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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/09/2025, n. 7237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7237 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/6937
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 19.09.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2025/6937
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6937/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mauro De Martino Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, C.F._2 via Bergamo 12\a.
RICORRENTE/I
Contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi per
[...] P.IVA_2 legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (C.F. , nei cui uffici sono P.IVA_3 domiciliati in Milano, via Freguglia n. 1
RESISTENTE/I
Oggetto: diniego titolo abilitativo alla guida art. 120 1° comma C.d.S.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.09.2025, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...] e il , chiedendo l'annullamento e/o la Controparte_2 Controparte_3 disapplicazione del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, emesso il 9.12.2024 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile
– Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest – Ufficio Motorizzazione Civile di Milano.
Nell'introdurre il giudizio parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- il aveva presentato domanda per ottenere il rilascio della patente di guida – categoria Pt_1
B in data 10.10.2024;
- nell'imminenza della prova pratica il ricorrente è venuto a conoscenza dell'esistenza di un ostativo per insussistenza dei requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1° C.d.S., per essere stato oggetto di provvedimento di misura di sicurezza (libertà vigilata) in data
3.07.2023;
- il inviava alla Prefettura di Milano copia del provvedimento emesso dal Tribunale di Pt_1
Sorveglianza di Milano con il quale veniva revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata per cessazione della pericolosità sociale a far tempo dalla data del 8.07.2024 e chiedeva la cancellazione dell'ostativo;
- in data 19.12.2024 la ribadiva la correttezza del diniego richiamando il tenore CP_4 letterale dell'art. 120, 1° comma, C.d.S. che ritiene necessaria la preventiva riabilitazione penale;
- la difesa di parte ricorrente ha contestato l'illegittimità del provvedimento impugnato perché, pur trattandosi di una fattispecie di diniego di patente, sarebbero applicabili le statuizioni della
Corte Costituzionale (pronunce 24\2020 e 99\2020), che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale del II° comma dell'art. 120 (revoca della patente), per un'interpretazione estensiva normofilattica del termine “provvedimenti riabilititativi”, ricomprendendovi anche l'intervenuto provvedimento di revoca delle misure di sicurezza.
Con decreto del 14.03.2025, questo giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al
20.05.2025.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 8.05.2024 si sono costituiti il e il , deducendo i seguenti fatti. Controparte_2 Controparte_3
- La Prefettura di Milano ha revocato all'odierno ricorrente la patente di guida con provvedimento n. , in conseguenza dell'applicazione nei suoi riguardi della misura Nume_1 di sicurezza della libertà vigilata;
- successivamente in data 29.01.2010, il Tribunale di Monza condannava il ricorrente per guida in stato di ebbrezza;
- in data 3.07.2023, in vista della data finale di espiazione della pena irrogatagli per aver commesso una serie di gravi reati, il Magistrato di Sorveglianza applicava nuovamente a la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, misura revocata in Parte_1 data 8.07.2024;
- il si rivolgeva all'Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano per ottenere una Pt_1 nuova patente di guida, ma l'Ufficio della Motorizzazione, dopo aver ricevuto la comunicazione ostativa resa dalla competente Prefettura, connessa all'applicazione della libertà vigilata del 03.07.2023, adottava il provvedimento di non ammissione qui contestato.
L'Avvocatura dello Stato ha dedotto preliminarmente la nullità del ricorso per indeterminatezza delle ragioni della domanda e nel merito l'infondatezza dello stesso perché per il conseguimento della patente di guida, dovrebbero concorrere due requisiti;
il decorso del termine triennale di cui al terzo comma dell'art. 120, con decorrenza dalla data del 3.07.2023, data di applicazione dell'ultima misura di sicurezza e il conseguimento da parte del Panetta di un provvedimento riabilitativo, provvedimento tra i quali non può essere annoverata la revoca della misura di sicurezza. Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto integrale delle domande avverse.
All'udienza del 22.05.2024 i difensori delle parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e il giudice, rilevata la natura documentale della controversia, fissava ex art. 127 ter c.p.c. termine perentorio per il deposito di note sostitutive d'udienza al 18.09.2025. A scioglimento della riserva assunta in data 19.09.2025, lette le note sostitutive d'udienza il giudice ha pronunciato ordinanza e contestuale sentenza.
Il ricorso proposto dal non è fondato e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi. Pt_1
Preliminarmente sussiste la giurisdizione del tribunale adito, in quanto il provvedimento di diniego del titolo abilitativo di cui si lamenta la nullità, adottato dal Controparte_5
, ai sensi dell'art. 120, comma 1 C.d.S., è vincolato al ricorrere di circostanze
[...] prestabilite dalla legge e non richiede l'espressione di valutazioni discrezionali da parte dell'autorità amministrativa competente.
