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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1128/2023 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1128 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023 e vertente TRA
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
RO 31.7.1945, elettivamente domiciliato in RO (c.a.p. 88900), alla via Firenze, n. 52, nello studio dell'Avv. Vincenzo Cizza (C.F.:
- pec: C.F._2
e dell'Avv. Paola Email_1
Ruzzo (C.F.: – pec: C.F._3
, che lo rappresentano e Email_2 difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore opponente E (C.F.: ), in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in RO (c.a.p.
88900), alla via XXV Aprile, n. 67, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Donnici (C.F.: – pec: C.F._4 it), che lo rappresenta e Email_3 Email_4 Email_5 difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Convenuto opposto
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/02/2025.
-Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. co. 1
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come
1 estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016). 1. Con atto di precetto ritualmente notificato il 4.7.2023, il CP_1 aveva intimato a di pagare la somma di
[...] Parte_1
€ 382.272,92 oltre interessi e spese in forza di sentenza n. 613/2022 della Corte dei Conti, Sez. Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello. Avverso tale atto il proponeva opposizione, eccependo: che l'atto Pt_1 di precetto non recava l'indicazione della data di apposizione della formula esecutiva;
che le somme intimate erano errate, in quanto il Comune era pervenuto al calcolo della somma asseritamente dovuta dal effettuando la rivalutazione IST AT in maniera non corretta, Pt_1 ovvero provvedendo per tre volte (dal 16.11.2015 al 19.12.2022; dal 07.11.2016 al 19.12.2022 e, da ultimo, dal 26.05.2017 al 19.12.2022) alla rivalutazione dell'intera sorte capitale di €248.400,00 , mentre secondo il calcolo corretto avrebbe dovuto tener conto del pagamento rateale effettuato dal che infatti avrebbe dovuto dividere la sorte CP_1 capitale in tre tranches e sottoporre l'importo ottenuto a rivalutazione per i periodi indicati;
che pertanto l'importo corretto di c ui richiedere il pagamento era di € 292.615,20 e non di € 381.445,60. Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale , previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare dovuta la minor somma come calcolata.
2. Si costituiva il con propria comparsa, chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione.
3. Dopo l'accoglimento dell'istanza di sospensione parziale, all'udienza del 27.2.2025 le parti precisavano le conclusioni e chiedevano la decisione. La causa era pertanto t rattenuta in decisione.
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta. Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico della fattispecie, va rilevato che l'opponente, ossia il soggetto precettato, ha la veste sostanziale e processuale di attore, sicché a lui spetta di contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione (Cass., n. 4380/2013; Cass., n. 3477/2003), poiché la quantificazione del credito precettato è frutto dell'accertamento giudiziale trasfuso nel titolo esecutivo, sicché spetta all'opponente dedurre e dimostrare la sussistenza di elementi sopravvenuti al giudicato che ne paralizzano l'operatività.
2 Tuttavia, quando una precedente quantificazione o quantificabilità sulla base di parametri oggettivi e predeterminabili, desumibili dal giudizio di merito non vi sia, deve operare il diverso principio secondo il quale anche nel giudizio di opposizione al precetto incombe sul creditore, che ritorna ad essere attore in senso sostanziale, fornire in caso di contestazione degli importi pretesi la prova della loro esattezza (Cass. n. 10977/2013). Ebbene, deve ancora osservarsi che il debitore ha il dovere di adempiere la prestazione secondo le modalità esatte sancite nella fonte dell'obbligazione, costituita in specie dal la sentenza n. 613/2022 della Corte dei Conti, Sez. Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello , e pertanto secondo quanto disposto dal predetto titolo. Nell'atto di precetto parte intimante chiede il pagamento della somma dovuta in esecuzione della predetta sentenza. Ebbene, il primo motivo di opposizione, avente ad oggetto la mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva nell'atto di precetto, attenendo ad irregolarità formali e, dunque, al quomodo e non all'an dell'esecuzione, configura fattispecie di opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 1709/1978; Cass. n. 1524/1994; Cass. n. 753/2000; Cass. n. 6845/1993) che, ai sensi dell' art. 617 c.p.c., va proposta entro il termine decadenziale di venti giorni decorrenti dalla notifica dell'atto di precetto ed è pertanto ammissibile poiché l'atto di precetto è stato notificato il 4.7.2023 e l'atto di citazione in opposizione notificato il 24.7.2023. Tuttavia, tale motivo di opposizione è infondato in quanto con la c.d. riforma RT (d.lgs. 10.10.2022, n. 149) è stata abrogata l'apposizione della formula esecutiva e tale disposizione era in vigore alla data di notifica dell'atto di prec etto. Il secondo motivo di opposizione, qualificabile come fattispecie di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto pone in discussione il diritto dell'intimante a procedere alla minacciata esecuzione forzata in relazione alle partite credit orie contestate (Cass., 29.2.2008 n. 5515; Cass., 20.5.2003 n. 7886; Cass., 25.11.2002 n. 16569) , è invece fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento . Detta doglianza, in quanto afferente all'erroneo calcolo della rivalutazione eseguita nell'atto di precetto, richiede la preliminare interpretazione del titolo esecutivo, rappresentato, nel caso in esame, dalla sentenza di condanna azionata. Per costante giurisprudenza l'indagine sul contenuto e la portata precettiva del titolo, ed in particolare la questione della decorrenza degli interessi o della rivalutazione, deve essere compiuta dal giudice adito con l'opposizione
3 all'esecuzione esclusivamente alla stregua delle statuizioni contenute nel titolo esecutivo azionato, individuandone contenuto e portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione e con esclusione del riferimento ad elementi esterni, non potendo integrarsi una pronuncia carente o dubbia con il riferimento a regole di diritto o ad orientamenti giurisprudenziali ed essendo prec lusa ogni possibilità di sindacare la legittimità della statuizione adottata . Sulla base delle precedenti valutazioni, deve rilevarsi che il titolo posto a base della minacciata esecuzione, costituito dalla sentenza della Corte dei Conti, Sez. Seconda Giur isdizionale Centrale d'Appello n. 613/2022, in atti, condanna, tra gli altri, al pagamento Parte_1 dell'importo di €248.400,00, incrementato della rivalutazione monetaria, “a decorrere dalla data di ciascun pagamento effettuato dal
. CP_1
Sulla base di tale statuizione appare quindi scorretto il calcolo compiuto dal che ha per tre volte (dal 16.11.2015 al 19.12.2022, CP_1 dal 7.11.2016 al 19.12.2022 e dal 26.5.2017 al 19.12.2022) rivalutato l'intera sorte capitale di €248.000,00 mentre av rebbe dovuto tener conto del pagamento rateale effettuato dall'Ente comunale e suddividere la sorte capitale in tre tranches (€248.400,00:3 = €82.800,00) e, quindi, sottoporre a rivalutazione l'importo così ottenuto di €82.800,00 per i tre periodi indicati (dal 16.11.2015 al 19.12.2022; dal 07.11.2016 al
19.12.2022 e dal 26.05.2017 al 19.12.2022) . Ne deriva l'accoglimento di tale motivo di opposizione.
5. In conclusione, l'opposizione va accolta e per l'effetto deve dichiararsi che il ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti di in forza Parte_1 dell'atto di precetto notificato per la minor somma di € 292.615,20 rispetto a quella azionata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte opposta;
le spese si liquidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi di tariffa secondo il valore della controversia e rid uzione per la semplicità delle questioni giuridiche controverse, esclusa la fase istruttoria, non svolta. Con i medesimi parametri si calcola il compenso per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, in persona del Giudice monocratico dott.
Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n.
4 1128/2023 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto, dichiara il diritto de l creditore, il , di procedere ad esecuzione forzata nei CP_1 CP_1 confronti di in forza dell'atto di precetto Parte_1 notificato per la minor somma di €292.615,20 rispetto a quella azionata , oltre interessi e spese;
2) condanna parte opposta al pagamento delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in favore di in complessivi € Parte_1
6.830,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge. Così deciso in RO, li 6.6.2025
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1128 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023 e vertente TRA
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
RO 31.7.1945, elettivamente domiciliato in RO (c.a.p. 88900), alla via Firenze, n. 52, nello studio dell'Avv. Vincenzo Cizza (C.F.:
- pec: C.F._2
e dell'Avv. Paola Email_1
Ruzzo (C.F.: – pec: C.F._3
, che lo rappresentano e Email_2 difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore opponente E (C.F.: ), in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in RO (c.a.p.
88900), alla via XXV Aprile, n. 67, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Donnici (C.F.: – pec: C.F._4 it), che lo rappresenta e Email_3 Email_4 Email_5 difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Convenuto opposto
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/02/2025.
-Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. co. 1
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come
1 estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016). 1. Con atto di precetto ritualmente notificato il 4.7.2023, il CP_1 aveva intimato a di pagare la somma di
[...] Parte_1
€ 382.272,92 oltre interessi e spese in forza di sentenza n. 613/2022 della Corte dei Conti, Sez. Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello. Avverso tale atto il proponeva opposizione, eccependo: che l'atto Pt_1 di precetto non recava l'indicazione della data di apposizione della formula esecutiva;
che le somme intimate erano errate, in quanto il Comune era pervenuto al calcolo della somma asseritamente dovuta dal effettuando la rivalutazione IST AT in maniera non corretta, Pt_1 ovvero provvedendo per tre volte (dal 16.11.2015 al 19.12.2022; dal 07.11.2016 al 19.12.2022 e, da ultimo, dal 26.05.2017 al 19.12.2022) alla rivalutazione dell'intera sorte capitale di €248.400,00 , mentre secondo il calcolo corretto avrebbe dovuto tener conto del pagamento rateale effettuato dal che infatti avrebbe dovuto dividere la sorte CP_1 capitale in tre tranches e sottoporre l'importo ottenuto a rivalutazione per i periodi indicati;
che pertanto l'importo corretto di c ui richiedere il pagamento era di € 292.615,20 e non di € 381.445,60. Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale , previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare dovuta la minor somma come calcolata.
2. Si costituiva il con propria comparsa, chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione.
3. Dopo l'accoglimento dell'istanza di sospensione parziale, all'udienza del 27.2.2025 le parti precisavano le conclusioni e chiedevano la decisione. La causa era pertanto t rattenuta in decisione.
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta. Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico della fattispecie, va rilevato che l'opponente, ossia il soggetto precettato, ha la veste sostanziale e processuale di attore, sicché a lui spetta di contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione (Cass., n. 4380/2013; Cass., n. 3477/2003), poiché la quantificazione del credito precettato è frutto dell'accertamento giudiziale trasfuso nel titolo esecutivo, sicché spetta all'opponente dedurre e dimostrare la sussistenza di elementi sopravvenuti al giudicato che ne paralizzano l'operatività.
