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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 1801/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1801 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRANCESCO QUAGLIERI
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con l'Avv. SANDRA MARIA COLOMBINO
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, adiva questo Tribunale, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la condanna dell' alla CP_1
liquidazione di un indennizzo in conto capitale parametrato ad un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 12%, o comunque superiore al 6%, riconducibile alla malattia professionale “patologia vertebrale protrusioni discali lombari L3-L4, L4-L5” dal medesimo sviluppata e denunciata all'ente convenuto in data 19.10.2021.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda in qualità di autista, dal 1982, deduceva di CP_2
aver svolto le proprie mansioni su turni, anche notturni, di 6.40 ore giornaliere, venendo esposto, a causa delle condizioni fatiscenti degli automezzi guidati e del manto stradale dissestato, a continue sollecitazioni e vibrazioni, che provocavano l'insorgenza della suindicata patologia.
Contestando la legittimità del provvedimento con cui l' , in data 20.11.2021, CP_1
archiviava la pratica di riconoscimento della malattia professionale per asserita mancanza di nesso causale ed esauriti infruttuosamente i rimedi amministrativi, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, espletata la prova per testi e disposta una
CTU medico-legale, il procedimento veniva rinviato per discussione all'udienza del
12.03.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Previo subentro dello scrivente magistrato nell'assegnazione del fascicolo, la causa,
verificato il tempestivo deposito di note scritte da parte di entrambi i procuratori costituiti, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria e dell'espletata CTU, la domanda formulata con il ricorso deve ritenersi fondata, seppur nei limiti di seguito indicati.
Giova premettere, in via generale, che nel nostro ordinamento le malattie professionali sono regolamentate dal c.d. sistema misto: per quelle tabellate
(risultanti dall'elenco allegato al T.U. 1124/65 e al più recente DPR del 09.04.2008), entro certi limiti di tempo e per determinate lavorazioni, l'origine professionale è presunta;
per le patologie non tabellate, invece, è onere del lavoratore dimostrare la presenza di un rischio lavorativo, nonché la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la patologia sviluppata. Al riguardo, la Suprema Corte, anche recentemente (v. ordinanza n. 8947 del 14 maggio 2020), ha ribadito che “ove la specifica malattia sia inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e l'adibizione alla lavorazione nociva
(anch'essa tabellata) affinché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella), presunzione in ogni caso non assoluta (…), rimanendo la possibilità per
l' di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria CP_1 idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi (…)” mentre diversamente, “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (…) e il nesso causale tra
l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (…)”.
Nel caso di specie, non costituendo la patologia descritta in ricorso una malattia tabellata, era onere di parte ricorrente indicare e provare le concrete modalità di lavoro che l'hanno visto impegnato negli anni e dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la particolarità delle mansioni svolte in qualità di autista di autobus e le patologie da cui il medesimo è affetto.
Ebbene, sotto il primo profilo, le risultanze dell'istruttoria consentono di ritenere provate le mansioni del ricorrente con le modalità descritte in ricorso, così come deve ritenersi provato che le postazioni di guida dei mezzi di trasporto condotti dal ricorrente, a causa della scarsa manutenzione, presentassero condizioni non ottimali sotto il profilo ergonomico, con sistemi di ammortizzazione di scarsa efficienza.
Quanto all'accertamento della correlabilità patogenetica tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e l'insorgenza dell'infermità denunciata, il CTU nominato in questa sede, diffusamente argomentando secondo un iter logico coerente ed immune da censure, ha ammesso “la sussistenza del nesso causale / concausale tra la patologia denunciata e l'esposizione lavorativa al rischio per assicurato di aa 53 che, da oltre vent'anni, svolge attività di autista di mezzi pesanti (trambus) con esposizione a vibrazioni e posture obbligate per il turno lavorativo (8 ore) e che in
precedenza ha svolto attività di autista di camion in magazzino edile con stessa esposizione lavorativa”, ritenendo, pertanto, “il rischio professionale cui il lavoratore è stato esposto a determinare la malattia denunciata Pt_2
(discopatia lombare con ernia discale L5-S1)”.
Quanto alla quantificazione del relativo danno biologico, il CTU, ha evidenziato come l'invalidità permanente derivante da detta patologia debba essere “valutata in misura pari al 6% …in quanto non vi sono segni clinici di radicolopatia in atto e la limitazione funzionale dei movimenti del tronco è di minima entità”.
Orbene, alla luce della consulenza tecnica in atti, le cui conclusioni devono essere condivise in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte e i rilievi oggettivi, nonché immuni da vizi logici, deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere ad ottenere dall' un indennizzo in conto capitale per il danno CP_1
biologico subito, ex art. 13, comma 2° lett. a), L. 23.2.2000 n. 38, commisurato ad una invalidità permanente complessiva del 6%, a decorrere dal data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dovuto a saldo.
