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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 846/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Maria Altadonna del Foro di Massa Carrara appellante contro con sede legale in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2 Controparte_1
(codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna
, rappresentata e difesa nel primo grado di giudizio dall'Avv. Matteo P.IVA_1
Tassi, elettivamente domiciliata nel primo grado di giudizio presso il difensore, oggi, giusta fusione per incorporazione in data 15/11/2019 ( ) a rogito Notaio P.IVA_2 di Modena, , con sede in Modena, via San Carlo n. Persona_1 CP_2
8/20 (codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Modena
P.IVA_3 appellato - contumace nel quale è intervenuta con sede legale in Napoli Controparte_3
(NA), via Santa Brigida n. 39, (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Napoli R.E.A. NA - 458737), società Iscritta all'Albo degli P.IVA_4
Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. n. 385/93 al n° 6, cod. ABI 129338, quale successore nel rapporto oggetto di causa a , a sua volta succeduta a CP_4
e per essa, giusta procura speciale del 01/02/23 Rep 57.505, Controparte_1
1 Racc. n. 26.868, in autentica notaio in Milano, registrata a Milano - Persona_2
Agenzia delle Entrate di Milano DPI in data 03/02/2023 al n. 7834 serie 1T,
[...] con sede legale in Milano, via Bartolomeo Panizza, 5 (codice Controparte_5 fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi
, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Tassi intervenuta
CONCLUSIONI: per parte appellante (anche nei confronti dell'intervenuta
[...]
): Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
1) IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto d' appello e nello specifico:
a) rinnovazione della Consulenza Tecnica disposta in prime cure dal Tribunale della
Spezia in ordine alla riconducibilità a delle sottoscrizioni Parte_1
apposte sui tre documenti relativi all'apertura del conto corrente n. 01/075/6703374 presso Controparte_1
b) interrogatorio formale del direttore della filiale della Banca convenuta (
[...]
) e, per testi, del sig. dipendente della stessa, sulle CP_1 Testimone_1
circostanze dedotte ai capitoli 1), 2) e 3) di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 n. 2
c.p.c.
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, anche in ipotesi risolvendo la questione più liquida, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 364/2023 emessa dal Tribunale della Spezia,
Giudice dott.ssa Tiziana Lottini, nell'ambito del giudizio NRG 822/2017, pubblicata il
23/05/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui pedissequamente si riportano:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare nullo e, in ogni caso, annullare, revocandolo, il decreto ingiuntivo opposto, per insufficienza nella fattispecie pag. 2/11 dei presupposti di legge per la concessione del decreto monitorio, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
Dichiarare nullo e, in ogni caso, annullare, revocandolo il decreto ingiuntivo opposto, poiché indeterminata la somma ingiunta, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
Dichiarare nullo e, in ogni caso, annullare, revocandolo, il decreto ingiuntivo opposto in quanto inesistente la pretesa creditoria così come richiesta e fatta valere dalla controparte. Vinte le spese e competenze di CP_1 lite” e, conseguentemente, disattendere tutti i rilievi, eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale, nonché quelle sollevate nel presente giudizio da
. Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio””
Per la parte intervenuta:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione, anche istruttoria, e deduzione reietta;
previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso: dichiarare inammissibile, improponibile o come meglio e comunque respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
della Spezia n. 364/2023, confermandola integralmente;
per l'effetto, dichiarare inammissibile, nulla, infondata o come meglio e, in ogni caso, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 111/17 D.I. – n. 191/2017 R.G. emesso dal Tribunale di La Spezia in data 30/01/2017, confermandolo in ogni sua parte;
dichiarare inammissibili e, comunque infondate, tutte le domande e le eccezioni istanze anche istruttorie comunque spiegate dall'opponente; in ogni caso, condannare il sig. a corrispondere in favore di Parte_1
l'importo di complessivi € Controparte_3
44.296,00= o quello diverso risultante all'esito dell'espletanda istruttoria.
In vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/11 1- Con Sentenza n. 364/2023 il Tribunale di La Spezia rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n.111/2017 (ottenuto da , per il complessivo importo Controparte_1
di € 44.296.00, oltre interessi come da domanda e spese, richiesto a titolo di saldo debitore del contratto di conto corrente n. 01/075/6703374) e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta oltre alle spese della
CTU grafologica, cui era stato dato corso a seguito del disconoscimento, da parte dell'opponente, delle sottoscrizioni apposte ai documenti contrattuali prodotti dalla banca.
