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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1751/2024 R.G. e promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attrice -
con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA,
contro
C.F. ) in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta -
con il patrocinio degli avv.ti CELLA FRANCESCO e MONTEROSSO TOMMASO
Conclusioni delle parti:
come da verbale di udienza del 26.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ottenne da un finanziamento per l'importo Parte_1 Parte_2
complessivo di € 39.345,05 in data 22.7.2016, aderendo contestualmente alla stipula del contratto alla convenzione assicurativa AXA a protezione del credito. Estinse
anticipatamente il finanziamento in data 12.8.2024.
Ha introdotto il presente giudizio affermando che la polizza assicurazione fu un costo in realtà necessario e non facoltativo del credito, e che esso non venne considerato nel TAEG,
pagina 1 di 7 rendendolo illegittimo.
Da ciò conseguirebbe l'applicazione dell'art. 125bis co. 6 TUB, la dichiarazione di nullità
della clausola determinativa dei costi del credito, l'applicazione dei tassi BOT sostitutivi a norma del comma 7 della medesima disposizione, e dunque la rideterminazione del dovuto alla con condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di € 22.541,98 oltre CP_1
interessi, a titolo di interessi corrisposti ma non dovuti.
Ha concluso chiedendo, quindi:
“a) Accertare e dare atto che il TAEG indicato nel contratto de quo dalla è nullo o CP_1
comunque inferiore a quello effettivamente praticato, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, condannare l' resistente al pagamento della somma di € CP_2
22.541,98 in favore della ricorrente, a titolo di interessi già pagati e spese, ovvero di
quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della
decisione, oltre interessi al soddisfo.
e) Con condanna della Società resistente, in ogni caso, al pagamento delle spese e
competenze di lite, comprese quelle supportare per la redazione della perizia di parte (cfr.
parcella allegata alla perizia di parte), con distrazione in favore del difensore
antistatario”.
Si è costituita argomentando sulla natura facoltativa della polizza e Controparte_1
sulla correttezza del TAEG applicato, e perciò chiedendo il rigetto delle domande attoree con favore delle spese.
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione a norma dell'art. 281sexies co. 3 cpc all'udienza del 26.3.2025, senza ulteriore istruttoria.
***
Condividendo lo scrivente quanto già affermato da plurime decisioni della giurisprudenza di merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
pagina 2 di 7 Non è in contestazione il fatto che, nel caso di specie, debba trovare applicazione l'art. 125bis TUB, atteso che il contratto oggetto di causa è stato sottoscritto nel 2016 – dunque dopo l'entrata in vigore della predetta norma – e che esso è un “finanziamento al consumo”
(doc. 1 convenuta).
In particolare, i commi 6 e 7 dell'articolo 125 bis T.U.B. dispongono, rispettivamente, che
“Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che,
contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono
stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella
documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della
clausola non comporta la nullità del contratto” e “Nei casi di assenza o di nullità delle
relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del
tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e
delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra
somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
Ciò premesso, deve poi rilevarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza dell'Arbitro
Bancario Finanziario (cfr. Decisioni nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17, 11870/17,
11871/17, 13316/17 e 11869/17), in tema di riparto dell'onere probatorio e di prova liberatoria, con riguardo ai finanziamenti al consumo ed alla natura “facoltativa” oppure
“obbligatoria” delle polizze assicurative ai fini del loro computo nel T.A.E.G. “in
presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come
facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa
rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del
contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito
alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della
pagina 3 di 7 prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle
seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia
connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due
contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia
stato parametrato al debito residuo”.
Con riferimento poi al contenuto della prova liberatoria che il mutuante è tenuto a fornire, i
Collegi territoriali sono concordi nel ritenere che “per contrastare il valore probatorio di
tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso
intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il
collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno
contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in
via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG)
da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
ovvero
di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il
medesimo merito creditizio;
ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso
dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del
finanziamento”.
La pronuncia dell'anno successivo del Collegio di Coordinamento (decisione n.
16291/2018) ha consentito ai Collegi territoriali di raggiungere una sostanziale omogeneità
interpretativa della casistica specifica, consentendo di individuare i parametri comparativi in presenza dei quali possa dirsi integrata la prova liberatoria posta a carico dell'intermediario, precisando che “per quanto attiene alla prova “di aver offerto
condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito
creditizio: - è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del
merito creditizio degli altri soggetti;
- è necessario che l'intermediario produca almeno
pagina 4 di 7 due contratti;
- i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da
riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono:
1. TAN: scostamento marginale
±50bp;
2. durata: ±25%;
3. importo: ±25%;
4. periodo di offerta: ±3 mesi;
5.
coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti “comparativi”, almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati). La verifica dei suddetti
“scostamenti” non deve essere atomistica, ma implica una verifica globale, ossia non bisogna considerare separatamente i singoli parametri, ma occorre valutarne l'impatto
complessivo (ad esempio: un parametro in eccesso può essere compensato da altro in
difetto; il raggiungimento dei valori limite per tutti i parametri induce a ritenere la
sostanziale difformità del contratto prodotto a comparazione)”.
Applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche sopra tracciate ne deriva, in primo luogo, che deve ritenersi assolto l'onere della prova, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., in capo alla parte attrice, circa la natura “obbligatoria” della polizza stipulata dalla ricorrente . Parte_1
Sussiste prova, infatti, de:
- la contestualità cronologica tra la sottoscrizione dei due contratti, di finanziamento ed assicurazione, che secondo larga parte della giurisprudenza configura indice di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione, che infatti mirano a realizzare un risultato economico unitario. Costituisce peraltro opinione consolidata in giurisprudenza quella (ex multis, Trib. Milano n. 11209/2019)
secondo cui, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la contestualità di stipulazione dà luogo ad una presunzione “iuris tantum” di collegamento negoziale;
- la coincidenza tra la durata dei contratti di finanziamento e delle coperture pagina 5 di 7 assicurative;
- l'identità tra prestazione garantita, debito residuo e indennizzo dovuto dall'assicuratore (cfr. doc. 2 di parte convenuta – condizioni di polizza).
A fronte di una siffatta presunzione relativa di collegamento negoziale tra i due contratti e,
quindi, della obbligatorietà della stipulazione del contratto di assicurazione il cui costo,
come tale, andrebbe ricompreso nel T.A.E.G. concretamente ed effettivamente applicato,
incombe quindi sulla Banca mutuante, convenuta, l'onere di fornire la prova liberatoria circa la natura “non obbligatoria” della polizza;
prova che, come si è visto, si ritiene possa essere fornita dimostrando di avere proposto al cliente una comparazione dei costi con o senza polizza ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio.
Orbene, nel caso concreto la appare aver fornito tale prova, Controparte_1
producendo in giudizio (docc.
3-5 di parte convenuta) i contratti di finanziamento n.
16302971 del 13.6.2016 e n. 16346793 del 1.7.2016, privi di polizza collegata e nei quali viene pertanto indicato il T.A.E.G. senza inclusione della polizza assicurativa.
Si tratta di due contratti paragonabili a quello oggetto di lite in ragione di tutti gli indicatori valorizzati dall'ABF, perchè (i) coevi a quello per cui è causa, poiché tutti stipulati tra il
13.6.2016 ed il 22.7.2'16; (ii) di eguale durata (120 rate mensili); (iii) con TAN identico
(fisso 8,45%); (iv) di importi compresi tra -25% e +25% rispetto a quello per cui è causa;
(v) prevedono, esattamente come quello per cui è causa, la prestazione di una garanzia personale da parte di un coobbligato (solitamente il coniuge in comunione legale dei beni in famiglia nella quale le persone componenti dotate di reddito risultano essere due); (vi) il mutuatario è lavoratore dipendente: insegnante, nel contratto oggetto di lite;
operaio, nei due contratti comparativi prodotti, laddove i coobbligati risultano tutti operai;
non può
essere valorizzata solo tale ultima differenza, onde sostenere che i contratti prodotti non pagina 6 di 7 sarebbero paragonabili, poiché non vi è alcuna ragione per ritenere che il dipendente pubblico (insegnante) manifesti un “merito creditizio” diverso e deteriore rispetto all'operaio, quantomeno al fine di ritenere necessaria la polizza assicurativa collegata.
Dunque, alla luce della produzione documentale dell'odierna convenuta e della giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, deve ritenersi che la convenuta abbia assolto all'onere, su di essa CP_1
gravante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c., di fornire la prova contraria circa la natura “non obbligatoria” della polizza sottoscritta dalla . Parte_1
Ciò comporta l'infondatezza delle doglianze dell'attrice circa l'illegittimità del TAEG
applicato, e quindi il rigetto delle sue odierne domande.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando le sole fasi celebrate (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria solo documentale).