Le spese di lite, stante il limitato accoglimento della domanda (finalizzata ad ottenere, in via principale, l'accertamento di un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 12%) possono essere compensate per ½, con condanna dell' alla rifusione della restante metà, da distrarsi, liquidata come da CP_1
dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
Le spese di CTU, invece, liquidate con separato decreto, devono essere poste ad esclusivo carico dell' , avendo l'indagine peritale consentito di valutare CP_1
l'effettiva incidenza sulla salute del ricorrente della malattia professionale dal medesimo sviluppata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- accerta il diritto di alla liquidazione di un indennizzo in conto Parte_1
capitale ex art. 13 comma 2° lett. a del d.lgs. 38/2000, rapportato ad un grado di invalidità del 6%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore dell'indennizzo come CP_1
sopra liquidato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_1
1.348,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Tivoli, 13/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1801 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRANCESCO QUAGLIERI
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con l'Avv. SANDRA MARIA COLOMBINO
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, adiva questo Tribunale, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la condanna dell' alla CP_1
liquidazione di un indennizzo in conto capitale parametrato ad un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 12%, o comunque superiore al 6%, riconducibile alla malattia professionale “patologia vertebrale protrusioni discali lombari L3-L4, L4-L5” dal medesimo sviluppata e denunciata all'ente convenuto in data 19.10.2021.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda in qualità di autista, dal 1982, deduceva di CP_2
aver svolto le proprie mansioni su turni, anche notturni, di 6.40 ore giornaliere, venendo esposto, a causa delle condizioni fatiscenti degli automezzi guidati e del manto stradale dissestato, a continue sollecitazioni e vibrazioni, che provocavano l'insorgenza della suindicata patologia.
Contestando la legittimità del provvedimento con cui l' , in data 20.11.2021, CP_1
archiviava la pratica di riconoscimento della malattia professionale per asserita mancanza di nesso causale ed esauriti infruttuosamente i rimedi amministrativi, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, espletata la prova per testi e disposta una
CTU medico-legale, il procedimento veniva rinviato per discussione all'udienza del
12.03.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Previo subentro dello scrivente magistrato nell'assegnazione del fascicolo, la causa,
verificato il tempestivo deposito di note scritte da parte di entrambi i procuratori costituiti, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria e dell'espletata CTU, la domanda formulata con il ricorso deve ritenersi fondata, seppur nei limiti di seguito indicati.
Giova premettere, in via generale, che nel nostro ordinamento le malattie professionali sono regolamentate dal c.d. sistema misto: per quelle tabellate
(risultanti dall'elenco allegato al T.U. 1124/65 e al più recente DPR del 09.04.2008), entro certi limiti di tempo e per determinate lavorazioni, l'origine professionale è presunta;
per le patologie non tabellate, invece, è onere del lavoratore dimostrare la presenza di un rischio lavorativo, nonché la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la patologia sviluppata. Al riguardo, la Suprema Corte, anche recentemente (v. ordinanza n. 8947 del 14 maggio 2020), ha ribadito che “ove la specifica malattia sia inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e l'adibizione alla lavorazione nociva
(anch'essa tabellata) affinché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella), presunzione in ogni caso non assoluta (…), rimanendo la possibilità per
l' di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria CP_1 idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi (…)” mentre diversamente, “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (…) e il nesso causale tra
l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (…)”.
Nel caso di specie, non costituendo la patologia descritta in ricorso una malattia tabellata, era onere di parte ricorrente indicare e provare le concrete modalità di lavoro che l'hanno visto impegnato negli anni e dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la particolarità delle mansioni svolte in qualità di autista di autobus e le patologie da cui il medesimo è affetto.
Ebbene, sotto il primo profilo, le risultanze dell'istruttoria consentono di ritenere provate le mansioni del ricorrente con le modalità descritte in ricorso, così come deve ritenersi provato che le postazioni di guida dei mezzi di trasporto condotti dal ricorrente, a causa della scarsa manutenzione, presentassero condizioni non ottimali sotto il profilo ergonomico, con sistemi di ammortizzazione di scarsa efficienza.
Quanto all'accertamento della correlabilità patogenetica tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e l'insorgenza dell'infermità denunciata, il CTU nominato in questa sede, diffusamente argomentando secondo un iter logico coerente ed immune da censure, ha ammesso “la sussistenza del nesso causale / concausale tra la patologia denunciata e l'esposizione lavorativa al rischio per assicurato di aa 53 che, da oltre vent'anni, svolge attività di autista di mezzi pesanti (trambus) con esposizione a vibrazioni e posture obbligate per il turno lavorativo (8 ore) e che in
precedenza ha svolto attività di autista di camion in magazzino edile con stessa esposizione lavorativa”, ritenendo, pertanto, “il rischio professionale cui il lavoratore è stato esposto a determinare la malattia denunciata Pt_2
(discopatia lombare con ernia discale L5-S1)”.
Quanto alla quantificazione del relativo danno biologico, il CTU, ha evidenziato come l'invalidità permanente derivante da detta patologia debba essere “valutata in misura pari al 6% …in quanto non vi sono segni clinici di radicolopatia in atto e la limitazione funzionale dei movimenti del tronco è di minima entità”.
Orbene, alla luce della consulenza tecnica in atti, le cui conclusioni devono essere condivise in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte e i rilievi oggettivi, nonché immuni da vizi logici, deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere ad ottenere dall' un indennizzo in conto capitale per il danno CP_1
biologico subito, ex art. 13, comma 2° lett. a), L. 23.2.2000 n. 38, commisurato ad una invalidità permanente complessiva del 6%, a decorrere dal data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dovuto a saldo.
Le spese di lite, stante il limitato accoglimento della domanda (finalizzata ad ottenere, in via principale, l'accertamento di un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 12%) possono essere compensate per ½, con condanna dell' alla rifusione della restante metà, da distrarsi, liquidata come da CP_1
dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
Le spese di CTU, invece, liquidate con separato decreto, devono essere poste ad esclusivo carico dell' , avendo l'indagine peritale consentito di valutare CP_1
l'effettiva incidenza sulla salute del ricorrente della malattia professionale dal medesimo sviluppata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- accerta il diritto di alla liquidazione di un indennizzo in conto Parte_1
capitale ex art. 13 comma 2° lett. a del d.lgs. 38/2000, rapportato ad un grado di invalidità del 6%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore dell'indennizzo come CP_1
sopra liquidato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_1
1.348,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Tivoli, 13/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli