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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 4/6/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2040/2019 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
OPPONENTE
CONTRO
e rappresentati e difesi dall'Avv. Bartolomeo Emilio Controparte_1 CP_2
Biuso, come da procura speciale alle liti in atti,
OPPOSTI - RESISTENTI
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/02/2019, l' proponeva opposizione avverso il D.I. n. 2/2019 Pt_1 emesso dal Tribunale di Foggia-sez. lavoro, in data 3.1.2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di di € 2.064,01 a titolo di ultime tre mensilità e, in favore di Controparte_1
pagina 1 di 7 di € 3.977,99 (dei quali € 2.129,43 a titolo di t.f.r. ed € 1.848,56 a titolo di mensilità di CP_2 luglio 2014), oltre spese di lite.
Eccepiva, in particolare, quanto a , l'inesistenza di domanda amministrativa per le Controparte_1 somme azionate a titolo di ultime tre mensilità, atteso che l'istanza presentata in data 20.3.2018 aveva riguardato la richiesta di t.f.r., pervero corrisposto dalla Controparte_3
Quanto a contestava parimenti il mancato inoltro, al Fondo di Tesoreria, della domanda CP_2 amministrativa volta ad ottenere il t.f.r. (maturato, nel caso di specie, successivamente al 31.12.2006), avendo la ricorrente in monitorio presentato erroneamente, in data 20.3.2018, domanda di pagamento del t.f.r. per € 3.977,99 al Fondo di Garanzia, invece di chiedere esclusivamente la somma di € 1.848,56
a titolo di retribuzione del mese di luglio 2014.
L'Istituto, inoltre, rappresentava che la BE Servizi Sanitari soc Coop sociale onlus - datrice di lavoro di entrambi gli opposti - non aveva mai presentato, attraverso il responsabile della procedura concorsuale, la dichiarazione d'incapienza con richiesta di pagamento diretto, né la aveva mai CP_2 presentato presso la sede di Foggia la documentazione necessaria. Precisava, altresì, che la BE Pt_1 non aveva accantonato alcun importo in favore della opposta.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare il ricorso avversario inammissibile e improcedibile perché le controparti non hanno formulato una preventiva corretta e formale domanda amministrativa vendo richiesto le prestazioni al Fondo di Garanzia per TFR, anziché al Fondo di tesoreria;
1) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte in sede monitoria nei confronti dell per le Pt_1 ragioni di cui in narrativa;
2) in ogni caso, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 2/2019 emesso dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia dott.ssa Ricucci in data 3.1.2019 e notificato all in data 16.1.2019”. Pt_1
3) con vittoria di spese di lite e compensi professionali, anche in considerazione dell'assenza di buona fede di controparte”.
Ritualmente costituitisi in giudizio, gli opposti contestavano con articolate motivazioni il contenuto del ricorso, chiedendone il rigetto, con la conseguente conferma del d.i.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 4.6.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Prima di scrutinare le censure mosse dall' con la spiegata opposizione, occorre premettere che è Pt_1 pacifico tra le parti e risultante per tabulas che e hanno entrambi lavorato per la Società CP_1 CP_2
Cooperativa Sociale Onlus BE Servizi Sanitari dall'1.2.2013 all'1.8.2014. La società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 23 del 18.2.2016. I lavoratori sono stati ammessi allo stato passivo, dichiarato chiuso ed esecutivo con decreto del G.D. dott. in data 30.5.2017, per le Per_1 somme poi cristallizzate nel d.i. n. 2/2019.
2.1 Ciò posto, la domanda è proponibile sia per sia per CP_1 CP_2 pagina 2 di 7 Come insegna la giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall' non determina l'improponibilità della domanda Pt_1 giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24
Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti”. (Cass., Sez. L -
, Ordinanza n. 17159 del 21/06/2024).
Nel caso di specie, ha proposto domanda amministrativa all in data 20.3.2018 per Controparte_1 Pt_1 la somma di € 2.064,00. Sebbene la stessa rechi il riferimento al t.f.r., sarebbe stato agevole, per l'Ente, verificare, dal semplice riscontro con lo stato passivo, che la stessa era riferibile alle ultime tre mensilità.
Le stesse considerazioni possono valere per la domanda è stata parimenti presentata in data CP_2
20.3.2018, per la somma complessiva di € 3.977,99, in cui era certamente compresa quella di € 1.848,56 relativa alla mensilità di luglio 2014. Anche in questo caso l'esame dello stato passivo, che reca partitamente le somme ammesse a titolo di t.f.r. e di retribuzione di luglio 2014, avrebbe fugato ogni dubbio sulla pretesa azionata.
