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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/09/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3707 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con domicilio eletto in Oristano nello studio dell'avv. C.F._2
Alessandro Piu, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 02.12.2024, e , coniugatisi Parte_1 Parte_2 in Ollastra con rito concordatario il 29.05.2011, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione era nata, il
27.07.2012, la figlia;
(ii) di svolgere attività lavorativa, rispettivamente, come Persona_1 insegnante precaria nella scuola e come commerciante e di essere economicamente autosufficienti;
(iii) che la prosecuzione della convivenza non era più tollerabile, dal momento che l'affectio coniugalis era da tempo venuta meno per incompatibilità caratteriali e incomprensioni.
1 2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate il 15.05.2025, i coniugi hanno confermato di non intendere riconciliarsi e hanno insistito affinché fosse pronunciata la separazione, con contestuale omologa dell'accordo sulle relative condizioni.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa e dalla manifestazione della volontà di non riconciliarsi, contenuta nel ricorso, personalmente sottoscritto, e ribadita nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. del
15.05.2025, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno già interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, ormai non più suscettibile di recupero. La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi che, quanto ai diritti indisponibili, sono idonee a garantire il diritto della minore – di Persona_1 dodici anni, la cui audizione è stata omessa in quanto manifestamente superflua ai fini della decisione – di ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ollastra di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 1 – Parte II – Serie A – anno 2011, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti:
a. è affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione e residenza della Persona_1 stessa presso la madre in Ollastra, alla via Grazia Deledda n. 52;
b. dispone il versamento a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, e sino a che la figlia non avrà raggiunto una indipendenza economica, la somma mensile di Euro 300,00, oltre all'intero importo percepito, al momento dal Signor
, a titolo di Assegno Unico e Universale, finché tale sostegno economico non Per_1 verrà, a seguito di domanda da parte della NO , versato direttamente a lei Pt_1 dall'ente erogatore;
il padre sarà inoltre tenuto al rimborso del 50% delle spese mediche straordinarie non dispensate dal SSN nonché extrascolastiche, ludiche e ricreative previamente concordate e documentate;
c. quanto al diritto di visita infrasettimanale, il padre potrà vedere la figlia nei giorni Per_1 di martedì e giovedì dall'uscita di scuola, nel periodo scolastico, o dal pomeriggio, nei giorni di vacanza, fino all'indomani mattina, all'entrata a scuola ovvero in altro orario di
2 prima mattina. A settimane alterne, durante il periodo scolastico, il padre terrà con sé
dal sabato al termine delle lezioni scolastiche fino alla domenica alle ore 20,00. Per_1
Ulteriori visite infrasettimanali, ovvero eventuali cambi di giorni oppure di orario, dovuti ad esigenze lavorative o personali, potranno essere effettuati previo avviso e secondo la disponibilità di tutte le parti;
d. Durante le vacanze natalizie i ricorrenti terranno ad anni alterni il 25 ed il 26 un Per_1 anno ed il 31 dicembre e 1° gennaio l'anno successivo;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la figlia trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del
Lunedì dell'Angelo e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con Per_1 ciascuno dei genitori 3 (tre) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per i giorni del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
e. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio sostentamento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
f. I coniugi prestano sin da ora reciprocamente consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, degli altri documenti di espatrio e per l'inserimento della figlia sui Per_1 passaporti di entrambi i genitori;
g. I coniugi si obbligano al rispetto ed alla solidarietà reciproci, impegnandosi ad eliminare ogni occasione di attrito e conflittualità;
h. Con compensazione delle spese della presente procedura.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 26.09.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3707 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con domicilio eletto in Oristano nello studio dell'avv. C.F._2
Alessandro Piu, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 02.12.2024, e , coniugatisi Parte_1 Parte_2 in Ollastra con rito concordatario il 29.05.2011, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione era nata, il
27.07.2012, la figlia;
(ii) di svolgere attività lavorativa, rispettivamente, come Persona_1 insegnante precaria nella scuola e come commerciante e di essere economicamente autosufficienti;
(iii) che la prosecuzione della convivenza non era più tollerabile, dal momento che l'affectio coniugalis era da tempo venuta meno per incompatibilità caratteriali e incomprensioni.
1 2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate il 15.05.2025, i coniugi hanno confermato di non intendere riconciliarsi e hanno insistito affinché fosse pronunciata la separazione, con contestuale omologa dell'accordo sulle relative condizioni.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa e dalla manifestazione della volontà di non riconciliarsi, contenuta nel ricorso, personalmente sottoscritto, e ribadita nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. del
15.05.2025, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno già interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, ormai non più suscettibile di recupero. La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi che, quanto ai diritti indisponibili, sono idonee a garantire il diritto della minore – di Persona_1 dodici anni, la cui audizione è stata omessa in quanto manifestamente superflua ai fini della decisione – di ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ollastra di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 1 – Parte II – Serie A – anno 2011, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti:
a. è affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione e residenza della Persona_1 stessa presso la madre in Ollastra, alla via Grazia Deledda n. 52;
b. dispone il versamento a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, e sino a che la figlia non avrà raggiunto una indipendenza economica, la somma mensile di Euro 300,00, oltre all'intero importo percepito, al momento dal Signor
, a titolo di Assegno Unico e Universale, finché tale sostegno economico non Per_1 verrà, a seguito di domanda da parte della NO , versato direttamente a lei Pt_1 dall'ente erogatore;
il padre sarà inoltre tenuto al rimborso del 50% delle spese mediche straordinarie non dispensate dal SSN nonché extrascolastiche, ludiche e ricreative previamente concordate e documentate;
c. quanto al diritto di visita infrasettimanale, il padre potrà vedere la figlia nei giorni Per_1 di martedì e giovedì dall'uscita di scuola, nel periodo scolastico, o dal pomeriggio, nei giorni di vacanza, fino all'indomani mattina, all'entrata a scuola ovvero in altro orario di
2 prima mattina. A settimane alterne, durante il periodo scolastico, il padre terrà con sé
dal sabato al termine delle lezioni scolastiche fino alla domenica alle ore 20,00. Per_1
Ulteriori visite infrasettimanali, ovvero eventuali cambi di giorni oppure di orario, dovuti ad esigenze lavorative o personali, potranno essere effettuati previo avviso e secondo la disponibilità di tutte le parti;
d. Durante le vacanze natalizie i ricorrenti terranno ad anni alterni il 25 ed il 26 un Per_1 anno ed il 31 dicembre e 1° gennaio l'anno successivo;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la figlia trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del
Lunedì dell'Angelo e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con Per_1 ciascuno dei genitori 3 (tre) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per i giorni del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
e. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio sostentamento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
f. I coniugi prestano sin da ora reciprocamente consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, degli altri documenti di espatrio e per l'inserimento della figlia sui Per_1 passaporti di entrambi i genitori;
g. I coniugi si obbligano al rispetto ed alla solidarietà reciproci, impegnandosi ad eliminare ogni occasione di attrito e conflittualità;
h. Con compensazione delle spese della presente procedura.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 26.09.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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