Quanto all'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, si osserva che, pur non risultando particolarmente lineari i motivi sottesi al ricorso introduttivo, tuttavia questo giudice ritiene che la lettura complessiva dell'atto e le argomentazioni svolte consentano di apprezzare che il diritto soggettivo in concreto leso dal provvedimento del quale si chiede l'annullamento sia quello a poter conseguire il titolo abilitativo alla guida (Patente B).
Venendo al merito, non si ritiene condivisibile la ricostruzione svolta dalla difesa sui presupposti per l'esercizio del potere di diniego del rilascio della patente ai sensi dell'art. 120 comma primo C.d.S.. L'articolo citato prevede: “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera
f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti…. Omissis”
Nel caso in esame, il provvedimento della Motorizzazione civile rientra nell'ambito di tale disposizione, in quanto è costituito dal diniego di rilascio della patente “B” al Panetta, in considerazione dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Il Tribunale di
Sorveglianza di Milano, con provvedimento del 3.07.2023 (doc. 4 di parti resistenti), sulla base delle pregresse condanne del ricorrente e della valutazione del persistere di un certo grado di pericolosità sociale dello stesso, ha imposto la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno.
Si controverte quindi in materia di diniego al conseguimento della patente per un soggetto che rientra nelle previsioni dell'art. 120, comma 1 C.d.S., che è fattispecie diversa da quella contemplata nel secondo comma dell'art. 120 C.d.S., che prevede la revoca da parte del Prefetto del titolo abilitativo già conseguito in precedenza per gli stessi reati previsti dal primo comma.
Quanto alla deduzione, peraltro formulata alquanto genericamente, di parte ricorrente di applicazione del giudizio d'incostituzionalità del secondo comma della norma citata anche al primo comma della stessa, si rammenta che la Corte Costituzionale già nella sentenza n. 80/2019 ha rilevato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, C.d.S. nella parte in cui prevede l'automatismo del diniego di rilascio della patente ai soggetti rientranti nelle previsioni del citato primo comma (e quindi a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali come il . Il giudice delle leggi ha rilevato come in tale ipotesi non ricorrano Pt_1 le ragioni che avevano comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia prevista dal secondo comma – ragioni espresse nella sentenza della Corte n. 22/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione – costituite dalla contraddittorietà dell'automatismo della revoca rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione “può disporre”, nonché dalla «indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida» a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti.
In particolare, la Corte ha evidenziato che il provvedimento di diniego, operando a monte del conseguimento del titolo, non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato e che, con specifico riferimento al diniego, non vi è alcuna contraddizione nella disciplina vigente tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato.
Pertanto, si è ritenuto che il comma 1 dell'art. 120 C.d.S. non violi sotto alcun profilo gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione. Le stesse considerazioni sono state espresse dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 81/2020 e da ultimo nella sentenza n. 152 del 12 luglio 2021, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, C.d.S., sollevate dal TAR
Lombardia, in relazione ai soggetti cui sia stata applicata una misura di prevenzione.
In base alle pronunce richiamate, il provvedimento di diniego risulta fondato sulla corretta applicazione della norma di cui al primo comma dell'art. 120 C.d.S. in quanto è evidente che, nel caso in cui – come quello che ci occupa – si tratti di ottenimento del titolo, la presenza di una misura di sicurezza personale osta in maniera assoluta e automatica al rilascio dello stesso, senza che all'Amministrazione sia demandata alcuna discrezionale valutazione. Con la conseguenza che, al verificarsi di una delle condizioni soggettive stabilite dalla norma in esame discende un predeterminato effetto, non residuando spazio alcuno per eventuali valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione circa la situazione concreta dell'istante, né con riguardo al comportamento serbato dal ricorrente dopo la condanna riportata, né con riferimento alla necessità del titolo abilitativo per esigenze personali, circostanze tutte che non possono considerarsi determinanti.
Si osserva, inoltre, che, per le stesse ragioni, stante il chiaro disposto della norma, non è sufficiente il mero decorso del tempo dalla data di applicazione della misura della libertà vigilata ai fini del rilascio del titolo, occorrendo l'intervento dei provvedimenti riabilitativi previsti dalla legge.
Nel caso in esame, non vi è prova del fatto che sia intervenuta la riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 c.p., né che siano intervenuti altri provvedimenti riabilitativi, tra i quali non può certo essere annoverata la revoca della misura di sicurezza, che non contempla alcun controllo sullo svolgimento di un effettivo percorso rieducativo, a differenza di quanto avviene in caso di riabilitazione penale
(art. 178 c.p.) e di esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale (Cass. civ. sez. II n.
23815/2022).
Alla luce dei formulati rilievi, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
14/2022, in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, senza riconoscimento dei compensi per l'istruttoria e la fase decisionale, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda svolta da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
e del;
[...] Controparte_3 - condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dei resistenti delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 19.09.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2025/6937
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6937/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mauro De Martino Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, C.F._2 via Bergamo 12\a.