Quanto al t.f.r. (pari ad € 2.129,43), la difesa della parte opposta ha depositato la domanda al Fondo di
Tesoreria inoltrata su modello FTES02 in data 22.11.2018, ragion per cui non vi erano elementi ostativi, da parte dell' nell'esaminare, in via stragiudiziale, le richieste dei lavoratori. Pt_1
3. Per quanto riguarda , va quindi rigettato l'unico motivo di opposizione spiegato Controparte_1 dall'Ente (“il non aver formulato una preventiva corretta e formale domanda amministrativa”- cfr. pag. 3 del libello introduttivo della lite) e confermata la statuizione del d.i, atteso che la somma azionata a titolo di ultime tre mensilità trova consacrazione nello stato passivo.
4. Passando alle somme azionate dalla l' ha eccepito la mancata presentazione, da parte del CP_2 Pt_1 datore di lavoro BE Servizi Sanitari Onlus Soc. Coop. Sociale, della dichiarazione di incapienza con richiesta di pagamento diretto, la mancata presentazione del modello FTES04 (invero presente in atti, come suesposto) da parte della opposta e il mancato accontamento da parte della BE presso il Fondo di Tesoreria.
4.1 Orbene, deve innanzitutto rimarcarsi che agli atti di causa vi è prova dell'ammissione della al CP_2 passivo fallimentare – dichiarato esecutivo – per l'importo di € 3.977,99, di cui € 2.129,43 per t.f.r. ed €
1.848,56 per la retribuzione di luglio 2014.
4.2 Agli atti è altresì presente l'istanza del curatore di “esonero dalla compilazione, attestazione e/o certificazione di Pt_ modulistica interna all' da inoltrare al fondo di garanzia e/o tesoreria volta a corredare le richieste dei lavoratori per l'ottenimento delle rispettive spettanze”, accolta dal G.D. in data 31.3.2017 (v. doc. n. 4 prodotto nel fascicolo di parte opposta). pagina 3 di 7 4.3 Posso poi richiamarsi le recenti argomentazioni rese dalla Corte d'Appello di Bari in un caso analogo, volte a dissentire sulla necessità di preventivo accantonamento quale ragione ostativa al pagamento, da parte del Fondo di Tesoreria, del t.f.r. maturato: “Cass., 30/04/2024, n. 11569, ha affermato i seguenti principi, che questa Corte condivide e fa propri, in quanto del tutto pertinenti alla fattispecie in esame:
“… la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, nell'istituire a far data dal 1.1.2007 il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" e nel prevedere che esso venga "gestito, per conto dello Stato, dall' su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato", con modalità di finanziamento che "rispondono al principio della ripartizione", stabilisce che il Fondo così istituito "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756".
Quest'ultimo, a sua volta, oltre a prevedere che, con la medesima decorrenza, al debba affluire mensilmente un "contributo"
a carico dei datori di lavoro che abbiano cinquanta o più addetti alle proprie dipendenze in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis, stabilisce specificamente, ai fini che qui interessano, che "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro".
A sua volta, il D.M. n. 30.1.2007, art. 2, emanato in attuazione della delega di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 757, oltre a prevedere al comma 1 che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", stabilisce espressamente, al comma 2, che "le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio, da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al
Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese"; fermo tuttavia restando, aggiunge il successivo comma 4, che
"l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può in ogni caso eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva" e che, "qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni sulla quota parte di competenza del Fondo stesso".
Da quanto testè esposto, e segnatamente dal combinato disposto della L. n. 296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del D.M.
n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4, si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali.
pagina 4 di 7 Si tratta di un meccanismo di anticipazione salvo conguaglio affatto analogo a quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità), le quali, proprio per ciò, vengono del pari corrisposte "sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro", esattamente come prevede, per la prestazione in esame, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756.
D'altra parte, la circostanza che il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, comma 1, stabilisca che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", avvalora un'ulteriore conclusione già desumibile dal tenore testuale della L. n. 296 del 2006, artt. 1, commi 755 ss.: e precisamente, che quella corrisposta dal è una prestazione che, sebbene modulata quanto a presupposti e misura secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale.