2- L'appellante ha svolto i seguenti due motivi d'appello:
i. primo motivo d'appello: “erronea ricostruzione della vicenda, anche processuale. Precompressione, travisamento ed erronea interpretazione delle prove, anche documentali, agli atti di causa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine al prudente apprezzamento delle risultanze processuali. Contraddittorietà ed erroneità della pronuncia in ordine alla ritenuta sussistenza della prova del contratto generico del rapporto di credito dedotto dalla Banca. Violazione dell'art.117 TUB. Violazione dell'art.633 n.1
c.p.c.”. Con il primo motivo d'appello viene dedotto che i documenti prodotti dalla banca quale contratto di apertura di conto corrente sarebbero costituiti da
“… una “collazione di fogli sparsi”, non progressivamente tra loro numerati, non recanti timbri di congiunzione o sigilli attestanti l'unitarietà e originalità del documento, infine privi di una concreta logica di riferimento all'effettivo rapporto bancario cui la intenderebbe ricondurli (doc.4 produzioni CP_1 avversarie)”. Lamenta l'appellante che “la documentazione spesa in atti da
è tale da non poterne riconoscere la consistenza “in Controparte_1 unicum” e, soprattutto, la logica e materiale riconducibilità al contratto di conto corrente di cui in questa sede si discute, ben potendo essa inerire a qualsivoglia rapporto di conto corrente instaurato da CP_1 CP_1
con qualunque correntista e, in ogni caso, a qualsivoglia rapporto di conto corrente instaurato da con il differente e CP_1 CP_1 Parte_1
diverso rispetto al conto corrente n. 6703374/70”. Più precisamente ha dedotto pag. 4/11 l'appellante che “la scheda condizioni prodotta dalla come parte CP_1
integrante del contratto di conto corrente dedotto non è né può essere, infatti, riferibile al conto corrente n. 6703374/70: trattasi di una fogliatura “in bianco”, non debitamente compilata in nessuna delle voci di precipuo dettaglio alla fattispecie in essa indicate”. Ha inoltre dedotto che “nel carteggio non vengono riportate (rectius, inserite) la data e luogo di sottoscrizione, il destinatario della documentazione e, neppure in limine, il numero di rapporto contrattuale cui inerisce, che, chiaramente, è pure di natura differente a quello sotteso alla pretesa creditoria azionata dalla nei confronti di CP_1 recando la precisa intestazione “apertura di credito ordinaria in Parte_1 conto corrente”. In ordine alle comunicazioni intervenute tra l'appellante e la banca ha dedotto che le stesse devono ritenersi riferite ad altro rapporto intrattenuto dall'appellante con la banca, relativo alla fallita Gestione Cantieri srl, di cui era amministratore;
Parte_1
ii. secondo motivo d'appello: “erronea ricostruzione della vicenda, anche processuale. Precompressione, travisamento ed erronea interpretazione delle prove, anche documentali, agli atti di causa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine al prudente apprezzamento delle risultanze processuali. Contraddittorietà ed erroneità della pronuncia in ordine alla non ritenuta violazione dell'art.117 TUB, indeterminatezza della pretesa creditoria in ordine al tasso applicato/ingiunto dalla Banca e nullità del decreto ingiuntivo opposto”. Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto che la documentazione prodotta dalla banca quale doc.4, ove ritenuta costituire la fonte contrattuale del rapporto, non possiede i presupposti di efficacia e validità richiesti dall'art.117
TUB. Ha lamentato l'indeterminatezza del tasso d'interesse per il rinvio al
“prime rate Istituto”, con rimessione delle determinabilità del tasso alla volontà discrezionale della banca. Ha dedotto che tale clausola deve ritenersi equivalente ad un “uso piazza”, “in quanto tale, illegittima e nulla”.