RICORRENTE/I
Contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi per
[...] P.IVA_2 legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (C.F. , nei cui uffici sono P.IVA_3 domiciliati in Milano, via Freguglia n. 1
RESISTENTE/I
Oggetto: diniego titolo abilitativo alla guida art. 120 1° comma C.d.S.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.09.2025, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...] e il , chiedendo l'annullamento e/o la Controparte_2 Controparte_3 disapplicazione del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, emesso il 9.12.2024 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile
– Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest – Ufficio Motorizzazione Civile di Milano.
Nell'introdurre il giudizio parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- il aveva presentato domanda per ottenere il rilascio della patente di guida – categoria Pt_1
B in data 10.10.2024;
- nell'imminenza della prova pratica il ricorrente è venuto a conoscenza dell'esistenza di un ostativo per insussistenza dei requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1° C.d.S., per essere stato oggetto di provvedimento di misura di sicurezza (libertà vigilata) in data
3.07.2023;
- il inviava alla Prefettura di Milano copia del provvedimento emesso dal Tribunale di Pt_1
Sorveglianza di Milano con il quale veniva revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata per cessazione della pericolosità sociale a far tempo dalla data del 8.07.2024 e chiedeva la cancellazione dell'ostativo;
- in data 19.12.2024 la ribadiva la correttezza del diniego richiamando il tenore CP_4 letterale dell'art. 120, 1° comma, C.d.S. che ritiene necessaria la preventiva riabilitazione penale;
- la difesa di parte ricorrente ha contestato l'illegittimità del provvedimento impugnato perché, pur trattandosi di una fattispecie di diniego di patente, sarebbero applicabili le statuizioni della
Corte Costituzionale (pronunce 24\2020 e 99\2020), che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale del II° comma dell'art. 120 (revoca della patente), per un'interpretazione estensiva normofilattica del termine “provvedimenti riabilititativi”, ricomprendendovi anche l'intervenuto provvedimento di revoca delle misure di sicurezza.
Con decreto del 14.03.2025, questo giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al
20.05.2025.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 8.05.2024 si sono costituiti il e il , deducendo i seguenti fatti. Controparte_2 Controparte_3
- La Prefettura di Milano ha revocato all'odierno ricorrente la patente di guida con provvedimento n. , in conseguenza dell'applicazione nei suoi riguardi della misura Nume_1 di sicurezza della libertà vigilata;
- successivamente in data 29.01.2010, il Tribunale di Monza condannava il ricorrente per guida in stato di ebbrezza;
- in data 3.07.2023, in vista della data finale di espiazione della pena irrogatagli per aver commesso una serie di gravi reati, il Magistrato di Sorveglianza applicava nuovamente a la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, misura revocata in Parte_1 data 8.07.2024;
- il si rivolgeva all'Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano per ottenere una Pt_1 nuova patente di guida, ma l'Ufficio della Motorizzazione, dopo aver ricevuto la comunicazione ostativa resa dalla competente Prefettura, connessa all'applicazione della libertà vigilata del 03.07.2023, adottava il provvedimento di non ammissione qui contestato.
L'Avvocatura dello Stato ha dedotto preliminarmente la nullità del ricorso per indeterminatezza delle ragioni della domanda e nel merito l'infondatezza dello stesso perché per il conseguimento della patente di guida, dovrebbero concorrere due requisiti;
il decorso del termine triennale di cui al terzo comma dell'art. 120, con decorrenza dalla data del 3.07.2023, data di applicazione dell'ultima misura di sicurezza e il conseguimento da parte del Panetta di un provvedimento riabilitativo, provvedimento tra i quali non può essere annoverata la revoca della misura di sicurezza. Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto integrale delle domande avverse.
All'udienza del 22.05.2024 i difensori delle parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e il giudice, rilevata la natura documentale della controversia, fissava ex art. 127 ter c.p.c. termine perentorio per il deposito di note sostitutive d'udienza al 18.09.2025. A scioglimento della riserva assunta in data 19.09.2025, lette le note sostitutive d'udienza il giudice ha pronunciato ordinanza e contestuale sentenza.
Il ricorso proposto dal non è fondato e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi. Pt_1
Preliminarmente sussiste la giurisdizione del tribunale adito, in quanto il provvedimento di diniego del titolo abilitativo di cui si lamenta la nullità, adottato dal Controparte_5
, ai sensi dell'art. 120, comma 1 C.d.S., è vincolato al ricorrere di circostanze
[...] prestabilite dalla legge e non richiede l'espressione di valutazioni discrezionali da parte dell'autorità amministrativa competente.
