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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5705 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16008/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Edmondo Tota Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16008/2021 promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampietro Bozzola, Guido Castiglioni, Giovanni F. Casucci e Matteo Casucci, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata;
- Attrice- contro
(P.IVA ), nonché Controparte_2 P.IVA_2 l (C.F. , l'ING. Controparte_3 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ) e l' , (C.F. CP_4 CodiceFiscale_2 Controparte_5 [...]
) tutti e tre in proprio e come legali rappresentanti pro tempore di , C.F._3 CP_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Nanni, Marcello Migliaccio e Carmine Di Benedetto, come da delega in atti, elettivamente domiciliati presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata;
- Convenuti- OGGETTO: segreti, concorrenza sleale, tutela della segretezza della corrispondenza.
§ § §
Sommario
A. In fatto. ...................................................................................................................................... 10
A.2 Il procedimento cautelare (r.g. n. 51062/2019) e il reclamo (r.g. n. 11966/2021). ................ 11
A.3 Il presente giudizio di merito. .................................................................................................. 12
pagina 1 di 36 A.4 La costituzione dei Convenuti. ................................................................................................ 13
A.5 Lo svolgimento del processo. .................................................................................................. 16
B. La sottrazione dei segreti commerciali di . ...................................................................... 17 CP_1
C. Il danno patito da . ............................................................................................................ 25 CP_1
D. Gli illeciti commessi da a danno dei Convenuti. ............................................................ 29 CP_1
E. Il comando giudiziale. ................................................................................................................ 32
F. Le spese di lite. ........................................................................................................................... 33
§ § §
CONCLUSIONI Per l'Attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, anche in convalida del provvedimento di descrizione emesso all'esito del procedimento cautelare ante causam R.G. 51062/2019 e del successivo provvedimento di parziale riforma emesso all'esito del procedimento di reclamo R.G. 11966/2021, contrariis rejectis: Nel merito 1.accertare e dichiarare che la sottrazione e/o detenzione e/o uso e/o divulgazione da parte dei convenuti dei file informatici e degli altri documenti reperiti nel corso delle operazioni di descrizione nel procedimento ante causam R.G. 51062/2019 – in particolare i 149.523 file e 686 documenti cartacei come selezionati dal CTU nel corso del procedimento cautelare ante causam e identificati nella relazione allegata sub doc. 53 dell'Ing. , già parte dell'elenco di cui Pt_1 all'allegato 5-ter alla Relazione dell'Ing. allegata al ricorso cautelare ante causam, Pt_1 recante "Elenco dei nomi file e relativi codici hash SHA-1 di ogni documento contenuto nel Disco GE" – e documenti derivanti o ad essi connessi comunque riferibili a e CP_1 [...]
costituiscono violazione di segreti commerciali di titolarità di ai sensi degli artt. CP_6 CP_1 98 e 99 cpi e/o ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cc;
2.accertare e dichiarare che la sottrazione e/o detenzione e/o uso e/o divulgazione da parte dei convenuti dei file informatici e degli altri documenti reperiti nel corso delle operazioni di descrizione nel procedimento ante causam R.G. 51062/2019 – in particolare i 149.523 file e 686 documenti cartacei come selezionati dal CTU nel corso del procedimento cautelare ante causam e identificati nella relazione allegata sub doc. 53 dell'Ing. , già parte dell'elenco di cui Pt_1 all'allegato 5-ter alla Relazione dell'Ing. allegata al ricorso cautelare ante causam, Pt_1 recante "Elenco dei nomi file e relativi codici hash SHA-1 di ogni documento contenuto nel Disco GE" – e documenti derivanti o ad essi connessi comunque riferibili a e CP_1 [...]
costituiscono, altresì, violazione dei diritti d'autore sulle banche dati e software CP_6 CP_1 indicati in narrativa;
3.accertare e dichiarare che le condotte dei convenuti indicate in atti costituiscono, inoltre e indipendentemente, atti di concorrenza sleale ex art. 2598 cc.; per l'effetto
4.inibire ai convenuti qualsiasi utilizzo, sfruttamento economico, comunicazione a terzi e divulgazione, in qualsiasi modo attuati, dei segreti commerciali, banche dati e software di titolarità di;
CP_1
5.inibire ai convenuti la prosecuzione delle attività di concorrenza sleale indicate in atti e adottare, ai sensi dell'art. 2599 cod. civ., ogni ulteriore opportuno provvedimento al fine di eliminare o quantomeno ridurre le conseguenze degli illeciti concorrenziali;
6.ordinare ai convenuti l'eliminazione dai server e/o da qualsiasi altro dispositivo in uso o nella disponibilità dei convenuti dei file e documenti di titolarità di nonché la distruzione di CP_1
pagina 2 di 36 qualsiasi supporto, cartaceo o digitale, contenente segreti commerciali, banche dati e software di titolarità di;
CP_1
7.ordinare ai convenuti il ritiro dal mercato di qualsiasi materiale, su supporto cartaceo o digitale, riproducente o incorporante i segreti commerciali, banche dati e software di titolarità ; CP_1
8.fissare, ai sensi dell'art. 124 cpi e 163 lda (ovvero, alternativamente, ai sensi dell'art. 614 bis cpc), una penale non inferiore a euro 100.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'inibitoria, nonché un'ulteriore penale non inferiore a euro 10.000,00 per ogni file, software, dato e documento di titolarità di indebitamente utilizzato o divulgato a terzi dai convenuti CP_1 in violazione del provvedimento di inibitoria;
9.condannare i convenuti al risarcimento dei danni cagionati derivanti dalle predette violazioni e dalle predette attività di concorrenza sleale, ivi inclusa la retroversione degli utili, da quantificarsi a seguito di apposita CTU contabile o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, da quantificarsi in misura non inferiore alla metà del danno patrimoniale;
10.ordinare, ai sensi degli articoli 126 cpi, 166 lda, 2600 cod. civ e 120 cod. proc. civ., la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nella home page del sito web della convenuta , in apposito banner pop-up autoeseguibile e per almeno 30 giorni a far data da CP_2 quello successivo al deposito, nonché sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Repubblica” e, in italiano e inglese, su due riviste di settore quali “IPCM - International Paint & Coating Magazine” e “AI – Automotive Industries”, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, a cura dell'attrice e a spese dei convenuti, con rivalsa delle spese stesse a fronte dell'esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte dei convenuti.
11. Nel merito, in relazione alle domande riconvenzionali dei convenuti, rigettare nel migliore dei modi le domande formulate in via riconvenzionale dai convenuti in quanto inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
12. In via istruttoria, ammettere prova orale per testimoni sui seguenti capitoli di prova (da leggersi in forma interrogativa):
- “vero il documento “Relazione Attività di Indagine” rilasciato dalla società Nero TK di cui al doc. 52 in atti che si rammostra al teste e vero il suo contenuto”; CP_1
- “vero che le fatture e gli ordini di cui al doc. 51 che si rammostra al teste si riferiscono alla Banca Dati della GE S.p.A. denominata “TE””;
- “vero che gli importi indicati nelle fatture e negli ordini di cui al doc. 51, riepilogati nel doc. 50, che si rammostrano al teste corrispondono in particolare ai costi sostenuti da CP_1 per la costituzione, verifica e presentazione della Banca Dati denominata
[...]
“TE””;
- “vero che le fatture e gli ordini di cui ai docc. 106 e 107 che si rammostrano al teste si riferiscono alla Banca Dati della GE S.p.A. denominata “TE””;
- “vero che gli importi indicati nelle fatture e negli ordini di cui ai docc. 106 e 107 che si rammostrano al teste corrispondono in particolare ai costi sostenuti da per la CP_1 costituzione, verifica e presentazione della Banca Dati denominata “TE”;
- “vero il documento denominato “IS6417 Istruzione operativa - Procedura IT e Guida al Takeout” di cui al doc. 63 che si rammostra al Teste e vero il suo contenuto”; CP_1
- “vero che il documento denominato “IS6417 Istruzione operativa - Procedura IT e Guida al Takeout” di cui al doc. 63 in atti che si rammostra al Teste è stato adottato e CP_1 implementato da nei confronti dei suoi dipendenti a far data dal 15 luglio CP_1 2015ed è rimasto in vigore fino all'ottobre 2021”;
pagina 3 di 36 - “vero che il documento denominato “IS6417 Istruzione operativa - Procedura IT e Guida al Takeout” di cui al doc. 63 in atti che si rammostra al Teste è stato comunicato e reso CP_1 noto a tutti i dipendenti della con l'ufficializzazione procedura SQR3263 di cui CP_1 al doc. 114 che si rammostra al teste”;
- “vero che tutti i dipendenti della erano tenuti a prendere visione dell'Istruzione CP_1
Operativa IS6417 di cui al doc. 63 che si rammostra al teste e, CP_1 CP_1 conseguentemente, ad essere a conoscenza di quanto ivi riportato”;
- “vero il documento denominato “Istruzione operativa IS6188 GE - Regole di utilizzo della Strumentazione e dei Servizi Informatici Aziendali” di cui al doc. 64 in atti che si CP_1 rammostra al Teste e vero il suo contenuto”;
- “vero che il documento denominato “Istruzione operativa IS6188 - Regole di utilizzo CP_1 della Strumentazione e dei Servizi Informatici Aziendali” di cui al doc. 64 in atti che si CP_1 rammostra al Teste è stato, adottato e implementato da nei confronti dei suoi CP_1 dipendenti a far data dal 20 aprile 2015 ed è rimasto in vigore fino ad oggi”;
- “vera la schermata riprodotta nel doc. 65 in atti relativa all'Ufficializzazione GE CP_1
Istruzione operativa IS6188 di cui al doc. 64 e vero il suo contenuto”; CP_1
- “vero che in data 22 aprile 2015, tramite i responsabili CP_1 [...]
e ufficializzava ai propri Controparte_7 Controparte_8 dipendenti l'adozione e l'implementazione “Istruzione operativa IS6188 GE - Regole di utilizzo della Strumentazione e dei Servizi Informatici Aziendali” di cui al doc. 64 in CP_1 atti che si rammostra al Teste, come da comunicazione interna di cui al doc. 65 che si rammostra al teste”;
- “vero che tutti i dipendenti della erano tenuti a prendere visione dell'Istruzione CP_1 Operativa IS6188 di cui al doc. 64 che si rammostra al teste e, CP_1 CP_1 conseguentemente, ad ottemperare alle disposizioni ivi indicate”;
- “Vero che nel corso degli ultimi 6 mesi prima delle loro dimissioni, avvenute il 28 marzo 2019, e dunque in costanza del loro rapporto di lavoro dirigenziale con i CP_1 signori e hanno intrattenuto rapporti CP_3 CP_5 Controparte_4 di collaborazione con la società cinese AN NG Intelligent Equipment Co. Ltd non autorizzati da;
CP_1
- “Vero che nel corso degli ultimi 6 mesi prima delle loro dimissioni, avvenute il 28 marzo 2019, e dunque in costanza del loro rapporto di lavoro dirigenziale con i CP_1 signori e hanno incontrato CP_3 CP_5 Controparte_4 segretamente personale apicale di detta società cinese AN NG Intelligent Equipment Co. Ltd, tra cui la Sig.ra ”; Per_1
- “Vero che nel corso degli ultimi 6 mesi prima delle loro dimissioni, avvenute il 28 marzo 2019, e dunque in costanza del loro rapporto di lavoro dirigenziale con i CP_1 signori e hanno stipulato un accordo CP_3 CP_5 Controparte_4 con la società cinese AN NG Intelligent Equipment Co. Ltd, impegnandosi a costituire una società commerciale e industriale avente base in Italia con il medesimo oggetto sociale e aziendale di che collaborasse con la predetta società cinese”; CP_1
- “Vero che nel corso degli ultimi 6 mesi prima delle loro dimissioni, avvenute il 28 marzo 2019, e dunque in costanza del loro rapporto di lavoro dirigenziale con i CP_1 signori e hanno messo a disposizione CP_3 CP_5 Controparte_4 di AN NG Intelligent Equipment Co. Ltd il know-how aziendale e la loro CP_1 stessa collaborazione professionale”;
pagina 4 di 36 - “Vero che nel corso degli ultimi 6 mesi prima delle loro dimissioni, avvenute il 28 marzo 2019, e dunque in costanza del loro rapporto di lavoro dirigenziale con i CP_1 signori e hanno rivelato alla società CP_3 CP_5 Controparte_4 cinese AN NG Intelligent Equipment Co. Ltd informazioni riservate relative alle società del Gruppo GE S.p.A. tra cui i processi produttivi, i costi di produzione, le specifiche tecniche dei prodotti, i dettagli della clientela, le liste fornitori, le condizioni contrattuali e le procedure di vendita”;
- “Vero che in data 1 aprile 2019, essendo ancora presente in azienda nel CP_1 periodo di preavviso successivo alle dimissioni date il 29 marzo 2019, il Sig. ha CP_5 accompagnato presso Pininfarina SpA una delegazione della società cinese AN NG Intelligent Equipment Co. Ltd”; Testimoni: Dott. legale rappresentante presso Via Testimone_1 CP_9 CP_9 Vittime 11 Settembre 2001 n. 25/L41049 Sassuolo, Modena, Italy [cap. 1]; - Dott. Testimone_2
presso [cap. 2,3,4,5]; - Dott. e Dott.ssa ,
[...] CP_1 CP_8 CP_7 presso [capp. 4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14]; - Dott. presso CP_1 Testimone_3 CP_1
[capp. 15,16,17,18,19,20];
[...]
13.ordinare ai convenuti l'esibizione in giudizio ex art. 210 cpc e 121, comma 2, cpi dei 149.523 file e 686 documenti cartacei come selezionati dal CTU nel corso del procedimento cautelare ante causam e identificati nella relazione allegata sub doc. 53 dell'Ing. , già parte Pt_1 dell'elenco di cui all'allegato 5-ter alla Relazione dell'Ing. allegata al ricorso cautelare Pt_1 ante causam, recante "Elenco dei nomi file e relativi codici hash SHA-1 di ogni documento contenuto nel Disco GE" e documenti derivanti o ad essi connessi comunque riferibili a CP_1 e;
CP_6
14.ordinare ai convenuti l'esibizione in giudizio delle scritture contabili e delle fatture di vendita di servizi, prodotti, dispositivi forniti e commercializzati a terzi grazie all'uso e sfruttamento dei segreti commerciali, banche dati e software di titolarità , nonché la documentazione CP_1 tecnica, disegni, file progettuali, cataloghi, materiale pubblicitario, manuali d'istruzione, dépliant, brochure, fotografie, fatture, offerte commerciali, ordini, documenti di trasporto, importazione e sdoganamento, bolle di consegna, archivi e inventari cartacei e/o digitali relativi ai medesimi servizi, prodotti e dispositivi;
15.disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile, volta alla quantificazione dell'ammontare del danno derivato all'attrice dagli illeciti commessi dai convenuti, ovvero al calcolo degli utili rivenienti a questi ultimi per effetto dei suddetti illeciti, dei quali si è chiesta la retroversione.
16.ammettere prova per testi sui seguenti capitoli (da leggersi in forma interrogativa):
- “vero che, a partire almeno dal giugno 2015, i moduli denominati “Assegnazione e Autorizzazione al trasporto di Personal Computer” come quelli sub doc. 117 fascicolo , CP_1 che si rammostra al teste, venivano sottoposti per la sottoscrizione dall'Ufficio IT di CP_1 a tutti i dipendenti della ai quali venivano dati in dotazione PC portatili o
[...] CP_1 memorie esterne della;
CP_1
- “vero che il signor , ex dipendente nel giugno 2015 non ha CP_5 CP_1 sottoscritto il documento denominato Assegnazione e Autorizzazione al trasporto di Personal Computer contenuto nel doc. 117 fascicolo , che si rammostra al teste, che era stato CP_1 predisposto dall'Ufficio IT di in quanto si trovava sempre fuori azienda per CP_1 lavoro e difficilmente reperibile dallo stesso Ufficio IT”;
- “vero che la parte “Restituzione” del documento denominato Assegnazione e Autorizzazione al trasporto di Personal Computer relativo alla posizione del signor di cui al CP_5 doc. 117 fascicolo , che si rammostra al teste, non è stato compilato in quanto CP_1 CP_5
pagina 5 di 36 si è allontanato da in data 20 maggio 2019, lasciando le attrezzature CP_5 CP_1 informatiche presso il suo ufficio senza passare per l'Ufficio IT”. Testimoni: Sui suddetti capitoli a. e b. il signor (presso e il signor Testimone_4 CP_1 RA Zone (domiciliato in via Don Michele Merlino 6, Cerano – NO), entrambi dipendenti IT di nel giugno 2015; Sul capitolo c. il Dott. (CFO e la CP_1 Testimone_5 CP_1 Dott.ssa (Executive Director Human Resources GE S.p.A.), entrambi presso Testimone_6
CP_1 17. In via istruttoria, a prova contraria, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli (da leggersi in forma interrogativa):
- “vero che, a partire almeno dal giugno 2015, i moduli denominati “Assegnazione e Autorizzazione al trasporto di Personal Computer” come quelli sub doc. 117 fascicolo , CP_1 che si rammostra al teste, venivano sottoposti per la sottoscrizione dall'Ufficio IT di CP_1 a tutti i dipendenti della ai quali venivano dati in dotazione PC portatili o
[...] CP_1 memorie esterne della;
CP_1
- “vero che il signor , ex dipendente nel giugno 2015 non ha CP_5 CP_1 sottoscritto il documento denominato Assegnazione e Autorizzazione al trasporto di Personal Computer contenuto nel doc. 117 fascicolo , che si rammostra al teste, che era stato CP_1 predisposto dall'Ufficio IT di in quanto si trovava sempre fuori azienda per CP_1 lavoro e difficilmente reperibile dallo stesso Ufficio IT”;
- “vero che la parte “Restituzione” del documento denominato Assegnazione e Autorizzazione al trasporto di Personal Computer relativo alla posizione del signor di cui al CP_5 doc. 117 fascicolo , che si rammostra al teste, non è stato compilato in quanto CP_1 CP_5
si è allontanato da in data 20 maggio 2019, lasciando le attrezzature
[...] CP_1 informatiche presso il suo ufficio senza passare per l'Ufficio IT”. Testimoni: Sui suddetti capitoli a. e b. il signor (presso e il signor Testimone_4 CP_1 RA Zone (domiciliato in via Don Michele Merlino 6, Cerano – NO), entrambi dipendenti IT di nel giugno 2015; Sul capitolo c. il Dott. (CFO e la CP_1 Testimone_5 CP_1 Dott.ssa ( , entrambi presso Testimone_6 Controparte_10 in caso ammissione del capitolo di prova avversario n. 5 (“Vero è che, nel periodo CP_1 in cui Lei era dipendente della Le era permesso l'utilizzo di chiavette USB anche CP_1 personali o ad uso promiscuo per scaricare e portare all'esterno dell'azienda ogni tipo di documentazione lavorativa a cui Lei aveva accesso nell'esercizio delle sue funzioni?”) 18. ammettere a prova contraria diretta sul medesimo capitolo 5 avversario (da leggersi in forma negativa) i seguenti testimoni, e all'esito, ove ritenuto opportuno, disporre il confronto ex art. 254 cpc tra i testi indicati dai convenuti e quelli indicati di seguito da parte attrice: CP_11
, presso Process
[...] Controparte_12 CP_1 Testimone_7 Engineering Senior Manager presso Vice CP_1 CP_1 Testimone_8 President Project Execution presso Vice President CP_1 CP_1 Testimone_9 Sales e Sales presso Controparte_13 Controparte_14 CP_1
Area Sales Manager Germany GE S.p.A., presso
[...] Testimone_10 CP_1 19.Con vittoria di spese, anche di CTP e CTU, diritti e onorari, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, ivi incluse quelle del giudizio cautelare R.G. 51062/2019 e della successiva fase di reclamo R.G. 11966/2021.
*** Per i Convenuti
pagina 6 di 36 Previa revoca, per quanto eventualmente occorra, dell'ordinanza del 05.05.2021 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, G.R. Dott. Rolfi, nel giudizio di reclamo R.G. 11966/2021: in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande nuove formulate da con la CP_1 memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c; nel merito, in via principale: 1) rigettare nel migliore dei modi le domande svolte da nei confronti dell'ing. CP_1
ing. , ing. e di CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
per tutte le ragioni descritte in narrativa;
Controparte_2 2) in subordine: nella denegata ipotesi di concessione delle misure richieste da diverse dal CP_1 risarcimento del danno, limitarle come segue: (a) quanto all'inibitoria, confermare la misura così come disposta dall'ordinanza di reclamo del 05.05.2021 nel procedimento sub R.G. 11966/21 e quindi con (i) esclusione dei file e documenti di cui agli allegati 1.6 e 1.7 al doc. 53 avv.; e (ii) la specifica che in presenza di documenti (b) quanto alla distruzione e al ritiro dal commercio, a specifici informazioni o prodotti che l'attrice dovesse allegare e provare essere in violazione e/o interferenti con i diritti di CP_1
[...] (c) quanto alla penale, concederla nella misura ritenuta di giustizia e pari al massimo a quella (Euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della misura) disposta dall'ordinanza emessa dal Collegio nel procedimento sub R.G. 11966/21 con l'ordinanza del 05.05.2021;
“spuri”, e cioè contenenti anche informazioni che non possono costituire segreti, la violazione potrà ritenersi ex fide bona sussistente solo nel caso di utilizzo della componente “coperta” ex artt. 98 e 99 c.p.i.; in via riconvenzionale:
3) accertare e dichiarare che i 149.523 file e 686 documenti cartacei selezionati dal CTU nel giudizio cautelare R.G. 51062/19 ed elencati sub doc. 53 avv., singolarmente e/o nel loro insieme, non costituiscono segreti commerciali protetti ex art. 98 c.p.i., per assenza dei relativi requisiti di protezione come esposto in narrativa;
4) accertare e dichiarare che le condotte commesse da con riferimento al CP_1 mantenimento in funzione e controllo sistematico delle e-mail lavorative degli ing.ri CP_3
e dopo le relative dimissioni per come descritte in narrativa ai § 3.1.4, 10 e CP_4 CP_5 11 della comparsa di costituzione e risposta del 03.11.2021 costituiscono violazione del diritto inviolabile dei convenuti ing. ing. e ing. CP_3 Controparte_4 CP_5 alla segretezza della loro corrispondenza come manifestazione della loro identità personale ex artt. 2 e 15 Cost. e 8 CEDU, per tutte le ragioni descritte nella comparsa di costituzione e risposta del 03.11.2021 e negli atti successivi;
5) dato atto che le condotte commesse da con riferimento al mantenimento in CP_1 funzione e controllo sistematico delle e-mail lavorative dei convenuti ing. ing. CP_3
e ing. dopo le relative dimissioni (per come descritte ai §§ Controparte_4 CP_5 3.1.4, 10 e 11 della comparsa di costituzione e risposta del 03.11.2021 e negli atti successivi) costituiscono trattamento illecito dei loro dati personali ex artt. 113 e 114 d.lgs. 196/2003 e/o ex artt. 1.2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 24 e 32 reg. UE 679/2016, condannare l'attrice al CP_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dai convenuti ing.
ing. e ing. in ragione delle condotte CP_3 Controparte_4 CP_5 medesime, quantificati nella misura di Euro 75.000,00 per ciascuno degli ing.ri CP_3
e (e quindi in totale di Euro 225.000,00) o nella diversa misura che verrà CP_4 CP_5 accertata in corso di causa, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
pagina 7 di 36 in ogni caso:
6) condannare al pagamento in favore dei convenuti di spese e compensi CP_1 professionali e di CTP, oltre IVA e C.P.A., del presente giudizio di merito e dei giudizi cautelari R.G. 51062/19 e relativo sub-procedimento R.G. 51062-1/19, nonché del relativo procedimento di reclamo R.G. 11966/21;
7) condannare ex art. 96.1 e/o 96.3 c.p.c. al pagamento di una somma CP_1 equitativamente determinata da codesto Ill.mo Tribunale per le ragioni tutte esposte al § 3 della memoria ex art. 183.6 n. 1) c.p.c. In via istruttoria: A.- Ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: (1) “Vero è che Lei è stata dipendente della dal novembre 2016 all'ottobre 2019 con CP_1 le mansioni di “Conveyor Engineer”?” (2) “Vero è che Lei è stato dipendente della dal giugno 2014 al febbraio 2020 con le CP_1 mansioni di “Automation Engineering Manager”?” (3) “Vero è che Lei è stato dipendente della dal giugno 2015 al dicembre 2018 con CP_1 le mansioni di “Sales & Marketing Junior Manager”?” (4) “Vero è che Lei, nel gennaio 2022, era dipendente della ” CP_1 (5) “Vero è che, nel periodo in cui Lei era dipendente della Le era permesso CP_1 l'utilizzo di chiavette USB anche personali o ad uso promiscuo per scaricare e portare all'esterno dell'azienda ogni tipo di documentazione lavorativa a cui Lei aveva accesso nell'esercizio delle sue funzioni?” (6) “Vero è che, al momento delle Sue dimissioni dalla la Le ha chiesto CP_1 CP_1 la riconsegna unicamente del laptop aziendale che Le era stato fornito in dotazione per lo svolgimento delle Sue mansioni e di eventuali hard disk esterni, come da modello sub doc. 16 fascicolo , che si rammostra al teste?” CP_2 (7) “Vero è che la non Le ha mai chiesto, al momento o in occasione della CP_1 cessazione del Suo rapporto di lavoro con la la riconsegna e/o la formattazione di CP_1 chiavette USB utilizzate per scaricare e/o portare all'esterno dell'azienda ogni tipo di documentazione lavorativa?” (10) “Vero è che, dopo le dimissioni dell'ing. nel maggio 2019, Lei ha ricevuto dal CP_5 suo datore di lavoro indicazione di comunicare all'esterno dell'azienda, in particolare ai referenti dei progetti gestiti dall'ing. , che egli era assente per motivazioni personali?” CP_5 (13) “Vero è che prima di avere cognizione del persistente accesso ai dati personali contenuti nella sua casella di posta elettronica ( ) e della circostanza che la Email_1 stessa fosse ancora attiva, l'ing. non mostrava alcuna forma di sofferenza CP_3 psicologica?” (14) “Vero è che prima di avere cognizione del persistente accesso ai dati personali contenuti nella sua casella di posta elettronica ( ) e della circostanza che la Email_2 stessa fosse ancora attiva, l'ing. non mostrava alcuna forma di sofferenza CP_5 psicologica?” (15) “Vero è che prima di avere cognizione del persistente accesso ai dati personali contenuti nella sua casella di posta elettronica ( ) e della circostanza che Email_3 la stessa fosse ancora attiva, l'ing. non mostrava alcuna forma di Controparte_4 sofferenza psicologica?” (16) “Vero è che ad ogni nuovo messaggio di accesso ai propri dati o di archiviazione della casella di posta elettronica ( ) l'ing. evidenziava una Email_1 CP_3 sofferenza psicologica ed un patimento interiore fonte di stati ansiosi e di stress?”