3 – È intervenuta nel giudizio d'appello Controparte_6
, deducendo essere succeduta a titolo particolare nel rapporto oggetto
[...]
pag. 5/11 di causa ed allegando i titoli comprovanti l'intervenuta successione. In ordine alle ragioni dell'appello ha dedotto quanto segue:
i. in ordine al primo motivo d'appello ha dedotto che il contratto di conto corrente n.01/075/6703374 era stato prodotto in giudizio quale documento n.4, e che il documento contrattuale è costituito da: “- proposta contrattuale (pagg. da 1 a
3); - condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente;
- documento di sintesi contenente le principali condizioni economiche, contemplante tutte le pagine;
- modello di informativa per il trattamento dei dati personali;
- modello firme;
- carta di identità esibita al momento dell'accensione del c/c”. Ha inoltre dedotto che erano stati prodotti in giudizio gli estratti conto integrali dall'accensione del rapporto sino al passaggio a sofferenza, “tutti regolarmente recapitati al correntista e mai contestati”. Ha dedotto che “non è vero dunque che in atti sarebbe stata prodotta una “collazione di fogli sparsi” (cfr. p. 12 atto di appello) né che le condizioni siano una “fogliatura in bianco” (cfr. p. 13 atto di appello) incompleta (cfr. p. 13 ultimo periodo atto di appello) poiché la semplice lettura del doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di
nel giudizio di primo grado, consente di avere contezza del CP_1
contratto di apertura del conto corrente, della disciplina che regola il rapporto tra Cliente e con le norme applicabili a tutti i rapporti disciplinati nei CP_1
paragrafi che compongono il documento, tra cui, al paragrafo 2, le norme che regolano il contratto di conto corrente e i servizi connessi. Le condizioni contrattuali ed economiche del contratto, peraltro, sono state specificamente sottoscritte dall'opponente ed anzi la sottoscrizione del Parte_1
correntista è presente in tutti gli spazi del contratto a Parte_1
ciò deputati, e cioè: a) sottoscrizione della proposta contrattuale;
b) sottoscrizione per accettazione delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art.
1341 c.c.; c) sottoscrizione per aderire alle coperture assicurative per la linea di credito prescelta;
d) sottoscrizione in calce alla dichiarazione con la quale il medesimo attesta di aver ricevuto copia del contratto e del relativo documento di sintesi. La firma del correntista è altresì stata apposta in calce alle pagine 1 e
3 del documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente, nonché nel
pag. 6/11 modulo di informativa al trattamento dei dati personali e nel modello firme”. Ha inoltre eccepito l'intervenuta che l'appellante non ha offerto prova di quanto dedotto circa l'affermata riconducibilità della documentazione a diverso rapporto intercorso tra le parti. Ha contestato quanto dedotto dall'appellante in ordine alla non riferibilità al rapporto per cui è causa delle comunicazioni intervenute tra correntista e banca, e ha dedotto che “la lettera del 15/07/2009 costituisce a tutti gli effetti espresso riconoscimento del debito maturato per saldo debitore del c/c n. 6703374 (c.d. ricognizione di debito titolata) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c”;
ii. in ordine al secondo motivo d'appello ha dedotto che è priva di fondamento l'eccezione di indeterminatezza del tasso di interesse applicato dalla banca. Ha osservato l'intervenuta che “il tasso di mora applicato è pari al “Prime rate
Istituto + 8%”, laddove il valore del parametro – decorrenza dal 19/06/2006 era pari al 7,50%. La si è attenuta fedelmente alle disposizioni CP_1
contrattuali sottoscritte con il cliente e non ha mai applicato costi non convenuti
o illegittimi”.
4- L'appellata (ora ) non si è costituita nel Controparte_1 CP_2
giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza 1° maggio 2024.
5- Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 29 settembre 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
6- Preliminarmente rileva questa Corte che la parte appellata ha espressamente accettato il contraddittorio nei confronti dell'intervenuta quale successore a titolo CP_3 particolare nel rapporto oggetto di causa, riconoscendo l'applicazione del disposto dell'art.111 cpc.
pag. 7/11 7 – Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo rinvenibili nello stesso tutti gli elementi essenziali all'esame delle censure mosse ai punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, e non apparendo l'impugnazione prima facie manifestamente infondata.
8 - In ordine alle istanze istruttorie occorre osservare che l'appellante ha eseguito una mera riformulazione delle istanze istruttorie svolte in primo grado senza specificamente dedurre con l'atto d'appello quali siano le ragioni della richiesta di rinnovazione della
CTU già svolta nel primo grado di giudizio, né sotto quale profilo sia inficiato il mancato accoglimento, nel primo grado di giudizio, delle altre istanze istruttorie. Le istanze non possono trovare accoglimento. Al di là della genericità delle ragioni di impugnazione in ordine al mancato accoglimento delle istanze istruttorie diverse dalal
CTU, l'assenza di specifiche ragioni di impugnazione in merito alle risultanze della
CTU esclude la rilevanza delle ulteriori istanze istruttorie.
