Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972.