CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 526/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pieve Ligure - Via Roma 54 16030 Pieve Ligure GE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1003/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento IMU n. 5 emesso dal Comune di Pieve Ligure per l'anno d'imposta 2020.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-a fine gennaio 2019, il contribuente per il tramite del proprio professionista incaricato ha presentato domanda di accatastamento all'Agenzia delle Entrate – Catasto Fabbricati – Ufficio Provinciale di Genova
a seguito di richiesta della banca concedente il mutuo finanziamento per la costruzione dell'immobile;
-in data 30 aprile 2019, il professionista incaricato presentava alla Regione Liguria la “fine lavori parziale” relativo al Permesso di costruire presentato in data 12.05.2015, avente ad oggetto “Demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico del fabbricato esistente” , lavorazioni di natura straordinaria volti al rifacimento integrale dell'immobile;
-in data 16 luglio 2019 è stata inviata da un legale la comunicazione di rescissione del contratto per giusta causa nei confronti della società appaltatrice;
- fin dal momento dell'acquisto dell'immobile da costruire ed ampliare come abitazione principale, il contribuente ha preso residenza presso il Comune di Pieve Ligure a partire dall'8 settembre 2015 presso una prima abitazione e poi, a partire dal 22 giugno 2020 presso l'immobile di proprietà oggetto di accertamento IMU, solo quando l'immobile era disponibile per potervi prendere la residenza;
-il contribuente, in seguito alla la rescissione del contratto avvenuta nella seconda metà del 2019, si è dovuto adoperare con nuove società e ditte specializzate al fine di procedere al completamento dei lavori di costruzione nonché alla costruzione e rilascio conformità degli allacci necessari per l'agibilità e l'abitabilità dell'immobile in costruzione;
-tali lavori di completamento, non completati nel corso dell'esercizio 2019, sono stati completati nel corso degli esercizi 2020 e nel 2021;
-a seguito del mancato completamento delle attività di costruzione e dei numerosi ritardi accumulati da parte della società appaltatrice i lavori di costruzione, nel corso dell'esercizio 2021 si è aperto un contenzioso dinanzi al Tribunale di Genova a cui è seguita la nomina di un CTU;
-ai fini della predisposizione della consulenza tecnica, il CTU nominato dal Tribunale Ordinario di Genova,
Sesta Sezione Civile ha proceduto a richiedere specificatamente al Comune di Pieve Ligure la documentazione relativa ai lavori di costruzione effettuati dal contribuente nonché i titoli edilizi e la fine lavori parziale presentata nel 2019;
-a tale richiesta, in data 4 ottobre 2023, il Comune di Pieve Ligure ha risposto ai quesiti posti da parte del
CTU allegando quanto richiesto tra cui fondamentale la fine lavori parziale rilasciata nel 2019;
-dal contenuto della sentenza n. 951/2024 di questa Corte depositata il 30.10.2024 è possibile accertare il fatto storico costituito dalla conoscenza da parte del Comune di Pieve Ligure dello “status della pratica edilizia” di non completamento;
- infatti,ivi si legge: ”Ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU dell'immobile di proprietà del contribuente, appare innegabile la conoscenza dello “status della pratica edilizia” di non completamento da parte del
Comune di Pieve Ligure, così come evidenziato nella risposta al CTU del 4 ottobre 2023 dove si riportava l'elenco delle pratiche presentate tra cui la PE 45/2015 – Istanza per “Demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico del fabbricato esistente” – pervenuta in data 12/05/2015 – prot. 3085, successivamente modificata con il permesso di costruire n. 3533 del 3 maggio 2016 con medesimo oggetto del precedente e la fine lavori parziale del 30 aprile 2019 documentazione già in possesso da parte dell'Amministrazione”.
-ne consegue che quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è da escludersi il pagamento dell'IMU in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% ,tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore;
-chiede, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il Comune di Pieve Ligure, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 31.10.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-va preliminarmente evidenziato che il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili e per fabbricato si intende “… l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;
il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato…” (art. 1, co.741 lett. a), della Legge 27.12.2019, n. 160);
-un immobile destinato ad uso abitativo è soggetto ad IMU laddove sia iscritto al catasto edilizio urbano con la relativa attribuzione di rendita catastale, e, qualora il medesimo sia stato interessato da radicali interventi di costruzione/ricostruzione/ristrutturazione/restauro, dal momento in cui tali lavori siano ultimati;
-l'art. 1, co. 747 lett. b), della L. n. 160/2019, , riconosce la riduzione del 50% alla base imponibile dell'IMU ai “fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono dichiarare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”.