9.1 – Infondato è il primo motivo d'appello. Come ritenuto con la sentenza di primo grado, e come dedotto dall'intervenuta, il documento n.4 prodotto dalla banca convenuta nel primo grado di giudizio (anche depositato in grado d'appello dall'interveniente) è costituito – per quanto rilevante nel presente giudizio – da:
1. proposta contrattuale sottoscritta in data 16 maggio 2008 con dichiarazione di presa d'atto che il documento è accompagnato dalle condizioni economiche applicate che ne costituiscono parte integrante per relationem; nel documento sono apposte le sottoscrizioni ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc relative alle clausole specificamente indicate della condizioni generali e delle norme regolanti il rapporto di conto corrente, oltre alle sottoscrizioni delle polizze assicurative;
2. condizioni generali di contratto;
3. documento di sintesi delle condizioni economiche con sottoscrizioni del contraente;
4. modello firme e allegata carta d'identità.
pag. 8/11 Come ritenuto dal Tribunale la documentazione prodotta dalla banca convenuta nel primo grado di giudizio costituisce idoneo documento contrattuale ai sensi dell'art.117
TUB. In particolare, non sono richiesti a pena di nullità timbri o sigilli di congiunzione tra i fogli costituenti il documento contrattuale. Generica e non chiaramente comprensibile è la deduzione dell'appellante in ordine all'assenza di “una concreta logica di riferimento all'effettivo rapporto bancario” in quanto nello stesso si legge:(io inserire sotto:
Risulta quindi chiaramente indicato il rapporto di conto corrente stipulato ed oggetto di causa.
Inoltre, la pagina contenente le condizioni economiche reca la sottoscrizione del correntista, e l'appellante, lamentandone la non riconducibilità al rapporto oggetto di causa,a fronte del chiaro tenore letterale del documento, non ha offerto alcuna prova in ordine alla riconducibilità della stessa ad altro e diverso rapporto intercorso con la banca.
Risulta quindi irrilevante di fronte alla evidenza documentale citata (doc. nr. 4 della parte appellata) la difesa che che intrattenesse con Parte_1 CP_1
più di un rapporto di conto corrente in ragione e relazione alla gestione della
[...] società di cui era amministratore” ( atto di citazione in appello pag. 16) e che la circostanza non sia stata contestata dalla stessa Banca convenuta” ( atto di citazione in appello pag. 16).
Sono in ogni caso stati prodotti dalla banca nel primo grado di giudizio gli estratti del rapporto di conto corrente, i quali non sono stati tempestivamente e analiticamente contestati dall'opponente, dovendosi così ritenere non contestate le risultanze degli stessi portanti il saldo passivo del rapporto di conto corrente di cui è chiesto il pagamento (v. Cass.Sez.1, 23 dicembre 2020, n.29415, ove è stato precisato che, “in tema di contratti bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle
pag. 9/11 scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni”; conforme Cass.Sez.1, 27 giugno 2023, n.18352).
9.2 – Infondato è anche il secondo motivo d'appello. occorre premettere che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo non
è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedi ex multis Cass.
25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573). Il tribunale ha accertato la sussistenza del credito ingiunto, e quindi risulta inammissibile la domanda di dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo.
Inoltre, nelle condizioni economiche del contratto (doc.4 prodotto dalla banca nel primo grado di giudizio anche depositato dall'interveniente in grado d'appello) il tasso debitore è espressamente indicato in 7,50% + 8,00% con clausola di limitazione in ogni caso non oltre il tasso usura. L'eccezione di indeterminatezza del tasso per il riferimento al “prime rate istituto” non considera che, al di là dell'espressione nominale utilizzata, le condizioni economiche riportano espressamente la percentuale del tasso debitore, con conseguente determinatezza del tasso nelle condizioni contrattuali senza necessità di integrazione per relationem,
pag. 10/11 10 – L'appello non può trovare accoglimento per l'infondatezza dei relativi motivi.
11- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante, e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa pari a € 44.296.00, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
12 - Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), in quanto l'appello principale è stato rigettato (Cass.
26907/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 846/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Maria Altadonna del Foro di Massa Carrara appellante contro con sede legale in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2 Controparte_1
(codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna
, rappresentata e difesa nel primo grado di giudizio dall'Avv. Matteo P.IVA_1
Tassi, elettivamente domiciliata nel primo grado di giudizio presso il difensore, oggi, giusta fusione per incorporazione in data 15/11/2019 ( ) a rogito Notaio P.IVA_2 di Modena, , con sede in Modena, via San Carlo n. Persona_1 CP_2
8/20 (codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Modena
P.IVA_3 appellato - contumace nel quale è intervenuta con sede legale in Napoli Controparte_3
(NA), via Santa Brigida n. 39, (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Napoli R.E.A. NA - 458737), società Iscritta all'Albo degli P.IVA_4
Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. n. 385/93 al n° 6, cod. ABI 129338, quale successore nel rapporto oggetto di causa a , a sua volta succeduta a CP_4
e per essa, giusta procura speciale del 01/02/23 Rep 57.505, Controparte_1
1 Racc. n. 26.868, in autentica notaio in Milano, registrata a Milano - Persona_2
Agenzia delle Entrate di Milano DPI in data 03/02/2023 al n. 7834 serie 1T,
[...] con sede legale in Milano, via Bartolomeo Panizza, 5 (codice Controparte_5 fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi
, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Tassi intervenuta
CONCLUSIONI: per parte appellante (anche nei confronti dell'intervenuta
[...]
): Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
1) IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto d' appello e nello specifico:
a) rinnovazione della Consulenza Tecnica disposta in prime cure dal Tribunale della
Spezia in ordine alla riconducibilità a delle sottoscrizioni Parte_1
apposte sui tre documenti relativi all'apertura del conto corrente n. 01/075/6703374 presso Controparte_1
b) interrogatorio formale del direttore della filiale della Banca convenuta (
[...]
) e, per testi, del sig. dipendente della stessa, sulle CP_1 Testimone_1
circostanze dedotte ai capitoli 1), 2) e 3) di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 n. 2
c.p.c.
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, anche in ipotesi risolvendo la questione più liquida, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 364/2023 emessa dal Tribunale della Spezia,
Giudice dott.ssa Tiziana Lottini, nell'ambito del giudizio NRG 822/2017, pubblicata il
23/05/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui pedissequamente si riportano:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare nullo e, in ogni caso, annullare, revocandolo, il decreto ingiuntivo opposto, per insufficienza nella fattispecie pag. 2/11 dei presupposti di legge per la concessione del decreto monitorio, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
Dichiarare nullo e, in ogni caso, annullare, revocandolo il decreto ingiuntivo opposto, poiché indeterminata la somma ingiunta, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
Dichiarare nullo e, in ogni caso, annullare, revocandolo, il decreto ingiuntivo opposto in quanto inesistente la pretesa creditoria così come richiesta e fatta valere dalla controparte. Vinte le spese e competenze di CP_1 lite” e, conseguentemente, disattendere tutti i rilievi, eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale, nonché quelle sollevate nel presente giudizio da
. Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio””
Per la parte intervenuta:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione, anche istruttoria, e deduzione reietta;
previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso: dichiarare inammissibile, improponibile o come meglio e comunque respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
della Spezia n. 364/2023, confermandola integralmente;
per l'effetto, dichiarare inammissibile, nulla, infondata o come meglio e, in ogni caso, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 111/17 D.I. – n. 191/2017 R.G. emesso dal Tribunale di La Spezia in data 30/01/2017, confermandolo in ogni sua parte;
dichiarare inammissibili e, comunque infondate, tutte le domande e le eccezioni istanze anche istruttorie comunque spiegate dall'opponente; in ogni caso, condannare il sig. a corrispondere in favore di Parte_1
l'importo di complessivi € Controparte_3
44.296,00= o quello diverso risultante all'esito dell'espletanda istruttoria.
In vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/11 1- Con Sentenza n. 364/2023 il Tribunale di La Spezia rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n.111/2017 (ottenuto da , per il complessivo importo Controparte_1
di € 44.296.00, oltre interessi come da domanda e spese, richiesto a titolo di saldo debitore del contratto di conto corrente n. 01/075/6703374) e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta oltre alle spese della
CTU grafologica, cui era stato dato corso a seguito del disconoscimento, da parte dell'opponente, delle sottoscrizioni apposte ai documenti contrattuali prodotti dalla banca.
