall'attrice nella memoria ex art. 183 cpc depositata 12.12.2022, hanno ad oggetto circostanze non contestate;
il cap. 2 circostanze contrarie a quanto riferito dal teste
[...] al momento del ricovero dell'attrice; i capitoli 4 e 5 circostanze non rilevanti per il giudizio, Tes_1
in quanto precedenti al ricovero;
il capitolo 8 circostanze non dirimenti, considerato che l'immobilità, conseguente al ricovero e la “lombosciatalgia in fase irritativa” diagnosticata all'attrice durante il ricovero, sono di per sé idonee a giustificare il trasporto dell'attrice in carrozzina;
i capitoli da 11 a 13 in quanto inidonei a ricondurre la sintomatologia lamentata dall'attrice ad un evento pregresso al ricovero;
i capitoli da 14 a 46 relativi allo stato dell'attrice in epoca successiva all'accertamento della frattura femorale, ovvero precedenti all'infortunio, ma rilevanti solo ai fini del quantum debeatur.
pagina 6 di 8 c.2 Con riferimento alle prove capitolate sub 6 e 7 va evidenziato che risulta del tutto inverosimile ipotizzare che né il personale medico e neppure il personale infermieristico, che aveva redatto la relativa cartella (cfr cartella clinica pag. 74-81) riportando quotidianamente le condizioni della paziente, allettata e con applicazione di catetere, quindi bisognosa di assistenza continua, anche per l'igiene intima, non si fosse accorto, durante il ricovero dell'attrice protrattosi dal 22.10.2018 al
30.10.2018, della presenza di un gonfiore alla parte superiore della gamba destra vicino l'anca che, secondo quanto dedotto dall'attrice, si presentava calda, gonfia e con volume pari a 1,5 volte la gamba sinistra (cfr capitolo 6 della prova per testi).
c.3 Va inoltre evidenziato che l'attrice, pur assumendo di essere rimasta a letto dal 30.10.2018 al
28.11.2018, impossibilitata a muoversi a causa della frattura del femore, che assumeva avvenuta il
21.10.2028, non ha allegato alcuna documentazione comprovante l'assunzione di terapia farmacologica o antidolorifica dal 30.10.2018 al 28.11.18, data di ricovero presso la Casa di Cura Villa Serena.
Nel periodo sopra indicato, non risultano effettuati dall'attrice accessi al Pronto Soccorso o richieste al medico curante, per accertamenti o terapia farmacologica.
c.4 Premesso che è del tutto incomprensibile per quale motivo l'attrice avesse omesso di recarsi, tempestivamente, presso una struttura sanitaria per accertare la causa della persistente ipostenia e del dolore all'arto inferiore destro che, sulla base di quanto accertato in sede di ricovero presso la Casa di
Cura Villa Serena, le impedivano di mantenere la stazione eretta e di deambulare, non sussistono i presupposti per collocare la frattura femorale, riportata dall'attrice all'arto superiore destro, ad un epoca antecedente al 22.10.2018, data del ricovero della medesima presso l' . Controparte_3
c.5 Considerato che è posto a carico del paziente, che reclama il risarcimento del danno alla salute,
l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, che la condotta negligente, riferibile alla struttura sanitaria, è stata la causa del lamentato danno, secondo il criterio del “più probabile che non” coerentemente con i principi disciplinanti la regolarità causale nel processo civile (cfr Cassazione civle,
n. 5808 del 2023) l'impossibilità di accertare l'esistenza di un nesso causale tra l'aggravamento della patologia lamentato dall'attrice e la condotta dei sanitari che l'avevano avuta in cura durante il ricovero protrattosi dal 22.10.2018 al 30.10.2018, comporta il rigetto della domanda formulata dall'attrice.
D. Sulla regolamentazione delle spese.
Considerato che l'accertamento del fatto è stato reso particolarmente complesso a causa dell'incompleta refertazione della consulenza ortopedica, disposta ed effettuata in data 24.10.2018, nel corso del ricovero dell'attrice presso la struttura sanitaria convenuta, sussistono validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite e di perizia.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda formulata dall'attrice.
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate.
PONE le spese della CTU, liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni a carico dell'attrice nella misura del 50% e della convenuta per la quota residua.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 12/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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