-va evidenziato che alla data del 30.04.2019 il fabbricato ad uso abitativo era da ritenersi utilizzabile per le finalità sue proprie in quanto i lavori di ricostruzione erano stati ultimati come dimostrato dalle attestazioni prodotte dallo stesso ricorrente alle PP.AA. Interessate;
-va aggiunto che eventuali problematiche tecniche sopravvenute successivamente alla data citata non erano tali da rendere il fabbricato accertato “inagibile” ovvero“inabitabile”, in quanto non idonee ad integrare la nozione di “degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria”;
-è di tutta evidenza che tali eventuali vizi potevano essere superati con interventi di manutenzione ordinaria , in ogni caso non rilevanti al fine dell'applicazione dell'agevolazione fiscale pretesa;
-il ricorrente non ha, altresi', documentato processualmente l' esecuzione di ulteriori lavori di ricostruzione o ristrutturazione idonei a rappresentare una situazione di novità tale da consentire la valutazione dell'applicazione dell'esenzione parziale dell'IMU.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene pertanto non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 526/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pieve Ligure - Via Roma 54 16030 Pieve Ligure GE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1003/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento IMU n. 5 emesso dal Comune di Pieve Ligure per l'anno d'imposta 2020.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-a fine gennaio 2019, il contribuente per il tramite del proprio professionista incaricato ha presentato domanda di accatastamento all'Agenzia delle Entrate – Catasto Fabbricati – Ufficio Provinciale di Genova
a seguito di richiesta della banca concedente il mutuo finanziamento per la costruzione dell'immobile;
-in data 30 aprile 2019, il professionista incaricato presentava alla Regione Liguria la “fine lavori parziale” relativo al Permesso di costruire presentato in data 12.05.2015, avente ad oggetto “Demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico del fabbricato esistente” , lavorazioni di natura straordinaria volti al rifacimento integrale dell'immobile;
-in data 16 luglio 2019 è stata inviata da un legale la comunicazione di rescissione del contratto per giusta causa nei confronti della società appaltatrice;
- fin dal momento dell'acquisto dell'immobile da costruire ed ampliare come abitazione principale, il contribuente ha preso residenza presso il Comune di Pieve Ligure a partire dall'8 settembre 2015 presso una prima abitazione e poi, a partire dal 22 giugno 2020 presso l'immobile di proprietà oggetto di accertamento IMU, solo quando l'immobile era disponibile per potervi prendere la residenza;
-il contribuente, in seguito alla la rescissione del contratto avvenuta nella seconda metà del 2019, si è dovuto adoperare con nuove società e ditte specializzate al fine di procedere al completamento dei lavori di costruzione nonché alla costruzione e rilascio conformità degli allacci necessari per l'agibilità e l'abitabilità dell'immobile in costruzione;
-tali lavori di completamento, non completati nel corso dell'esercizio 2019, sono stati completati nel corso degli esercizi 2020 e nel 2021;
-a seguito del mancato completamento delle attività di costruzione e dei numerosi ritardi accumulati da parte della società appaltatrice i lavori di costruzione, nel corso dell'esercizio 2021 si è aperto un contenzioso dinanzi al Tribunale di Genova a cui è seguita la nomina di un CTU;
-ai fini della predisposizione della consulenza tecnica, il CTU nominato dal Tribunale Ordinario di Genova,
Sesta Sezione Civile ha proceduto a richiedere specificatamente al Comune di Pieve Ligure la documentazione relativa ai lavori di costruzione effettuati dal contribuente nonché i titoli edilizi e la fine lavori parziale presentata nel 2019;
-a tale richiesta, in data 4 ottobre 2023, il Comune di Pieve Ligure ha risposto ai quesiti posti da parte del
CTU allegando quanto richiesto tra cui fondamentale la fine lavori parziale rilasciata nel 2019;
-dal contenuto della sentenza n. 951/2024 di questa Corte depositata il 30.10.2024 è possibile accertare il fatto storico costituito dalla conoscenza da parte del Comune di Pieve Ligure dello “status della pratica edilizia” di non completamento;
- infatti,ivi si legge: ”Ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU dell'immobile di proprietà del contribuente, appare innegabile la conoscenza dello “status della pratica edilizia” di non completamento da parte del
Comune di Pieve Ligure, così come evidenziato nella risposta al CTU del 4 ottobre 2023 dove si riportava l'elenco delle pratiche presentate tra cui la PE 45/2015 – Istanza per “Demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico del fabbricato esistente” – pervenuta in data 12/05/2015 – prot. 3085, successivamente modificata con il permesso di costruire n. 3533 del 3 maggio 2016 con medesimo oggetto del precedente e la fine lavori parziale del 30 aprile 2019 documentazione già in possesso da parte dell'Amministrazione”.
-ne consegue che quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è da escludersi il pagamento dell'IMU in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% ,tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore;
-chiede, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il Comune di Pieve Ligure, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 31.10.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-va preliminarmente evidenziato che il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili e per fabbricato si intende “… l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;
il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato…” (art. 1, co.741 lett. a), della Legge 27.12.2019, n. 160);
-un immobile destinato ad uso abitativo è soggetto ad IMU laddove sia iscritto al catasto edilizio urbano con la relativa attribuzione di rendita catastale, e, qualora il medesimo sia stato interessato da radicali interventi di costruzione/ricostruzione/ristrutturazione/restauro, dal momento in cui tali lavori siano ultimati;
-l'art. 1, co. 747 lett. b), della L. n. 160/2019, , riconosce la riduzione del 50% alla base imponibile dell'IMU ai “fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono dichiarare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”.
-va evidenziato che alla data del 30.04.2019 il fabbricato ad uso abitativo era da ritenersi utilizzabile per le finalità sue proprie in quanto i lavori di ricostruzione erano stati ultimati come dimostrato dalle attestazioni prodotte dallo stesso ricorrente alle PP.AA. Interessate;
-va aggiunto che eventuali problematiche tecniche sopravvenute successivamente alla data citata non erano tali da rendere il fabbricato accertato “inagibile” ovvero“inabitabile”, in quanto non idonee ad integrare la nozione di “degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria”;
-è di tutta evidenza che tali eventuali vizi potevano essere superati con interventi di manutenzione ordinaria , in ogni caso non rilevanti al fine dell'applicazione dell'agevolazione fiscale pretesa;
-il ricorrente non ha, altresi', documentato processualmente l' esecuzione di ulteriori lavori di ricostruzione o ristrutturazione idonei a rappresentare una situazione di novità tale da consentire la valutazione dell'applicazione dell'esenzione parziale dell'IMU.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene pertanto non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.