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. rigetta le domande di;
Parte_1
2. condanna a rifondere alla convenuta le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che liquida in € 2.536,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1751/2024 R.G. e promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attrice -
con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA,
contro
C.F. ) in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta -
con il patrocinio degli avv.ti CELLA FRANCESCO e MONTEROSSO TOMMASO
Conclusioni delle parti:
come da verbale di udienza del 26.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ottenne da un finanziamento per l'importo Parte_1 Parte_2
complessivo di € 39.345,05 in data 22.7.2016, aderendo contestualmente alla stipula del contratto alla convenzione assicurativa AXA a protezione del credito. Estinse
anticipatamente il finanziamento in data 12.8.2024.
Ha introdotto il presente giudizio affermando che la polizza assicurazione fu un costo in realtà necessario e non facoltativo del credito, e che esso non venne considerato nel TAEG,
pagina 1 di 7 rendendolo illegittimo.
Da ciò conseguirebbe l'applicazione dell'art. 125bis co. 6 TUB, la dichiarazione di nullità
della clausola determinativa dei costi del credito, l'applicazione dei tassi BOT sostitutivi a norma del comma 7 della medesima disposizione, e dunque la rideterminazione del dovuto alla con condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di € 22.541,98 oltre CP_1
interessi, a titolo di interessi corrisposti ma non dovuti.
Ha concluso chiedendo, quindi:
“a) Accertare e dare atto che il TAEG indicato nel contratto de quo dalla è nullo o CP_1
comunque inferiore a quello effettivamente praticato, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, condannare l' resistente al pagamento della somma di € CP_2
22.541,98 in favore della ricorrente, a titolo di interessi già pagati e spese, ovvero di
quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della
decisione, oltre interessi al soddisfo.
e) Con condanna della Società resistente, in ogni caso, al pagamento delle spese e
competenze di lite, comprese quelle supportare per la redazione della perizia di parte (cfr.
parcella allegata alla perizia di parte), con distrazione in favore del difensore
antistatario”.
Si è costituita argomentando sulla natura facoltativa della polizza e Controparte_1
sulla correttezza del TAEG applicato, e perciò chiedendo il rigetto delle domande attoree con favore delle spese.
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione a norma dell'art. 281sexies co. 3 cpc all'udienza del 26.3.2025, senza ulteriore istruttoria.
***
Condividendo lo scrivente quanto già affermato da plurime decisioni della giurisprudenza di merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
pagina 2 di 7 Non è in contestazione il fatto che, nel caso di specie, debba trovare applicazione l'art. 125bis TUB, atteso che il contratto oggetto di causa è stato sottoscritto nel 2016 – dunque dopo l'entrata in vigore della predetta norma – e che esso è un “finanziamento al consumo”
(doc. 1 convenuta).
In particolare, i commi 6 e 7 dell'articolo 125 bis T.U.B. dispongono, rispettivamente, che
“Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che,
contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono
stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella
documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della
clausola non comporta la nullità del contratto” e “Nei casi di assenza o di nullità delle
relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del
tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e
delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra
somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
Ciò premesso, deve poi rilevarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza dell'Arbitro
Bancario Finanziario (cfr. Decisioni nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17, 11870/17,
11871/17, 13316/17 e 11869/17), in tema di riparto dell'onere probatorio e di prova liberatoria, con riguardo ai finanziamenti al consumo ed alla natura “facoltativa” oppure
“obbligatoria” delle polizze assicurative ai fini del loro computo nel T.A.E.G. “in
presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come
facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa
rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del
contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito
alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della
pagina 3 di 7 prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle
seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia
connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due
contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia
stato parametrato al debito residuo”.
Con riferimento poi al contenuto della prova liberatoria che il mutuante è tenuto a fornire, i
Collegi territoriali sono concordi nel ritenere che “per contrastare il valore probatorio di
tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso
intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il
collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno
contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in
via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG)
da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
ovvero
di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il
medesimo merito creditizio;
ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso
dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del
finanziamento”.
La pronuncia dell'anno successivo del Collegio di Coordinamento (decisione n.