pagina 8 di 36 (17) “Vero è che ad ogni nuovo messaggio di accesso ai propri dati o di archiviazione della casella di posta elettronica ( ) l'ing. evidenziava una Email_2 CP_5 sofferenza psicologica ed un patimento interiore fonte di stati ansiosi e di stress?” (18) “Vero è che ad ogni nuovo messaggio di accesso ai propri dati o di archiviazione della casella di posta elettronica ( ) l'ing. Email_3 Controparte_4 evidenziava una sofferenza psicologica ed un patimento interiore fonte di stati ansiosi e di stress?” Si indicano come testi:
- per i capitoli 1, 5, 6 e 7 la sig.ra , c/o Alfa Laval Italy s.r.l., via Felice Casati 20, Testimone_11 20124 Milano;
- per i capitoli 2, 5, 6 e 7 il sig. , c/o Industry A.M.S. s.r.l., Via Dante Giacosa snc, Tes_12 81025 Marcianise (CE);
- per i capitoli 3, 5, 6 e 7 il sig. c/o Europa Trading s.r.l. – dip. Technovare, Via Tes_13 Frattarotonda Vado Lardo, 15C, 03012 Anagni (FR);
- per i capitoli 4 e 5 i sig.ri e c/o Tes_14 Tes_15 CP_1
- per il capitolo 10 i sig.ri e , entrambi c/o e il sig. Testimone_16 Testimone_17 CP_1
c/o J-Co America Corp., 888 888 W. Big Beaver Rd., Suite 1295 Troy, MI Testimone_18 48084, Stati Uniti d'America;
- per i capitoli 13 e 16 la sig.ra , Via Antonio Gramsci 28, Roncello (MB); Testimone_19
- per i capitoli 14 e 17 il sig. c/o PDF s.r.l., Via Piero della Francesca 68, 20154 Tes_20 Milano;
- per i capitoli 15 e 18 la sig.ra , Viale dei Mille 21, Vigevano (PV). Parte_2 B.- Ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante di sig. CP_1 CP_15
(v. visura camerale di al 24.01.2022 sub doc. 68) sui seguenti capitoli:
[...] CP_1 (8) “Vero è che, nel periodo antecedente il 20 maggio 2019, la permetteva ai suoi CP_1 dipendenti l'utilizzo di chiavette USB anche personali o ad uso promiscuo per scaricare e portare all'esterno dell'azienda ogni tipo di documentazione lavorativa a cui avevano accesso nell'esercizio delle loro funzioni?” (9) “Vero è che, nel periodo antecedente il 20 maggio 2019, la non ha mai chiesto ai CP_1 suoi dipendenti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la restituzione e/o la formattazione di chiavette USB utilizzate per scaricare e/o portare all'esterno dell'azienda documentazione lavorativa?” (11) “Vero è che gli account di posta elettronica aziendali in dotazione agli ing.ri CP_3 ( ), ( ) e CodiceFiscale_4 Controparte_4 Email_3
( ) sono stati mantenuti attivi dalla dopo la CP_5 CodiceFiscale_5 CP_1 cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente, da fine marzo 2019 per e CP_3
e da fine maggio 2019 per ) fino al mese di marzo 2021?” CP_4 CP_5 (12) “Vero è che, dopo le dimissioni degli ing.ri e CP_3 Controparte_4
(rispettivamente, da fine marzo 2019 per e e da fine maggio CP_5 CP_3 CP_4 2019 per ), ha dato indicazione di comunicare all'esterno dell'azienda che i tre CP_5 CP_1 Ingegneri suddetti non si erano dimessi ma erano assenti per motivazioni personali?” C.- Ammettere le seguenti istanze di esibizione ex art. 210 e 212 c.p.c. da parte dell'attrice CP_1
con condanna di a esibire:
[...] CP_1
- il contenuto delle caselle di posta elettronica aziendali in dotazione agli ing.ri CP_3 ( ), ( ) e CodiceFiscale_4 Controparte_4 CodiceFiscale_6
( ) e in caso ammissione del capitolo di prova avversario CP_5 CodiceFiscale_5 n. 5 (“Vero è che, nel periodo in cui Lei era dipendente della Le era permesso CP_1
pagina 9 di 36 l'utilizzo di chiavette USB anche personali o ad uso promiscuo per scaricare e portare all'esterno dell'azienda ogni tipo di documentazione lavorativa a cui Lei aveva accesso nell'esercizio delle sue funzioni?”), ammettere a prova contraria diretta sul medesimo capitolo 5 avversario (da leggersi in forma negativa) i seguenti testimoni, e all'esito, ove ritenuto opportuno, disporre il confronto ex art. 254 cpc tra i testi indicati dai convenuti e quelli indicati di seguito da parte attrice:
- , presso CP_11 Controparte_12 CP_1
- , Process Engineering Senior Manager presso Testimone_7 CP_1 CP_1
- Vice President Project Execution GE S.p.A., presso Testimone_8 CP_1
- Vice President Sales e Testimone_9 Controparte_16
presso
[...] CP_1
- Area Sales Manager Germany GE S.p.A., presso Testimone_10 CP_1 Con vittoria di spese, anche di CTP e CTU, diritti e onorari, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, ivi incluse quelle del giudizio cautelare R.G. 51062/2019 e della successiva fase di reclamo R.G. 11966/2021.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 Con atto di citazione del 31.03.2021, ha adito il Tribunale di Milano Sezione CP_1
XIV - Specializzata per le Imprese “A”, dolendosi della sistematica attività di sottrazione di know-how, documenti riservati, banche dati e software, nonché di concorrenza sleale da parte degli ingegneri ed ex dipendenti e , attività CP_3 CP_5 Controparte_4 tutte finalizzate alla costituzione e all'accreditamento sul mercato di
[...]
(di seguito ”); ha chiesto, quindi, il risarcimento del danno Controparte_2 CP_2 subito in conseguenza delle condotte contestate.
In via di premessa, l'Attrice ha allegato di essere una delle società leader a livello globale nella progettazione e realizzazione di impianti completi automatizzati chiavi in mano per la verniciatura delle scocche automobilistiche, per la quale hanno lavorato, sino al 28.03.2019, i
Convenuti ingegneri e , ricoprendo ruoli dirigenziali. CP_3 CP_5 CP_4
Quest'ultimi, in data 21.06.2019, hanno costituito la Controparte_2
amministrata dai medesimi, la quale opera nello stesso settore dell'Attrice, grazie anche allo
[...] sfruttamento delle informazioni costituenti oggetto del know-how della . CP_1
Per meglio far luce sulla questione, l'Attrice ha incaricato il dott. (collaboratore Persona_2 dello studio legale che la difende) di compiere un'indagine di digital forensics sui dispositivi
GE in uso ai Convenuti, da cui è emersa una significativa attività di visualizzazione e archiviazione di informazioni aziendali (in particolare banche dati qualificate, segreti commerciali e software) su dispositivi esterni, anche tramite uso di chiavette USB (cfr. par.
2.2 dell'atto di citazione).
pagina 10 di 36 Alla luce di tali risultanze, ha avuto avvio il contezioso tra le Parti, iniziato con il procedimento cautelare ante causam (r.g. n. 51062/2019), proseguito con il reclamo (r.g. n. 11966/2021) e giunto all'odierno giudizio di merito.
A.2 Il procedimento cautelare (r.g. n. 51062/2019) e il reclamo (r.g. n. 11966/2021).
A.2.1 (di seguito, anche solo ) ha promosso un procedimento cautelare per CP_1 CP_1 descrizione, inibitoria e sequestro, volto alla cristallizzazione della prova degli asseriti illeciti, oltre che all'ottenimento delle misure utili ad impedirne la prosecuzione.
Al riguardo, ha allegato che: CP_1
- all'esito delle operazioni di descrizione, il c.t.u. ha rilevato presso la sede e i server di ben CP_2
945.287 documenti della , pari a 149.562, se non si considerano le copie, oltre a CP_1 documentazione cartacea ulteriore;
- tali file e documenti coincidono con gli originali contenuti nel c.d. Disco GE (i.e. l'archivio fornito dall'Attrice in ausilio agli Ufficiali Giudiziari, contenente la documentazione GE potenzialmente accessibile da parte degli ex dirigenti durante il loro rapporto lavorativo);
- con memoria depositata il 12.05.2020 e l'allegata memoria tecnica (doc. 48 fascicolo cautelare),
ha fornito al Tribunale una descrizione analitica del “campione rappresentativo” di file e CP_1 documenti descritti, quale prova esemplificativa della tipologia di documenti raccolta nel corso delle operazioni, nel rispetto anche del principio di economia processuale in ambito cautelare
(solo per l'analisi dettagliata di 15 documenti è stato necessario predisporre un memo di 264 pagine - doc. 48 fascicolo cautelare);
- con ordinanza del 23.02.2021, il Giudice, pur rilevando la duplicazione illegittima e la proteggibilità delle informazioni di , ha: (i) confermato il provvedimento in relazione ai soli CP_1 documenti di cui è stato illustrato dettagliatamente il contenuto (quindi solo 15 su 149.562); (ii) rigettato le istanze di sequestro e inibitoria, sul presupposto che i file e i documenti descritti non fossero attinenti al “manufatto oggetto di contraffazione”, precisando, tuttavia, l'illiceità del relativo uso, essendo tali file contenitivi di informazioni segrete ai sensi dell'art. 98 c.p.i.
A.2.2 L'ordinanza è stata reclamata da in relazione alla parte in cui ha disposto il rigetto CP_1 dell'istanza di inibitoria e sequestro, nonché confermato la misura della descrizione limitatamente alla lamentata violazione brevettuale e ad un limitato numero di file e documenti rilevanti.
A supporto del reclamo, ha dedotto che: CP_1
- l'ordinanza non ha tenuto conto di alcuni elementi determinanti, rispettivamente, ai fini della valutazione dei presupposti per la tutela dei file e dei documenti di proprietà reperiti presso CP_1
i Convenuti, nonché ai fini della definizione del petitum cautelare;
- in particolare, nel limitare il provvedimento al campione rappresentativo di file, non è stato considerato che tutti i 149.562 documenti erano già stati individuati da nell'elenco allegato CP_1 al ricorso, e che tale mole avrebbe dovuto essere valutata nel suo insieme ai fini dell'art. 98 c.p.i.;
pagina 11 di 36 - nel rigettare la domanda sul presupposto che i file e i documenti descritti non fossero attinenti al
“manufatto oggetto di contraffazione”, l'ordinanza non ha tenuto conto del fatto che la sottrazione indebita dei file e dei documenti da parte degli ex dirigenti e la detenzione illegittima dei medesimi costituiscono ipotesi autonome di violazione, non necessariamente connesse all'attività di contraffazione brevettuale.
Successivamente, ha provveduto ad un'ulteriore e più dettagliata classificazione di tutti i CP_1
149.562 file reperiti, collocando ciascuno di essi nelle sottocategorie tecnico-funzionali rispetto alle prime tre individuate (banche dati, segreti, software - All. 1 alla Relazione Tecnica sub doc.
53).
Il Collegio, considerato il rinvenimento di notevoli quantità di file (n. 149.562 informatici e 686 cartacei), difficilmente considerabili come frutto di una “conservazione inavvertita”, unitamente alla certa violazione dell'art. 2105 c.c. da parte dei Convenuti e alla verosimile sussistenza, rispetto alle informazioni sottratte, dei requisiti di cui all'art. 98 c.p.i., in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, ha: (i) confermato la descrizione, estendendola ai file meglio individuati negli elenchi di cui agli allegati da 1.1. a 1.5 (e con esclusione dei documenti di cui agli allegati 1.6 e 1.7) al doc. A di depositato in sede di reclamo, nonché ai 686 documenti CP_1 cartacei reperiti nel corso delle operazioni di descrizione;
(ii) inibito ai Convenuti qualsiasi uso dei file individuati negli elenchi di cui agli allegati da 1.1. a 1.5 (e con esclusione dei documenti di cui agli allegati 1.6 e 1.7) al doc. A e dei 686 documenti cartacei reperiti nel corso delle operazioni di descrizione.
A.3 Il presente giudizio di merito.
Con il presente giudizio di merito, ha chiesto: (i) di accertare che le condotte illecite CP_1 contestate ai Convenuti costituiscono violazione di segreti commerciali e di diritti d'autore nonché atti di concorrenza sleale;
(ii) di inibire l'utilizzo di segreti commerciali, banche dati e software di nonché l'attività di concorrenza sleale;
(iii) condannare i convenuti al CP_1 risarcimento dei danni cagionati derivanti dalle predette violazioni e dalle predette attività di concorrenza sleale.
A supporto delle proprie domande, l'Attrice ha dedotto:
- la necessità di integrare la c.t.u. della fase cautelare, al fine di confermare che i 149.562 file informatici e i 686 documenti cartacei costituiscono segreti commerciali, banche dati e codici sorgente di , individualmente o nel loro insieme, anche ai fini della concorrenza sleale;
CP_1
- che le informazioni contenute nei suddetti file e documenti, costituenti una rilevante porzione del patrimonio aziendale, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 98 c.p.i., posto che: (i) dette informazioni, secondo i parametri delineati della giurisprudenza, possono ritenersi segrete e di valore economico, atteso che afferiscono alla clientela, alle condizioni economiche praticate e ai processi tecnico-produttivi e non sono suscettibili di divulgazione all'esterno; (ii) ha CP_1 adottato adeguate misure di sicurezza, avendo limitato l'accesso alla propria rete ai soli p.c.
pagina 12 di 36 forniti dalla stessa ai dipendenti in dotazione, tramite apposite credenziali assegnate ad essi dal servizio IT;
(iii) ha adottato, da tempo, un proprio regolamento interno denominato CP_1
“Istruzione Operativa – Regole di utilizzo Strumenti e Servizi Informatici Aziendali IS 6188”, consegnato in cartaceo a ciascun dipendente;
- che nel corso delle operazioni è altresì emersa la sottrazione e detenzione della banca dati
“TE” di , suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 102bis e ss. l.d.a.; CP_1
- che le condotte dei Convenuti aventi ad oggetto le informazioni de quibus rilevano anche ai fini della concorrenza sleale sub n. 3 dell'art. 2598 c.c., indipendentemente dalla loro classificazione quali segreti commerciali;
- che sussistono ulteriori ipotesi di concorrenza sleale, posto che i Convenuti, contrariamente ai canoni di correttezza professionale: (i) hanno violato l'art. 2105 c.c., provvedendo alla redazione di bozze di appunti della costituenda società, anche in costanza di rapporto lavorativo, da cui emerge l'intento di avvalersi del supporto di partners e di travasarne i dipendenti e i clienti CP_1
(docc. 10, 11, 12 cautelare); (ii) una volta costituita la società, hanno compiuto atti di sviamento di clientela, partecipando alla gara di appalto indetta da Eicher Volvo, in concorrenza con società del gruppo GE-Taikisha, presentando una linea di produzione per il trattamento di corpi ad immersione in violazione delle privative dell'Attrice; (iii) come accertato dall'agenzia investigativa , hanno compiuto visite a clienti storici di , con i quali l'Attrice ha CP_9 CP_1 in corso trattative per gare aventi ad oggetto la fornitura di impianti industriali;
(iv) hanno confezionato offerte presso case automobilistiche sulla base dei documenti riservati e tecnici di
(es. offerta del 8 ottobre 2019 presso BMW sede di Monaco di Baviera); CP_1
- di aver subito, per effetto di tali condotte, tanto un danno emergente quanto un lucro cessante: il primo consistente nelle spese tecniche e legali della controversia, sia di merito che cautelare, nonché delle spese per le attività vanificate dall'illecito; il secondo consistente nella retroversione degli utili e del giusto prezzo del consenso, consistente nel riconoscimento di un quid ragguagliato al compenso che l'Attrice avrebbe ottenuto quale corrispettivo dell'autorizzazione e compimento degli atti di utilizzazione;
- di aver altresì subito un danno morale, rappresentato dalla diminutio di diritti, da valutarsi anche equitativamente;
- di avere, inoltre, diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle condotte di concorrenza sleale dei Convenuti, ai sensi degli artt. 2599 e 2600 c.c.;
- che sussistono i requisiti per la pubblicazione della sentenza, anche sul sito internet della
Convenuta, ai sensi degli artt. 166 l.d.a e 126 c.p.i.
A.4 La costituzione dei Convenuti.
Con comparsa di risposta del 3.11.2021 , e CP_3 Controparte_4 CP_5 si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto: (i) di Controparte_2 rigettare le domande ex adverso proposte o, in subordine, di limitarsi a confermare le misure così
pagina 13 di 36 come disposte in sede di reclamo, ordinando la distruzione/ritiro dal commercio delle sole informazioni e dei soli prodotti puntualmente allegati e provati dall'Attrice; (ii) in via riconvenzionale, di accertare che i 149.523 file informativi e i 686 documenti cartacei non costituiscono segreti commerciali ai sensi dell'art. 98 c.p.i. e che le condotte di , consistenti CP_1 nel mantenimento in funzione e controllo delle e-mail di lavoro dei Convenuti, costituiscono trattamento illecito di dati personali, con contestuale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in Euro 75.000,00 per ciascuno di essi.
A supporto delle proprie domande, i Convenuti hanno allegato che:
- la presente controversia si inserisce in un più ampio quadro di conteziosi civili, penali e c.d.
“privacy”, aventi il solo scopo di logorare professionalmente i Convenuti e la loro nuova impresa, sulla scorta di asseriti ed infondati illeciti;
- nella specie, con l'odierno giudizio, l'Attrice si è lamentata dell'illecita sottrazione e utilizzazione dei propri segreti commerciali e diritti IP da parte dei Convenuti, sebbene tali atti non siano mai avvenuti;
- invero, gli ingegneri Convenuti, dopo essersi dimessi da a causa di situazioni di conflitto CP_1 professionale con il top management, con l'aiuto del socio investitore NG, hanno voluto costituire una nuova società che operasse su nicchie di mercato ben distinte da quelle storicamente oggetto di interesse dell'Attrice; non a caso, l'unico prodotto proposto da ai CP_2 suoi clienti, fino a quel momento, è stato il consistente in una macchina per la CP_17 verniciatura di scocche automobilistiche, protetta dal brevetto IT , riconosciuto dall'Attrice N_1 stessa come non interferente con i propri diritti IP (ciò è accaduto nell'ambito di un giudizio di accertamento negativo già incorso tra le Parti, conclusosi con la declaratoria della cessazione delle materia nel contendere);
- in tale contesto, i Convenuti non hanno mai utilizzato illecitamente documenti o informazioni dell'Attrice e ciò si evince tanto dalla non interferenza dell'unico prodotto Fidia con i diritti IP di
, quanto dai dati informatici estratti dal c.t.u. presso i dispositivi USB, da cui è CP_1 Per_3 emerso che detti dati non sono mai stati utilizzati/modificati dopo le dimissioni dei tre Convenuti;
- in ogni caso, le informazioni azionate dall'Attrice appaiono prive dei requisiti di tutela dei c.d.
“segreti commerciali”, non avendo quest'ultima fornito evidenze concrete del loro carattere segreto, del loro valore economico e dell'adozione di effettivi e idonei sistemi di sicurezza;
- sul punto, la Convenuta ha formulato apposita domanda riconvenzionale, volta al formale accertamento del difetto dei requisiti di cui all'art. 98 c.p.i.;
- quand'anche le si volesse considerare tutelabili ai sensi dell'art. 98 c.p.i., l'esclusiva di tali informazioni non ha comunque subito violazioni da parte dei Convenuti, non avendo “acquisito, rivelato a terzi o utilizzato in modo abusivo” (art. 99 c.p.i.) tali segreti: invero, le informazioni sono state acquisite mentre i tre Convenuti erano dipendenti della , dunque lecitamente;
non CP_1 vi è stata rivelazione abusiva a terzi, tant'è che nulla è stato allegato al riguardo;
non vi è stata utilizzazione abusiva, come è emerso, incontrovertibilmente, dalla c.t.u. cautelare (doc. 20 e 48) e pagina 14 di 36 dalla dichiarazione dell'Attrice sulla non interferenza del prodotto della società CP_17
Convenuta con i propri diritti IP;
- parimenti, non sussiste alcuna violazione ai sensi della legge sul diritto d'autore, né in relazione alla banca dati TE né in relazione al software;
ed invero: il tema della banca dati “TE” non è mai stato affrontato con serietà nelle fasi cautelari;
tale banca dati appare genericamente indicata dall'Attrice; la documentazione relativa ai c.d. “investimenti rilevanti” (requisito richiesto dell'art. 102bis l.d.a. per la tutela di banche dati) non attesta costi di attività di costituzione, verifica e presentazione dei dati (unici costi idonei ad integrare il concetto di
“investimento rilevante” secondo la legge); inoltre, l'asserita violazione delle banca dati appare impossibile da verificare, posto che tale banca dati non è stata messa a disposizione né della
Convenuta né del Tribunale;
- quanto al tema del software, l'Attrice ha inteso tutelare, a tale titolo, un frammento di codice sorgente e delle “Macro Excel” non meglio definite (v. citazione, p. 25); tali allegazioni sono prive di prova circa l'effettiva titolarità di un diritto alla tutela del software, con particolare riferimento al carattere “creativo” dello stesso, che è elemento costituivo della pretesa azionata;
- non sussistono, inoltre, gli asseriti atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., ed invero:
- quella che l'Attrice qualifica come “sottrazione massiva di informazioni” è, in realtà, frutto di un accumulo di dati da parte degli ex dipendenti, avvenuto nel corso degli anni, peraltro attinente ad informazioni non segrete;
- non è una società clone, avendo essa una struttura completamente diversa da CP_2 CP_1
(questa è una grande impresa produttiva, è una start-up specialmente commerciale) e CP_2 rivolgendosi a nicchie di mercato distinte;
- manca prova dello sviamento di clientela (in due anni non è stata indicato neanche un singolo cliente che abbia abbandonato per passare a ); CP_1 CP_2
- devono ritenersi insussistenti i danni paventati: le voci di danno emergente, in particolare, appaiono allegate in modo generico, e comunque sprovviste di fondamento;
le voci di lucro cessante non sono supportate da allegazioni e/o prove di una riduzione del fatturato CP_1 connessa agli asseriti illeciti;
- difetta, altresì, sia il fondamento degli asseriti danni non patrimoniali, non avendo i Convenuti mai denigrato o commesso atti lesivi dell'immagine di controparte (semmai è avvenuto il contrario), sia il fondamento del paventato danno morale, posto che, quand'anche vi fosse stata contraffazione, non vi sono allegazioni di turbamenti interni o esterni provocati dalla presenza sul mercato di prodotti contraffatti, né vi sono allegazioni circa la necessità per di modificare i CP_1 normali assetti produttivi aziendali;
- le ulteriori misure richieste da (inibitoria, distruzione, ritiro dal commercio dei materiali CP_1 incorporanti i diritti, concessione penale e pubblicazione sentenza) devono essere rigettate o, al più, parametrate correttamente sul modello di quelle disposte dal Collegio;
pagina 15 di 36 - da ultimo, in via riconvenzionale, devono accertarsi i gravi illeciti commessi dall'Attrice tramite il trattamento illegale dei dati personali dei Convenuti, con contestuale risarcimento dei danni loro cagionati;
invero, l'Attrice ha reagito alle dimissioni e alla iniziativa commerciale dei suoi ex dipendenti commissionando un'indagine forense, pedinando i Convenuti nei loro incontri d'affari, mantenendo attive le loro caselle e-mail per quasi due anni, dopo le loro dimissioni e senza alcuna informativa, consenso o motivo legittimo e leggendo ogni messaggio di posta di questi, con contestuale archiviazione automatica, ponendosi in contrasto con gli artt. 113 e 114
d.lgs. 196/2003 e/o ex artt. 1.2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 24 e 32 reg. UE 679/2016, nonché art. 8 CEDU.
A.5 Lo svolgimento del processo.
A.5.1 All'udienza del 23.11.2021, le Parti hanno insistito come in atti e chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis); il Giudice, in accoglimento delle istanze attoree, ha disposto l'acquisizione dei fascicoli relativi alle fasi cautelari, ha autorizzato il deposito dei supporti USB e dell'allegato 2 di cui al documento 53 di
, confermando la secretazione già disposta in sede cautelare, e ha assegnato i termini CP_1 istruttori.
A.5.2 All'esito dell'udienza istruttoria, con ordinanza del 23.10.2022, il Giudice ha rigettato le istanze di prova orale formulate dalle Parti e l'istanza ex art. 210 c.p.c. dei Convenuti;
ha disposto la consulenza tecnico-informatica richiesta dall'Attrice al fine di approfondire i profili attinenti alla natura dei documenti acquisiti nel corso del procedimento di descrizione, nominando il dott. . Persona_4
Con istanza del 3.2.2023, il c.t.u. ha chiesto al Giudice la messa a sua disposizione delle copie forensi dei reperti estratti nel corso delle operazioni di descrizione, come individuati nella relazione del c.t.u. in fase cautelare;
l'istanza è stata accolta, anche in relazione alla facoltà del c.t.u. di ritirare e trasportare il materiale presso il proprio laboratorio.
In data 27.2.2023, i Convenuti hanno depositato ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c., chiedendo al
Giudice di convocare il c.t.u., i c.t.p. e i legali delle Parti al fine di discutere in contraddittorio le questioni interpretative sorte nell'ambito delle operazioni peritali e ottenere dal Giudicante istruzioni sul miglior prosieguo delle stesse. All'udienza del 22.3.2023, il Giudice ha confermato i provvedimenti già assunti, “specificando che l'accesso da parte del c.t.u. alle copie forensi è esclusivamente strumentale all'interpretazione dei documenti contenuti nell'allegato c)”.
La c.t.u. è stata depositata in data 18.01.2024.
All'udienza del 6.2.24, l'Attrice ha insistito nelle proprie istanze istruttorie, in particolare nella c.t.u. contabile, anche con l'ausilio di un c.t.u. meccanico-progettuale; i Convenuti si sono opposti e hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, rilevando che la c.t.u. espletata non ha dimostrato l'uso, quanto meno commerciale, dei file e non ha consentito all'Attrice di meglio contestualizzare le proprie richieste di esibizione.
pagina 16 di 36 A.5.4 Con l'ordinanza del 12.02.2024, il Giudice – ritenuta l'opportunità, alla luce delle risultanze della c.t.u., di demandare al collegio ogni valutazione sulle ulteriori richieste istruttorie dell'Attrice – ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.2.2025, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
B. La sottrazione dei segreti commerciali di . CP_1
B.1 L'Attrice ha anzitutto chiesto di accertare che la sottrazione da parte degli ex dipendenti dei file informatici e degli altri documenti reperiti nel corso delle operazioni di descrizione (in particolare i 149.523 file e 686 documenti cartacei come selezionati dal c.t.u.) costituiscono violazione dei propri segreti commerciali.
Con domanda speculare, i Convenuti hanno chiesto di accertare che dette informazioni non sono protette da segreti commerciali per assenza di tutti i requisiti di tutela ex art. 98 c.p.i., in particolare di quello ex art. 98 co. 1 lett. c) c.p.i.
Il Tribunale ritiene che vada accolta la domanda attorea, in quanto la condotta degli ex dipendenti costituisce violazione dei segreti commerciali di . CP_1
B.2 In termini generali, è noto che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali diventano segreti commerciali – con conseguente riconoscimento di tutela al rispettivo detentore
– in presenza di tre requisiti: la segretezza, il valore economico e la sussistenza di misure di protezione ragionevolmente adeguate.
B.2.1 Segnatamente, la segretezza si ha quando le informazioni non sono nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore (art. 98 co. 1 lett. a) c.p.i.).
Si tratta di informazioni che non possono essere assunte dall'operatore del settore in tempi e a costi ragionevoli, occorrendo che la loro acquisizione da parte del concorrente comporti sforzi o investimenti apprezzabili.
Non è necessario, però, che le informazioni siano in assoluto “irraggiungibili” da parte dei concorrenti, essendo sufficiente invece che un'eventuale sottrazione si concreti in un risparmio dei tempi e dei costi di una loro autonoma acquisizione (Trib. Milano, sez. spec. propr. ind., 14 febbraio 2012); neppure è richiesta una novità assoluta delle informazioni, potendo anzi trovare applicazione anche nei casi in cui queste possano essere isolatamente apprese a costi contenuti
(Trib. Venezia, sez. spec. impr., 16 luglio 2015).
Analogamente, la facile reperibilità attraverso canali alternativi delle informazioni non vale a precludere l'accesso alla tutela in oggetto, in quanto la protezione è accordata all'insieme organizzato di informazioni a seguito delle attività di raccolta e aggregazione poste in essere dal detentore (Trib. Venezia, sez. spec. impr., 25 febbraio 2021; Corte Appello Milano, sez. spec. impr., 23 settembre 2021, sent. n. 2731).
pagina 17 di 36 B.2.2 Quanto al valore economico, l'art. 98 c.p.i. lo mette in relazione con la segretezza (le informazioni hanno “valore economico in quanto segrete”), sicché eventuali condotte divulgative determinano inevitabilmente la perdita delle utilità ritraibili dall'utilizzo del segreto.
L'impiego dell'informazione riservata deve dimostrarsi idoneo a fornire in capo all'utilizzatore un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o incrementare la propria quota di mercato. Il valore economico, dunque, non è ricondotto a un ipotetico valore di scambio dell'informazione, ma è correlato all'attitudine ad incidere sul posizionamento dell'impresa nel settore di riferimento.
B.2.3 Infine, le informazioni riservate devono essere sottoposte “a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete” (art. 98, co. 1, lett. c) c.p.i.).
L'interesse dell'impresa ad approntare simili presidi organizzativi deriva dall'esigenza materiale di impedire la diffusione incontrollata delle informazioni ritenute riservate, necessità immediatamente avvertibile anche ove non fossero accordate dall'ordinamento specifiche forme di tutela avverso l'indebita acquisizione e divulgazione dei segreti. L'art. 98 c.p.i., però, rimettendo l'operatività della disciplina ad una valutazione giudiziale di “ragionevole” adeguatezza delle misure adottate, determina, in potenza, l'ipotesi di dissociazione tra misura ritenuta ragionevole dal legittimo detentore del segreto e lo standard richiesto dal legislatore.
La giurisprudenza ha elaborato dei criteri di valutazione dell'idoneità delle misure impiegate per la protezione delle informazioni riservate, tra cui figura anzitutto la distinzione tra cc.dd. misure di protezione fisiche e misure di protezione giuridiche.
Le prime si distinguono a loro volta tra misure di protezione fisica che si esplicano su un sostrato puramente materiale (misura di protezione fisica c.d. “materiale”) e misure di protezione ugualmente di tipo fisico che s'interfacciano invece con una realtà digitale, operando interamente in forma dematerializzata (misura di protezione fisica c.d. “digitale”).
La ragionevole adeguatezza richiesta dal legislatore va intesa globalmente, valutando cioè le misure in concreto adottate, in relazione sia alle informazioni ritraibili mediante accesso fisico ai locali di custodia del segreto sia con riferimento alle informazioni conservate in forma digitalizzata.
Ad esempio, è stato ritenuto integrato il requisito in esame nel caso in cui la visualizzazione della documentazione aziendale sia soggetta al rilascio di specifiche password, differenziate a seconda che sia necessario garantire il solo accesso generale alle funzioni base del terminale, ovvero l'utente sia autorizzato anche all'utilizzo di specifiche applicazioni incorporate nel sistema informatico (Trib. Milano, sez. spec. impr., 29 gennaio 2019, sent. n. 872).
Le seconde, ossia le misure di protezione di natura giuridica, sono tipicamente riconducibili agli accordi di riservatezza (Non Disclosure Agreements - NDA) sottoscritti da dipendenti e collaboratori che, in ragione delle mansioni loro affidate, sono destinati ad entrare in contatto con informazioni riservate, ovvero anche dai fornitori e dalla clientela che siano destinatari di informazioni parimenti segrete.
pagina 18 di 36 Le misure di protezione fisiche e giuridiche sono adottate in funzione complementare, perché il bene giuridico possa essere adeguatamente tutelato.
Ne consegue che la sola previsione di obblighi di riservatezza in capo ai dipendenti, non accompagnata da idonee misure di protezione fisica, non consente di ritenere integrato il requisito ex lett. c) dell'art. 98 c.p.i. (Trib. Bologna, sez. spec. impr., 16 maggio 2023, sent. n. 1033).
B.2.4 Da ultimo, va mossa qualche ulteriore considerazione in relazione ai rapporti tra tutela dei segreti commerciali e disciplina della concorrenza sleale, che pure viene in rilievo nel caso di specie.
Come noto, le informazioni segrete ex art. 98 c.p.i. non esauriscono l'ambito di tutela delle informazioni riservate in ambito industriale, pur sempre esperibile anche attraverso la disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c. nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, ancorché non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione dell'art. 98 c.p.i. sopra ricordati (Trib. Venezia, sez. specializzata imprese, sent. 08.4.2025 est. Maddalena Bassi;
Trib. Venezia, sez. specializzata imprese, n. 18772 del 12.7.2019).
Un complesso di informazioni aziendali, tecniche o commerciali, non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale come “segreti commerciali” ex art. 2 e 98 c.p.i., perché privo dell'uno o dell'altro dei tre requisiti prescritti ex lege, può quindi essere tutelato contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente, che sfrutti le informazioni soggette al legittimo controllo del detentore, ottenendo così un indebito vantaggio competitivo.
Invero, la tutela dei cc.dd. segreti “minori” (ossia delle informazioni riservate non sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 98 c.p.i.) è affidata al ricorrere dei presupposti di applicabilità della concorrenza sleale (art. 2598 n. 3 c.c.), rimedio, quest'ultimo, che si pone in rapporto di sussidiarietà necessaria con il primo alla luce del testo normativo (“ferma la disciplina della concorrenza sleale [...]” (art. 99 comma 1 c.p.i.).
La tutela di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. è così più ampia di quella offerta dalla disciplina industrialistica, in quanto opererebbe al solo ricorrere dei presupposti, rispettivamente, della violazione dei principi della correttezza imprenditoriale e dell'idoneità dell'atto “a danneggiare
l'altrui azienda”.
La Suprema Corte ha in più occasioni ritenuto che le informazioni segrete ai sensi dell'art. 98
c.p.i. non esauriscono l'ambito di tutela dei dati riservati nel campo industriale, posto che anche un complesso di informazioni non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione può comunque essere tutelato attraverso la disciplina della concorrenza sleale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598, n. 3, c.c.
È necessario che si tratti di “un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi” che superino la capacità di memorizzazione e l'esperienza del singolo individuo, configurando così una banca dati idonea a fornire al concorrente un “vantaggio competitivo che trascenda le
pagina 19 di 36 capacità e le esperienze del lavoratore acquisito” (Cass., sez. I, 12 luglio 2019, sent. n. 18772; nello stesso senso, da ultimo, Cass. civile sez. I, 27/05/2025, n. 14098; Cass. Civ., sez. I,
13/01/2023, n. 956; Cass. civ., sez. VI, 03/02/2022, n. 3454).
Ne consegue che l'elemento differenziale di maggiore rilevanza rispetto all'informazione propriamente segreta è allora quello riferibile alle misure di sicurezza, essendo ragionevole ritenere che la tutela concorrenziale possa essere accordata anche in assenza della predisposizione di misure atte a garantire la segretazione, dato che, nel contesto dell'illecito concorrenziale a rilevare è la condotta posta in essere per “danneggiare il concorrente o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato” (Cass., sez. I, 20 marzo 1991, sent. n. 3011).
B.3 Ciò posto in termini generali, occorre muovere all'esame del caso di specie.
Il c.t.u. dott. nell'ambito del procedimento cautelare per descrizione Persona_5
r.g. n. 51062/2019, ha accertato la presenza sui dispositivi dei Convenuti di 945.287 file riconducibili a (nel dettaglio, il sig. deteneva nel complesso 2.161 file, il sig. CP_1 CP_3 CP_5 deteneva nel 33.447 file, il sig. deteneva nel 907.3629). CP_4
Tali file, eliminati i duplicati, sono in numero pari a 149.562, essendo alcuni replicati più volte, e ad essi si aggiungono 686 documenti cartacei.
, con l'ausilio dei propri consulenti tecnici, ha identificato i 149.562 file e documenti CP_1 oggetto di descrizione e li ha classificati – oltre che nelle tre categorie giuridiche di tutela
(segreti, banche dati e software) – in specifiche sottocategorie tecnico-funzionali (relazione tecnica - doc. 53 att.), che di seguito si riportano:
1. segreto tecnico (all. 1.1):
1.1. Archivio contenente disegni editabili Autocad;
1.2. Calcolo del grado di resistenza dei componenti;
1.3. Calcolo dimensionamenti;
1.4. Calcolo livello potenza sonora;
1.5. Disegno di progetto;
1.6. Disegno tecnico Autocad lavorabile;
1.7. Disegno tecnico CAD (dgn/dxf) lavorabile ed eventuali esportazioni in PDF;
1.8. Documento del reparto di Ingegneria (già presente nella perizia del CP_1 Pt_1
11.05.2020 - Figura 10);
1.9. Documento idoneità operativa;
1.10. Documento per calcoli dimensionali (già presente nella perizia del Pt_1
11.05.2020 - Figura 8);
1.11. Documento procedura qualità;
1.12. Documento progettuale (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Pt_1
Figura 6);
1.13. Documento tecnico di layout;
1.14. Grafico tecnico temperature forni;
pagina 20 di 36 1.15. CP_18
1.16. Presentazione tecnica per clienti o ad uso interno;
1.17. Report consegna documentazione;
1.18. Report costi, avanzamento progetto e qualità prodotto;
1.19. Report delle temperature misurate in un forno;
1.20. Report sicurezza;
1.21. Rilievi fotostatici dell'archivio , relativi a cantieri, stabilimenti, procedure di CP_1 sicurezza, commesse, test, simulazioni, validazioni, processi industriali e impianti;
1.22. Standard GE (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Figura 9); Pt_1
1.23. Altra documentazione tecnica
2. segreto commerciale (all. 1.2):
2.1. Analisi ordine;
2.2. Archivio PST contenente corrispondenza commerciale E-Mail;
2.3. Budget iniziale commessa;
2.4. Comunicazioni e-mail di proprietà della;
CP_1
2.5. Contabilità commesse produttive (già presente nella perizia del Pt_1
11.05.2020 - Figura 4);
2.6. Contabilità e fatturazione;
2.7. Documento di costo e comparativo costi/benefici (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Figura 3); Pt_1
2.8. Documento fornitori (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Figura 5); Pt_1
2.9. Documento previsionale (Forecast) e/o di pianificazione (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Figura 1); Pt_1
2.10. Offerte commerciali/contratti (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Pt_1
Figura 2);
2.11. Ordine;
2.12. Piano previsionale (cash flow) costi produzione;
2.13. Preventivo;
2.14. Richiesta di acquisto;
3. banche dati (all. 1.3):
3.1. TE Business intelligence (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Pt_1
Figura 12);
4. software (all. 1.4):
4.1. Codice sorgente PLC (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Figura Pt_1
13);
4.2. Macro Excel.
5. file segreti nel loro insieme (all. 1.5):
5.1. Appunti e osservazioni;
pagina 21 di 36 5.2. Archivio digitale;
5.3. Atto notarile;
5.4. Classificazione, etichettatura ed inventario cespiti;
5.5. Comunicazioni e-mail di proprietà della;
CP_1
5.6. Contatti cliente;
5.7. Dati di simulazioni e test;
5.8. Dichiarazione di conformità fornitore;
5.9. Distinte fornitori;
5.10. Documentazione tecnica di vario tipo e in vari formati;
5.11. Documento scansionato;
5.12. Elenco componenti e apparecchiature;
5.13. Elenco disegni;
5.14. Elenco documenti di calcolo commessa;
5.15. Estratto di contratto;
5.16. File di backup Autocad;
5.17. Fornitori;
5.18. Libreria Autocad;
5.19. Logo GE;
5.20. Manuale operativo fornitore;
5.21. Manuale operativo fornitori;
5.22. Manuale operativo portale Flex Web GE;
5.23. Manutenzione e verifica qualità;
5.24. Pianificazione progetto;
5.25. Richiesta assistenza tecnica;
5.26. Scansione autorizzazione spedizione;
5.27. Scheda tecnica Keller;
5.28. Template contratto;
5.29. Template distinta base;
5.30. Template manuale operativo;
CP_1
5.31. Template per attività tecniche varie;
5.32. Valutazioni tecniche impianti;
5.33. Verbali riunioni e SAL;
5.34. Video in vari formati di lavorazioni, tecniche costruttive e materiale didattico formativo;
6. prova di copia massiva (all. 1.6):
6.1. Archivio PST generico;
6.2. File eseguibile;
6.3. File parziali, temporanei o facenti parte di un progetto più ampio che provano la pagina 22 di 36 copiatura massiva;
6.4. File temporaneo;
6.5. File temporaneo Autocad;
6.6. File temporaneo SolidWorks;
6.7. Frammento di video;
6.8. Librerie software Java;
7. file irrilevanti (all. 1.7).
Dunque, in sintesi, i documenti presenti nei dispositivi dei Convenuti possono essere così classificati:
B.4 Il Tribunale ritiene che la documentazione in questione integra violazione di segreti commerciali ex art. 98 c.p.i.
Segnatamente, è evidente che le informazioni e i dati sottratti dagli ex dipendenti vadano qualificati come segreti, in quanto riguardano informazioni e dati, di carattere tecnico (ad esempio, archivio contenente disegni editabili Autocad, calcolo del grado di resistenza dei componenti, calcolo dimensionamenti, calcolo livello potenza sonora, disegno di progetto, documento per calcoli dimensionali, grafico tecnico temperature forni) ed economico/contrattuale
(ad esempio, contabilità commesse produttive, documento previsionale e/o di pianificazione, offerte commerciali/contratti, piano previsionale costi produzione) non accessibili al pubblico nel loro insieme e nella loro specifica configurazione, essendo frutto di un'attività di ricerca, di studio e di expertise imprenditoriale, separato e separabile dalle conoscenze dei lavoratori, facenti parte del know how aziendale.
Al riguardo il Collegio ritiene, conformemente alla pacifica giurisprudenza anche di questo
Tribunale, che, in ordine alla proteggibilità delle notizie inerenti alla clientela e le condizioni economiche praticate, sono proteggibili non solo gli elenchi contenenti nominativi di clienti e fornitori, ma anche le condizioni contrattuali, i prezzi o i preventivi consegnati nel corso delle trattative (tra gli altri, Trib. Milano, sez. specializzata impresa, sent. 10219/2023, rel. Per_6
Trib. Milano, 4.7.1.2016; Trib. Milano 4.11.2013; Trib. Bologna 15.07.2013).
Le informazioni sottratte nel loro insieme e nella precisa configurazione e combinazione degli elementi erano generalmente ignote agli esperti del settore di riferimento e comunque a loro non pagina 23 di 36 liberamente accessibili (si pensi, appunto, ai dettagli tecnici degli impianti ed alle informazioni commerciali sui clienti).
Sussiste anche l'ulteriore requisito del valore economico in considerazione del contenuto intrinseco delle informazioni, che sono sia il frutto di conoscenze tecniche sia la sintesi della strategia commerciale di . Le informazioni sottratte, quindi, consentirebbero ai Convenuti CP_1 di elaborare un più efficace progetto di marketing nonché di predisporre più agevolmente delle proposte tecniche, sfruttando la conoscenza della situazione del concorrente.
Infine, le informazioni sottratte erano assoggettate a specifici protocolli di accessibilità miranti ad evitare il loro trapelarsi all'esterno.
In particolare, l'accesso alla rete poteva avvenire solo attraverso credenziali di CP_1 autenticazione (user id e password) ed esclusivamente tramite i computer forniti in dotazione ai dipendenti.
Inoltre, dal 20.4.2015 aveva adottato un proprio regolamento interno denominato CP_1
“Istruzione Operativa - Regole di utilizzo Strumenti e Servizi Informatici Aziendali IS 6188” (doc.
49 fascicolo cautelare), il quale prevedeva una serie di regole che i dipendenti dovevano seguire a tutela delle informazioni riservate presenti sui dispositivi aziendali (ad esempio, divieto di usare programmi diversi da quelli ufficialmente installati dal personale del Servizio IT;
bloccare il pc con password in caso di allontanamento anche temporaneo dalla propria postazione di lavoro;
divieto di delegare l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso al sistema informativo Gecofin-
GE relativo agli accessi di rete e dei sistemi aziendali connessi).
Al momento della consegna del laptop e dell'hard disk USB, al dipendente veniva fatta sottoscrivere una dichiarazione ove si precisa che tali beni aziendali sono assegnati al dipendente, di cui è anche indicata la matricola, l'user name e l'indirizzo di posta elettronica, per ragioni di servizio in relazione alle attività svolte, e per l'utilizzo dei quali bisogna attenersi -appunto- alla predetta Istruzione Operativa IS 6188 (cfr. doc. 16 convenuti – fascicolo cautelare).
È evidente, dunque, che l'adozione del regolamento interno Istruzione Operativa IS 6188 dimostra come i dipendenti dovevano attenersi a regole generali di tutela delle informazioni e, in ogni caso, una volta cessato il rapporto lavorativo, le informazioni in proprio possesso non potevano in alcun modo essere conservate.
Proprio per tale ragione, appare irrilevante l'eccezione dei Convenuti in relazione al tempo in cui il Regolamento interno IS 6188 è stato adottato (ossia il 20.4.2015): la condotta censurata non è, infatti, tanto quella di aver fatto copie di informazioni e di averle conservate in pendenza di rapporto, bensì il fatto che tali informazioni non sono state distrutte al momento della cessione del rapporto lavorative ma anzi siano state conservate e perdipiù riversate sui server di . CP_2
A ciò si aggiunga che, come rammentato dall'ordinanza di reclamo, l'art. 2105 c.c. impone al prestatore di lavoro di non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
pagina 24 di 36 Ciò è per sé sufficiente a ritenere che l'accesso dei dipendenti (peraltro con ruoli apicali) alle informazioni aziendali non basta a rendere queste ultime non segrete, proprio perché la regola di fedeltà al datore di lavoro impone ex lege (e, quindi, al di là di singole misure specifiche aziendali) l'obbligo di non acquisire e/o utilizzare le informazioni al di fuori dell'assolvimento delle prestazioni lavorative, indipendentemente dalla specifica conclusione di un patto di riservatezza, il quale, semmai, vale a rendere a quel punto incontestabile la segretezza delle informazioni.
B.5 Alla luce di tutte le predette considerazioni, si afferma la natura di segreti commerciali ex art. 98 c.p.i. dei documenti sottratti dagli ex dipendenti a . CP_1
Del resto, anche laddove non si ritenesse integrata la fattispecie di cui all'art. 98 c.p.i., la condotta dei Convenuti costituirebbe comunque una evidente forma di concorrenza sleale, perpetrata tramite la copiatura massiva di una mole sterminata di dati e informazioni riconducibili a . CP_1
Ciò posto, occorre muovere all'accertamento del danno.
C. Il danno patito da . CP_1
C.1 ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza della condotta CP_1 illecita dei Convenuti sia in relazione al danno emergente (i.e. spese tecniche e legali sostenute per il giudizio cautelare e di merito, costi di reazione, spese sostenute in ricerca e sviluppo e vanificate dall'illecito), sia in relazione al lucro cessante (i.e. retroversione degli utili, giusto prezzo del consenso).
ha altresì chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale in relazione alla reputazione, CP_1 all'immagine commerciale e al danno morale.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
C.2 Va premesso che – anche in materia industrialistica, come in generale avviene nell'ambito del diritto civile – il riconoscimento della sussistenza dell'illecito non comporta “perciò solo”
l'accoglimento della domanda risarcitoria.
La giurisprudenza, infatti, è solita escludere che l'asserito danno possa essere considerato in re ipsa e - anzi - la dimostrazione del danno è anche considerata prodromica ai fin della liquidazione equitativa (Cass. civ., sez. I, 14/10/2022, n. 30331: “Al fine della liquidazione in via equitativa del danno da violazione di un diritto di proprietà industriale o da concorrenza sleale è necessaria la prova specifica dell'esistenza del danno, poiché esso non è configurabile in re ipsa”; nello stesso senso: Cass. civ., 19 dicembre 2008, n. 29774; tra le tante, cfr. anche Trib.
Milano, 14 gennaio 2019, est. Zana;
Trib. Bologna, sez. specializzata, 16 novembre 2021; Trib.
Roma, sez. specializzata, 4 marzo 2021).