Deve infatti convenirsi (…) nel rilievo che la L. n. 296 del 2006 abbia all'uopo istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 c.c.: al Fondo, invero, affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro che abbiano cinquanta o più dipendenti ed è il Fondo medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni "secondo il principio della ripartizione"; né, in contrario, potrebbe argomentarsi in relazione al disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro": la disposizione testè cit. deve infatti ritenersi riferita al fatto che, operando il
Fondo a far data dall'1.1.2007, le quote di TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare a carico del datore di lavoro.
Del resto, che non si possa attribuire alla disposizione in esame il significato di rendere piuttosto il Fondo adiectus solutionis causa delle quote di TFR liberamente e volontariamente versate dal datore di lavoro si ricava dal meccanismo obbligatorio che presiede alla corresponsione del "contributo" mensilmente dovuto in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis: il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, oltre ad affermare, al comma 5, che i datori di lavoro indicati nella L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, "sono obbligati al versamento del contributo", stabilisce al comma 3 che "ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 756, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva".
(…) Ma la conferma più decisiva della natura previdenziale della prestazione corrisposta dal Fondo di tesoreria si ricava, a ben vedere, dalla previsione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il Fondo stesso "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756": se infatti pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l'impiego del verbo "garantisce" lascia trasparire l'intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché l'unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all'art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982), non è meno pagina 5 di 7 vero che l'unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell'orbita della regolamentazione pubblica;
e se è vero che, già sulla base del rapporto di lavoro privato, il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., secondo cui "le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".
In quest'ottica, si può ulteriormente rilevare che l'istituzione del Fondo di tesoreria intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato, sponte sua, alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del
2005 oppure all'opzione di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di gestirà secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la L. n. 296 del
2006, art. 1, comma 758; e ciò, mentre avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del "contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un'imposta speciale, così come in generale i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal è una prestazione previdenziale pubblica, ancorché modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c..
Del resto, che il TFR possa non avere carattere unitario e comporsi di quote distinte, una facente capo al datore di lavoro privato e l'altra alla previdenza pubblica, è qualcosa che questa Corte ha avuto modo di affermare, sia pure con riguardo alla quota di esso maturata durante il periodo di cassa integrazione (cfr. Cass. n. 15978 del 2009).
Mentre, sotto altro profilo, è appena il caso di notare che in nessun modo le anzidette conclusioni appaiono suscettibili di porre dubbi di legittimità costituzionale in relazione al diverso trattamento giuridico del TFR corrisposto dai datori di lavoro non tenuti all'applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755 ss.: l'istituzione di forme di previdenza obbligatorie rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, che ben può ritenere, in relazione all'importanza economica di flussi di reddito cospicui come quelli concernenti il risparmio forzoso a fini previdenziali delle imprese con cinquanta o più dipendenti, di attrarli nell'orbita della disciplina pubblicistica;
e in quest'ottica, eventuali dubbi di legittimità costituzionale potrebbero, a tutto concedere, residuare per la diversa tutela accordata ai lavoratori dipendenti di imprese non altrettanto grandi, per i quali tuttavia soccorre, ricorrendone le condizioni, la supplenza del Fondo di garanzia di cui alla citata L. n.
297 del 1982”.
Sulla scorta di tali considerazioni, la S.C., oltre a evidenziare l'errore in diritto della sentenza impugnata, per avere affermato la natura retributiva del TFR corrisposto dal Fondo di Tesoreria, e ad accreditarne, invece, la natura di “prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c.”, ha chiarito in modo puntuale ed inequivoco “che il Fondo di tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi pagina 6 di 7 dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1, c.c.” e che “il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il
Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo, e dovendo semmai, recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso” (Corte d'Appello di Bari, sent. n.
113/2025, Cons. Est. Spagnoletti).
4.4. Applicando i suesposti principi al caso in esame, è evidente la fondatezza della domanda azionata in sede monitoria, in ogni suo aspetto.
5. Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del d.i. n. 2/2019, che deve essere dichiarato esecutivo.
6. La soccombenza dell' regola le spese, dovendosi precisare che i compensi vengono liquidati sulla Pt_1 base del D.M. n. 147/2022 e che il valore di causa (materia previdenziale, ai minimi) è compreso nello scaglione “infra € 5.200,00”, trovando applicazione nella fattispecie il principio secondo cui “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (Cass. civ. Sez. III n. 10367/2024).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 2040/2019, proposto dall' in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Pt_1 CP_1
e , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
[...] CP_2 provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 2/2019, dichiarandolo esecutivo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 1.312,00 oltre IVA, Pt_1
CAP e spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. B. Biuso, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 4.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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