2- L'appellante ha svolto i seguenti due motivi d'appello:
i. primo motivo d'appello: “erronea ricostruzione della vicenda, anche processuale. Precompressione, travisamento ed erronea interpretazione delle prove, anche documentali, agli atti di causa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine al prudente apprezzamento delle risultanze processuali. Contraddittorietà ed erroneità della pronuncia in ordine alla ritenuta sussistenza della prova del contratto generico del rapporto di credito dedotto dalla Banca. Violazione dell'art.117 TUB. Violazione dell'art.633 n.1
c.p.c.”. Con il primo motivo d'appello viene dedotto che i documenti prodotti dalla banca quale contratto di apertura di conto corrente sarebbero costituiti da
“… una “collazione di fogli sparsi”, non progressivamente tra loro numerati, non recanti timbri di congiunzione o sigilli attestanti l'unitarietà e originalità del documento, infine privi di una concreta logica di riferimento all'effettivo rapporto bancario cui la intenderebbe ricondurli (doc.4 produzioni CP_1 avversarie)”. Lamenta l'appellante che “la documentazione spesa in atti da
è tale da non poterne riconoscere la consistenza “in Controparte_1 unicum” e, soprattutto, la logica e materiale riconducibilità al contratto di conto corrente di cui in questa sede si discute, ben potendo essa inerire a qualsivoglia rapporto di conto corrente instaurato da CP_1 CP_1
con qualunque correntista e, in ogni caso, a qualsivoglia rapporto di conto corrente instaurato da con il differente e CP_1 CP_1 Parte_1
diverso rispetto al conto corrente n. 6703374/70”. Più precisamente ha dedotto pag. 4/11 l'appellante che “la scheda condizioni prodotta dalla come parte CP_1
integrante del contratto di conto corrente dedotto non è né può essere, infatti, riferibile al conto corrente n. 6703374/70: trattasi di una fogliatura “in bianco”, non debitamente compilata in nessuna delle voci di precipuo dettaglio alla fattispecie in essa indicate”. Ha inoltre dedotto che “nel carteggio non vengono riportate (rectius, inserite) la data e luogo di sottoscrizione, il destinatario della documentazione e, neppure in limine, il numero di rapporto contrattuale cui inerisce, che, chiaramente, è pure di natura differente a quello sotteso alla pretesa creditoria azionata dalla nei confronti di CP_1 recando la precisa intestazione “apertura di credito ordinaria in Parte_1 conto corrente”. In ordine alle comunicazioni intervenute tra l'appellante e la banca ha dedotto che le stesse devono ritenersi riferite ad altro rapporto intrattenuto dall'appellante con la banca, relativo alla fallita Gestione Cantieri srl, di cui era amministratore;
Parte_1
ii. secondo motivo d'appello: “erronea ricostruzione della vicenda, anche processuale. Precompressione, travisamento ed erronea interpretazione delle prove, anche documentali, agli atti di causa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine al prudente apprezzamento delle risultanze processuali. Contraddittorietà ed erroneità della pronuncia in ordine alla non ritenuta violazione dell'art.117 TUB, indeterminatezza della pretesa creditoria in ordine al tasso applicato/ingiunto dalla Banca e nullità del decreto ingiuntivo opposto”. Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto che la documentazione prodotta dalla banca quale doc.4, ove ritenuta costituire la fonte contrattuale del rapporto, non possiede i presupposti di efficacia e validità richiesti dall'art.117
TUB. Ha lamentato l'indeterminatezza del tasso d'interesse per il rinvio al
“prime rate Istituto”, con rimessione delle determinabilità del tasso alla volontà discrezionale della banca. Ha dedotto che tale clausola deve ritenersi equivalente ad un “uso piazza”, “in quanto tale, illegittima e nulla”.
3 – È intervenuta nel giudizio d'appello Controparte_6
, deducendo essere succeduta a titolo particolare nel rapporto oggetto
[...]
pag. 5/11 di causa ed allegando i titoli comprovanti l'intervenuta successione. In ordine alle ragioni dell'appello ha dedotto quanto segue:
i. in ordine al primo motivo d'appello ha dedotto che il contratto di conto corrente n.01/075/6703374 era stato prodotto in giudizio quale documento n.4, e che il documento contrattuale è costituito da: “- proposta contrattuale (pagg. da 1 a
3); - condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente;
- documento di sintesi contenente le principali condizioni economiche, contemplante tutte le pagine;
- modello di informativa per il trattamento dei dati personali;
- modello firme;
- carta di identità esibita al momento dell'accensione del c/c”. Ha inoltre dedotto che erano stati prodotti in giudizio gli estratti conto integrali dall'accensione del rapporto sino al passaggio a sofferenza, “tutti regolarmente recapitati al correntista e mai contestati”. Ha dedotto che “non è vero dunque che in atti sarebbe stata prodotta una “collazione di fogli sparsi” (cfr. p. 12 atto di appello) né che le condizioni siano una “fogliatura in bianco” (cfr. p. 13 atto di appello) incompleta (cfr. p. 13 ultimo periodo atto di appello) poiché la semplice lettura del doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di
nel giudizio di primo grado, consente di avere contezza del CP_1
contratto di apertura del conto corrente, della disciplina che regola il rapporto tra Cliente e con le norme applicabili a tutti i rapporti disciplinati nei CP_1
paragrafi che compongono il documento, tra cui, al paragrafo 2, le norme che regolano il contratto di conto corrente e i servizi connessi. Le condizioni contrattuali ed economiche del contratto, peraltro, sono state specificamente sottoscritte dall'opponente ed anzi la sottoscrizione del Parte_1
correntista è presente in tutti gli spazi del contratto a Parte_1
ciò deputati, e cioè: a) sottoscrizione della proposta contrattuale;
b) sottoscrizione per accettazione delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art.
1341 c.c.; c) sottoscrizione per aderire alle coperture assicurative per la linea di credito prescelta;
d) sottoscrizione in calce alla dichiarazione con la quale il medesimo attesta di aver ricevuto copia del contratto e del relativo documento di sintesi. La firma del correntista è altresì stata apposta in calce alle pagine 1 e
3 del documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente, nonché nel
pag. 6/11 modulo di informativa al trattamento dei dati personali e nel modello firme”. Ha inoltre eccepito l'intervenuta che l'appellante non ha offerto prova di quanto dedotto circa l'affermata riconducibilità della documentazione a diverso rapporto intercorso tra le parti. Ha contestato quanto dedotto dall'appellante in ordine alla non riferibilità al rapporto per cui è causa delle comunicazioni intervenute tra correntista e banca, e ha dedotto che “la lettera del 15/07/2009 costituisce a tutti gli effetti espresso riconoscimento del debito maturato per saldo debitore del c/c n. 6703374 (c.d. ricognizione di debito titolata) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c”;
ii. in ordine al secondo motivo d'appello ha dedotto che è priva di fondamento l'eccezione di indeterminatezza del tasso di interesse applicato dalla banca. Ha osservato l'intervenuta che “il tasso di mora applicato è pari al “Prime rate
Istituto + 8%”, laddove il valore del parametro – decorrenza dal 19/06/2006 era pari al 7,50%. La si è attenuta fedelmente alle disposizioni CP_1
contrattuali sottoscritte con il cliente e non ha mai applicato costi non convenuti
o illegittimi”.
4- L'appellata (ora ) non si è costituita nel Controparte_1 CP_2
giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza 1° maggio 2024.
5- Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 29 settembre 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
6- Preliminarmente rileva questa Corte che la parte appellata ha espressamente accettato il contraddittorio nei confronti dell'intervenuta quale successore a titolo CP_3 particolare nel rapporto oggetto di causa, riconoscendo l'applicazione del disposto dell'art.111 cpc.
pag. 7/11 7 – Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo rinvenibili nello stesso tutti gli elementi essenziali all'esame delle censure mosse ai punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, e non apparendo l'impugnazione prima facie manifestamente infondata.
8 - In ordine alle istanze istruttorie occorre osservare che l'appellante ha eseguito una mera riformulazione delle istanze istruttorie svolte in primo grado senza specificamente dedurre con l'atto d'appello quali siano le ragioni della richiesta di rinnovazione della
CTU già svolta nel primo grado di giudizio, né sotto quale profilo sia inficiato il mancato accoglimento, nel primo grado di giudizio, delle altre istanze istruttorie. Le istanze non possono trovare accoglimento. Al di là della genericità delle ragioni di impugnazione in ordine al mancato accoglimento delle istanze istruttorie diverse dalal
CTU, l'assenza di specifiche ragioni di impugnazione in merito alle risultanze della
CTU esclude la rilevanza delle ulteriori istanze istruttorie.