Pertanto, il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da illecito non assolve in modo adeguato all'onere della prova posto a suo carico, limitandosi a dimostrare il solo carattere illecito della condotta altrui, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha agito, la quale si concreta nella prevedibilità che dal fatto pagina 25 di 36 sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose (tra le tante, cfr. Trib. Milano, 13 luglio
2017, est. Bellesi).
È ben vero che il codice della proprietà industriale prevede all'art. 121, riguardante la ripartizione dell'onere della prova, una particolare agevolazione del danneggiato nella prova della violazione, nella parte in cui dispone: “Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale” (co. 2) e “il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti” (co. 5).
Altresì, in tema di liquidazione del danno, l'art. 125 c.p.i. prevede che: “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione” (co. 1).
Tuttavia, il danno deve essere allegato e provato e, solo dopo la dimostrazione del danno, può accertarsi tramite c.t.u., ai fini della liquidazione equitativa, secondo i vari criteri proposti,
l'importo degli utili realizzati in violazione dei diritti, oppure i compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto (Corte
d'Appello Roma, sez. specializzata, sent. 17.2.2021, pres. est. Thellung De Courtelary).
C.3 Orbene, nel caso di specie, l'Attrice ha allegato di aver subito, in conseguenza dell'illecito perpetrato dalla Controparte, un danno sia emergente (i.e. spese tecniche e legali sostenute per il giudizio cautelare e di merito, costi di reazione, spese sostenute in ricerca e sviluppo e vanificate dall'illecito), sia lucro cessante (i.e. retroversione degli utili, giusto prezzo del consenso).
Segnatamente, quanto al danno emergente, l'Attrice ha dedotto di aver sostenuto “spese per le attività vanificate dall'illecito”, avendo “investito oltre decine di milioni di euro per la ricerca e sviluppo delle informazioni riservate, delle banche dati e software oggetto del presente giudizio”
(pag. 45 citazione;
per fare un altro esempio, cfr. pag. 44 comparsa di replica: “costi effettivamente sostenuti dall'attrice per far fronte ad un'attività illecita che ad ampio spettro ha generato attività di natura investigativa, informatica-forense, legale (tanto civile che penale), amministrativa (il reclamo dinanzi al Garante Privacy proposto ex adverso e qui utilizzato per sostenere un'ingiustificata aggressione da parte di che, al contrario ha solo CP_1 legittimamente tutelato, come confermato in sede cautelare, i propri diritti)”).
pagina 26 di 36 In particolare, l'Attrice ha affermato di aver sostenuto i seguenti costi di reazione: (i) spese tecniche IT forensics (doc. 111), (ii) spese di investigazione (doc. 112), (iii) spese legali (doc.
113).
Anzitutto, si osserva che le spese legali e di consulenza tecnica sostenute nel procedimento cautelare e di merito vanno considerate spese di lite e, quindi, andranno liquidate secondo il principio della soccombenza nel relativo paragrafo sub F.
Le spese di investigazione, invece, ammontano complessivamente ad € 130.076,12 (€ 9.760 + €
42.700 + € 77.616,12) e vanno integralmente risarcite all'Attore a titolo di danno emergente, in quanto spese che ha dovuto sostenere in conseguenza dell'illecito commesso dai CP_1
Convenuti.
Non rilevano, invece, le spese asseritamente sostenute da per la contraffazione brevettuale CP_1
(che non è oggetto di questo procedimento) o per il parallelo procedimento penale o per la difesa legale nel contenzioso cinese o per la difesa legale nel procedimento avanti al Garante Privacy: si tratta di spese tutte assolutamente inconferenti rispetto ai diritti azionati in questo giudizio (in questo senso, cfr. Corte d'Appello Roma, sez. specializzata, sent. 17.2.2021).
C.4 In relazione al danno da lucro cessante, l'Attrice si è perlopiù limitata ad allegazioni generiche, richiamando i principi vigenti in materia e senza specificatamente dedurre (né tanto meno provare) quale danno abbia effettivamente subito in conseguenza della sottrazione delle informazioni segrete.
non ha dedotto quale sarebbe ed a quanto ammonterebbe il proprio mancato guadagno o il CP_1 diritto alla retroversione degli utili, né ha affermato di aver subito una perdita di fatturato o di clientela o di competitività.
Sulla base di tali premesse, una c.t.u. contabile avrebbe una finalità del tutto esplorativa, in quanto volta alla ricerca di un danno solamente ipotizzato ma neppure specificatamente affermato dall'Attrice.
Del resto, le informazioni segrete sono rimaste ben poco nella disponibilità dei Convenuti e mai –
a quanto consta – sono state utilizzate.
Nel dettaglio, nel limitato arco temporale che va dall'uscita degli ex dipendenti da (marzo CP_1
2019) all'esecuzione della descrizione (novembre 2019), nessun materiale utilizzo sul mercato delle informazioni segrete è stato contestato da né rilevato in sede di c.t.u., il quale ha solo CP_1 accertato la apertura di alcuni file o la modifica di singole parole al loro interno senza un effettivo utilizzo delle informazioni per poter elaborare offerte da parte di o presentare i propri CP_2 prodotti.
Nemmeno ha mai contestato una violazione dell'inibitoria contenuta nell'ordinanza di CP_1 reclamo del maggio 2021, sicché va escluso qualsiasi possibile danno successivo a tale momento dato che i Convenuti non hanno utilizzato le informazioni.
pagina 27 di 36 Per tale ragione, è irrilevante la partecipazione di ad una gara nel 2022, rispetto alla quale - CP_2 peraltro- l'Attrice non deduce che l'aggiudicazione è avvenuta sfruttando le informazioni segrete di . CP_1
A ciò si aggiunga che, dall'analisi delle scritture contabili rilevanti nel periodo di interesse
(agosto-novembre 2019), emerge che il bilancio consolidato di (doc. 108 att.) mostra CP_1 nell'anno 2020 un fatturato di oltre € 132 milioni, in crescita di circa il 22% rispetto all'esercizio precedente, con un utile nell'esercizio 2020 di quasi € 800.000.
La relazione di gestione allegata al bilancio consolidato al 31.12.2020 conferma di aver addirittura superato le aspettative dell'Attrice: “tale aumento [del fatturato rispetto al 2019, n.d.r.]
è sostanzialmente legato allo sviluppo delle commesse precedentemente acquisite e all'Acquisizione Ordini durante l'esercizio 2020, che è stata superiore ai target e pari a 242 milioni di euro” (doc. 108 att.).
Ne consegue che, nell'anno in cui si è affacciata al mercato, ha avuto un risultato CP_2 CP_1 migliore non solo di quello dell'esercizio precedente, ma anche dei suoi stessi obiettivi e previsioni.
, invece, al 31.12.2020 ha chiuso il bilancio con un fatturato di poco più di € 772.000 e un CP_2 utile di poco superiore a € 22.000 (doc. 71 conv.).
È evidente, dunque, sia la diversità economica dei due operatori sia l'assenza di alcun danno a carico di ed a vantaggio di . CP_1 CP_2
Sono, quindi, assolutamente inconferenti tutti i calcoli svolti dall'Attrice in relazione al “costo storico sostenuto dalla stessa per la costruzione di tutti gli asset intangibili sottratti da ”, CP_2 dato che, da una parte, tali asset non sono nemmeno chiaramente indicati, e, dall'altra, si fa riferimento ad elementi che non sono oggetto di causa (ad esempio, costi per deposito di brevetti, per prototipi, per l'acquisto di licenze di software di terzi).
C.5 L'assenza di qualsiasi elemento, anche solo presuntivo, per ritenere che abbia subito CP_1 un danno in conseguenza delle informazioni sottratte dai Convenuti comporta l'impossibilità di procedere ad una liquidazione equitativa dello stesso.
Come già detto, infatti, “al fine della liquidazione in via equitativa del danno da violazione di un diritto di proprietà industriale o da concorrenza sleale è necessaria la prova specifica dell'esistenza del danno, poiché esso non è configurabile in re ipsa” (Cass. civ., sez. I,
14/10/2022; in questo senso, tra le tante, cfr. anche Trib. Milano, 14 gennaio 2019, est. Zana;
Trib. Milano, 13 luglio 2017, est. Bellesi).
C.6 Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, l'Attrice ha unicamente dedotto che esso attiene alla reputazione e all'immagine commerciale, senza null'altro allegare;
sicché la domanda
è affetta da carenze assertive (oltre che probatorie) e va, pertanto, rigettata.
C.7 Parimenti, va esclusa la sussistenza di qualsiasi danno patito dall'Attrice in relazione alla banca dati TE;
ciò sia per le ragioni già illustrate in relazione alle carenze assertive e probatorie, sia per ulteriori ragioni che si vanno di seguito ad indicare.
pagina 28 di 36 In primo luogo, non ha mai chiaramente identificato in cosa consiste la banca dati CP_1 denominata “TE” (qualche indicazione, tuttavia non sufficiente, si può rinvenire nella ctp dell'ing. sub doc. 48 att.) né ha dato prova della titolarità della stessa. Pt_1
È impossibile, dunque, verificare la contraffazione perché non è possibile valutare se sussiste l'asserita estrazione e reimpiego “della totalità o di una parte sostanziale” richiesto dall'art. 102bis l.d.a.
In secondo luogo, non ha dimostrato il requisito di tutela ex art. 102bis l.d.a. CP_1 dell'investimento rilevante (a mente dell'art. 102bis l.d.a. si considera costitutore di una banca di dati “chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro”). In questo senso, infatti, non rilevano le licenze, le attività e le consulenze finalizzate all'acquisizione di un nuovo sistema gestionale, ma solo le attività di costituzione della banca dati, in cui i dati sono raccolti.
L'Attrice afferma di aver investito un importo complessivo pari a € 1.210.000, oltre ad un costo di manutenzione annuo pari a € 65.000; tuttavia, manca la prova di ciò, poiché le fatture in atti riportano indicazioni generiche e pressoché mai fanno riferimento a TE (come acquisto di licenze Microsoft, prestazione d'opera su reportistica e gestione commesse, etc.).
In terzo luogo, l'Attrice non ha dedotto quale sarebbe stato il danno subito in conseguenza della sottrazione della banca dati (mai utilizzata), non potendo questo essere ricondotto ai costi di manutenzione del proprio sistema.
Pertanto, anche tale domanda va rigettata.
C.8 In conclusione ed in estrema sintesi, non è emersa la prova di alcun tipo di utilizzo o di tentativo di impiego di quanto illecitamente acquisito mediante copia informatica, con conseguente esclusione di ulteriori danni rispetto a quelli sopra riconosciuti a titolo di danno emergente.
D. Gli illeciti commessi da a danno dei Convenuti. CP_1
D.1 In via riconvenzionale, i Convenuti hanno chiesto di accertare che le condotte di , CP_1 concernenti il mantenimento in funzione e il controllo delle e-mail lavorative degli ing.ri CP_3
e dopo le relative dimissioni, costituiscono violazione del diritto inviolabile CP_4 CP_5 dei Convenuti alla segretezza della corrispondenza come manifestazione della loro identità personale ex artt. 2 e 15 Cost. e 8 CEDU.
Conseguentemente, hanno chiesto di condannare al risarcimento di tutti i danni patiti in CP_1 ragione delle condotte medesime, quantificati nella misura di € 75.000 per ciascuno.
La domanda non è fondata.
D.2 Va premesso che, sulla predetta questione, è intervenuto il Garante per la Protezione dei Dati
Personali, che, con ordinanza in data 27 aprile 2023, ha riconosciuto l'illiceità del trattamento dei dati effettuato da ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), per la violazione CP_1
pagina 29 di 36 degli artt. 5, par. 1, lett. a), b), c), e), f) e 13 del Regolamento, condannandola al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 40.000,00 (doc. 74 conv.).
D.3 Ciò posto, va anzitutto dichiara improcedibile la domanda di accertamento del trattamento illecito dei dati personali ex artt. 113 e 114 d.lgs. 196/2003 e/o ex artt. 1.2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 24 e
32 reg. UE 679/2016, in quanto fondata sui medesimi fatti posti alla base del reclamo e della decisione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Invero, a mente dell'art. 140bis Codice Privacy, “qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.” (co. 1); “la presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.” (co. 3).
D.4 Quanto alla domanda di accertamento del trattamento illecito dei dati personali per violazione dell'art. 2 e 15 Cost., va anzitutto precisato che – diversamente da quanto dedotto dall'Attrice – essa non è inammissibile per essere stata articolata con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (previgente formulazione).
Non si rinviene, infatti, un'ipotesi di mutatio libelli bensì di emendatio libelli, dato che i
Convenuti si sono limitati a meglio precisare (e qualificare) le proprie domande in relazione a fatti già compiutamente dedotti con la costituzione in giudizio.
Come è noto, si ha semplice emendatio libelli quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto oppure sul petitum nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. Invero, se si resta nell'ambito della
“medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio”, anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera “modifica” di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce alla domanda originaria, ma ad essa si cumula (così, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 19/02/2025, n.
4410).
D.4 Ciò posto, la domanda dei Convenuti va rigettata, poiché nel caso di specie la condotta di trova fondamento dell'esercizio legittimo del proprio diritto di difesa. CP_1
Come noto, infatti, in materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla inviolabilità della corrispondenza in virtù del generale principio di cui all'art. 51 c.p. (riguardante l'esimente dell'esercizio di un diritto) nonché delle più specifiche norme del codice dei dati personali (art. 24 cod. privacy) e degli artt. 93 e 94 l.d.a. (in tema di diritto d'autore), norme queste ultime secondo cui la corrispondenza, allorché abbia carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata, può essere divulgata senza pagina 30 di 36 autorizzazione quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale (Cass. civ., sez. I, 20/09/2013, n. 21612).
Condizione del trattamento legittimo è che i dati siano trattati esclusivamente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento (art. 24, lett. f), cod. privacy).
Tale prevalenza del diritto di difesa sul diritto alla inviolabilità della corrispondenza non è limitata alla pura e semplice sede processuale, ma si estende a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata (cfr. Cass. civ., sez. lav., 12/11/2021, n. 33809, ove la Suprema Corte ha ritenuto legittima l'attività di recupero dei dati, cancellati dal dipendente prima della riconsegna del computer avuto in dotazione e integranti patrimonio aziendale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in funzione del giudizio risarcitorio intentato dall'azienda nei confronti del dipendente medesimo).
D.5 Ebbene, nel caso di specie, il trattamento dei dati è avvenuto in funzione dell'esercizio del diritto di difesa di in vista del presente giudizio e non per ricercare contenuti personali CP_1 degli ex dipendenti;
tant'è che i Convenuti si sono limitati a contestare genericamente la permanenza dell'apertura degli account di posta elettronica dopo la cessazione del rapporto di lavoro, senza indicare quali e-mail avrebbero effettivamente leso il proprio diritto alla all'identità personale.
Peraltro, le e-mail degli ex dipendenti riguardano perlopiù iscrizioni a mailing list di prodotti o servizi commerciali.
Né ha dedotto in giudizio o diffuso all'esterno fatti o dati relativi alla vita privata dei CP_1
Convenuti (quali, ad esempio, quelli relativi alla salute, alla vita sessuale, alle opinioni politiche, filosofiche, al credo religioso, all'appartenenza sindacale, all'origine razziale o etnica) o comunque fatti o dati finalizzati a screditarli o a lederne la dignità.
In altre parole, il mantenimento e l'accesso alle caselle di posta degli ex dipendenti è stato necessitato e limitato alla previsione di una acquisizione in sede giudiziale e non divulgato a terze parti estranee al processo;
sicché, la condotta di è coerente con il principio di necessità e CP_1 proporzionalità, non sconfinando nella volontà di ledere le controparti.
Ne consegue che, non avendo tenuto un comportamento in violazione dell'art. 15 Cost. o CP_1 dell'art. 8 Cedu, non sussiste alcun illecito che dà diritto ad un risarcimento del danno in capo ai
Convenuti.
D.6 Neppure ai Convenuti spetta un risarcimento per violazione delle norme del Codice Privacy e del relativo Regolamento, in quanto alcun danno è emerso nel corso del procedimento.
I capitoli di prova orale articolati sul punto erano generici e sono correttamente stati dichiarati inammissibili;
mentre dai due referti medici prodotti (docc. 65 referto visita cardiologica ing.
doc. 67 referto visita epatologica ing. si evince unicamente l'esistenza di una CP_5 CP_3
pagina 31 di 36 patologia, ma in alcun modo si prova (né si offre di provare) un nesso eziologico con l'illecito asseritamente compiuto da . CP_1
E. Il comando giudiziale.
E.1 Alle luce di quanto suesposto, il Collegio accerta che la sottrazione da parte dei Convenuti dei file informatici e degli altri documenti reperiti nel corso delle operazioni di descrizione nel procedimento ante causam r.g. 51062/2019 (in particolare i 149.523 file e 686 documenti cartacei come selezionati dal c.t.u. nel corso del procedimento cautelare e identificati nella relazione tecnica di parte Attrice sub doc. 53) costituiscono violazione di segreti commerciali di titolarità di ai sensi degli artt. 98 c.p.i. CP_1
E.2 Per l'effetto, va inibito ai Convenuti qualsiasi utilizzo dei predetti 149.523 file – come individuati negli elenchi di cui agli allegati da 1.1. a 1.5 (e con esclusione dei documenti di cui agli allegati 1.6 e 1.7) al doc. A di , depositato in sede di reclamo e qui ridepositato con CP_1
l'atto di citazione – nonché dei 686 documenti cartacei reperiti nel corso delle operazioni di descrizione.
E.3 Va, altresì, ordinata ai Convenuti l'eliminazione dai server e/o da qualsiasi altro dispositivo nonché la distruzione di qualsiasi supporto, cartaceo o digitale, contenente detti segreti commerciali, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, con fissazione di una penale pari ad € 5.000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine rispetto al suddetto termine.
E.4 Il comando giudiziale deve altresì essere assistito da una penale pari ad € 10.000 per ogni indebito utilizzo di file/documenti segreti.
E.5 I convenuti devono essere condannati al risarcimento del danno emergente che ammonta ad €
130.076,12.
La somma ha natura di debito di valore, con la conseguenza che essa deve essere necessariamente rivalutata con riferimento al periodo intercorso tra il momento del danno (in questo caso, la data indicata nelle fatture per il pagamento, ossia 30.9.2019, 22.10.2019, 30.11.2019) e l'odierna liquidazione;
inoltre, sulla somma vanno riconosciuti gli interessi compensativi.
Invero, nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è sempre implicitamente inclusa anche la richiesta di riconoscimento, sia degli interessi compensativi, sia della rivalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - ed il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altra anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza perciò incorrere in ultrapetizione (Cass. civ., sez. II, 17/10/2024, n. 26929; Cass. civ., sez. II, 10/12/2021, n.39376;
Cass. civ., sez. III, 04/11/2020, n. 24468).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, con la liquidazione del danno,
pagina 32 di 36 l'obbligazione risarcitoria (che ha natura di debito di valore) si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto (in tal senso, sin da Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
E.6 Il Collegio ritiene che non vada accolta la domanda volta alla pubblicazione della sentenza, ritenendo che, a fronte del tempo trascorso dalla commissione dell'illecito (sei anni) e dell'accoglimento della domanda inibitoria, il diritto dell'Attrice trovi già adeguata tutela nei predetti comandi giudiziali, sicché il rimedio della pubblicazione appare sproporzionato.
F. Le spese di lite.
F.1 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri medi del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore indeterminabile e dell'elevata complessità della controversia.
Oltre alle spese di questo procedimento di merito, vanno altresì liquidate a favore dell'Attrice le spese relative alle due fasi cautelari ante causam (r.g. 51062/19 e r.g. 11966/21).
Pertanto, l'importo complessivo ammonta ad € 45.335, di cui € 21.155 per le spese legali per il merito, € 12.090 per le spese legali per ogni fase cautelare.
F.2 Le spese sostenute, prima del giudizio, per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, e, nel corso del giudizio, per il consulente tecnico di parte rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cassazione civile sez. II 8 settembre 2021 n. 24188).
Le spese di c.t.p. vanno liquidate nei limiti di quanto è stato complessivamente riconosciuto al c.t.u. per onorari nel corso delle due fasi cautelari e del procedimento di merito (ossia € 27.700, pari a € 5.000 più € 15.000 più € 7.700); sicché, l'importo va equitativamente liquidato in €
30.182,55, di cui € 27.700 per onorari professionali ed € 2.482,55 per spese documentate dall'ing. (cfr. fattura sub doc. 111 att. p. 4). Pt_1
Non va, dunque, liquidato integralmente l'importo indicato dal c.t.p., in quanto lo stesso appare eccessivo e non proporzionale rispetto all'attività prestata, avuto riguardo anche all'importo liquidato per i compensi professionali dei legali (importo massimo dello scaglione di riferimento); a ciò si aggiunga che la fattura del c.t.p. fa espressamente riferimento ad un
“contenzioso brevettuale”, che non è rilevante ai fini del presente procedimento.
F.4 Le spese di c.t.u., sia della fase cautelare che di merito, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico dei Convenuti.
F.5 La domanda ex art. 96 co. 1 c.p.c. articolata dai Convenuti va rigettata, in quanto non è stato allegato né provato alcuno degli elementi costitutivi di tale responsabilità.
Come è noto, infatti, l'art. 96 c.p.c. sanziona con la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte - in aggiunta alla refusione delle spese di lite - il c.d. illecito processuale, caratterizzato da un contegno relativo ad una controversia o ad essa connesso (elemento pagina 33 di 36 materiale) posto in essere dalla Parte processuale (elemento soggettivo). La norma attua un bilanciamento tra il diritto di difesa costituzionalmente garantito (l'agire o il resistere in giudizio)
e l'abuso del diritto o l'abuso del processo, cioè l'impiego distorto dello strumento “processo”, per fini esulanti dal suo scopo tipico e al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Per tale ragione, la condanna per responsabilità processuale aggravata presuppone degli stringenti presupposti: l'istanza della Parte, un contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave, la soccombenza della Controparte, un danno conseguente a tale condotta illecita.
Quanto all'elemento psicologico, è necessario che la Parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori o pretestuosi ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti;
non basta, dunque, la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (tra le tante, Cass. civ., sez. un., 27/11/2019,
n. 31030; sez. II, 18/09/2019, n. 23319).
F.6 Parimenti, va rigettata la domanda di condanna dell'Attrice ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Invero, come stabilito dalla Suprema Corte sin dalla pronuncia n. 22405/2018 delle Sezioni Unite
2018, la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. - applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza - configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e 2 c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale (Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 2021, n. 624;
Cass. civ., sez III, 20/11/2020, n. 26435; Cass. civ., sez. VI, 24/09/2020, n. 20018). La norma, infatti, risponde ad una duplice finalità: tutelare l'interesse pubblicistico ad una sollecita ed efficace definizione dei processi, disincentivando, al contempo, un utilizzo dilatorio e strumentale del processo, con conseguente pregiudizio degli interessi di controparte.
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della Parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. civ., S.U., 27 novembre 2019, n. 31030).
pagina 34 di 36 Nel caso di specie, non ricorrono gli elementi costitutivi di tale responsabilità, in quanto l'Attrice non ha agito nella manifesta infondatezza delle proprie ragioni che sono, peraltro, state (in parte) accertate in giudizio.
Le difese attoree, dunque, sono rimaste confinate nell'ambito della normale dialettica processuale, in assenza di pretestuosità dell'azione e di abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta la responsabilità di e CP_3 CP_5 Controparte_4 per avere sottratto e detenuto informazioni Controparte_2 segrete in violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i., per i motivi di cui in narrativa;
2. per l'effetto, inibisce a e CP_3 CP_5 Controparte_4 [...] qualsiasi utilizzo dei 149.523 file e dei 686 Controparte_2 documenti cartacei, come meglio individuati in narrativa;
3. ordina a e CP_3 CP_5 Controparte_4 [...]
l'eliminazione dai server e/o da qualsiasi altro dispositivo Controparte_2 nonché la distruzione di qualsiasi supporto, cartaceo o digitale, contenente dette informazioni segrete entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
4. fissa una penale pari ad € 5.000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di cui al capo n. 3;
5. fissa una penale pari ad € 10.000 per ogni indebito utilizzo di file/documenti segreti, che sia constatata successivamente alla comunicazione del presente provvedimento, ferma restando la penale stabilita al precedente capo n. 4;
6. condanna e CP_3 CP_5 Controparte_4 [...]
a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno Controparte_2 CP_1 emergente l'importo di € 130.076,12, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
7. rigetta ogni altra domanda formulata da CP_1
8. rigetta le domande riconvenzionali proposte da CP_3 CP_5 [...]
e CP_4 Controparte_2
9. condanna e CP_3 CP_5 Controparte_4 [...] alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_2 CP_1 liquidano in complessivi € 46.371, di cui € 1.036 euro per esborsi spese esenti, € 21.155 per compensi professionali per il presente procedimento di merito ed € 12.090 per pagina 35 di 36 compensi professionali per ogni fase cautelare, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge);
10. condanna e CP_3 CP_5 Controparte_4 [...] alla rifusione delle spese di c.t.p. in favore di che Controparte_2 CP_1 si liquidano in complessivi € 30.182,55, oltre iva e oneri contributivi;
11. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di CP_3 CP_5
e Controparte_4 Controparte_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
pagina 36 di 36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Edmondo Tota Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16008/2021 promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampietro Bozzola, Guido Castiglioni, Giovanni F. Casucci e Matteo Casucci, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata;
- Attrice- contro
(P.IVA ), nonché Controparte_2 P.IVA_2 l (C.F. , l'ING. Controparte_3 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ) e l' , (C.F. CP_4 CodiceFiscale_2 Controparte_5 [...]
