Sentenza 22 ottobre 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2007, n. 22077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22077 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ope legis;
- ricorrente -
contro
ZO GI TI;
- intimato ~
avverso la sentenza n. 6570 del 2005 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/12/05 - R.G.N. 7154/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/07 dal Consigliere Dott. VIDIRI Guido;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza del 21 dicembre 2005 la Corte d'appello di Roma confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di accoglimento della domanda proposta da ZO VA AT contro il Ministero della Giustizia ed intesa alla restituzione di somme trattenute dall'Amministrazione penitenziaria sulla mercede ad esso corrisposta per lavoro di persona detenuta.
Contro tale decisione ricorre il Ministero con tre motivi. Il ZO non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza del 29 marzo 2007 la controversia in ragione della natura delle questioni da esaminare è stata rinviata in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I tre motivi di ricorso sono infondati e pertanto vanno rigettati.
1.1. La censura con la quale si deduce l'incompetenza del Giudice del lavoro per essere competente il giudice di sorveglianza non può trovare ingresso in questa sede. Ed invero non può sussiste alcun dubbio sulla competenza del giudice del lavoro nella presente controversia per avere il giudice delle leggi con sentenza n. 341 del 2006 statuito che è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost., comma 2, art. 111 Cost., comma 2, e art. 3 Cost., comma 1, - L. 26 luglio 1975, n. 374, art. 69, comma 6, lett.
a), che attribuiva alla competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza i reclami dei detenuti in materia di lavoro dal momento che tale organo decideva necessariamente con rito camerale, non assicurando in tal modo al detenuto una difesa equivalente a quella offerta a tutti i lavoratori, per essere consentito un contraddittorio puramente cartolare, volto ad escludere la diretta partecipazione del lavoratore - detenuto al processo, ed a non garantire adeguata tutela al datore di lavoro, posto che all'amministrazione penitenziaria era consentita solo la presentazione di memorie (cfr. da ultimo sul punto anche Cass. 26 aprile 2007 n. 9969, per l'affermazione che - a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2006, L. 26 luglio 1975, n. 374, art. 69, comma 6, lett. a, - la competenza sulle controversie riguardanti "l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali dei detenuti", spetta ora al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 c.p.c. e segg., e art. 442 c.p.c. e segg..
2. Anche il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente eccepisce la prescrizione del diritto azionato non può trovare accoglimento per avere questa Corte di cassazione di recente più volte affermato il principio - cui questa Sezione aderisce in ragione dei compiti di nomofilachia spettanti al giudice di legittimità - che le oggettive caratteristiche del lavoro carcerario presentano tratti comuni a quelli che in altri rapporti di lavoro giustificano la non decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto e che non si identificano necessariamente col timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro (di cui alla decisione della Corte Cost. n. 63 del 1966), come può accadere nel caso del lavoro nautico, marittimo (art. 373 c.n.) o aereo(art. 937 c.n.).
2.1. Neppure la certezza della stabilità reale talvolta è stata ritenuta sufficiente alla decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto, come è avvenuto quando le dimensioni dell'impresa non fossero esattamente rilevabili dal lavoratore e presentassero oggettiva incertezza (cfr. Cass. 8 novembre 1995 n. 11615) oppure nel caso di una serie di contratti a tempo determinato, da convertire in un unico contratto a tempo indeterminato ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 2, (cfr. Cass. 15 dicembre 1997 n. 7565).
2.2. Va al riguardo rimarcato anche che "la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro dei detenuti possono non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali della esecuzione della pena e per assicurare le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria "(in tali sensi cfr. Corte Cost. n. 341 del 2006), ciò che può determinare nel lavoratore una situazione di metus giustificativa della sospensione della prescrizione.
3. Con il terzo motivo del ricorso viene dedotta la violazione della L. n. 354 del 1975, art. 23, come riformulato dalla L. n. 663 del 1986, art. 1189 c.c.. L'amministrazione deduce di non essere tenuta al pagamento dei tre decimi della retribuzione avendo corrisposto il relativo importo alla cassa per il soccorso alle vittime dei delitti, prima, ed alle regioni ed enti locali, poi, come previsto dalla normativa successivamente dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 42 del 1992. Si sarebbe in presenza, quindi, di pagamento a creditore apparente come tale idoneo a liberare il debitore.
3.1. Il motivo non è ammissibile poiché il tema non risulta trattato nella impugnata sentenza ne' il ricorrente lamenta ora il vizio di omessa pronunzia.
4. Per concludere, le riportate considerazioni di recente fatte proprie - come si è detto - da questa Corte di cassazione (cfr. da ultimo: Cass. 26 aprile 2007 n. 9969) vanno ribadite in questa sede, non essendo state prospettate ragioni capaci di rilevarne la infondatezza giuridica.
5. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione per non essersi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2007