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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1147/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14571/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 848 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1042/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato il [...] a [...], residente in [...] alla
Indirizzo_1, c.f. CF_Ricorrente_1, residente a [...](Sa),
rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avv. Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
Comune di Casoria e Pubbliserviz srl per annullamento di avviso di accertamento comunicato alla parte in data 30.4.2025 avente per oggetto richiesta pagamento di IMU 2019 con carico tributario di euro 3680,00. Il motivo assorbente della impugnativa era la spirata decadenza della Pubblica Amministrazione dall'azione tributaria che poteva essere esercitata solo entro 31.12.2024 .
Nessuno si costituiva per parte resistente
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dà atto ai fini della verifica dei termini di legge per la procedibilità dell'azione de qua che dell'atto impugnato la parte ne ha avuto conoscenza in data 30.4.2025 come dalla stessa dedotto
Sul punto la parte lamenta che la consegna non è stata ritualizzata da atto formale in ogni caso la parte evidenzia di essere venuta a piena conoscenza dell'atto : pertanto risulta ha raggiunto lo scopo informativo ex art. 156 cpc laddove fosse stata prospettata una nullità formale .
Quindi constatato che il ricorso risulta successivamente inoltrato a mezzo PEC agli Uffici convenuti in data
30.6.2025 e che parte ricorrente si è costituita in data 30.7.2025 formalizzando il deposito del ricorso presso la Segretaeria della Corte , è prospettabile la procedibilità della domanda ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024
Quanto al merito la Corte rileva che la questione attiene alla verifica del decorso del termine decadenziale ex lege , dando atto che la annualità del tributo in oggetto è il 2019 .
Ebbene in punto di diritto la Corte osserva che con sentenza 10893/2022 la Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro giuridico inerente alla decadenza del potere impositivo IMU, evidenziando come, secondo consolidato indirizzo degli ermellini (Cass. 6842/20119; Cass. 554/2020; Cass. 352/2021; Cass. 8197/2021;
Cass. 8199/2021; Cass. 17036/2021; Cass. 17037/2021), per delimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere impositivo è necessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine di decadenza previsto per i tributi locali.
Ricordando quanto previsto dall'art. 1 co. 161 L. 296/2006, il quale testualmente recita che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”, la Cassazione individua più precisamente questi momenti:
- nel caso in cui il contribuente presenta una dichiarazione ed omette il versamento, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato (nel caso dell'IMU quindi si deve tenere conto del 16 giugno e del 16 dicembre);
- nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve, invece, farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla (per
IMU, si deve considerare il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione).
Ne consegue che, nel primo caso, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1 co. 161 L. 296/2006 è quello successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato (es. versamento da effettuarsi a dicembre 2017; il periodo decadenziale inizierà il 1° gennaio 2018
e terminerà il 31 dicembre 2022). Nel secondo caso, il Comune ha un termine più ampio per effettuare l'accertamento del tributo, dato che il primo anno decorrerà solo dal 30 giugno dell'anno successivo ma si avrà tempo comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo (es. dichiarazione per l'anno 2017 da presentarsi entro il 30 giugno 2018; il periodo decadenziale inizierà il 1° luglio 2018 ma terminerà il 31 dicembre 2023, ossia 6 mesi dopo il compimento del quinto anno solare).
La Corte osserva inoltre che l'art. 68 del DL18/2020 (Normativa COVID) ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza legati all'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per
542 giorni e poiché la citata disposizione richiama l'articolo 12 del D.lgs. 159/2015, ne consegue la proroga dei termini almeno «per un corrispondente periodo di tempo» (articolo 12, comma 1 e 2, D.Lgs. 159/2015).
Con nota 2.11.2021 l'Ifel ha precisato l'applicabilità sia del primo che del secondo comma del citato articolo
12, in sintesi: il primo comma prevede, per le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022 ma per le quali i relativi termini di decadenza erano pendenti nel periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 e il 31.8.2021, la proroga dei relativi termini di decadenza di 542 giorni
Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte di recente secondo la quale “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, prevista dalla normativa emergenziale da Covid-19, ha carattere generalizzato”
, Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960: in sostanza tale pronuncia chiarificatrice ha stigmatizzato il principio di diritto appena enunciato ed ha precisato all'uopo che “ l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto,
è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009;
Sez. 2 – Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
Sulla base di quanto evidenziato risulta evidente che la notifica dell'atto impugnato in data 30.4.2025 ha interrotto idoneamente il decorso del termine prescrizionale quinquennale ed alcuna decadenza risulta maturata ( per annualità 2019 va considerato il quinquiennio di legge più 542 gg )
Il ricorso va dunque rigettato
Attesa la mancata costituzione di controparte , nulla per le spese rigetta il ricorso, nulla per le spese.
P.Q.M.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14571/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 848 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1042/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato il [...] a [...], residente in [...] alla
Indirizzo_1, c.f. CF_Ricorrente_1, residente a [...](Sa),
rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avv. Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
Comune di Casoria e Pubbliserviz srl per annullamento di avviso di accertamento comunicato alla parte in data 30.4.2025 avente per oggetto richiesta pagamento di IMU 2019 con carico tributario di euro 3680,00. Il motivo assorbente della impugnativa era la spirata decadenza della Pubblica Amministrazione dall'azione tributaria che poteva essere esercitata solo entro 31.12.2024 .
Nessuno si costituiva per parte resistente
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dà atto ai fini della verifica dei termini di legge per la procedibilità dell'azione de qua che dell'atto impugnato la parte ne ha avuto conoscenza in data 30.4.2025 come dalla stessa dedotto
Sul punto la parte lamenta che la consegna non è stata ritualizzata da atto formale in ogni caso la parte evidenzia di essere venuta a piena conoscenza dell'atto : pertanto risulta ha raggiunto lo scopo informativo ex art. 156 cpc laddove fosse stata prospettata una nullità formale .
Quindi constatato che il ricorso risulta successivamente inoltrato a mezzo PEC agli Uffici convenuti in data
30.6.2025 e che parte ricorrente si è costituita in data 30.7.2025 formalizzando il deposito del ricorso presso la Segretaeria della Corte , è prospettabile la procedibilità della domanda ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024
Quanto al merito la Corte rileva che la questione attiene alla verifica del decorso del termine decadenziale ex lege , dando atto che la annualità del tributo in oggetto è il 2019 .
Ebbene in punto di diritto la Corte osserva che con sentenza 10893/2022 la Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro giuridico inerente alla decadenza del potere impositivo IMU, evidenziando come, secondo consolidato indirizzo degli ermellini (Cass. 6842/20119; Cass. 554/2020; Cass. 352/2021; Cass. 8197/2021;
Cass. 8199/2021; Cass. 17036/2021; Cass. 17037/2021), per delimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere impositivo è necessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine di decadenza previsto per i tributi locali.
Ricordando quanto previsto dall'art. 1 co. 161 L. 296/2006, il quale testualmente recita che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”, la Cassazione individua più precisamente questi momenti:
- nel caso in cui il contribuente presenta una dichiarazione ed omette il versamento, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato (nel caso dell'IMU quindi si deve tenere conto del 16 giugno e del 16 dicembre);
- nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve, invece, farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla (per
IMU, si deve considerare il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione).
Ne consegue che, nel primo caso, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1 co. 161 L. 296/2006 è quello successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato (es. versamento da effettuarsi a dicembre 2017; il periodo decadenziale inizierà il 1° gennaio 2018
e terminerà il 31 dicembre 2022). Nel secondo caso, il Comune ha un termine più ampio per effettuare l'accertamento del tributo, dato che il primo anno decorrerà solo dal 30 giugno dell'anno successivo ma si avrà tempo comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo (es. dichiarazione per l'anno 2017 da presentarsi entro il 30 giugno 2018; il periodo decadenziale inizierà il 1° luglio 2018 ma terminerà il 31 dicembre 2023, ossia 6 mesi dopo il compimento del quinto anno solare).
La Corte osserva inoltre che l'art. 68 del DL18/2020 (Normativa COVID) ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza legati all'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per
542 giorni e poiché la citata disposizione richiama l'articolo 12 del D.lgs. 159/2015, ne consegue la proroga dei termini almeno «per un corrispondente periodo di tempo» (articolo 12, comma 1 e 2, D.Lgs. 159/2015).
Con nota 2.11.2021 l'Ifel ha precisato l'applicabilità sia del primo che del secondo comma del citato articolo
12, in sintesi: il primo comma prevede, per le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022 ma per le quali i relativi termini di decadenza erano pendenti nel periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 e il 31.8.2021, la proroga dei relativi termini di decadenza di 542 giorni
Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte di recente secondo la quale “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, prevista dalla normativa emergenziale da Covid-19, ha carattere generalizzato”
, Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960: in sostanza tale pronuncia chiarificatrice ha stigmatizzato il principio di diritto appena enunciato ed ha precisato all'uopo che “ l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto,
è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009;
Sez. 2 – Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
Sulla base di quanto evidenziato risulta evidente che la notifica dell'atto impugnato in data 30.4.2025 ha interrotto idoneamente il decorso del termine prescrizionale quinquennale ed alcuna decadenza risulta maturata ( per annualità 2019 va considerato il quinquiennio di legge più 542 gg )
Il ricorso va dunque rigettato
Attesa la mancata costituzione di controparte , nulla per le spese rigetta il ricorso, nulla per le spese.
P.Q.M.