2 Tuttavia, quando una precedente quantificazione o quantificabilità sulla base di parametri oggettivi e predeterminabili, desumibili dal giudizio di merito non vi sia, deve operare il diverso principio secondo il quale anche nel giudizio di opposizione al precetto incombe sul creditore, che ritorna ad essere attore in senso sostanziale, fornire in caso di contestazione degli importi pretesi la prova della loro esattezza (Cass. n. 10977/2013). Ebbene, deve ancora osservarsi che il debitore ha il dovere di adempiere la prestazione secondo le modalità esatte sancite nella fonte dell'obbligazione, costituita in specie dal la sentenza n. 613/2022 della Corte dei Conti, Sez. Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello , e pertanto secondo quanto disposto dal predetto titolo. Nell'atto di precetto parte intimante chiede il pagamento della somma dovuta in esecuzione della predetta sentenza. Ebbene, il primo motivo di opposizione, avente ad oggetto la mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva nell'atto di precetto, attenendo ad irregolarità formali e, dunque, al quomodo e non all'an dell'esecuzione, configura fattispecie di opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 1709/1978; Cass. n. 1524/1994; Cass. n. 753/2000; Cass. n. 6845/1993) che, ai sensi dell' art. 617 c.p.c., va proposta entro il termine decadenziale di venti giorni decorrenti dalla notifica dell'atto di precetto ed è pertanto ammissibile poiché l'atto di precetto è stato notificato il 4.7.2023 e l'atto di citazione in opposizione notificato il 24.7.2023. Tuttavia, tale motivo di opposizione è infondato in quanto con la c.d. riforma RT (d.lgs. 10.10.2022, n. 149) è stata abrogata l'apposizione della formula esecutiva e tale disposizione era in vigore alla data di notifica dell'atto di prec etto. Il secondo motivo di opposizione, qualificabile come fattispecie di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto pone in discussione il diritto dell'intimante a procedere alla minacciata esecuzione forzata in relazione alle partite credit orie contestate (Cass., 29.2.2008 n. 5515; Cass., 20.5.2003 n. 7886; Cass., 25.11.2002 n. 16569) , è invece fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento . Detta doglianza, in quanto afferente all'erroneo calcolo della rivalutazione eseguita nell'atto di precetto, richiede la preliminare interpretazione del titolo esecutivo, rappresentato, nel caso in esame, dalla sentenza di condanna azionata. Per costante giurisprudenza l'indagine sul contenuto e la portata precettiva del titolo, ed in particolare la questione della decorrenza degli interessi o della rivalutazione, deve essere compiuta dal giudice adito con l'opposizione
3 all'esecuzione esclusivamente alla stregua delle statuizioni contenute nel titolo esecutivo azionato, individuandone contenuto e portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione e con esclusione del riferimento ad elementi esterni, non potendo integrarsi una pronuncia carente o dubbia con il riferimento a regole di diritto o ad orientamenti giurisprudenziali ed essendo prec lusa ogni possibilità di sindacare la legittimità della statuizione adottata . Sulla base delle precedenti valutazioni, deve rilevarsi che il titolo posto a base della minacciata esecuzione, costituito dalla sentenza della Corte dei Conti, Sez. Seconda Giur isdizionale Centrale d'Appello n. 613/2022, in atti, condanna, tra gli altri, al pagamento Parte_1 dell'importo di €248.400,00, incrementato della rivalutazione monetaria, “a decorrere dalla data di ciascun pagamento effettuato dal
. CP_1
Sulla base di tale statuizione appare quindi scorretto il calcolo compiuto dal che ha per tre volte (dal 16.11.2015 al 19.12.2022, CP_1 dal 7.11.2016 al 19.12.2022 e dal 26.5.2017 al 19.12.2022) rivalutato l'intera sorte capitale di €248.000,00 mentre av rebbe dovuto tener conto del pagamento rateale effettuato dall'Ente comunale e suddividere la sorte capitale in tre tranches (€248.400,00:3 = €82.800,00) e, quindi, sottoporre a rivalutazione l'importo così ottenuto di €82.800,00 per i tre periodi indicati (dal 16.11.2015 al 19.12.2022; dal 07.11.2016 al
19.12.2022 e dal 26.05.2017 al 19.12.2022) . Ne deriva l'accoglimento di tale motivo di opposizione.
5. In conclusione, l'opposizione va accolta e per l'effetto deve dichiararsi che il ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti di in forza Parte_1 dell'atto di precetto notificato per la minor somma di € 292.615,20 rispetto a quella azionata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte opposta;
le spese si liquidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi di tariffa secondo il valore della controversia e rid uzione per la semplicità delle questioni giuridiche controverse, esclusa la fase istruttoria, non svolta. Con i medesimi parametri si calcola il compenso per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, in persona del Giudice monocratico dott.
Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n.
4 1128/2023 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto, dichiara il diritto de l creditore, il , di procedere ad esecuzione forzata nei CP_1 CP_1 confronti di in forza dell'atto di precetto Parte_1 notificato per la minor somma di €292.615,20 rispetto a quella azionata , oltre interessi e spese;
2) condanna parte opposta al pagamento delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in favore di in complessivi € Parte_1
6.830,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge. Così deciso in RO, li 6.6.2025
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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