) tutti e tre in proprio e come legali rappresentanti pro tempore di , C.F._3 CP_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Nanni, Marcello Migliaccio e Carmine Di Benedetto, come da delega in atti, elettivamente domiciliati presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata;
- Convenuti- OGGETTO: segreti, concorrenza sleale, tutela della segretezza della corrispondenza.
§ § §
Sommario
A. In fatto. ...................................................................................................................................... 10
A.2 Il procedimento cautelare (r.g. n. 51062/2019) e il reclamo (r.g. n. 11966/2021). ................ 11
A.3 Il presente giudizio di merito. .................................................................................................. 12
pagina 1 di 36 A.4 La costituzione dei Convenuti. ................................................................................................ 13
A.5 Lo svolgimento del processo. .................................................................................................. 16
B. La sottrazione dei segreti commerciali di . ...................................................................... 17 CP_1
C. Il danno patito da . ............................................................................................................ 25 CP_1
D. Gli illeciti commessi da a danno dei Convenuti. ............................................................ 29 CP_1
E. Il comando giudiziale. ................................................................................................................ 32
F. Le spese di lite. ........................................................................................................................... 33
§ § §
CONCLUSIONI Per l'Attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, anche in convalida del provvedimento di descrizione emesso all'esito del procedimento cautelare ante causam R.G. 51062/2019 e del successivo provvedimento di parziale riforma emesso all'esito del procedimento di reclamo R.G. 11966/2021, contrariis rejectis: Nel merito 1.accertare e dichiarare che la sottrazione e/o detenzione e/o uso e/o divulgazione da parte dei convenuti dei file informatici e degli altri documenti reperiti nel corso delle operazioni di descrizione nel procedimento ante causam R.G. 51062/2019 – in particolare i 149.523 file e 686 documenti cartacei come selezionati dal CTU nel corso del procedimento cautelare ante causam e identificati nella relazione allegata sub doc. 53 dell'Ing. , già parte dell'elenco di cui Pt_1 all'allegato 5-ter alla Relazione dell'Ing. allegata al ricorso cautelare ante causam, Pt_1 recante "Elenco dei nomi file e relativi codici hash SHA-1 di ogni documento contenuto nel Disco GE" – e documenti derivanti o ad essi connessi comunque riferibili a e CP_1 [...]
costituiscono violazione di segreti commerciali di titolarità di ai sensi degli artt. CP_6 CP_1 98 e 99 cpi e/o ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cc;
2.accertare e dichiarare che la sottrazione e/o detenzione e/o uso e/o divulgazione da parte dei convenuti dei file informatici e degli altri documenti reperiti nel corso delle operazioni di descrizione nel procedimento ante causam R.G. 51062/2019 – in particolare i 149.523 file e 686 documenti cartacei come selezionati dal CTU nel corso del procedimento cautelare ante causam e identificati nella relazione allegata sub doc. 53 dell'Ing. , già parte dell'elenco di cui Pt_1 all'allegato 5-ter alla Relazione dell'Ing. allegata al ricorso cautelare ante causam, Pt_1 recante "Elenco dei nomi file e relativi codici hash SHA-1 di ogni documento contenuto nel Disco GE" – e documenti derivanti o ad essi connessi comunque riferibili a e CP_1 [...]
costituiscono, altresì, violazione dei diritti d'autore sulle banche dati e software CP_6 CP_1 indicati in narrativa;
3.accertare e dichiarare che le condotte dei convenuti indicate in atti costituiscono, inoltre e indipendentemente, atti di concorrenza sleale ex art. 2598 cc.; per l'effetto
4.inibire ai convenuti qualsiasi utilizzo, sfruttamento economico, comunicazione a terzi e divulgazione, in qualsiasi modo attuati, dei segreti commerciali, banche dati e software di titolarità di;
CP_1
5.inibire ai convenuti la prosecuzione delle attività di concorrenza sleale indicate in atti e adottare, ai sensi dell'art. 2599 cod. civ., ogni ulteriore opportuno provvedimento al fine di eliminare o quantomeno ridurre le conseguenze degli illeciti concorrenziali;
6.ordinare ai convenuti l'eliminazione dai server e/o da qualsiasi altro dispositivo in uso o nella disponibilità dei convenuti dei file e documenti di titolarità di nonché la distruzione di CP_1
pagina 2 di 36 qualsiasi supporto, cartaceo o digitale, contenente segreti commerciali, banche dati e software di titolarità di;
CP_1
7.ordinare ai convenuti il ritiro dal mercato di qualsiasi materiale, su supporto cartaceo o digitale, riproducente o incorporante i segreti commerciali, banche dati e software di titolarità ; CP_1
8.fissare, ai sensi dell'art. 124 cpi e 163 lda (ovvero, alternativamente, ai sensi dell'art. 614 bis cpc), una penale non inferiore a euro 100.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'inibitoria, nonché un'ulteriore penale non inferiore a euro 10.000,00 per ogni file, software, dato e documento di titolarità di indebitamente utilizzato o divulgato a terzi dai convenuti CP_1 in violazione del provvedimento di inibitoria;
9.condannare i convenuti al risarcimento dei danni cagionati derivanti dalle predette violazioni e dalle predette attività di concorrenza sleale, ivi inclusa la retroversione degli utili, da quantificarsi a seguito di apposita CTU contabile o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, da quantificarsi in misura non inferiore alla metà del danno patrimoniale;
10.ordinare, ai sensi degli articoli 126 cpi, 166 lda, 2600 cod. civ e 120 cod. proc. civ., la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nella home page del sito web della convenuta , in apposito banner pop-up autoeseguibile e per almeno 30 giorni a far data da CP_2 quello successivo al deposito, nonché sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Repubblica” e, in italiano e inglese, su due riviste di settore quali “IPCM - International Paint & Coating Magazine” e “AI – Automotive Industries”, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, a cura dell'attrice e a spese dei convenuti, con rivalsa delle spese stesse a fronte dell'esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte dei convenuti.
11. Nel merito, in relazione alle domande riconvenzionali dei convenuti, rigettare nel migliore dei modi le domande formulate in via riconvenzionale dai convenuti in quanto inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
12. In via istruttoria, ammettere prova orale per testimoni sui seguenti capitoli di prova (da leggersi in forma interrogativa):
- “vero il documento “Relazione Attività di Indagine” rilasciato dalla società Nero TK di cui al doc. 52 in atti che si rammostra al teste e vero il suo contenuto”; CP_1
- “vero che le fatture e gli ordini di cui al doc. 51 che si rammostra al teste si riferiscono alla Banca Dati della GE S.p.A. denominata “TE””;
- “vero che gli importi indicati nelle fatture e negli ordini di cui al doc. 51, riepilogati nel doc. 50, che si rammostrano al teste corrispondono in particolare ai costi sostenuti da CP_1 per la costituzione, verifica e presentazione della Banca Dati denominata
[...]
“TE””;
- “vero che le fatture e gli ordini di cui ai docc. 106 e 107 che si rammostrano al teste si riferiscono alla Banca Dati della GE S.p.A. denominata “TE””;
- “vero che gli importi indicati nelle fatture e negli ordini di cui ai docc. 106 e 107 che si rammostrano al teste corrispondono in particolare ai costi sostenuti da per la CP_1 costituzione, verifica e presentazione della Banca Dati denominata “TE”;
- “vero il documento denominato “IS6417 Istruzione operativa - Procedura IT e Guida al Takeout” di cui al doc. 63 che si rammostra al Teste e vero il suo contenuto”; CP_1
- “vero che il documento denominato “IS6417 Istruzione operativa - Procedura IT e Guida al Takeout” di cui al doc. 63 in atti che si rammostra al Teste è stato adottato e CP_1 implementato da nei confronti dei suoi dipendenti a far data dal 15 luglio CP_1 2015ed è rimasto in vigore fino all'ottobre 2021”;
pagina 3 di 36 - “vero che il documento denominato “IS6417 Istruzione operativa - Procedura IT e Guida al Takeout” di cui al doc. 63 in atti che si rammostra al Teste è stato comunicato e reso CP_1 noto a tutti i dipendenti della con l'ufficializzazione procedura SQR3263 di cui CP_1 al doc. 114 che si rammostra al teste”;
- “vero che tutti i dipendenti della erano tenuti a prendere visione dell'Istruzione CP_1
Operativa IS6417 di cui al doc. 63 che si rammostra al teste e, CP_1 CP_1 conseguentemente, ad essere a conoscenza di quanto ivi riportato”;
- “vero il documento denominato “Istruzione operativa IS6188 GE - Regole di utilizzo della Strumentazione e dei Servizi Informatici Aziendali” di cui al doc. 64 in atti che si CP_1 rammostra al Teste e vero il suo contenuto”;
- “vero che il documento denominato “Istruzione operativa IS6188 - Regole di utilizzo CP_1 della Strumentazione e dei Servizi Informatici Aziendali” di cui al doc. 64 in atti che si CP_1 rammostra al Teste è stato, adottato e implementato da nei confronti dei suoi CP_1 dipendenti a far data dal 20 aprile 2015 ed è rimasto in vigore fino ad oggi”;
- “vera la schermata riprodotta nel doc. 65 in atti relativa all'Ufficializzazione GE CP_1
Istruzione operativa IS6188 di cui al doc. 64 e vero il suo contenuto”; CP_1
- “vero che in data 22 aprile 2015, tramite i responsabili CP_1 [...]
e ufficializzava ai propri Controparte_7 Controparte_8 dipendenti l'adozione e l'implementazione “Istruzione operativa IS6188 GE - Regole di utilizzo della Strumentazione e dei Servizi Informatici Aziendali” di cui al doc. 64 in CP_1 atti che si rammostra al Teste, come da comunicazione interna di cui al doc. 65 che si rammostra al teste”;
- “vero che tutti i dipendenti della erano tenuti a prendere visione dell'Istruzione CP_1 Operativa IS6188 di cui al doc. 64 che si rammostra al teste e, CP_1 CP_1 conseguentemente, ad ottemperare alle disposizioni ivi indicate”;
- “Vero che nel corso degli ultimi 6 mesi prima delle loro dimissioni, avvenute il 28 marzo 2019, e dunque in costanza del loro rapporto di lavoro dirigenziale con i CP_1 signori e hanno intrattenuto rapporti CP_3 CP_5 Controparte_4 di collaborazione con la società cinese AN NG Intelligent Equipment Co. Ltd non autorizzati da;
CP_1
- “Vero che nel corso degli ultimi 6 mesi prima delle loro dimissioni, avvenute il 28 marzo 2019, e dunque in costanza del loro rapporto di lavoro dirigenziale con i CP_1 signori e hanno incontrato CP_3 CP_5 Controparte_4 segretamente personale apicale di detta società cinese AN NG Intelligent Equipment Co. Ltd, tra cui la Sig.ra ”; Per_1
- “Vero che nel corso degli ultimi 6 mesi prima delle loro dimissioni, avvenute il 28 marzo 2019, e dunque in costanza del loro rapporto di lavoro dirigenziale con i CP_1 signori e hanno stipulato un accordo CP_3 CP_5 Controparte_4 con la società cinese AN NG Intelligent Equipment Co. Ltd, impegnandosi a costituire una società commerciale e industriale avente base in Italia con il medesimo oggetto sociale e aziendale di che collaborasse con la predetta società cinese”; CP_1
- “Vero che nel corso degli ultimi 6 mesi prima delle loro dimissioni, avvenute il 28 marzo 2019, e dunque in costanza del loro rapporto di lavoro dirigenziale con i CP_1 signori e hanno messo a disposizione CP_3 CP_5 Controparte_4 di AN NG Intelligent Equipment Co. Ltd il know-how aziendale e la loro CP_1 stessa collaborazione professionale”;
pagina 4 di 36 - “Vero che nel corso degli ultimi 6 mesi prima delle loro dimissioni, avvenute il 28 marzo 2019, e dunque in costanza del loro rapporto di lavoro dirigenziale con i CP_1 signori e hanno rivelato alla società CP_3 CP_5 Controparte_4 cinese AN NG Intelligent Equipment Co. Ltd informazioni riservate relative alle società del Gruppo GE S.p.A. tra cui i processi produttivi, i costi di produzione, le specifiche tecniche dei prodotti, i dettagli della clientela, le liste fornitori, le condizioni contrattuali e le procedure di vendita”;
- “Vero che in data 1 aprile 2019, essendo ancora presente in azienda nel CP_1 periodo di preavviso successivo alle dimissioni date il 29 marzo 2019, il Sig. ha CP_5 accompagnato presso Pininfarina SpA una delegazione della società cinese AN NG Intelligent Equipment Co. Ltd”; Testimoni: Dott. legale rappresentante presso Via Testimone_1 CP_9 CP_9 Vittime 11 Settembre 2001 n. 25/L41049 Sassuolo, Modena, Italy [cap. 1]; - Dott. Testimone_2
presso [cap. 2,3,4,5]; - Dott. e Dott.ssa ,
[...] CP_1 CP_8 CP_7 presso [capp. 4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14]; - Dott. presso CP_1 Testimone_3 CP_1
[capp. 15,16,17,18,19,20];
[...]
13.ordinare ai convenuti l'esibizione in giudizio ex art. 210 cpc e 121, comma 2, cpi dei 149.523 file e 686 documenti cartacei come selezionati dal CTU nel corso del procedimento cautelare ante causam e identificati nella relazione allegata sub doc. 53 dell'Ing. , già parte Pt_1 dell'elenco di cui all'allegato 5-ter alla Relazione dell'Ing. allegata al ricorso cautelare Pt_1 ante causam, recante "Elenco dei nomi file e relativi codici hash SHA-1 di ogni documento contenuto nel Disco GE" e documenti derivanti o ad essi connessi comunque riferibili a CP_1 e;
CP_6
14.ordinare ai convenuti l'esibizione in giudizio delle scritture contabili e delle fatture di vendita di servizi, prodotti, dispositivi forniti e commercializzati a terzi grazie all'uso e sfruttamento dei segreti commerciali, banche dati e software di titolarità , nonché la documentazione CP_1 tecnica, disegni, file progettuali, cataloghi, materiale pubblicitario, manuali d'istruzione, dépliant, brochure, fotografie, fatture, offerte commerciali, ordini, documenti di trasporto, importazione e sdoganamento, bolle di consegna, archivi e inventari cartacei e/o digitali relativi ai medesimi servizi, prodotti e dispositivi;
15.disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile, volta alla quantificazione dell'ammontare del danno derivato all'attrice dagli illeciti commessi dai convenuti, ovvero al calcolo degli utili rivenienti a questi ultimi per effetto dei suddetti illeciti, dei quali si è chiesta la retroversione.
16.ammettere prova per testi sui seguenti capitoli (da leggersi in forma interrogativa):
- “vero che, a partire almeno dal giugno 2015, i moduli denominati “Assegnazione e Autorizzazione al trasporto di Personal Computer” come quelli sub doc. 117 fascicolo , CP_1 che si rammostra al teste, venivano sottoposti per la sottoscrizione dall'Ufficio IT di CP_1 a tutti i dipendenti della ai quali venivano dati in dotazione PC portatili o
[...] CP_1 memorie esterne della;
CP_1
- “vero che il signor , ex dipendente nel giugno 2015 non ha CP_5 CP_1 sottoscritto il documento denominato Assegnazione e Autorizzazione al trasporto di Personal Computer contenuto nel doc. 117 fascicolo , che si rammostra al teste, che era stato CP_1 predisposto dall'Ufficio IT di in quanto si trovava sempre fuori azienda per CP_1 lavoro e difficilmente reperibile dallo stesso Ufficio IT”;
- “vero che la parte “Restituzione” del documento denominato Assegnazione e Autorizzazione al trasporto di Personal Computer relativo alla posizione del signor di cui al CP_5 doc. 117 fascicolo , che si rammostra al teste, non è stato compilato in quanto CP_1 CP_5
pagina 5 di 36 si è allontanato da in data 20 maggio 2019, lasciando le attrezzature CP_5 CP_1 informatiche presso il suo ufficio senza passare per l'Ufficio IT”. Testimoni: Sui suddetti capitoli a. e b. il signor (presso e il signor Testimone_4 CP_1 RA Zone (domiciliato in via Don Michele Merlino 6, Cerano – NO), entrambi dipendenti IT di nel giugno 2015; Sul capitolo c. il Dott. (CFO e la CP_1 Testimone_5 CP_1 Dott.ssa (Executive Director Human Resources GE S.p.A.), entrambi presso Testimone_6
CP_1 17. In via istruttoria, a prova contraria, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli (da leggersi in forma interrogativa):
- “vero che, a partire almeno dal giugno 2015, i moduli denominati “Assegnazione e Autorizzazione al trasporto di Personal Computer” come quelli sub doc. 117 fascicolo , CP_1 che si rammostra al teste, venivano sottoposti per la sottoscrizione dall'Ufficio IT di CP_1 a tutti i dipendenti della ai quali venivano dati in dotazione PC portatili o
[...] CP_1 memorie esterne della;
CP_1
- “vero che il signor , ex dipendente nel giugno 2015 non ha CP_5 CP_1 sottoscritto il documento denominato Assegnazione e Autorizzazione al trasporto di Personal Computer contenuto nel doc. 117 fascicolo , che si rammostra al teste, che era stato CP_1 predisposto dall'Ufficio IT di in quanto si trovava sempre fuori azienda per CP_1 lavoro e difficilmente reperibile dallo stesso Ufficio IT”;
- “vero che la parte “Restituzione” del documento denominato Assegnazione e Autorizzazione al trasporto di Personal Computer relativo alla posizione del signor di cui al CP_5 doc. 117 fascicolo , che si rammostra al teste, non è stato compilato in quanto CP_1 CP_5
si è allontanato da in data 20 maggio 2019, lasciando le attrezzature
[...] CP_1 informatiche presso il suo ufficio senza passare per l'Ufficio IT”. Testimoni: Sui suddetti capitoli a. e b. il signor (presso e il signor Testimone_4 CP_1 RA Zone (domiciliato in via Don Michele Merlino 6, Cerano – NO), entrambi dipendenti IT di nel giugno 2015; Sul capitolo c. il Dott. (CFO e la CP_1 Testimone_5 CP_1 Dott.ssa ( , entrambi presso Testimone_6 Controparte_10 in caso ammissione del capitolo di prova avversario n. 5 (“Vero è che, nel periodo CP_1 in cui Lei era dipendente della Le era permesso l'utilizzo di chiavette USB anche CP_1 personali o ad uso promiscuo per scaricare e portare all'esterno dell'azienda ogni tipo di documentazione lavorativa a cui Lei aveva accesso nell'esercizio delle sue funzioni?”) 18. ammettere a prova contraria diretta sul medesimo capitolo 5 avversario (da leggersi in forma negativa) i seguenti testimoni, e all'esito, ove ritenuto opportuno, disporre il confronto ex art. 254 cpc tra i testi indicati dai convenuti e quelli indicati di seguito da parte attrice: CP_11
, presso Process
[...] Controparte_12 CP_1 Testimone_7 Engineering Senior Manager presso Vice CP_1 CP_1 Testimone_8 President Project Execution presso Vice President CP_1 CP_1 Testimone_9 Sales e Sales presso Controparte_13 Controparte_14 CP_1
Area Sales Manager Germany GE S.p.A., presso
[...] Testimone_10 CP_1 19.Con vittoria di spese, anche di CTP e CTU, diritti e onorari, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, ivi incluse quelle del giudizio cautelare R.G. 51062/2019 e della successiva fase di reclamo R.G. 11966/2021.
*** Per i Convenuti
pagina 6 di 36 Previa revoca, per quanto eventualmente occorra, dell'ordinanza del 05.05.2021 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, G.R. Dott. Rolfi, nel giudizio di reclamo R.G. 11966/2021: in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande nuove formulate da con la CP_1 memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c; nel merito, in via principale: 1) rigettare nel migliore dei modi le domande svolte da nei confronti dell'ing. CP_1
ing. , ing. e di CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
per tutte le ragioni descritte in narrativa;
Controparte_2 2) in subordine: nella denegata ipotesi di concessione delle misure richieste da diverse dal CP_1 risarcimento del danno, limitarle come segue: (a) quanto all'inibitoria, confermare la misura così come disposta dall'ordinanza di reclamo del 05.05.2021 nel procedimento sub R.G. 11966/21 e quindi con (i) esclusione dei file e documenti di cui agli allegati 1.6 e 1.7 al doc. 53 avv.; e (ii) la specifica che in presenza di documenti (b) quanto alla distruzione e al ritiro dal commercio, a specifici informazioni o prodotti che l'attrice dovesse allegare e provare essere in violazione e/o interferenti con i diritti di CP_1
[...] (c) quanto alla penale, concederla nella misura ritenuta di giustizia e pari al massimo a quella (Euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della misura) disposta dall'ordinanza emessa dal Collegio nel procedimento sub R.G. 11966/21 con l'ordinanza del 05.05.2021;
“spuri”, e cioè contenenti anche informazioni che non possono costituire segreti, la violazione potrà ritenersi ex fide bona sussistente solo nel caso di utilizzo della componente “coperta” ex artt. 98 e 99 c.p.i.; in via riconvenzionale:
3) accertare e dichiarare che i 149.523 file e 686 documenti cartacei selezionati dal CTU nel giudizio cautelare R.G. 51062/19 ed elencati sub doc. 53 avv., singolarmente e/o nel loro insieme, non costituiscono segreti commerciali protetti ex art. 98 c.p.i., per assenza dei relativi requisiti di protezione come esposto in narrativa;
4) accertare e dichiarare che le condotte commesse da con riferimento al CP_1 mantenimento in funzione e controllo sistematico delle e-mail lavorative degli ing.ri CP_3
e dopo le relative dimissioni per come descritte in narrativa ai § 3.1.4, 10 e CP_4 CP_5 11 della comparsa di costituzione e risposta del 03.11.2021 costituiscono violazione del diritto inviolabile dei convenuti ing. ing. e ing. CP_3 Controparte_4 CP_5 alla segretezza della loro corrispondenza come manifestazione della loro identità personale ex artt. 2 e 15 Cost. e 8 CEDU, per tutte le ragioni descritte nella comparsa di costituzione e risposta del 03.11.2021 e negli atti successivi;
5) dato atto che le condotte commesse da con riferimento al mantenimento in CP_1 funzione e controllo sistematico delle e-mail lavorative dei convenuti ing. ing. CP_3
e ing. dopo le relative dimissioni (per come descritte ai §§ Controparte_4 CP_5 3.1.4, 10 e 11 della comparsa di costituzione e risposta del 03.11.2021 e negli atti successivi) costituiscono trattamento illecito dei loro dati personali ex artt. 113 e 114 d.lgs. 196/2003 e/o ex artt. 1.2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 24 e 32 reg. UE 679/2016, condannare l'attrice al CP_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dai convenuti ing.
ing. e ing. in ragione delle condotte CP_3 Controparte_4 CP_5 medesime, quantificati nella misura di Euro 75.000,00 per ciascuno degli ing.ri CP_3
e (e quindi in totale di Euro 225.000,00) o nella diversa misura che verrà CP_4 CP_5 accertata in corso di causa, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
pagina 7 di 36 in ogni caso:
6) condannare al pagamento in favore dei convenuti di spese e compensi CP_1 professionali e di CTP, oltre IVA e C.P.A., del presente giudizio di merito e dei giudizi cautelari R.G. 51062/19 e relativo sub-procedimento R.G. 51062-1/19, nonché del relativo procedimento di reclamo R.G. 11966/21;
7) condannare ex art. 96.1 e/o 96.3 c.p.c. al pagamento di una somma CP_1 equitativamente determinata da codesto Ill.mo Tribunale per le ragioni tutte esposte al § 3 della memoria ex art. 183.6 n. 1) c.p.c. In via istruttoria: A.- Ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: (1) “Vero è che Lei è stata dipendente della dal novembre 2016 all'ottobre 2019 con CP_1 le mansioni di “Conveyor Engineer”?” (2) “Vero è che Lei è stato dipendente della dal giugno 2014 al febbraio 2020 con le CP_1 mansioni di “Automation Engineering Manager”?” (3) “Vero è che Lei è stato dipendente della dal giugno 2015 al dicembre 2018 con CP_1 le mansioni di “Sales & Marketing Junior Manager”?” (4) “Vero è che Lei, nel gennaio 2022, era dipendente della ” CP_1 (5) “Vero è che, nel periodo in cui Lei era dipendente della Le era permesso CP_1 l'utilizzo di chiavette USB anche personali o ad uso promiscuo per scaricare e portare all'esterno dell'azienda ogni tipo di documentazione lavorativa a cui Lei aveva accesso nell'esercizio delle sue funzioni?” (6) “Vero è che, al momento delle Sue dimissioni dalla la Le ha chiesto CP_1 CP_1 la riconsegna unicamente del laptop aziendale che Le era stato fornito in dotazione per lo svolgimento delle Sue mansioni e di eventuali hard disk esterni, come da modello sub doc. 16 fascicolo , che si rammostra al teste?” CP_2 (7) “Vero è che la non Le ha mai chiesto, al momento o in occasione della CP_1 cessazione del Suo rapporto di lavoro con la la riconsegna e/o la formattazione di CP_1 chiavette USB utilizzate per scaricare e/o portare all'esterno dell'azienda ogni tipo di documentazione lavorativa?” (10) “Vero è che, dopo le dimissioni dell'ing. nel maggio 2019, Lei ha ricevuto dal CP_5 suo datore di lavoro indicazione di comunicare all'esterno dell'azienda, in particolare ai referenti dei progetti gestiti dall'ing. , che egli era assente per motivazioni personali?” CP_5 (13) “Vero è che prima di avere cognizione del persistente accesso ai dati personali contenuti nella sua casella di posta elettronica ( ) e della circostanza che la Email_1 stessa fosse ancora attiva, l'ing. non mostrava alcuna forma di sofferenza CP_3 psicologica?” (14) “Vero è che prima di avere cognizione del persistente accesso ai dati personali contenuti nella sua casella di posta elettronica ( ) e della circostanza che la Email_2 stessa fosse ancora attiva, l'ing. non mostrava alcuna forma di sofferenza CP_5 psicologica?” (15) “Vero è che prima di avere cognizione del persistente accesso ai dati personali contenuti nella sua casella di posta elettronica ( ) e della circostanza che Email_3 la stessa fosse ancora attiva, l'ing. non mostrava alcuna forma di Controparte_4 sofferenza psicologica?” (16) “Vero è che ad ogni nuovo messaggio di accesso ai propri dati o di archiviazione della casella di posta elettronica ( ) l'ing. evidenziava una Email_1 CP_3 sofferenza psicologica ed un patimento interiore fonte di stati ansiosi e di stress?”
pagina 8 di 36 (17) “Vero è che ad ogni nuovo messaggio di accesso ai propri dati o di archiviazione della casella di posta elettronica ( ) l'ing. evidenziava una Email_2 CP_5 sofferenza psicologica ed un patimento interiore fonte di stati ansiosi e di stress?” (18) “Vero è che ad ogni nuovo messaggio di accesso ai propri dati o di archiviazione della casella di posta elettronica ( ) l'ing. Email_3 Controparte_4 evidenziava una sofferenza psicologica ed un patimento interiore fonte di stati ansiosi e di stress?” Si indicano come testi:
- per i capitoli 1, 5, 6 e 7 la sig.ra , c/o Alfa Laval Italy s.r.l., via Felice Casati 20, Testimone_11 20124 Milano;
- per i capitoli 2, 5, 6 e 7 il sig. , c/o Industry A.M.S. s.r.l., Via Dante Giacosa snc, Tes_12 81025 Marcianise (CE);
- per i capitoli 3, 5, 6 e 7 il sig. c/o Europa Trading s.r.l. – dip. Technovare, Via Tes_13 Frattarotonda Vado Lardo, 15C, 03012 Anagni (FR);
- per i capitoli 4 e 5 i sig.ri e c/o Tes_14 Tes_15 CP_1
- per il capitolo 10 i sig.ri e , entrambi c/o e il sig. Testimone_16 Testimone_17 CP_1
c/o J-Co America Corp., 888 888 W. Big Beaver Rd., Suite 1295 Troy, MI Testimone_18 48084, Stati Uniti d'America;
- per i capitoli 13 e 16 la sig.ra , Via Antonio Gramsci 28, Roncello (MB); Testimone_19
- per i capitoli 14 e 17 il sig. c/o PDF s.r.l., Via Piero della Francesca 68, 20154 Tes_20 Milano;
- per i capitoli 15 e 18 la sig.ra , Viale dei Mille 21, Vigevano (PV). Parte_2 B.- Ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante di sig. CP_1 CP_15
(v. visura camerale di al 24.01.2022 sub doc. 68) sui seguenti capitoli:
[...] CP_1 (8) “Vero è che, nel periodo antecedente il 20 maggio 2019, la permetteva ai suoi CP_1 dipendenti l'utilizzo di chiavette USB anche personali o ad uso promiscuo per scaricare e portare all'esterno dell'azienda ogni tipo di documentazione lavorativa a cui avevano accesso nell'esercizio delle loro funzioni?” (9) “Vero è che, nel periodo antecedente il 20 maggio 2019, la non ha mai chiesto ai CP_1 suoi dipendenti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la restituzione e/o la formattazione di chiavette USB utilizzate per scaricare e/o portare all'esterno dell'azienda documentazione lavorativa?” (11) “Vero è che gli account di posta elettronica aziendali in dotazione agli ing.ri CP_3 ( ), ( ) e CodiceFiscale_4 Controparte_4 Email_3
( ) sono stati mantenuti attivi dalla dopo la CP_5 CodiceFiscale_5 CP_1 cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente, da fine marzo 2019 per e CP_3
e da fine maggio 2019 per ) fino al mese di marzo 2021?” CP_4 CP_5 (12) “Vero è che, dopo le dimissioni degli ing.ri e CP_3 Controparte_4
(rispettivamente, da fine marzo 2019 per e e da fine maggio CP_5 CP_3 CP_4 2019 per ), ha dato indicazione di comunicare all'esterno dell'azienda che i tre CP_5 CP_1 Ingegneri suddetti non si erano dimessi ma erano assenti per motivazioni personali?” C.- Ammettere le seguenti istanze di esibizione ex art. 210 e 212 c.p.c. da parte dell'attrice CP_1
con condanna di a esibire:
[...] CP_1
- il contenuto delle caselle di posta elettronica aziendali in dotazione agli ing.ri CP_3 ( ), ( ) e CodiceFiscale_4 Controparte_4 CodiceFiscale_6
( ) e in caso ammissione del capitolo di prova avversario CP_5 CodiceFiscale_5 n. 5 (“Vero è che, nel periodo in cui Lei era dipendente della Le era permesso CP_1
pagina 9 di 36 l'utilizzo di chiavette USB anche personali o ad uso promiscuo per scaricare e portare all'esterno dell'azienda ogni tipo di documentazione lavorativa a cui Lei aveva accesso nell'esercizio delle sue funzioni?”), ammettere a prova contraria diretta sul medesimo capitolo 5 avversario (da leggersi in forma negativa) i seguenti testimoni, e all'esito, ove ritenuto opportuno, disporre il confronto ex art. 254 cpc tra i testi indicati dai convenuti e quelli indicati di seguito da parte attrice:
- , presso CP_11 Controparte_12 CP_1
- , Process Engineering Senior Manager presso Testimone_7 CP_1 CP_1
- Vice President Project Execution GE S.p.A., presso Testimone_8 CP_1
- Vice President Sales e Testimone_9 Controparte_16
presso
[...] CP_1
- Area Sales Manager Germany GE S.p.A., presso Testimone_10 CP_1 Con vittoria di spese, anche di CTP e CTU, diritti e onorari, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, ivi incluse quelle del giudizio cautelare R.G. 51062/2019 e della successiva fase di reclamo R.G. 11966/2021.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 Con atto di citazione del 31.03.2021, ha adito il Tribunale di Milano Sezione CP_1
XIV - Specializzata per le Imprese “A”, dolendosi della sistematica attività di sottrazione di know-how, documenti riservati, banche dati e software, nonché di concorrenza sleale da parte degli ingegneri ed ex dipendenti e , attività CP_3 CP_5 Controparte_4 tutte finalizzate alla costituzione e all'accreditamento sul mercato di
[...]
(di seguito ”); ha chiesto, quindi, il risarcimento del danno Controparte_2 CP_2 subito in conseguenza delle condotte contestate.
In via di premessa, l'Attrice ha allegato di essere una delle società leader a livello globale nella progettazione e realizzazione di impianti completi automatizzati chiavi in mano per la verniciatura delle scocche automobilistiche, per la quale hanno lavorato, sino al 28.03.2019, i
Convenuti ingegneri e , ricoprendo ruoli dirigenziali. CP_3 CP_5 CP_4
Quest'ultimi, in data 21.06.2019, hanno costituito la Controparte_2
amministrata dai medesimi, la quale opera nello stesso settore dell'Attrice, grazie anche allo
[...] sfruttamento delle informazioni costituenti oggetto del know-how della . CP_1
Per meglio far luce sulla questione, l'Attrice ha incaricato il dott. (collaboratore Persona_2 dello studio legale che la difende) di compiere un'indagine di digital forensics sui dispositivi
GE in uso ai Convenuti, da cui è emersa una significativa attività di visualizzazione e archiviazione di informazioni aziendali (in particolare banche dati qualificate, segreti commerciali e software) su dispositivi esterni, anche tramite uso di chiavette USB (cfr. par.
2.2 dell'atto di citazione).
pagina 10 di 36 Alla luce di tali risultanze, ha avuto avvio il contezioso tra le Parti, iniziato con il procedimento cautelare ante causam (r.g. n. 51062/2019), proseguito con il reclamo (r.g. n. 11966/2021) e giunto all'odierno giudizio di merito.
A.2 Il procedimento cautelare (r.g. n. 51062/2019) e il reclamo (r.g. n. 11966/2021).
A.2.1 (di seguito, anche solo ) ha promosso un procedimento cautelare per CP_1 CP_1 descrizione, inibitoria e sequestro, volto alla cristallizzazione della prova degli asseriti illeciti, oltre che all'ottenimento delle misure utili ad impedirne la prosecuzione.
Al riguardo, ha allegato che: CP_1
- all'esito delle operazioni di descrizione, il c.t.u. ha rilevato presso la sede e i server di ben CP_2
945.287 documenti della , pari a 149.562, se non si considerano le copie, oltre a CP_1 documentazione cartacea ulteriore;
- tali file e documenti coincidono con gli originali contenuti nel c.d. Disco GE (i.e. l'archivio fornito dall'Attrice in ausilio agli Ufficiali Giudiziari, contenente la documentazione GE potenzialmente accessibile da parte degli ex dirigenti durante il loro rapporto lavorativo);
- con memoria depositata il 12.05.2020 e l'allegata memoria tecnica (doc. 48 fascicolo cautelare),
ha fornito al Tribunale una descrizione analitica del “campione rappresentativo” di file e CP_1 documenti descritti, quale prova esemplificativa della tipologia di documenti raccolta nel corso delle operazioni, nel rispetto anche del principio di economia processuale in ambito cautelare
(solo per l'analisi dettagliata di 15 documenti è stato necessario predisporre un memo di 264 pagine - doc. 48 fascicolo cautelare);
- con ordinanza del 23.02.2021, il Giudice, pur rilevando la duplicazione illegittima e la proteggibilità delle informazioni di , ha: (i) confermato il provvedimento in relazione ai soli CP_1 documenti di cui è stato illustrato dettagliatamente il contenuto (quindi solo 15 su 149.562); (ii) rigettato le istanze di sequestro e inibitoria, sul presupposto che i file e i documenti descritti non fossero attinenti al “manufatto oggetto di contraffazione”, precisando, tuttavia, l'illiceità del relativo uso, essendo tali file contenitivi di informazioni segrete ai sensi dell'art. 98 c.p.i.
A.2.2 L'ordinanza è stata reclamata da in relazione alla parte in cui ha disposto il rigetto CP_1 dell'istanza di inibitoria e sequestro, nonché confermato la misura della descrizione limitatamente alla lamentata violazione brevettuale e ad un limitato numero di file e documenti rilevanti.
A supporto del reclamo, ha dedotto che: CP_1
- l'ordinanza non ha tenuto conto di alcuni elementi determinanti, rispettivamente, ai fini della valutazione dei presupposti per la tutela dei file e dei documenti di proprietà reperiti presso CP_1
i Convenuti, nonché ai fini della definizione del petitum cautelare;
- in particolare, nel limitare il provvedimento al campione rappresentativo di file, non è stato considerato che tutti i 149.562 documenti erano già stati individuati da nell'elenco allegato CP_1 al ricorso, e che tale mole avrebbe dovuto essere valutata nel suo insieme ai fini dell'art. 98 c.p.i.;
pagina 11 di 36 - nel rigettare la domanda sul presupposto che i file e i documenti descritti non fossero attinenti al
“manufatto oggetto di contraffazione”, l'ordinanza non ha tenuto conto del fatto che la sottrazione indebita dei file e dei documenti da parte degli ex dirigenti e la detenzione illegittima dei medesimi costituiscono ipotesi autonome di violazione, non necessariamente connesse all'attività di contraffazione brevettuale.
Successivamente, ha provveduto ad un'ulteriore e più dettagliata classificazione di tutti i CP_1
149.562 file reperiti, collocando ciascuno di essi nelle sottocategorie tecnico-funzionali rispetto alle prime tre individuate (banche dati, segreti, software - All. 1 alla Relazione Tecnica sub doc.
53).
Il Collegio, considerato il rinvenimento di notevoli quantità di file (n. 149.562 informatici e 686 cartacei), difficilmente considerabili come frutto di una “conservazione inavvertita”, unitamente alla certa violazione dell'art. 2105 c.c. da parte dei Convenuti e alla verosimile sussistenza, rispetto alle informazioni sottratte, dei requisiti di cui all'art. 98 c.p.i., in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, ha: (i) confermato la descrizione, estendendola ai file meglio individuati negli elenchi di cui agli allegati da 1.1. a 1.5 (e con esclusione dei documenti di cui agli allegati 1.6 e 1.7) al doc. A di depositato in sede di reclamo, nonché ai 686 documenti CP_1 cartacei reperiti nel corso delle operazioni di descrizione;
(ii) inibito ai Convenuti qualsiasi uso dei file individuati negli elenchi di cui agli allegati da 1.1. a 1.5 (e con esclusione dei documenti di cui agli allegati 1.6 e 1.7) al doc. A e dei 686 documenti cartacei reperiti nel corso delle operazioni di descrizione.
A.3 Il presente giudizio di merito.
Con il presente giudizio di merito, ha chiesto: (i) di accertare che le condotte illecite CP_1 contestate ai Convenuti costituiscono violazione di segreti commerciali e di diritti d'autore nonché atti di concorrenza sleale;
(ii) di inibire l'utilizzo di segreti commerciali, banche dati e software di nonché l'attività di concorrenza sleale;
(iii) condannare i convenuti al CP_1 risarcimento dei danni cagionati derivanti dalle predette violazioni e dalle predette attività di concorrenza sleale.
A supporto delle proprie domande, l'Attrice ha dedotto:
- la necessità di integrare la c.t.u. della fase cautelare, al fine di confermare che i 149.562 file informatici e i 686 documenti cartacei costituiscono segreti commerciali, banche dati e codici sorgente di , individualmente o nel loro insieme, anche ai fini della concorrenza sleale;
CP_1
- che le informazioni contenute nei suddetti file e documenti, costituenti una rilevante porzione del patrimonio aziendale, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 98 c.p.i., posto che: (i) dette informazioni, secondo i parametri delineati della giurisprudenza, possono ritenersi segrete e di valore economico, atteso che afferiscono alla clientela, alle condizioni economiche praticate e ai processi tecnico-produttivi e non sono suscettibili di divulgazione all'esterno; (ii) ha CP_1 adottato adeguate misure di sicurezza, avendo limitato l'accesso alla propria rete ai soli p.c.
pagina 12 di 36 forniti dalla stessa ai dipendenti in dotazione, tramite apposite credenziali assegnate ad essi dal servizio IT;
(iii) ha adottato, da tempo, un proprio regolamento interno denominato CP_1
“Istruzione Operativa – Regole di utilizzo Strumenti e Servizi Informatici Aziendali IS 6188”, consegnato in cartaceo a ciascun dipendente;
- che nel corso delle operazioni è altresì emersa la sottrazione e detenzione della banca dati
“TE” di , suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 102bis e ss. l.d.a.; CP_1
- che le condotte dei Convenuti aventi ad oggetto le informazioni de quibus rilevano anche ai fini della concorrenza sleale sub n. 3 dell'art. 2598 c.c., indipendentemente dalla loro classificazione quali segreti commerciali;
- che sussistono ulteriori ipotesi di concorrenza sleale, posto che i Convenuti, contrariamente ai canoni di correttezza professionale: (i) hanno violato l'art. 2105 c.c., provvedendo alla redazione di bozze di appunti della costituenda società, anche in costanza di rapporto lavorativo, da cui emerge l'intento di avvalersi del supporto di partners e di travasarne i dipendenti e i clienti CP_1
(docc. 10, 11, 12 cautelare); (ii) una volta costituita la società, hanno compiuto atti di sviamento di clientela, partecipando alla gara di appalto indetta da Eicher Volvo, in concorrenza con società del gruppo GE-Taikisha, presentando una linea di produzione per il trattamento di corpi ad immersione in violazione delle privative dell'Attrice; (iii) come accertato dall'agenzia investigativa , hanno compiuto visite a clienti storici di , con i quali l'Attrice ha CP_9 CP_1 in corso trattative per gare aventi ad oggetto la fornitura di impianti industriali;
(iv) hanno confezionato offerte presso case automobilistiche sulla base dei documenti riservati e tecnici di
(es. offerta del 8 ottobre 2019 presso BMW sede di Monaco di Baviera); CP_1
- di aver subito, per effetto di tali condotte, tanto un danno emergente quanto un lucro cessante: il primo consistente nelle spese tecniche e legali della controversia, sia di merito che cautelare, nonché delle spese per le attività vanificate dall'illecito; il secondo consistente nella retroversione degli utili e del giusto prezzo del consenso, consistente nel riconoscimento di un quid ragguagliato al compenso che l'Attrice avrebbe ottenuto quale corrispettivo dell'autorizzazione e compimento degli atti di utilizzazione;
- di aver altresì subito un danno morale, rappresentato dalla diminutio di diritti, da valutarsi anche equitativamente;
- di avere, inoltre, diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle condotte di concorrenza sleale dei Convenuti, ai sensi degli artt. 2599 e 2600 c.c.;
- che sussistono i requisiti per la pubblicazione della sentenza, anche sul sito internet della
Convenuta, ai sensi degli artt. 166 l.d.a e 126 c.p.i.
A.4 La costituzione dei Convenuti.
Con comparsa di risposta del 3.11.2021 , e CP_3 Controparte_4 CP_5 si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto: (i) di Controparte_2 rigettare le domande ex adverso proposte o, in subordine, di limitarsi a confermare le misure così
pagina 13 di 36 come disposte in sede di reclamo, ordinando la distruzione/ritiro dal commercio delle sole informazioni e dei soli prodotti puntualmente allegati e provati dall'Attrice; (ii) in via riconvenzionale, di accertare che i 149.523 file informativi e i 686 documenti cartacei non costituiscono segreti commerciali ai sensi dell'art. 98 c.p.i. e che le condotte di , consistenti CP_1 nel mantenimento in funzione e controllo delle e-mail di lavoro dei Convenuti, costituiscono trattamento illecito di dati personali, con contestuale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in Euro 75.000,00 per ciascuno di essi.
A supporto delle proprie domande, i Convenuti hanno allegato che:
- la presente controversia si inserisce in un più ampio quadro di conteziosi civili, penali e c.d.
“privacy”, aventi il solo scopo di logorare professionalmente i Convenuti e la loro nuova impresa, sulla scorta di asseriti ed infondati illeciti;
- nella specie, con l'odierno giudizio, l'Attrice si è lamentata dell'illecita sottrazione e utilizzazione dei propri segreti commerciali e diritti IP da parte dei Convenuti, sebbene tali atti non siano mai avvenuti;
- invero, gli ingegneri Convenuti, dopo essersi dimessi da a causa di situazioni di conflitto CP_1 professionale con il top management, con l'aiuto del socio investitore NG, hanno voluto costituire una nuova società che operasse su nicchie di mercato ben distinte da quelle storicamente oggetto di interesse dell'Attrice; non a caso, l'unico prodotto proposto da ai CP_2 suoi clienti, fino a quel momento, è stato il consistente in una macchina per la CP_17 verniciatura di scocche automobilistiche, protetta dal brevetto IT , riconosciuto dall'Attrice N_1 stessa come non interferente con i propri diritti IP (ciò è accaduto nell'ambito di un giudizio di accertamento negativo già incorso tra le Parti, conclusosi con la declaratoria della cessazione delle materia nel contendere);
- in tale contesto, i Convenuti non hanno mai utilizzato illecitamente documenti o informazioni dell'Attrice e ciò si evince tanto dalla non interferenza dell'unico prodotto Fidia con i diritti IP di
, quanto dai dati informatici estratti dal c.t.u. presso i dispositivi USB, da cui è CP_1 Per_3 emerso che detti dati non sono mai stati utilizzati/modificati dopo le dimissioni dei tre Convenuti;
- in ogni caso, le informazioni azionate dall'Attrice appaiono prive dei requisiti di tutela dei c.d.
“segreti commerciali”, non avendo quest'ultima fornito evidenze concrete del loro carattere segreto, del loro valore economico e dell'adozione di effettivi e idonei sistemi di sicurezza;
- sul punto, la Convenuta ha formulato apposita domanda riconvenzionale, volta al formale accertamento del difetto dei requisiti di cui all'art. 98 c.p.i.;
- quand'anche le si volesse considerare tutelabili ai sensi dell'art. 98 c.p.i., l'esclusiva di tali informazioni non ha comunque subito violazioni da parte dei Convenuti, non avendo “acquisito, rivelato a terzi o utilizzato in modo abusivo” (art. 99 c.p.i.) tali segreti: invero, le informazioni sono state acquisite mentre i tre Convenuti erano dipendenti della , dunque lecitamente;
non CP_1 vi è stata rivelazione abusiva a terzi, tant'è che nulla è stato allegato al riguardo;
non vi è stata utilizzazione abusiva, come è emerso, incontrovertibilmente, dalla c.t.u. cautelare (doc. 20 e 48) e pagina 14 di 36 dalla dichiarazione dell'Attrice sulla non interferenza del prodotto della società CP_17
Convenuta con i propri diritti IP;
- parimenti, non sussiste alcuna violazione ai sensi della legge sul diritto d'autore, né in relazione alla banca dati TE né in relazione al software;
ed invero: il tema della banca dati “TE” non è mai stato affrontato con serietà nelle fasi cautelari;
tale banca dati appare genericamente indicata dall'Attrice; la documentazione relativa ai c.d. “investimenti rilevanti” (requisito richiesto dell'art. 102bis l.d.a. per la tutela di banche dati) non attesta costi di attività di costituzione, verifica e presentazione dei dati (unici costi idonei ad integrare il concetto di
“investimento rilevante” secondo la legge); inoltre, l'asserita violazione delle banca dati appare impossibile da verificare, posto che tale banca dati non è stata messa a disposizione né della
Convenuta né del Tribunale;
- quanto al tema del software, l'Attrice ha inteso tutelare, a tale titolo, un frammento di codice sorgente e delle “Macro Excel” non meglio definite (v. citazione, p. 25); tali allegazioni sono prive di prova circa l'effettiva titolarità di un diritto alla tutela del software, con particolare riferimento al carattere “creativo” dello stesso, che è elemento costituivo della pretesa azionata;
- non sussistono, inoltre, gli asseriti atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., ed invero:
- quella che l'Attrice qualifica come “sottrazione massiva di informazioni” è, in realtà, frutto di un accumulo di dati da parte degli ex dipendenti, avvenuto nel corso degli anni, peraltro attinente ad informazioni non segrete;
- non è una società clone, avendo essa una struttura completamente diversa da CP_2 CP_1
(questa è una grande impresa produttiva, è una start-up specialmente commerciale) e CP_2 rivolgendosi a nicchie di mercato distinte;
- manca prova dello sviamento di clientela (in due anni non è stata indicato neanche un singolo cliente che abbia abbandonato per passare a ); CP_1 CP_2
- devono ritenersi insussistenti i danni paventati: le voci di danno emergente, in particolare, appaiono allegate in modo generico, e comunque sprovviste di fondamento;
le voci di lucro cessante non sono supportate da allegazioni e/o prove di una riduzione del fatturato CP_1 connessa agli asseriti illeciti;
- difetta, altresì, sia il fondamento degli asseriti danni non patrimoniali, non avendo i Convenuti mai denigrato o commesso atti lesivi dell'immagine di controparte (semmai è avvenuto il contrario), sia il fondamento del paventato danno morale, posto che, quand'anche vi fosse stata contraffazione, non vi sono allegazioni di turbamenti interni o esterni provocati dalla presenza sul mercato di prodotti contraffatti, né vi sono allegazioni circa la necessità per di modificare i CP_1 normali assetti produttivi aziendali;
- le ulteriori misure richieste da (inibitoria, distruzione, ritiro dal commercio dei materiali CP_1 incorporanti i diritti, concessione penale e pubblicazione sentenza) devono essere rigettate o, al più, parametrate correttamente sul modello di quelle disposte dal Collegio;
pagina 15 di 36 - da ultimo, in via riconvenzionale, devono accertarsi i gravi illeciti commessi dall'Attrice tramite il trattamento illegale dei dati personali dei Convenuti, con contestuale risarcimento dei danni loro cagionati;
invero, l'Attrice ha reagito alle dimissioni e alla iniziativa commerciale dei suoi ex dipendenti commissionando un'indagine forense, pedinando i Convenuti nei loro incontri d'affari, mantenendo attive le loro caselle e-mail per quasi due anni, dopo le loro dimissioni e senza alcuna informativa, consenso o motivo legittimo e leggendo ogni messaggio di posta di questi, con contestuale archiviazione automatica, ponendosi in contrasto con gli artt. 113 e 114
d.lgs. 196/2003 e/o ex artt. 1.2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 24 e 32 reg. UE 679/2016, nonché art. 8 CEDU.
A.5 Lo svolgimento del processo.
A.5.1 All'udienza del 23.11.2021, le Parti hanno insistito come in atti e chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis); il Giudice, in accoglimento delle istanze attoree, ha disposto l'acquisizione dei fascicoli relativi alle fasi cautelari, ha autorizzato il deposito dei supporti USB e dell'allegato 2 di cui al documento 53 di
, confermando la secretazione già disposta in sede cautelare, e ha assegnato i termini CP_1 istruttori.
A.5.2 All'esito dell'udienza istruttoria, con ordinanza del 23.10.2022, il Giudice ha rigettato le istanze di prova orale formulate dalle Parti e l'istanza ex art. 210 c.p.c. dei Convenuti;
ha disposto la consulenza tecnico-informatica richiesta dall'Attrice al fine di approfondire i profili attinenti alla natura dei documenti acquisiti nel corso del procedimento di descrizione, nominando il dott. . Persona_4
Con istanza del 3.2.2023, il c.t.u. ha chiesto al Giudice la messa a sua disposizione delle copie forensi dei reperti estratti nel corso delle operazioni di descrizione, come individuati nella relazione del c.t.u. in fase cautelare;
l'istanza è stata accolta, anche in relazione alla facoltà del c.t.u. di ritirare e trasportare il materiale presso il proprio laboratorio.
In data 27.2.2023, i Convenuti hanno depositato ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c., chiedendo al
Giudice di convocare il c.t.u., i c.t.p. e i legali delle Parti al fine di discutere in contraddittorio le questioni interpretative sorte nell'ambito delle operazioni peritali e ottenere dal Giudicante istruzioni sul miglior prosieguo delle stesse. All'udienza del 22.3.2023, il Giudice ha confermato i provvedimenti già assunti, “specificando che l'accesso da parte del c.t.u. alle copie forensi è esclusivamente strumentale all'interpretazione dei documenti contenuti nell'allegato c)”.
La c.t.u. è stata depositata in data 18.01.2024.
All'udienza del 6.2.24, l'Attrice ha insistito nelle proprie istanze istruttorie, in particolare nella c.t.u. contabile, anche con l'ausilio di un c.t.u. meccanico-progettuale; i Convenuti si sono opposti e hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, rilevando che la c.t.u. espletata non ha dimostrato l'uso, quanto meno commerciale, dei file e non ha consentito all'Attrice di meglio contestualizzare le proprie richieste di esibizione.
pagina 16 di 36 A.5.4 Con l'ordinanza del 12.02.2024, il Giudice – ritenuta l'opportunità, alla luce delle risultanze della c.t.u., di demandare al collegio ogni valutazione sulle ulteriori richieste istruttorie dell'Attrice – ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.2.2025, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
B. La sottrazione dei segreti commerciali di . CP_1
B.1 L'Attrice ha anzitutto chiesto di accertare che la sottrazione da parte degli ex dipendenti dei file informatici e degli altri documenti reperiti nel corso delle operazioni di descrizione (in particolare i 149.523 file e 686 documenti cartacei come selezionati dal c.t.u.) costituiscono violazione dei propri segreti commerciali.
Con domanda speculare, i Convenuti hanno chiesto di accertare che dette informazioni non sono protette da segreti commerciali per assenza di tutti i requisiti di tutela ex art. 98 c.p.i., in particolare di quello ex art. 98 co. 1 lett. c) c.p.i.
Il Tribunale ritiene che vada accolta la domanda attorea, in quanto la condotta degli ex dipendenti costituisce violazione dei segreti commerciali di . CP_1
B.2 In termini generali, è noto che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali diventano segreti commerciali – con conseguente riconoscimento di tutela al rispettivo detentore
– in presenza di tre requisiti: la segretezza, il valore economico e la sussistenza di misure di protezione ragionevolmente adeguate.
B.2.1 Segnatamente, la segretezza si ha quando le informazioni non sono nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore (art. 98 co. 1 lett. a) c.p.i.).
Si tratta di informazioni che non possono essere assunte dall'operatore del settore in tempi e a costi ragionevoli, occorrendo che la loro acquisizione da parte del concorrente comporti sforzi o investimenti apprezzabili.
Non è necessario, però, che le informazioni siano in assoluto “irraggiungibili” da parte dei concorrenti, essendo sufficiente invece che un'eventuale sottrazione si concreti in un risparmio dei tempi e dei costi di una loro autonoma acquisizione (Trib. Milano, sez. spec. propr. ind., 14 febbraio 2012); neppure è richiesta una novità assoluta delle informazioni, potendo anzi trovare applicazione anche nei casi in cui queste possano essere isolatamente apprese a costi contenuti
(Trib. Venezia, sez. spec. impr., 16 luglio 2015).
Analogamente, la facile reperibilità attraverso canali alternativi delle informazioni non vale a precludere l'accesso alla tutela in oggetto, in quanto la protezione è accordata all'insieme organizzato di informazioni a seguito delle attività di raccolta e aggregazione poste in essere dal detentore (Trib. Venezia, sez. spec. impr., 25 febbraio 2021; Corte Appello Milano, sez. spec. impr., 23 settembre 2021, sent. n. 2731).
pagina 17 di 36 B.2.2 Quanto al valore economico, l'art. 98 c.p.i. lo mette in relazione con la segretezza (le informazioni hanno “valore economico in quanto segrete”), sicché eventuali condotte divulgative determinano inevitabilmente la perdita delle utilità ritraibili dall'utilizzo del segreto.
L'impiego dell'informazione riservata deve dimostrarsi idoneo a fornire in capo all'utilizzatore un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o incrementare la propria quota di mercato. Il valore economico, dunque, non è ricondotto a un ipotetico valore di scambio dell'informazione, ma è correlato all'attitudine ad incidere sul posizionamento dell'impresa nel settore di riferimento.
B.2.3 Infine, le informazioni riservate devono essere sottoposte “a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete” (art. 98, co. 1, lett. c) c.p.i.).
L'interesse dell'impresa ad approntare simili presidi organizzativi deriva dall'esigenza materiale di impedire la diffusione incontrollata delle informazioni ritenute riservate, necessità immediatamente avvertibile anche ove non fossero accordate dall'ordinamento specifiche forme di tutela avverso l'indebita acquisizione e divulgazione dei segreti. L'art. 98 c.p.i., però, rimettendo l'operatività della disciplina ad una valutazione giudiziale di “ragionevole” adeguatezza delle misure adottate, determina, in potenza, l'ipotesi di dissociazione tra misura ritenuta ragionevole dal legittimo detentore del segreto e lo standard richiesto dal legislatore.
La giurisprudenza ha elaborato dei criteri di valutazione dell'idoneità delle misure impiegate per la protezione delle informazioni riservate, tra cui figura anzitutto la distinzione tra cc.dd. misure di protezione fisiche e misure di protezione giuridiche.
Le prime si distinguono a loro volta tra misure di protezione fisica che si esplicano su un sostrato puramente materiale (misura di protezione fisica c.d. “materiale”) e misure di protezione ugualmente di tipo fisico che s'interfacciano invece con una realtà digitale, operando interamente in forma dematerializzata (misura di protezione fisica c.d. “digitale”).
La ragionevole adeguatezza richiesta dal legislatore va intesa globalmente, valutando cioè le misure in concreto adottate, in relazione sia alle informazioni ritraibili mediante accesso fisico ai locali di custodia del segreto sia con riferimento alle informazioni conservate in forma digitalizzata.
Ad esempio, è stato ritenuto integrato il requisito in esame nel caso in cui la visualizzazione della documentazione aziendale sia soggetta al rilascio di specifiche password, differenziate a seconda che sia necessario garantire il solo accesso generale alle funzioni base del terminale, ovvero l'utente sia autorizzato anche all'utilizzo di specifiche applicazioni incorporate nel sistema informatico (Trib. Milano, sez. spec. impr., 29 gennaio 2019, sent. n. 872).
Le seconde, ossia le misure di protezione di natura giuridica, sono tipicamente riconducibili agli accordi di riservatezza (Non Disclosure Agreements - NDA) sottoscritti da dipendenti e collaboratori che, in ragione delle mansioni loro affidate, sono destinati ad entrare in contatto con informazioni riservate, ovvero anche dai fornitori e dalla clientela che siano destinatari di informazioni parimenti segrete.
pagina 18 di 36 Le misure di protezione fisiche e giuridiche sono adottate in funzione complementare, perché il bene giuridico possa essere adeguatamente tutelato.
Ne consegue che la sola previsione di obblighi di riservatezza in capo ai dipendenti, non accompagnata da idonee misure di protezione fisica, non consente di ritenere integrato il requisito ex lett. c) dell'art. 98 c.p.i. (Trib. Bologna, sez. spec. impr., 16 maggio 2023, sent. n. 1033).
B.2.4 Da ultimo, va mossa qualche ulteriore considerazione in relazione ai rapporti tra tutela dei segreti commerciali e disciplina della concorrenza sleale, che pure viene in rilievo nel caso di specie.
Come noto, le informazioni segrete ex art. 98 c.p.i. non esauriscono l'ambito di tutela delle informazioni riservate in ambito industriale, pur sempre esperibile anche attraverso la disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c. nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, ancorché non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione dell'art. 98 c.p.i. sopra ricordati (Trib. Venezia, sez. specializzata imprese, sent. 08.4.2025 est. Maddalena Bassi;
Trib. Venezia, sez. specializzata imprese, n. 18772 del 12.7.2019).
Un complesso di informazioni aziendali, tecniche o commerciali, non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale come “segreti commerciali” ex art. 2 e 98 c.p.i., perché privo dell'uno o dell'altro dei tre requisiti prescritti ex lege, può quindi essere tutelato contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente, che sfrutti le informazioni soggette al legittimo controllo del detentore, ottenendo così un indebito vantaggio competitivo.
Invero, la tutela dei cc.dd. segreti “minori” (ossia delle informazioni riservate non sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 98 c.p.i.) è affidata al ricorrere dei presupposti di applicabilità della concorrenza sleale (art. 2598 n. 3 c.c.), rimedio, quest'ultimo, che si pone in rapporto di sussidiarietà necessaria con il primo alla luce del testo normativo (“ferma la disciplina della concorrenza sleale [...]” (art. 99 comma 1 c.p.i.).
La tutela di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. è così più ampia di quella offerta dalla disciplina industrialistica, in quanto opererebbe al solo ricorrere dei presupposti, rispettivamente, della violazione dei principi della correttezza imprenditoriale e dell'idoneità dell'atto “a danneggiare
l'altrui azienda”.
La Suprema Corte ha in più occasioni ritenuto che le informazioni segrete ai sensi dell'art. 98
c.p.i. non esauriscono l'ambito di tutela dei dati riservati nel campo industriale, posto che anche un complesso di informazioni non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione può comunque essere tutelato attraverso la disciplina della concorrenza sleale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598, n. 3, c.c.
È necessario che si tratti di “un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi” che superino la capacità di memorizzazione e l'esperienza del singolo individuo, configurando così una banca dati idonea a fornire al concorrente un “vantaggio competitivo che trascenda le
pagina 19 di 36 capacità e le esperienze del lavoratore acquisito” (Cass., sez. I, 12 luglio 2019, sent. n. 18772; nello stesso senso, da ultimo, Cass. civile sez. I, 27/05/2025, n. 14098; Cass. Civ., sez. I,
13/01/2023, n. 956; Cass. civ., sez. VI, 03/02/2022, n. 3454).
Ne consegue che l'elemento differenziale di maggiore rilevanza rispetto all'informazione propriamente segreta è allora quello riferibile alle misure di sicurezza, essendo ragionevole ritenere che la tutela concorrenziale possa essere accordata anche in assenza della predisposizione di misure atte a garantire la segretazione, dato che, nel contesto dell'illecito concorrenziale a rilevare è la condotta posta in essere per “danneggiare il concorrente o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato” (Cass., sez. I, 20 marzo 1991, sent. n. 3011).
B.3 Ciò posto in termini generali, occorre muovere all'esame del caso di specie.
Il c.t.u. dott. nell'ambito del procedimento cautelare per descrizione Persona_5
r.g. n. 51062/2019, ha accertato la presenza sui dispositivi dei Convenuti di 945.287 file riconducibili a (nel dettaglio, il sig. deteneva nel complesso 2.161 file, il sig. CP_1 CP_3 CP_5 deteneva nel 33.447 file, il sig. deteneva nel 907.3629). CP_4
Tali file, eliminati i duplicati, sono in numero pari a 149.562, essendo alcuni replicati più volte, e ad essi si aggiungono 686 documenti cartacei.
, con l'ausilio dei propri consulenti tecnici, ha identificato i 149.562 file e documenti CP_1 oggetto di descrizione e li ha classificati – oltre che nelle tre categorie giuridiche di tutela
(segreti, banche dati e software) – in specifiche sottocategorie tecnico-funzionali (relazione tecnica - doc. 53 att.), che di seguito si riportano:
1. segreto tecnico (all. 1.1):
1.1. Archivio contenente disegni editabili Autocad;
1.2. Calcolo del grado di resistenza dei componenti;
1.3. Calcolo dimensionamenti;
1.4. Calcolo livello potenza sonora;
1.5. Disegno di progetto;
1.6. Disegno tecnico Autocad lavorabile;
1.7. Disegno tecnico CAD (dgn/dxf) lavorabile ed eventuali esportazioni in PDF;
1.8. Documento del reparto di Ingegneria (già presente nella perizia del CP_1 Pt_1
11.05.2020 - Figura 10);
1.9. Documento idoneità operativa;
1.10. Documento per calcoli dimensionali (già presente nella perizia del Pt_1
11.05.2020 - Figura 8);
1.11. Documento procedura qualità;
1.12. Documento progettuale (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Pt_1
Figura 6);
1.13. Documento tecnico di layout;
1.14. Grafico tecnico temperature forni;
pagina 20 di 36 1.15. CP_18
1.16. Presentazione tecnica per clienti o ad uso interno;
1.17. Report consegna documentazione;
1.18. Report costi, avanzamento progetto e qualità prodotto;
1.19. Report delle temperature misurate in un forno;
1.20. Report sicurezza;
1.21. Rilievi fotostatici dell'archivio , relativi a cantieri, stabilimenti, procedure di CP_1 sicurezza, commesse, test, simulazioni, validazioni, processi industriali e impianti;
1.22. Standard GE (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Figura 9); Pt_1
1.23. Altra documentazione tecnica
2. segreto commerciale (all. 1.2):
2.1. Analisi ordine;
2.2. Archivio PST contenente corrispondenza commerciale E-Mail;
2.3. Budget iniziale commessa;
2.4. Comunicazioni e-mail di proprietà della;
CP_1
2.5. Contabilità commesse produttive (già presente nella perizia del Pt_1
11.05.2020 - Figura 4);
2.6. Contabilità e fatturazione;
2.7. Documento di costo e comparativo costi/benefici (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Figura 3); Pt_1
2.8. Documento fornitori (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Figura 5); Pt_1
2.9. Documento previsionale (Forecast) e/o di pianificazione (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Figura 1); Pt_1
2.10. Offerte commerciali/contratti (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Pt_1
Figura 2);
2.11. Ordine;
2.12. Piano previsionale (cash flow) costi produzione;
2.13. Preventivo;
2.14. Richiesta di acquisto;
3. banche dati (all. 1.3):
3.1. TE Business intelligence (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Pt_1
Figura 12);
4. software (all. 1.4):
4.1. Codice sorgente PLC (già presente nella perizia del 11.05.2020 - Figura Pt_1
13);
4.2. Macro Excel.
5. file segreti nel loro insieme (all. 1.5):
5.1. Appunti e osservazioni;
pagina 21 di 36 5.2. Archivio digitale;
5.3. Atto notarile;
5.4. Classificazione, etichettatura ed inventario cespiti;
5.5. Comunicazioni e-mail di proprietà della;
CP_1
5.6. Contatti cliente;
5.7. Dati di simulazioni e test;
5.8. Dichiarazione di conformità fornitore;
5.9. Distinte fornitori;
5.10. Documentazione tecnica di vario tipo e in vari formati;
5.11. Documento scansionato;
5.12. Elenco componenti e apparecchiature;
5.13. Elenco disegni;
5.14. Elenco documenti di calcolo commessa;
5.15. Estratto di contratto;
5.16. File di backup Autocad;
5.17. Fornitori;
5.18. Libreria Autocad;
5.19. Logo GE;
5.20. Manuale operativo fornitore;
5.21. Manuale operativo fornitori;
5.22. Manuale operativo portale Flex Web GE;
5.23. Manutenzione e verifica qualità;
5.24. Pianificazione progetto;
5.25. Richiesta assistenza tecnica;
5.26. Scansione autorizzazione spedizione;
5.27. Scheda tecnica Keller;
5.28. Template contratto;
5.29. Template distinta base;
5.30. Template manuale operativo;
CP_1
5.31. Template per attività tecniche varie;
5.32. Valutazioni tecniche impianti;
5.33. Verbali riunioni e SAL;
5.34. Video in vari formati di lavorazioni, tecniche costruttive e materiale didattico formativo;
6. prova di copia massiva (all. 1.6):
6.1. Archivio PST generico;
6.2. File eseguibile;
6.3. File parziali, temporanei o facenti parte di un progetto più ampio che provano la pagina 22 di 36 copiatura massiva;
6.4. File temporaneo;
6.5. File temporaneo Autocad;
6.6. File temporaneo SolidWorks;
6.7. Frammento di video;
6.8. Librerie software Java;
7. file irrilevanti (all. 1.7).
Dunque, in sintesi, i documenti presenti nei dispositivi dei Convenuti possono essere così classificati:
B.4 Il Tribunale ritiene che la documentazione in questione integra violazione di segreti commerciali ex art. 98 c.p.i.
Segnatamente, è evidente che le informazioni e i dati sottratti dagli ex dipendenti vadano qualificati come segreti, in quanto riguardano informazioni e dati, di carattere tecnico (ad esempio, archivio contenente disegni editabili Autocad, calcolo del grado di resistenza dei componenti, calcolo dimensionamenti, calcolo livello potenza sonora, disegno di progetto, documento per calcoli dimensionali, grafico tecnico temperature forni) ed economico/contrattuale
(ad esempio, contabilità commesse produttive, documento previsionale e/o di pianificazione, offerte commerciali/contratti, piano previsionale costi produzione) non accessibili al pubblico nel loro insieme e nella loro specifica configurazione, essendo frutto di un'attività di ricerca, di studio e di expertise imprenditoriale, separato e separabile dalle conoscenze dei lavoratori, facenti parte del know how aziendale.
Al riguardo il Collegio ritiene, conformemente alla pacifica giurisprudenza anche di questo
Tribunale, che, in ordine alla proteggibilità delle notizie inerenti alla clientela e le condizioni economiche praticate, sono proteggibili non solo gli elenchi contenenti nominativi di clienti e fornitori, ma anche le condizioni contrattuali, i prezzi o i preventivi consegnati nel corso delle trattative (tra gli altri, Trib. Milano, sez. specializzata impresa, sent. 10219/2023, rel. Per_6
Trib. Milano, 4.7.1.2016; Trib. Milano 4.11.2013; Trib. Bologna 15.07.2013).
Le informazioni sottratte nel loro insieme e nella precisa configurazione e combinazione degli elementi erano generalmente ignote agli esperti del settore di riferimento e comunque a loro non pagina 23 di 36 liberamente accessibili (si pensi, appunto, ai dettagli tecnici degli impianti ed alle informazioni commerciali sui clienti).
Sussiste anche l'ulteriore requisito del valore economico in considerazione del contenuto intrinseco delle informazioni, che sono sia il frutto di conoscenze tecniche sia la sintesi della strategia commerciale di . Le informazioni sottratte, quindi, consentirebbero ai Convenuti CP_1 di elaborare un più efficace progetto di marketing nonché di predisporre più agevolmente delle proposte tecniche, sfruttando la conoscenza della situazione del concorrente.
Infine, le informazioni sottratte erano assoggettate a specifici protocolli di accessibilità miranti ad evitare il loro trapelarsi all'esterno.
In particolare, l'accesso alla rete poteva avvenire solo attraverso credenziali di CP_1 autenticazione (user id e password) ed esclusivamente tramite i computer forniti in dotazione ai dipendenti.
Inoltre, dal 20.4.2015 aveva adottato un proprio regolamento interno denominato CP_1
“Istruzione Operativa - Regole di utilizzo Strumenti e Servizi Informatici Aziendali IS 6188” (doc.
49 fascicolo cautelare), il quale prevedeva una serie di regole che i dipendenti dovevano seguire a tutela delle informazioni riservate presenti sui dispositivi aziendali (ad esempio, divieto di usare programmi diversi da quelli ufficialmente installati dal personale del Servizio IT;
bloccare il pc con password in caso di allontanamento anche temporaneo dalla propria postazione di lavoro;
divieto di delegare l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso al sistema informativo Gecofin-
GE relativo agli accessi di rete e dei sistemi aziendali connessi).
Al momento della consegna del laptop e dell'hard disk USB, al dipendente veniva fatta sottoscrivere una dichiarazione ove si precisa che tali beni aziendali sono assegnati al dipendente, di cui è anche indicata la matricola, l'user name e l'indirizzo di posta elettronica, per ragioni di servizio in relazione alle attività svolte, e per l'utilizzo dei quali bisogna attenersi -appunto- alla predetta Istruzione Operativa IS 6188 (cfr. doc. 16 convenuti – fascicolo cautelare).
È evidente, dunque, che l'adozione del regolamento interno Istruzione Operativa IS 6188 dimostra come i dipendenti dovevano attenersi a regole generali di tutela delle informazioni e, in ogni caso, una volta cessato il rapporto lavorativo, le informazioni in proprio possesso non potevano in alcun modo essere conservate.
Proprio per tale ragione, appare irrilevante l'eccezione dei Convenuti in relazione al tempo in cui il Regolamento interno IS 6188 è stato adottato (ossia il 20.4.2015): la condotta censurata non è, infatti, tanto quella di aver fatto copie di informazioni e di averle conservate in pendenza di rapporto, bensì il fatto che tali informazioni non sono state distrutte al momento della cessione del rapporto lavorative ma anzi siano state conservate e perdipiù riversate sui server di . CP_2
A ciò si aggiunga che, come rammentato dall'ordinanza di reclamo, l'art. 2105 c.c. impone al prestatore di lavoro di non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
pagina 24 di 36 Ciò è per sé sufficiente a ritenere che l'accesso dei dipendenti (peraltro con ruoli apicali) alle informazioni aziendali non basta a rendere queste ultime non segrete, proprio perché la regola di fedeltà al datore di lavoro impone ex lege (e, quindi, al di là di singole misure specifiche aziendali) l'obbligo di non acquisire e/o utilizzare le informazioni al di fuori dell'assolvimento delle prestazioni lavorative, indipendentemente dalla specifica conclusione di un patto di riservatezza, il quale, semmai, vale a rendere a quel punto incontestabile la segretezza delle informazioni.
B.5 Alla luce di tutte le predette considerazioni, si afferma la natura di segreti commerciali ex art. 98 c.p.i. dei documenti sottratti dagli ex dipendenti a . CP_1
Del resto, anche laddove non si ritenesse integrata la fattispecie di cui all'art. 98 c.p.i., la condotta dei Convenuti costituirebbe comunque una evidente forma di concorrenza sleale, perpetrata tramite la copiatura massiva di una mole sterminata di dati e informazioni riconducibili a . CP_1
Ciò posto, occorre muovere all'accertamento del danno.
C. Il danno patito da . CP_1
C.1 ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza della condotta CP_1 illecita dei Convenuti sia in relazione al danno emergente (i.e. spese tecniche e legali sostenute per il giudizio cautelare e di merito, costi di reazione, spese sostenute in ricerca e sviluppo e vanificate dall'illecito), sia in relazione al lucro cessante (i.e. retroversione degli utili, giusto prezzo del consenso).
ha altresì chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale in relazione alla reputazione, CP_1 all'immagine commerciale e al danno morale.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
C.2 Va premesso che – anche in materia industrialistica, come in generale avviene nell'ambito del diritto civile – il riconoscimento della sussistenza dell'illecito non comporta “perciò solo”
l'accoglimento della domanda risarcitoria.
La giurisprudenza, infatti, è solita escludere che l'asserito danno possa essere considerato in re ipsa e - anzi - la dimostrazione del danno è anche considerata prodromica ai fin della liquidazione equitativa (Cass. civ., sez. I, 14/10/2022, n. 30331: “Al fine della liquidazione in via equitativa del danno da violazione di un diritto di proprietà industriale o da concorrenza sleale è necessaria la prova specifica dell'esistenza del danno, poiché esso non è configurabile in re ipsa”; nello stesso senso: Cass. civ., 19 dicembre 2008, n. 29774; tra le tante, cfr. anche Trib.
Milano, 14 gennaio 2019, est. Zana;
Trib. Bologna, sez. specializzata, 16 novembre 2021; Trib.
Roma, sez. specializzata, 4 marzo 2021).
Pertanto, il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da illecito non assolve in modo adeguato all'onere della prova posto a suo carico, limitandosi a dimostrare il solo carattere illecito della condotta altrui, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha agito, la quale si concreta nella prevedibilità che dal fatto pagina 25 di 36 sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose (tra le tante, cfr. Trib. Milano, 13 luglio
2017, est. Bellesi).
È ben vero che il codice della proprietà industriale prevede all'art. 121, riguardante la ripartizione dell'onere della prova, una particolare agevolazione del danneggiato nella prova della violazione, nella parte in cui dispone: “Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale” (co. 2) e “il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti” (co. 5).
Altresì, in tema di liquidazione del danno, l'art. 125 c.p.i. prevede che: “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione” (co. 1).
Tuttavia, il danno deve essere allegato e provato e, solo dopo la dimostrazione del danno, può accertarsi tramite c.t.u., ai fini della liquidazione equitativa, secondo i vari criteri proposti,
l'importo degli utili realizzati in violazione dei diritti, oppure i compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto (Corte
d'Appello Roma, sez. specializzata, sent. 17.2.2021, pres. est. Thellung De Courtelary).
C.3 Orbene, nel caso di specie, l'Attrice ha allegato di aver subito, in conseguenza dell'illecito perpetrato dalla Controparte, un danno sia emergente (i.e. spese tecniche e legali sostenute per il giudizio cautelare e di merito, costi di reazione, spese sostenute in ricerca e sviluppo e vanificate dall'illecito), sia lucro cessante (i.e. retroversione degli utili, giusto prezzo del consenso).
Segnatamente, quanto al danno emergente, l'Attrice ha dedotto di aver sostenuto “spese per le attività vanificate dall'illecito”, avendo “investito oltre decine di milioni di euro per la ricerca e sviluppo delle informazioni riservate, delle banche dati e software oggetto del presente giudizio”
(pag. 45 citazione;
per fare un altro esempio, cfr. pag. 44 comparsa di replica: “costi effettivamente sostenuti dall'attrice per far fronte ad un'attività illecita che ad ampio spettro ha generato attività di natura investigativa, informatica-forense, legale (tanto civile che penale), amministrativa (il reclamo dinanzi al Garante Privacy proposto ex adverso e qui utilizzato per sostenere un'ingiustificata aggressione da parte di che, al contrario ha solo CP_1 legittimamente tutelato, come confermato in sede cautelare, i propri diritti)”).
pagina 26 di 36 In particolare, l'Attrice ha affermato di aver sostenuto i seguenti costi di reazione: (i) spese tecniche IT forensics (doc. 111), (ii) spese di investigazione (doc. 112), (iii) spese legali (doc.
113).
Anzitutto, si osserva che le spese legali e di consulenza tecnica sostenute nel procedimento cautelare e di merito vanno considerate spese di lite e, quindi, andranno liquidate secondo il principio della soccombenza nel relativo paragrafo sub F.
Le spese di investigazione, invece, ammontano complessivamente ad € 130.076,12 (€ 9.760 + €
42.700 + € 77.616,12) e vanno integralmente risarcite all'Attore a titolo di danno emergente, in quanto spese che ha dovuto sostenere in conseguenza dell'illecito commesso dai CP_1
Convenuti.
Non rilevano, invece, le spese asseritamente sostenute da per la contraffazione brevettuale CP_1
(che non è oggetto di questo procedimento) o per il parallelo procedimento penale o per la difesa legale nel contenzioso cinese o per la difesa legale nel procedimento avanti al Garante Privacy: si tratta di spese tutte assolutamente inconferenti rispetto ai diritti azionati in questo giudizio (in questo senso, cfr. Corte d'Appello Roma, sez. specializzata, sent. 17.2.2021).
C.4 In relazione al danno da lucro cessante, l'Attrice si è perlopiù limitata ad allegazioni generiche, richiamando i principi vigenti in materia e senza specificatamente dedurre (né tanto meno provare) quale danno abbia effettivamente subito in conseguenza della sottrazione delle informazioni segrete.
non ha dedotto quale sarebbe ed a quanto ammonterebbe il proprio mancato guadagno o il CP_1 diritto alla retroversione degli utili, né ha affermato di aver subito una perdita di fatturato o di clientela o di competitività.
Sulla base di tali premesse, una c.t.u. contabile avrebbe una finalità del tutto esplorativa, in quanto volta alla ricerca di un danno solamente ipotizzato ma neppure specificatamente affermato dall'Attrice.
Del resto, le informazioni segrete sono rimaste ben poco nella disponibilità dei Convenuti e mai –
a quanto consta – sono state utilizzate.
Nel dettaglio, nel limitato arco temporale che va dall'uscita degli ex dipendenti da (marzo CP_1
2019) all'esecuzione della descrizione (novembre 2019), nessun materiale utilizzo sul mercato delle informazioni segrete è stato contestato da né rilevato in sede di c.t.u., il quale ha solo CP_1 accertato la apertura di alcuni file o la modifica di singole parole al loro interno senza un effettivo utilizzo delle informazioni per poter elaborare offerte da parte di o presentare i propri CP_2 prodotti.
Nemmeno ha mai contestato una violazione dell'inibitoria contenuta nell'ordinanza di CP_1 reclamo del maggio 2021, sicché va escluso qualsiasi possibile danno successivo a tale momento dato che i Convenuti non hanno utilizzato le informazioni.
pagina 27 di 36 Per tale ragione, è irrilevante la partecipazione di ad una gara nel 2022, rispetto alla quale - CP_2 peraltro- l'Attrice non deduce che l'aggiudicazione è avvenuta sfruttando le informazioni segrete di . CP_1
A ciò si aggiunga che, dall'analisi delle scritture contabili rilevanti nel periodo di interesse
(agosto-novembre 2019), emerge che il bilancio consolidato di (doc. 108 att.) mostra CP_1 nell'anno 2020 un fatturato di oltre € 132 milioni, in crescita di circa il 22% rispetto all'esercizio precedente, con un utile nell'esercizio 2020 di quasi € 800.000.
La relazione di gestione allegata al bilancio consolidato al 31.12.2020 conferma di aver addirittura superato le aspettative dell'Attrice: “tale aumento [del fatturato rispetto al 2019, n.d.r.]
è sostanzialmente legato allo sviluppo delle commesse precedentemente acquisite e all'Acquisizione Ordini durante l'esercizio 2020, che è stata superiore ai target e pari a 242 milioni di euro” (doc. 108 att.).
Ne consegue che, nell'anno in cui si è affacciata al mercato, ha avuto un risultato CP_2 CP_1 migliore non solo di quello dell'esercizio precedente, ma anche dei suoi stessi obiettivi e previsioni.
, invece, al 31.12.2020 ha chiuso il bilancio con un fatturato di poco più di € 772.000 e un CP_2 utile di poco superiore a € 22.000 (doc. 71 conv.).
È evidente, dunque, sia la diversità economica dei due operatori sia l'assenza di alcun danno a carico di ed a vantaggio di . CP_1 CP_2
Sono, quindi, assolutamente inconferenti tutti i calcoli svolti dall'Attrice in relazione al “costo storico sostenuto dalla stessa per la costruzione di tutti gli asset intangibili sottratti da ”, CP_2 dato che, da una parte, tali asset non sono nemmeno chiaramente indicati, e, dall'altra, si fa riferimento ad elementi che non sono oggetto di causa (ad esempio, costi per deposito di brevetti, per prototipi, per l'acquisto di licenze di software di terzi).
C.5 L'assenza di qualsiasi elemento, anche solo presuntivo, per ritenere che abbia subito CP_1 un danno in conseguenza delle informazioni sottratte dai Convenuti comporta l'impossibilità di procedere ad una liquidazione equitativa dello stesso.
Come già detto, infatti, “al fine della liquidazione in via equitativa del danno da violazione di un diritto di proprietà industriale o da concorrenza sleale è necessaria la prova specifica dell'esistenza del danno, poiché esso non è configurabile in re ipsa” (Cass. civ., sez. I,
14/10/2022; in questo senso, tra le tante, cfr. anche Trib. Milano, 14 gennaio 2019, est. Zana;
Trib. Milano, 13 luglio 2017, est. Bellesi).
C.6 Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, l'Attrice ha unicamente dedotto che esso attiene alla reputazione e all'immagine commerciale, senza null'altro allegare;
sicché la domanda
è affetta da carenze assertive (oltre che probatorie) e va, pertanto, rigettata.
C.7 Parimenti, va esclusa la sussistenza di qualsiasi danno patito dall'Attrice in relazione alla banca dati TE;
ciò sia per le ragioni già illustrate in relazione alle carenze assertive e probatorie, sia per ulteriori ragioni che si vanno di seguito ad indicare.
pagina 28 di 36 In primo luogo, non ha mai chiaramente identificato in cosa consiste la banca dati CP_1 denominata “TE” (qualche indicazione, tuttavia non sufficiente, si può rinvenire nella ctp dell'ing. sub doc. 48 att.) né ha dato prova della titolarità della stessa. Pt_1
È impossibile, dunque, verificare la contraffazione perché non è possibile valutare se sussiste l'asserita estrazione e reimpiego “della totalità o di una parte sostanziale” richiesto dall'art. 102bis l.d.a.
In secondo luogo, non ha dimostrato il requisito di tutela ex art. 102bis l.d.a. CP_1 dell'investimento rilevante (a mente dell'art. 102bis l.d.a. si considera costitutore di una banca di dati “chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro”). In questo senso, infatti, non rilevano le licenze, le attività e le consulenze finalizzate all'acquisizione di un nuovo sistema gestionale, ma solo le attività di costituzione della banca dati, in cui i dati sono raccolti.
L'Attrice afferma di aver investito un importo complessivo pari a € 1.210.000, oltre ad un costo di manutenzione annuo pari a € 65.000; tuttavia, manca la prova di ciò, poiché le fatture in atti riportano indicazioni generiche e pressoché mai fanno riferimento a TE (come acquisto di licenze Microsoft, prestazione d'opera su reportistica e gestione commesse, etc.).
In terzo luogo, l'Attrice non ha dedotto quale sarebbe stato il danno subito in conseguenza della sottrazione della banca dati (mai utilizzata), non potendo questo essere ricondotto ai costi di manutenzione del proprio sistema.
Pertanto, anche tale domanda va rigettata.
C.8 In conclusione ed in estrema sintesi, non è emersa la prova di alcun tipo di utilizzo o di tentativo di impiego di quanto illecitamente acquisito mediante copia informatica, con conseguente esclusione di ulteriori danni rispetto a quelli sopra riconosciuti a titolo di danno emergente.
D. Gli illeciti commessi da a danno dei Convenuti. CP_1
D.1 In via riconvenzionale, i Convenuti hanno chiesto di accertare che le condotte di , CP_1 concernenti il mantenimento in funzione e il controllo delle e-mail lavorative degli ing.ri CP_3
e dopo le relative dimissioni, costituiscono violazione del diritto inviolabile CP_4 CP_5 dei Convenuti alla segretezza della corrispondenza come manifestazione della loro identità personale ex artt. 2 e 15 Cost. e 8 CEDU.
Conseguentemente, hanno chiesto di condannare al risarcimento di tutti i danni patiti in CP_1 ragione delle condotte medesime, quantificati nella misura di € 75.000 per ciascuno.
La domanda non è fondata.
D.2 Va premesso che, sulla predetta questione, è intervenuto il Garante per la Protezione dei Dati
Personali, che, con ordinanza in data 27 aprile 2023, ha riconosciuto l'illiceità del trattamento dei dati effettuato da ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), per la violazione CP_1
pagina 29 di 36 degli artt. 5, par. 1, lett. a), b), c), e), f) e 13 del Regolamento, condannandola al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 40.000,00 (doc. 74 conv.).
D.3 Ciò posto, va anzitutto dichiara improcedibile la domanda di accertamento del trattamento illecito dei dati personali ex artt. 113 e 114 d.lgs. 196/2003 e/o ex artt. 1.2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 24 e
32 reg. UE 679/2016, in quanto fondata sui medesimi fatti posti alla base del reclamo e della decisione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Invero, a mente dell'art. 140bis Codice Privacy, “qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.” (co. 1); “la presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.” (co. 3).
D.4 Quanto alla domanda di accertamento del trattamento illecito dei dati personali per violazione dell'art. 2 e 15 Cost., va anzitutto precisato che – diversamente da quanto dedotto dall'Attrice – essa non è inammissibile per essere stata articolata con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (previgente formulazione).
Non si rinviene, infatti, un'ipotesi di mutatio libelli bensì di emendatio libelli, dato che i
Convenuti si sono limitati a meglio precisare (e qualificare) le proprie domande in relazione a fatti già compiutamente dedotti con la costituzione in giudizio.
Come è noto, si ha semplice emendatio libelli quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto oppure sul petitum nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. Invero, se si resta nell'ambito della
“medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio”, anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera “modifica” di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce alla domanda originaria, ma ad essa si cumula (così, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 19/02/2025, n.
4410).
D.4 Ciò posto, la domanda dei Convenuti va rigettata, poiché nel caso di specie la condotta di trova fondamento dell'esercizio legittimo del proprio diritto di difesa. CP_1
Come noto, infatti, in materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla inviolabilità della corrispondenza in virtù del generale principio di cui all'art. 51 c.p. (riguardante l'esimente dell'esercizio di un diritto) nonché delle più specifiche norme del codice dei dati personali (art. 24 cod. privacy) e degli artt. 93 e 94 l.d.a. (in tema di diritto d'autore), norme queste ultime secondo cui la corrispondenza, allorché abbia carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata, può essere divulgata senza pagina 30 di 36 autorizzazione quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale (Cass. civ., sez. I, 20/09/2013, n. 21612).
Condizione del trattamento legittimo è che i dati siano trattati esclusivamente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento (art. 24, lett. f), cod. privacy).
Tale prevalenza del diritto di difesa sul diritto alla inviolabilità della corrispondenza non è limitata alla pura e semplice sede processuale, ma si estende a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata (cfr. Cass. civ., sez. lav., 12/11/2021, n. 33809, ove la Suprema Corte ha ritenuto legittima l'attività di recupero dei dati, cancellati dal dipendente prima della riconsegna del computer avuto in dotazione e integranti patrimonio aziendale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in funzione del giudizio risarcitorio intentato dall'azienda nei confronti del dipendente medesimo).
D.5 Ebbene, nel caso di specie, il trattamento dei dati è avvenuto in funzione dell'esercizio del diritto di difesa di in vista del presente giudizio e non per ricercare contenuti personali CP_1 degli ex dipendenti;
tant'è che i Convenuti si sono limitati a contestare genericamente la permanenza dell'apertura degli account di posta elettronica dopo la cessazione del rapporto di lavoro, senza indicare quali e-mail avrebbero effettivamente leso il proprio diritto alla all'identità personale.
Peraltro, le e-mail degli ex dipendenti riguardano perlopiù iscrizioni a mailing list di prodotti o servizi commerciali.
Né ha dedotto in giudizio o diffuso all'esterno fatti o dati relativi alla vita privata dei CP_1
Convenuti (quali, ad esempio, quelli relativi alla salute, alla vita sessuale, alle opinioni politiche, filosofiche, al credo religioso, all'appartenenza sindacale, all'origine razziale o etnica) o comunque fatti o dati finalizzati a screditarli o a lederne la dignità.
In altre parole, il mantenimento e l'accesso alle caselle di posta degli ex dipendenti è stato necessitato e limitato alla previsione di una acquisizione in sede giudiziale e non divulgato a terze parti estranee al processo;
sicché, la condotta di è coerente con il principio di necessità e CP_1 proporzionalità, non sconfinando nella volontà di ledere le controparti.
Ne consegue che, non avendo tenuto un comportamento in violazione dell'art. 15 Cost. o CP_1 dell'art. 8 Cedu, non sussiste alcun illecito che dà diritto ad un risarcimento del danno in capo ai
Convenuti.
D.6 Neppure ai Convenuti spetta un risarcimento per violazione delle norme del Codice Privacy e del relativo Regolamento, in quanto alcun danno è emerso nel corso del procedimento.
I capitoli di prova orale articolati sul punto erano generici e sono correttamente stati dichiarati inammissibili;
mentre dai due referti medici prodotti (docc. 65 referto visita cardiologica ing.
doc. 67 referto visita epatologica ing. si evince unicamente l'esistenza di una CP_5 CP_3
pagina 31 di 36 patologia, ma in alcun modo si prova (né si offre di provare) un nesso eziologico con l'illecito asseritamente compiuto da . CP_1
E. Il comando giudiziale.
E.1 Alle luce di quanto suesposto, il Collegio accerta che la sottrazione da parte dei Convenuti dei file informatici e degli altri documenti reperiti nel corso delle operazioni di descrizione nel procedimento ante causam r.g. 51062/2019 (in particolare i 149.523 file e 686 documenti cartacei come selezionati dal c.t.u. nel corso del procedimento cautelare e identificati nella relazione tecnica di parte Attrice sub doc. 53) costituiscono violazione di segreti commerciali di titolarità di ai sensi degli artt. 98 c.p.i. CP_1
E.2 Per l'effetto, va inibito ai Convenuti qualsiasi utilizzo dei predetti 149.523 file – come individuati negli elenchi di cui agli allegati da 1.1. a 1.5 (e con esclusione dei documenti di cui agli allegati 1.6 e 1.7) al doc. A di , depositato in sede di reclamo e qui ridepositato con CP_1
l'atto di citazione – nonché dei 686 documenti cartacei reperiti nel corso delle operazioni di descrizione.
E.3 Va, altresì, ordinata ai Convenuti l'eliminazione dai server e/o da qualsiasi altro dispositivo nonché la distruzione di qualsiasi supporto, cartaceo o digitale, contenente detti segreti commerciali, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, con fissazione di una penale pari ad € 5.000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine rispetto al suddetto termine.
E.4 Il comando giudiziale deve altresì essere assistito da una penale pari ad € 10.000 per ogni indebito utilizzo di file/documenti segreti.
E.5 I convenuti devono essere condannati al risarcimento del danno emergente che ammonta ad €
130.076,12.
La somma ha natura di debito di valore, con la conseguenza che essa deve essere necessariamente rivalutata con riferimento al periodo intercorso tra il momento del danno (in questo caso, la data indicata nelle fatture per il pagamento, ossia 30.9.2019, 22.10.2019, 30.11.2019) e l'odierna liquidazione;
inoltre, sulla somma vanno riconosciuti gli interessi compensativi.
Invero, nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è sempre implicitamente inclusa anche la richiesta di riconoscimento, sia degli interessi compensativi, sia della rivalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - ed il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altra anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza perciò incorrere in ultrapetizione (Cass. civ., sez. II, 17/10/2024, n. 26929; Cass. civ., sez. II, 10/12/2021, n.39376;
Cass. civ., sez. III, 04/11/2020, n. 24468).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, con la liquidazione del danno,
pagina 32 di 36 l'obbligazione risarcitoria (che ha natura di debito di valore) si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto (in tal senso, sin da Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
E.6 Il Collegio ritiene che non vada accolta la domanda volta alla pubblicazione della sentenza, ritenendo che, a fronte del tempo trascorso dalla commissione dell'illecito (sei anni) e dell'accoglimento della domanda inibitoria, il diritto dell'Attrice trovi già adeguata tutela nei predetti comandi giudiziali, sicché il rimedio della pubblicazione appare sproporzionato.
F. Le spese di lite.
F.1 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri medi del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore indeterminabile e dell'elevata complessità della controversia.
Oltre alle spese di questo procedimento di merito, vanno altresì liquidate a favore dell'Attrice le spese relative alle due fasi cautelari ante causam (r.g. 51062/19 e r.g. 11966/21).
Pertanto, l'importo complessivo ammonta ad € 45.335, di cui € 21.155 per le spese legali per il merito, € 12.090 per le spese legali per ogni fase cautelare.
F.2 Le spese sostenute, prima del giudizio, per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, e, nel corso del giudizio, per il consulente tecnico di parte rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cassazione civile sez. II 8 settembre 2021 n. 24188).
Le spese di c.t.p. vanno liquidate nei limiti di quanto è stato complessivamente riconosciuto al c.t.u. per onorari nel corso delle due fasi cautelari e del procedimento di merito (ossia € 27.700, pari a € 5.000 più € 15.000 più € 7.700); sicché, l'importo va equitativamente liquidato in €
30.182,55, di cui € 27.700 per onorari professionali ed € 2.482,55 per spese documentate dall'ing. (cfr. fattura sub doc. 111 att. p. 4). Pt_1
Non va, dunque, liquidato integralmente l'importo indicato dal c.t.p., in quanto lo stesso appare eccessivo e non proporzionale rispetto all'attività prestata, avuto riguardo anche all'importo liquidato per i compensi professionali dei legali (importo massimo dello scaglione di riferimento); a ciò si aggiunga che la fattura del c.t.p. fa espressamente riferimento ad un
“contenzioso brevettuale”, che non è rilevante ai fini del presente procedimento.
F.4 Le spese di c.t.u., sia della fase cautelare che di merito, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico dei Convenuti.
F.5 La domanda ex art. 96 co. 1 c.p.c. articolata dai Convenuti va rigettata, in quanto non è stato allegato né provato alcuno degli elementi costitutivi di tale responsabilità.
Come è noto, infatti, l'art. 96 c.p.c. sanziona con la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte - in aggiunta alla refusione delle spese di lite - il c.d. illecito processuale, caratterizzato da un contegno relativo ad una controversia o ad essa connesso (elemento pagina 33 di 36 materiale) posto in essere dalla Parte processuale (elemento soggettivo). La norma attua un bilanciamento tra il diritto di difesa costituzionalmente garantito (l'agire o il resistere in giudizio)
e l'abuso del diritto o l'abuso del processo, cioè l'impiego distorto dello strumento “processo”, per fini esulanti dal suo scopo tipico e al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Per tale ragione, la condanna per responsabilità processuale aggravata presuppone degli stringenti presupposti: l'istanza della Parte, un contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave, la soccombenza della Controparte, un danno conseguente a tale condotta illecita.
Quanto all'elemento psicologico, è necessario che la Parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori o pretestuosi ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti;
non basta, dunque, la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (tra le tante, Cass. civ., sez. un., 27/11/2019,
n. 31030; sez. II, 18/09/2019, n. 23319).
F.6 Parimenti, va rigettata la domanda di condanna dell'Attrice ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Invero, come stabilito dalla Suprema Corte sin dalla pronuncia n. 22405/2018 delle Sezioni Unite
2018, la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. - applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza - configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e 2 c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale (Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 2021, n. 624;
Cass. civ., sez III, 20/11/2020, n. 26435; Cass. civ., sez. VI, 24/09/2020, n. 20018). La norma, infatti, risponde ad una duplice finalità: tutelare l'interesse pubblicistico ad una sollecita ed efficace definizione dei processi, disincentivando, al contempo, un utilizzo dilatorio e strumentale del processo, con conseguente pregiudizio degli interessi di controparte.
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della Parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. civ., S.U., 27 novembre 2019, n. 31030).
pagina 34 di 36 Nel caso di specie, non ricorrono gli elementi costitutivi di tale responsabilità, in quanto l'Attrice non ha agito nella manifesta infondatezza delle proprie ragioni che sono, peraltro, state (in parte) accertate in giudizio.
Le difese attoree, dunque, sono rimaste confinate nell'ambito della normale dialettica processuale, in assenza di pretestuosità dell'azione e di abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta la responsabilità di e CP_3 CP_5 Controparte_4 per avere sottratto e detenuto informazioni Controparte_2 segrete in violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i., per i motivi di cui in narrativa;
2. per l'effetto, inibisce a e CP_3 CP_5 Controparte_4 [...] qualsiasi utilizzo dei 149.523 file e dei 686 Controparte_2 documenti cartacei, come meglio individuati in narrativa;
3. ordina a e CP_3 CP_5 Controparte_4 [...]
l'eliminazione dai server e/o da qualsiasi altro dispositivo Controparte_2 nonché la distruzione di qualsiasi supporto, cartaceo o digitale, contenente dette informazioni segrete entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
4. fissa una penale pari ad € 5.000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di cui al capo n. 3;
5. fissa una penale pari ad € 10.000 per ogni indebito utilizzo di file/documenti segreti, che sia constatata successivamente alla comunicazione del presente provvedimento, ferma restando la penale stabilita al precedente capo n. 4;
6. condanna e CP_3 CP_5 Controparte_4 [...]
a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno Controparte_2 CP_1 emergente l'importo di € 130.076,12, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
7. rigetta ogni altra domanda formulata da CP_1
8. rigetta le domande riconvenzionali proposte da CP_3 CP_5 [...]
e CP_4 Controparte_2
9. condanna e CP_3 CP_5 Controparte_4 [...] alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_2 CP_1 liquidano in complessivi € 46.371, di cui € 1.036 euro per esborsi spese esenti, € 21.155 per compensi professionali per il presente procedimento di merito ed € 12.090 per pagina 35 di 36 compensi professionali per ogni fase cautelare, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge);
10. condanna e CP_3 CP_5 Controparte_4 [...] alla rifusione delle spese di c.t.p. in favore di che Controparte_2 CP_1 si liquidano in complessivi € 30.182,55, oltre iva e oneri contributivi;
11. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di CP_3 CP_5
e Controparte_4 Controparte_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
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