9.1 – Infondato è il primo motivo d'appello. Come ritenuto con la sentenza di primo grado, e come dedotto dall'intervenuta, il documento n.4 prodotto dalla banca convenuta nel primo grado di giudizio (anche depositato in grado d'appello dall'interveniente) è costituito – per quanto rilevante nel presente giudizio – da:
1. proposta contrattuale sottoscritta in data 16 maggio 2008 con dichiarazione di presa d'atto che il documento è accompagnato dalle condizioni economiche applicate che ne costituiscono parte integrante per relationem; nel documento sono apposte le sottoscrizioni ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc relative alle clausole specificamente indicate della condizioni generali e delle norme regolanti il rapporto di conto corrente, oltre alle sottoscrizioni delle polizze assicurative;
2. condizioni generali di contratto;
3. documento di sintesi delle condizioni economiche con sottoscrizioni del contraente;
4. modello firme e allegata carta d'identità.
pag. 8/11 Come ritenuto dal Tribunale la documentazione prodotta dalla banca convenuta nel primo grado di giudizio costituisce idoneo documento contrattuale ai sensi dell'art.117
TUB. In particolare, non sono richiesti a pena di nullità timbri o sigilli di congiunzione tra i fogli costituenti il documento contrattuale. Generica e non chiaramente comprensibile è la deduzione dell'appellante in ordine all'assenza di “una concreta logica di riferimento all'effettivo rapporto bancario” in quanto nello stesso si legge:(io inserire sotto:
Risulta quindi chiaramente indicato il rapporto di conto corrente stipulato ed oggetto di causa.
Inoltre, la pagina contenente le condizioni economiche reca la sottoscrizione del correntista, e l'appellante, lamentandone la non riconducibilità al rapporto oggetto di causa,a fronte del chiaro tenore letterale del documento, non ha offerto alcuna prova in ordine alla riconducibilità della stessa ad altro e diverso rapporto intercorso con la banca.
Risulta quindi irrilevante di fronte alla evidenza documentale citata (doc. nr. 4 della parte appellata) la difesa che che intrattenesse con Parte_1 CP_1
più di un rapporto di conto corrente in ragione e relazione alla gestione della
[...] società di cui era amministratore” ( atto di citazione in appello pag. 16) e che la circostanza non sia stata contestata dalla stessa Banca convenuta” ( atto di citazione in appello pag. 16).
Sono in ogni caso stati prodotti dalla banca nel primo grado di giudizio gli estratti del rapporto di conto corrente, i quali non sono stati tempestivamente e analiticamente contestati dall'opponente, dovendosi così ritenere non contestate le risultanze degli stessi portanti il saldo passivo del rapporto di conto corrente di cui è chiesto il pagamento (v. Cass.Sez.1, 23 dicembre 2020, n.29415, ove è stato precisato che, “in tema di contratti bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle
pag. 9/11 scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni”; conforme Cass.Sez.1, 27 giugno 2023, n.18352).
9.2 – Infondato è anche il secondo motivo d'appello. occorre premettere che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo non
è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedi ex multis Cass.
25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573). Il tribunale ha accertato la sussistenza del credito ingiunto, e quindi risulta inammissibile la domanda di dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo.
Inoltre, nelle condizioni economiche del contratto (doc.4 prodotto dalla banca nel primo grado di giudizio anche depositato dall'interveniente in grado d'appello) il tasso debitore è espressamente indicato in 7,50% + 8,00% con clausola di limitazione in ogni caso non oltre il tasso usura. L'eccezione di indeterminatezza del tasso per il riferimento al “prime rate istituto” non considera che, al di là dell'espressione nominale utilizzata, le condizioni economiche riportano espressamente la percentuale del tasso debitore, con conseguente determinatezza del tasso nelle condizioni contrattuali senza necessità di integrazione per relationem,
pag. 10/11 10 – L'appello non può trovare accoglimento per l'infondatezza dei relativi motivi.
11- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante, e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa pari a € 44.296.00, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
12 - Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), in quanto l'appello principale è stato rigettato (Cass.
26907/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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