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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Viviana Urso Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.907/2021 R.G., promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), elettivamente domiciliati in Sana Teodoro (ME) C.F._3
presso lo studio dell'Avv. Donatella Pittalà che li rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
(cf: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
1
Avente ad oggetto: decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970; Disoccupazione
agricola
Conclusioni delle parti: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 673/2021, depositata l'11.2.2021, il Tribunale di Catania
rigettava il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso i verbali ispettivi n. 2016010481/DDL e n. 2016011509 notificati alla Controparte_2
rispettivamente in data 25.7.2016 e 1.8.2016 in forza dei quali l'Istituto
[...]
aveva iscritto d'ufficio la signora alla gestione lavoratori autonomi Pt_1
come coltivatore diretto e disconosciuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati da quest'ultima con i propri figli e Parte_4 Pt_5
riconducendo tali rapporti nell'ambito della collaborazione familiare e
[...]
qualificandoli come collaboratori coltivatori diretti.
Il Tribunale, con effetto assorbente di ogni altra questione, accoglieva l'eccezione di decadenza formulata dall' ex art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, CP_1
convertito nella Legge 11.03.1970. Premesso che oggetto di contestazione era l'avvenuta iscrizione di e , figli di Parte_4 Parte_5 [...]
, negli elenchi anagrafici CD/CM, quali collaboratori familiari in Parte_1
virtù dei verbali n. 2016010481/DDL e n. 2016011509 regolarmente notificati alla ditta e avverso i quali erano stati proposti ricorsi Parte_1
2 amministrativi il 12.08.2016, il 21.11.2016 (dalla e il 29.8.2016 (dai Pt_1
germani ), riteneva che fosse decorso un termine superiore ai 120 giorni Pt_4
dalla data in cui si era formato il silenzio rigetto sui predetti ricorsi amministrativi, rimasti inevasi, alla data di proposizione del ricorso innanzi all'autorità giudiziaria. Le spese processuali venivano compensate.
Avverso la sentenza e figli e Parte_1 Parte_4 Pt_5
hanno proposto appello al quale ha resistito l' appellato. CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 6.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo gli appellanti contestano l'applicazione dell'art. 22
del D.L. n.7/70 che ha condotto all'accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, evidenziando che l'oggetto del contendere non era la cancellazione dei lavoratori dagli elenchi agricoli, ma l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, accertamento dal quale discendevano tutti gli atti consequenziali tra cui l'iscrizione dei lavoratori negli elenchi agricoli.
Sostengono quindi che il Tribunale dovesse applicare l'art. 47 del D.P.R.
639/1970, convertito dalla L. 438/1992 ai sensi del quale il termine per proporre l'azione giudiziaria è di un anno dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
3 Poiché nel caso di specie i verbali ispettivi, erano stati notificati in data
25.07.2016 e 01.08.2016 e i relativi ricorsi amministrativi proposti tempestivamente in data 12.08.2016 e 29.08.2016, l'azione giudiziaria,
proposta nel termine di un anno decorrente dalla data di scadenza per l'esaurimento del procedimento amministrativo -ovvero dal 12.11.2016 e dal
28.11.2016- era anch'essa tempestiva.
1.1 Gli appellanti rilevano che il Tribunale ha erroneamente incentrato l'attenzione sui provvedimenti ricevuti dai ricorrenti e Parte_4 Pt_5
in data 18.10.2016 e 24.10.2016 il primo ed il 07.11.2016 il secondo e
[...]
abbia calcolato il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.l.
7/70 con riferimento ai suddetti provvedimenti, trascurando così che oggetto del ricorso non erano detti atti, ma i verbali ispettivi.
1.2 Aggiungono anzi che questi provvedimenti non avrebbero dovuto essere considerati ai fini della valutazione della tempestività dell'azione giudiziaria,
in quanto il relativo procedimento amministrativo si era concluso con l'accoglimento del ricorso da parte del . CP_3
1.3 La decisione, a giudizio degli appellanti, è erronea anche sotto un altro aspetto.
Considerando che i ricorsi contro i provvedimenti di disconoscimento della disoccupazione agricola per mancata iscrizione negli elenchi agricoli erano stati tempestivamente proposti in data 10.01.2017, e i successivi 90 gg. per la decisione amministrativa andavano a scadere il 10.04.2017, il ricorso del
4 28.10.2017 risultava essere tempestivo perché proposto entro i 120 giorni decorrenti dal 10.4.2017
2. Entrando poi nel merito delle questioni, gli appellanti lamentano che l' ha ricondotto l'attività dei fratelli nell'ambito della CP_1 Pt_4
collaborazione familiare senza tuttavia dare prova della gratuità della prestazione lavorativa.
Osservano, inoltre, che la cancellazione o la mancata iscrizione dei lavoratori è stata disposta all'esito di accertamenti ispettivi condotti nei confronti del datore di lavoro e non dei lavoratori e che, pertanto, il motivo delle cancellazioni o mancate iscrizioni riguarda le irregolarità amministrative del datore di lavoro.
3. Sulla base di tali motivazioni gli appellanti insistono nelle domande originarie, oltre che nelle domande proposte in via subordinata - di restituzione dei contributi versati dalla in relazione all'assunzione dei figli Pt_1 Pt_4
negli anni 2011/2015 -, le quali, tuttavia, devono considerarsi inammissibili, in quanto nuove, non essendo state proposte nel primo grado di giudizio.
4. L'appello è parzialmente fondato.
Appare preliminarmente opportuno rilevare che risulta documentato che il
, all'esito dei ricorsi amministrativi proposti dai fratelli , ha CP_3 Pt_4
ritenuto che non sussistessero i presupposti per il diniego dell'indennità di disoccupazione agricola – in considerazione della genericità della motivazione dei verbali ispettivi in ordine al disconoscimento della natura subordinata dei rapporti di lavoro alle dipendenze della madre, . Parte_1
5 Ciononostante, persiste l'interesse alla proposizione della presente azione giudiziale da parte dei germani, in quanto l'accoglimento dei ricorsi ha riguardato il periodo 2012/2015 per e il periodo 2011/2014 per Parte_4
, rimanendo così escluse le annualità 2011 per il primo e Parte_5
l'annualità 2015 per il secondo.
5. Tanto precisato, va confermata, entro tali limiti, la statuizione della sentenza che ha dichiarato la decadenza degli interessati ai sensi del citato art. 22.
Gli appellanti ammettono che oggetto del ricorso introduttivo e quindi del contenzioso erano i verbali ispettivi in virtù dei quali l'Istituto ha disconosciuto i rapporti di lavoro subordinato tra la ed i figli Pt_1 Pt_5
e Specificamente gli ispettori, verificato che detti rapporti
[...] Pt_4
lavorativi, mancanti dei connotati tipici della subordinazione, erano piuttosto riconducibili nell'ambito della collaborazione familiare, hanno ritenuto che gli interessati dovessero essere considerati collaboratori coltivatori diretti e hanno così provveduto al calcolo dei contributi dovuti a tal titolo.
Orbene, è incontestato che avverso il verbale n. 2016010481/DDL la abbia proposto ricorso amministrativo in data 12.8.2016; mentre, Pt_1
avverso il verbale n. 2016011509 la aveva proposto ricorso Pt_1
amministrativo in data 21.11.2016 e i fratelli in data 29.8.2016. Pt_4
In materia di ricorsi avverso i disconoscimenti dei rapporti di lavoro nell'ambito di un procedimento ispettivo trova applicazione l'art. 17 del d.lgs.
n. 124/2004, che stabilisce:“1. Presso le competenti sedi territoriali
6 dell'Ispettorato e' costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal
direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che la
presiede, dal direttore dell' e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di CP_1
regione dove ha sede l'Ispettorato competente. …… (omissis) ….
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale
del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che
abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro,
sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale
competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal
Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento,
sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in
possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la
decisione il ricorso si intende respinto.”.
Nella fattispecie i ricorsi, ad eccezione di quello presentato in data
21.11.2016, erano tempestivi e non essendo previsto alcun ulteriore grado di gravame amministrativo dal citato decreto legislativo, è evidente che, a decorrere dalla data della maturazione del silenzio rigetto vada computato il termine decadenziale di cui all'art. 22, d.l. n. 7/1970. Ne consegue che, in relazione ai due ricorsi del 12.8.2016 e del 29.8.2016 essendosi formato il silenzio rigetto rispettivamente in data 10.11.2016, e in data 27.11.2016,
l'azione giudiziaria proposta il 28.10.2017, ovvero oltre il termine dei 120
giorni non era tempestiva.
7 5.1 Va sottolineato, in ordine all'applicabilità del citato art. 22, che la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 9165/2022) ha ribadito che la norma stabilisce la decadenza esclusivamente a carico di chi venga leso nei suoi diritti soggettivi, ed è destinata ad operare in particolare nei confronti dei lavoratori che non vengono iscritti o vengono cancellati dagli elenchi, con conseguente venir meno dell'accesso alle prestazioni previdenziali. Inoltre, la norma trova applicazione in ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli, siano essi coadiutori o subordinati, in considerazione dei fini della legge rivolta all'accertamento territoriale della manodopera agricola ed alla relativa tutela, anche previdenziale.
6. Tanto precisato, va disatteso anche il motivo di gravame con il quale gli appellanti contestano l'applicazione del citato art. 22 del D.L. n.7/70
invocando quella dell'art. 47 DPR n. 639/1970, in forza del quale l'azione giudiziaria risulterebbe promossa nel termine di un anno prescritto dalla norma citata. Tale ultima disposizione, infatti riguarda le prestazioni pensionistiche e non già la materia in esame.
7. In definitiva, come esattamente riconosciuto dal Tribunale, qualora sia maturata la decadenza prevista dall'art. art. 22 DL n. 7/1970, che ha natura di decadenza sostanziale, la definitività dell'accertamento ispettivo che ha disconosciuto i rapporti di lavoro subordinati, esclude il diritto all'indennità di disoccupazione (in termini Cassazione civile, sez. VI 04/03/2019 n. 6229 e ivi richiamate Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1 ottobre 1997
n. 9595).
8 8. Tenuto conto, tuttavia, dell'accoglimento dei ricorsi amministrativi proposti dai fratelli in relazione alle annualità su indicate, deve Pt_4
rigettarsi la domanda di disoccupazione agricola, conseguente alla decadenza di cui si è detto, relativamente all'anno 2011 per e all'anno Parte_4
2015 per . Parte_5
9. La sentenza impugnata, pertanto, dovrà essere parzialmente riformata dichiarando spettanti ai le indennità relative alle restanti annualità. Pt_4
Gli ulteriori motivi di gravame devono ritenersi assorbiti
10. Stante il parziale accoglimento dell'appello le spese processuali di entrambi i gradi possono essere compensate
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l' al pagamento, in CP_1
favore di , delle indennità di disoccupazione agricola in Parte_4
relazione al periodo dal 2012 al 2015 e, in favore di delle Parte_5
indennità di disoccupazione agricola in relazione al periodo dal 2011 al 2014;
compensa le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 6.2.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Viviana Urso
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