16291/2018) ha consentito ai Collegi territoriali di raggiungere una sostanziale omogeneità
interpretativa della casistica specifica, consentendo di individuare i parametri comparativi in presenza dei quali possa dirsi integrata la prova liberatoria posta a carico dell'intermediario, precisando che “per quanto attiene alla prova “di aver offerto
condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito
creditizio: - è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del
merito creditizio degli altri soggetti;
- è necessario che l'intermediario produca almeno
pagina 4 di 7 due contratti;
- i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da
riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono:
1. TAN: scostamento marginale
±50bp;
2. durata: ±25%;
3. importo: ±25%;
4. periodo di offerta: ±3 mesi;
5.
coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti “comparativi”, almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati). La verifica dei suddetti
“scostamenti” non deve essere atomistica, ma implica una verifica globale, ossia non bisogna considerare separatamente i singoli parametri, ma occorre valutarne l'impatto
complessivo (ad esempio: un parametro in eccesso può essere compensato da altro in
difetto; il raggiungimento dei valori limite per tutti i parametri induce a ritenere la
sostanziale difformità del contratto prodotto a comparazione)”.
Applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche sopra tracciate ne deriva, in primo luogo, che deve ritenersi assolto l'onere della prova, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., in capo alla parte attrice, circa la natura “obbligatoria” della polizza stipulata dalla ricorrente . Parte_1
Sussiste prova, infatti, de:
- la contestualità cronologica tra la sottoscrizione dei due contratti, di finanziamento ed assicurazione, che secondo larga parte della giurisprudenza configura indice di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione, che infatti mirano a realizzare un risultato economico unitario. Costituisce peraltro opinione consolidata in giurisprudenza quella (ex multis, Trib. Milano n. 11209/2019)
secondo cui, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la contestualità di stipulazione dà luogo ad una presunzione “iuris tantum” di collegamento negoziale;
- la coincidenza tra la durata dei contratti di finanziamento e delle coperture pagina 5 di 7 assicurative;
- l'identità tra prestazione garantita, debito residuo e indennizzo dovuto dall'assicuratore (cfr. doc. 2 di parte convenuta – condizioni di polizza).
A fronte di una siffatta presunzione relativa di collegamento negoziale tra i due contratti e,
quindi, della obbligatorietà della stipulazione del contratto di assicurazione il cui costo,
come tale, andrebbe ricompreso nel T.A.E.G. concretamente ed effettivamente applicato,
incombe quindi sulla Banca mutuante, convenuta, l'onere di fornire la prova liberatoria circa la natura “non obbligatoria” della polizza;
prova che, come si è visto, si ritiene possa essere fornita dimostrando di avere proposto al cliente una comparazione dei costi con o senza polizza ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio.
Orbene, nel caso concreto la appare aver fornito tale prova, Controparte_1
producendo in giudizio (docc.
3-5 di parte convenuta) i contratti di finanziamento n.
16302971 del 13.6.2016 e n. 16346793 del 1.7.2016, privi di polizza collegata e nei quali viene pertanto indicato il T.A.E.G. senza inclusione della polizza assicurativa.
Si tratta di due contratti paragonabili a quello oggetto di lite in ragione di tutti gli indicatori valorizzati dall'ABF, perchè (i) coevi a quello per cui è causa, poiché tutti stipulati tra il
13.6.2016 ed il 22.7.2'16; (ii) di eguale durata (120 rate mensili); (iii) con TAN identico
(fisso 8,45%); (iv) di importi compresi tra -25% e +25% rispetto a quello per cui è causa;
(v) prevedono, esattamente come quello per cui è causa, la prestazione di una garanzia personale da parte di un coobbligato (solitamente il coniuge in comunione legale dei beni in famiglia nella quale le persone componenti dotate di reddito risultano essere due); (vi) il mutuatario è lavoratore dipendente: insegnante, nel contratto oggetto di lite;
operaio, nei due contratti comparativi prodotti, laddove i coobbligati risultano tutti operai;
non può
essere valorizzata solo tale ultima differenza, onde sostenere che i contratti prodotti non pagina 6 di 7 sarebbero paragonabili, poiché non vi è alcuna ragione per ritenere che il dipendente pubblico (insegnante) manifesti un “merito creditizio” diverso e deteriore rispetto all'operaio, quantomeno al fine di ritenere necessaria la polizza assicurativa collegata.
Dunque, alla luce della produzione documentale dell'odierna convenuta e della giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, deve ritenersi che la convenuta abbia assolto all'onere, su di essa CP_1
gravante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c., di fornire la prova contraria circa la natura “non obbligatoria” della polizza sottoscritta dalla . Parte_1
Ciò comporta l'infondatezza delle doglianze dell'attrice circa l'illegittimità del TAEG
applicato, e quindi il rigetto delle sue odierne domande.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando le sole fasi celebrate (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria solo documentale).
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. rigetta le domande di;
Parte_1
2. condanna a rifondere alla convenuta le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che liquida in € 2.536,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 7 di 7