Quanto all'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, si osserva che, pur non risultando particolarmente lineari i motivi sottesi al ricorso introduttivo, tuttavia questo giudice ritiene che la lettura complessiva dell'atto e le argomentazioni svolte consentano di apprezzare che il diritto soggettivo in concreto leso dal provvedimento del quale si chiede l'annullamento sia quello a poter conseguire il titolo abilitativo alla guida (Patente B).
Venendo al merito, non si ritiene condivisibile la ricostruzione svolta dalla difesa sui presupposti per l'esercizio del potere di diniego del rilascio della patente ai sensi dell'art. 120 comma primo C.d.S.. L'articolo citato prevede: “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera
f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti…. Omissis”
Nel caso in esame, il provvedimento della Motorizzazione civile rientra nell'ambito di tale disposizione, in quanto è costituito dal diniego di rilascio della patente “B” al Panetta, in considerazione dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Il Tribunale di
Sorveglianza di Milano, con provvedimento del 3.07.2023 (doc. 4 di parti resistenti), sulla base delle pregresse condanne del ricorrente e della valutazione del persistere di un certo grado di pericolosità sociale dello stesso, ha imposto la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno.
Si controverte quindi in materia di diniego al conseguimento della patente per un soggetto che rientra nelle previsioni dell'art. 120, comma 1 C.d.S., che è fattispecie diversa da quella contemplata nel secondo comma dell'art. 120 C.d.S., che prevede la revoca da parte del Prefetto del titolo abilitativo già conseguito in precedenza per gli stessi reati previsti dal primo comma.
Quanto alla deduzione, peraltro formulata alquanto genericamente, di parte ricorrente di applicazione del giudizio d'incostituzionalità del secondo comma della norma citata anche al primo comma della stessa, si rammenta che la Corte Costituzionale già nella sentenza n. 80/2019 ha rilevato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, C.d.S. nella parte in cui prevede l'automatismo del diniego di rilascio della patente ai soggetti rientranti nelle previsioni del citato primo comma (e quindi a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali come il . Il giudice delle leggi ha rilevato come in tale ipotesi non ricorrano Pt_1 le ragioni che avevano comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia prevista dal secondo comma – ragioni espresse nella sentenza della Corte n. 22/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione – costituite dalla contraddittorietà dell'automatismo della revoca rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione “può disporre”, nonché dalla «indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida» a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti.
In particolare, la Corte ha evidenziato che il provvedimento di diniego, operando a monte del conseguimento del titolo, non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato e che, con specifico riferimento al diniego, non vi è alcuna contraddizione nella disciplina vigente tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato.
Pertanto, si è ritenuto che il comma 1 dell'art. 120 C.d.S. non violi sotto alcun profilo gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione. Le stesse considerazioni sono state espresse dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 81/2020 e da ultimo nella sentenza n. 152 del 12 luglio 2021, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, C.d.S., sollevate dal TAR
Lombardia, in relazione ai soggetti cui sia stata applicata una misura di prevenzione.
In base alle pronunce richiamate, il provvedimento di diniego risulta fondato sulla corretta applicazione della norma di cui al primo comma dell'art. 120 C.d.S. in quanto è evidente che, nel caso in cui – come quello che ci occupa – si tratti di ottenimento del titolo, la presenza di una misura di sicurezza personale osta in maniera assoluta e automatica al rilascio dello stesso, senza che all'Amministrazione sia demandata alcuna discrezionale valutazione. Con la conseguenza che, al verificarsi di una delle condizioni soggettive stabilite dalla norma in esame discende un predeterminato effetto, non residuando spazio alcuno per eventuali valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione circa la situazione concreta dell'istante, né con riguardo al comportamento serbato dal ricorrente dopo la condanna riportata, né con riferimento alla necessità del titolo abilitativo per esigenze personali, circostanze tutte che non possono considerarsi determinanti.
Si osserva, inoltre, che, per le stesse ragioni, stante il chiaro disposto della norma, non è sufficiente il mero decorso del tempo dalla data di applicazione della misura della libertà vigilata ai fini del rilascio del titolo, occorrendo l'intervento dei provvedimenti riabilitativi previsti dalla legge.
Nel caso in esame, non vi è prova del fatto che sia intervenuta la riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 c.p., né che siano intervenuti altri provvedimenti riabilitativi, tra i quali non può certo essere annoverata la revoca della misura di sicurezza, che non contempla alcun controllo sullo svolgimento di un effettivo percorso rieducativo, a differenza di quanto avviene in caso di riabilitazione penale
(art. 178 c.p.) e di esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale (Cass. civ. sez. II n.
23815/2022).
Alla luce dei formulati rilievi, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
14/2022, in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, senza riconoscimento dei compensi per l'istruttoria e la fase decisionale, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda svolta da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
e del;
[...] Controparte_3 - condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dei resistenti delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo