TRIB
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/08/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1756/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1756/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRIERO Parte_1 C.F._1
VINCENZA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GAVIOLI GIOVANNI
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà della sig.ra rimarrà nella sua piena disponibilità, unitamente ai Parte_1
mobili e alle suppellettili che l'arredano;
3. Il sig. , dal canto suo, si impegna, entro e non oltre 40 giorni dal deposito del presente ricorso, Controparte_1
a lasciare la casa coniugale, di proprietà della sig.ra trasferendosi in altra abitazione, portando con sé Parte_1
solo i propri effetti personali.
4. La sig.ra - al fine di favorire il trasferimento del marito con il reperimento di un'altra abitazione ed Parte_1
i costi connessi, così compensando le spese sostenute in pendenza di matrimonio dal marito per l'acquisto e l'arredo della casa coniugale - si impegna a corrispondere al marito, in due tranches, l'importo di €.20.000,00 (ventimila/00), la prima al momento della sottoscrizione del presente ricorso e la seconda al momento della definitività della sentenza di separazione intervenuta con il deposito della domanda di desistenza che entrambi si impegnano a depositare entro e non oltre 7 giorni dall'emissione della sentenza di separazione. Il versamento avverrà a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente intestato al sig. , acceso Controparte_1
presso Banca di Piacenza-Ag. Modena via Ciro Menotti, codice iban [...].
5. L'automobile di proprietà della sig.ra ed oggi nella disponibilità prevalente del sig. Parte_2 [...]
, marca e modello FIAT TIPO, targa GA643BR, verrà da quest'ultimo restituita alla moglie alla CP_1
sottoscrizione del presente ricorso e la stessa provvederà a porla in vendita a terzi avendo il sig. Controparte_1
dichiarato di non avere interesse diretto all'acquisto del suddetto veicolo. Il sig. dichiara dal Controparte_1
canto suo di non avere altro a pretendere dalla moglie in relazione alla stessa automobile, impegnandosi a favorirne la vendita anche a mezzo delle proprie conoscenze. 6. I sigg.ri e rinunciano alla richiesta di un assegno di mantenimento l'uno Parte_1 Controparte_1
nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti e disponendo entrambi di entrate tali da consentire loro di provvedere a sé stessi (a11.9 e 10).
7. La sig.ra ed il sig. dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno Parte_1 Controparte_1
dall'altro eccetto che l'esecuzione delle condizioni del presente ricorso,
8. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine minimo di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
GRECO (NA) il 02/10/1954 e nato a [...] Controparte_1
(REGNO UNITO) il 29/09/1960.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ERCOLANO (NA) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1999, atto n.45, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1756/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRIERO Parte_1 C.F._1
VINCENZA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GAVIOLI GIOVANNI
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà della sig.ra rimarrà nella sua piena disponibilità, unitamente ai Parte_1
mobili e alle suppellettili che l'arredano;
3. Il sig. , dal canto suo, si impegna, entro e non oltre 40 giorni dal deposito del presente ricorso, Controparte_1
a lasciare la casa coniugale, di proprietà della sig.ra trasferendosi in altra abitazione, portando con sé Parte_1
solo i propri effetti personali.
4. La sig.ra - al fine di favorire il trasferimento del marito con il reperimento di un'altra abitazione ed Parte_1
i costi connessi, così compensando le spese sostenute in pendenza di matrimonio dal marito per l'acquisto e l'arredo della casa coniugale - si impegna a corrispondere al marito, in due tranches, l'importo di €.20.000,00 (ventimila/00), la prima al momento della sottoscrizione del presente ricorso e la seconda al momento della definitività della sentenza di separazione intervenuta con il deposito della domanda di desistenza che entrambi si impegnano a depositare entro e non oltre 7 giorni dall'emissione della sentenza di separazione. Il versamento avverrà a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente intestato al sig. , acceso Controparte_1
presso Banca di Piacenza-Ag. Modena via Ciro Menotti, codice iban [...].
5. L'automobile di proprietà della sig.ra ed oggi nella disponibilità prevalente del sig. Parte_2 [...]
, marca e modello FIAT TIPO, targa GA643BR, verrà da quest'ultimo restituita alla moglie alla CP_1
sottoscrizione del presente ricorso e la stessa provvederà a porla in vendita a terzi avendo il sig. Controparte_1
dichiarato di non avere interesse diretto all'acquisto del suddetto veicolo. Il sig. dichiara dal Controparte_1
canto suo di non avere altro a pretendere dalla moglie in relazione alla stessa automobile, impegnandosi a favorirne la vendita anche a mezzo delle proprie conoscenze. 6. I sigg.ri e rinunciano alla richiesta di un assegno di mantenimento l'uno Parte_1 Controparte_1
nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti e disponendo entrambi di entrate tali da consentire loro di provvedere a sé stessi (a11.9 e 10).
7. La sig.ra ed il sig. dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno Parte_1 Controparte_1
dall'altro eccetto che l'esecuzione delle condizioni del presente ricorso,
8. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine minimo di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
GRECO (NA) il 02/10/1954 e nato a [...] Controparte_1
(REGNO UNITO) il 29/09/1960.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ERCOLANO (NA) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1999, atto n.45, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale