TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7593
TAR
Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali impugnati siano di natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità e non incidano su interessi legittimi, ma configurino diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la controversia relativa a tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme di base (art. 9 ter d.l. 78/2015)

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 che ha ritenuto la disciplina del 'payback' ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dei principi di irretroattività, affidamento e libertà di impresa, e confermando la conformità alla riserva di legge.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (natura retroattiva, lesione affidamento, alterazione procedure di gara)

    Il Tribunale ritiene che il meccanismo del 'payback' fosse noto fin dal 2015, rendendo infondate le censure relative alla retroattività e alla lesione dell'affidamento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, evidenziando la consapevolezza delle imprese fin dal 2015. Le tempistiche normative sono state rispettate.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea (evidenza pubblica)

    Il Tribunale afferma che il 'payback' opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sull'esito delle gare o sul prezzo dei prodotti, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale in modo prevedibile. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover concorrere al ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme di base (art. 9 ter d.l. 78/2015)

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 che ha ritenuto la disciplina del 'payback' ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dei principi di irretroattività, affidamento e libertà di impresa, e confermando la conformità alla riserva di legge.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (natura retroattiva, lesione affidamento, alterazione procedure di gara)

    Il Tribunale ritiene che il meccanismo del 'payback' fosse noto fin dal 2015, rendendo infondate le censure relative alla retroattività e alla lesione dell'affidamento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, evidenziando la consapevolezza delle imprese fin dal 2015. Le tempistiche normative sono state rispettate.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea (evidenza pubblica)

    Il Tribunale afferma che il 'payback' opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sull'esito delle gare o sul prezzo dei prodotti, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale in modo prevedibile. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover concorrere al ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme di base (art. 9 ter d.l. 78/2015)

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 che ha ritenuto la disciplina del 'payback' ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dei principi di irretroattività, affidamento e libertà di impresa, e confermando la conformità alla riserva di legge.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (natura retroattiva, lesione affidamento, alterazione procedure di gara)

    Il Tribunale ritiene che il meccanismo del 'payback' fosse noto fin dal 2015, rendendo infondate le censure relative alla retroattività e alla lesione dell'affidamento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, evidenziando la consapevolezza delle imprese fin dal 2015. Le tempistiche normative sono state rispettate.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea (evidenza pubblica)

    Il Tribunale afferma che il 'payback' opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sull'esito delle gare o sul prezzo dei prodotti, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale in modo prevedibile. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover concorrere al ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme di base (art. 9 ter d.l. 78/2015)

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 che ha ritenuto la disciplina del 'payback' ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dei principi di irretroattività, affidamento e libertà di impresa, e confermando la conformità alla riserva di legge.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (natura retroattiva, lesione affidamento, alterazione procedure di gara)

    Il Tribunale ritiene che il meccanismo del 'payback' fosse noto fin dal 2015, rendendo infondate le censure relative alla retroattività e alla lesione dell'affidamento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, evidenziando la consapevolezza delle imprese fin dal 2015. Le tempistiche normative sono state rispettate.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea (evidenza pubblica)

    Il Tribunale afferma che il 'payback' opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sull'esito delle gare o sul prezzo dei prodotti, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale in modo prevedibile. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover concorrere al ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme di base (art. 9 ter d.l. 78/2015)

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 che ha ritenuto la disciplina del 'payback' ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dei principi di irretroattività, affidamento e libertà di impresa, e confermando la conformità alla riserva di legge.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (natura retroattiva, lesione affidamento, alterazione procedure di gara)

    Il Tribunale ritiene che il meccanismo del 'payback' fosse noto fin dal 2015, rendendo infondate le censure relative alla retroattività e alla lesione dell'affidamento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, evidenziando la consapevolezza delle imprese fin dal 2015. Le tempistiche normative sono state rispettate.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea (evidenza pubblica)

    Il Tribunale afferma che il 'payback' opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sull'esito delle gare o sul prezzo dei prodotti, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale in modo prevedibile. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover concorrere al ripiano.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali impugnati siano di natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità e non incidano su interessi legittimi, ma configurino diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la controversia relativa a tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali impugnati siano di natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità e non incidano su interessi legittimi, ma configurino diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la controversia relativa a tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali impugnati siano di natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità e non incidano su interessi legittimi, ma configurino diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la controversia relativa a tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali impugnati siano di natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità e non incidano su interessi legittimi, ma configurino diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la controversia relativa a tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali impugnati siano di natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità e non incidano su interessi legittimi, ma configurino diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la controversia relativa a tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali impugnati siano di natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità e non incidano su interessi legittimi, ma configurino diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la controversia relativa a tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali impugnati siano di natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità e non incidano su interessi legittimi, ma configurino diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la controversia relativa a tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali impugnati siano di natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità e non incidano su interessi legittimi, ma configurino diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la controversia relativa a tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali impugnati siano di natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità e non incidano su interessi legittimi, ma configurino diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la controversia relativa a tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali impugnati siano di natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità e non incidano su interessi legittimi, ma configurino diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la controversia relativa a tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali impugnati siano di natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità e non incidano su interessi legittimi, ma configurino diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la controversia relativa a tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali impugnati siano di natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità e non incidano su interessi legittimi, ma configurino diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la controversia relativa a tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che la controversia relativa agli atti regionali di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano, configurando diritti soggettivi patrimoniali, appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7593
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7593
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo