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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/08/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai sig.ri dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott.ssa Simona Monforte Giudice
dott.ssa Francescaromana Puglisi Giudice Onorario est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 1417 del Registro Generale 2024
TRA
(C.F. ), nato a [...], in Parte_1 CodiceFiscale_1
Bangladesh, il 08.08.1994, domicilio dichiarato in Milazzo (ME) Via Tukory n. 41, ed elettivamente domiciliato in Milazzo (ME) via Madonna Delle Grazie n. 76, presso e nello studio dell'Avv. Chiara La Rosa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore – Controparte_1 CP_2
, in persona del Questore pro tempore Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: impugnazione provvedimento del Questore di rigetto di permesso di soggiorno per protezione speciale.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011, depositato il
04.04.2024, impugnava il decreto del Questore della Provincia Parte_1
di Cat. A/12 n. 16/2024, emesso in data 22.02.2024 e notificato in data CP_3
06.03.2024, con il quale era stata rigettata l'istanza, presentata in data 09.11.2022, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma 1.1 e 1.2 T.U.I.
In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario formulato dalla Commissione Territoriale di Catania in data
06.02.2024, la quale aveva sostenuto che sulla base degli elementi forniti, non sussistessero i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma 1.2. In particolare, veniva evidenziato che “l'istante dichiarava di risiedere in
Italia da quasi due anni, di non disporre di una soluzione abitativa stabile, di non essere attualmente titolare di una posizione lavorativa, di avere un medio livello di conoscenza della lingua italiana, di non essere coniugato né di avere una relazione stabile in Italia, che la famiglia d'origine non risiede in Bangladesh ed in merito al timore in caso di rientro in Patria, riferisce di temere problemi di natura economica e sociale. Il richiedente a supporto dell'istanza ha allegato copie dei documenti di riconoscimento, contratto di locazione ad uso abitativo in cui il richiedente non è parte contrattuale ed una comunicazione di cessione fabbricato per uso abitativo, invero
l'istanza risulta carente di documentazione che comprovi la sua integrazione nel tessuto sociale e lavorativo italiano, non si evince che abbia instaurato nel territorio
Italia una rete di relazioni familiari e amicali, inoltre non ha prodotto certificazione connessa con l'attività lavorativa e non risulta alcun attestato scolastico-formativo, né un'attestazione che comprovi il grado di conoscenza della lingua italiana.
Orbene, nel caso di specie, la Commissione Territoriale, valutata l'istanza presentata dal ricorrente, rilevava come la documentazione allegata non permetteva di fondare con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento dell'istante potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e familiare, in quanto egli ometteva di dimostrare – in sede amministrativa – elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel tessuto economico –
2 sociale della comunità di riferimento, unitamente alla considerazione che egli non aveva dato prova di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistessero tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”; di conseguenza, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e, nel merito, l'annullamento dello stesso affinché gli fosse concesso il riconoscimento del diritto alla suddetta protezione. Nel merito l'odierno ricorrente evidenziava come egli vivesse in Italia da diversi anni, dove aveva raggiunto un suo amico, e che le condizioni sociopolitiche ed economiche del Bangladesh, dalla sua partenza, si fossero pesantemente aggravate.
Con decreto del 12.04.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il rimaneva contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, considerato quanto dedotto in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 30.06.25, compariva il procuratore di parte ricorrente, il quale chiedeva che la causa venisse decisa. Il Collegio riservava la decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato e che vada rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente premettere che la protezione complementare, invocata nella specie dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre
2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n.
50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113(cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria,
3 aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale trasmetta gli atti al Questore
(art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la
4 dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del
2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D. Lgs. n. 25 del
2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del
20/01/2020).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene non possa riconoscersi la tutela prevista dalla protezione complementare, reputandosi non integrati i presupposti richiesti per la sussistenza della stessa, secondo il dettato normativo di cui all'art. 19 comma 1.1 TUI, applicabile nel caso de quo nella formulazione previgente alla novella
5 di cui D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, avendo inoltrato la domanda al Questore in data antecedente alla sua entrata in vigore.
Riprendendo argomenti svolti dalla giurisprudenza sovranazionale, la Suprema
Corte ha chiarito che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare",
l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato può tradursi in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata. Ha altresì precisato che la protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». In definitiva, attraverso il riferimento al rispetto della sua vita privata il legislatore ha inteso tutelare l'integrazione sociale desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo, in questo momento storico, tale forma di rapporto quella più diffusa di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento. Va, comunque, sottolineato che l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione speciale, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione.
In ogni caso, l'accertamento del diritto alla protezione complementare postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso.
Orbene, nella fattispecie in esame, va evidenziato come l'istante non abbia dato prova di un sufficiente percorso di integrazione sul territorio avendo dedotto unicamente una dichiarazione di ospitalità presso l'abitazione di un suo amico, dove lo stesso vive. Non sono stati dedotti ulteriori elementi a sostegno di una integrazione nel tessuto socioeconomico.
6 Deve, quindi, affermarsi l'assenza del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 del D. Lgs 286/98, poiché non esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe certamente una violazione al rispetto della propria vita privata e sociale e gravi ed insormontabili difficoltà nel tentativo di ricostruirsi una vita, con conseguente compromissione dei suoi diritti e della sua dignità personale.
Per tali motivi, ritenuta l'infondatezza della domanda, il provvedimento impugnato deve essere confermato ed il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese di lite, data la contumacia dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1417 – 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Dichiara la legittimità del decreto emesso dal Questore di Messina in data
22.02.2024 e notificato in data 06.03.2024 nei confronti del ricorrente.
b) Rigetta il ricorso depositato in data 04.04.2024 da Parte_1
(C.F. ), nato a Sunamganj, in [...], il CodiceFiscale_1
08.08.1994.
c) Nulla sulle spese di lite.
Messina, 29 luglio 2025
Il Giudice on. est. Il Presidente
dott.ssa Francescaromana Puglisi dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello
Saccà, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione
Specializzata in Materia di Immigrazione del Tribunale di Messina.
7 8
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai sig.ri dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott.ssa Simona Monforte Giudice
dott.ssa Francescaromana Puglisi Giudice Onorario est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 1417 del Registro Generale 2024
TRA
(C.F. ), nato a [...], in Parte_1 CodiceFiscale_1
Bangladesh, il 08.08.1994, domicilio dichiarato in Milazzo (ME) Via Tukory n. 41, ed elettivamente domiciliato in Milazzo (ME) via Madonna Delle Grazie n. 76, presso e nello studio dell'Avv. Chiara La Rosa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore – Controparte_1 CP_2
, in persona del Questore pro tempore Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: impugnazione provvedimento del Questore di rigetto di permesso di soggiorno per protezione speciale.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011, depositato il
04.04.2024, impugnava il decreto del Questore della Provincia Parte_1
di Cat. A/12 n. 16/2024, emesso in data 22.02.2024 e notificato in data CP_3
06.03.2024, con il quale era stata rigettata l'istanza, presentata in data 09.11.2022, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma 1.1 e 1.2 T.U.I.
In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario formulato dalla Commissione Territoriale di Catania in data
06.02.2024, la quale aveva sostenuto che sulla base degli elementi forniti, non sussistessero i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma 1.2. In particolare, veniva evidenziato che “l'istante dichiarava di risiedere in
Italia da quasi due anni, di non disporre di una soluzione abitativa stabile, di non essere attualmente titolare di una posizione lavorativa, di avere un medio livello di conoscenza della lingua italiana, di non essere coniugato né di avere una relazione stabile in Italia, che la famiglia d'origine non risiede in Bangladesh ed in merito al timore in caso di rientro in Patria, riferisce di temere problemi di natura economica e sociale. Il richiedente a supporto dell'istanza ha allegato copie dei documenti di riconoscimento, contratto di locazione ad uso abitativo in cui il richiedente non è parte contrattuale ed una comunicazione di cessione fabbricato per uso abitativo, invero
l'istanza risulta carente di documentazione che comprovi la sua integrazione nel tessuto sociale e lavorativo italiano, non si evince che abbia instaurato nel territorio
Italia una rete di relazioni familiari e amicali, inoltre non ha prodotto certificazione connessa con l'attività lavorativa e non risulta alcun attestato scolastico-formativo, né un'attestazione che comprovi il grado di conoscenza della lingua italiana.
Orbene, nel caso di specie, la Commissione Territoriale, valutata l'istanza presentata dal ricorrente, rilevava come la documentazione allegata non permetteva di fondare con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento dell'istante potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e familiare, in quanto egli ometteva di dimostrare – in sede amministrativa – elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel tessuto economico –
2 sociale della comunità di riferimento, unitamente alla considerazione che egli non aveva dato prova di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistessero tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”; di conseguenza, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e, nel merito, l'annullamento dello stesso affinché gli fosse concesso il riconoscimento del diritto alla suddetta protezione. Nel merito l'odierno ricorrente evidenziava come egli vivesse in Italia da diversi anni, dove aveva raggiunto un suo amico, e che le condizioni sociopolitiche ed economiche del Bangladesh, dalla sua partenza, si fossero pesantemente aggravate.
Con decreto del 12.04.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il rimaneva contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, considerato quanto dedotto in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 30.06.25, compariva il procuratore di parte ricorrente, il quale chiedeva che la causa venisse decisa. Il Collegio riservava la decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato e che vada rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente premettere che la protezione complementare, invocata nella specie dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre
2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n.
50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113(cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria,
3 aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale trasmetta gli atti al Questore
(art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la
4 dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del
2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D. Lgs. n. 25 del
2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del
20/01/2020).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene non possa riconoscersi la tutela prevista dalla protezione complementare, reputandosi non integrati i presupposti richiesti per la sussistenza della stessa, secondo il dettato normativo di cui all'art. 19 comma 1.1 TUI, applicabile nel caso de quo nella formulazione previgente alla novella
5 di cui D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, avendo inoltrato la domanda al Questore in data antecedente alla sua entrata in vigore.
Riprendendo argomenti svolti dalla giurisprudenza sovranazionale, la Suprema
Corte ha chiarito che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare",
l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato può tradursi in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata. Ha altresì precisato che la protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». In definitiva, attraverso il riferimento al rispetto della sua vita privata il legislatore ha inteso tutelare l'integrazione sociale desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo, in questo momento storico, tale forma di rapporto quella più diffusa di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento. Va, comunque, sottolineato che l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione speciale, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione.
In ogni caso, l'accertamento del diritto alla protezione complementare postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso.
Orbene, nella fattispecie in esame, va evidenziato come l'istante non abbia dato prova di un sufficiente percorso di integrazione sul territorio avendo dedotto unicamente una dichiarazione di ospitalità presso l'abitazione di un suo amico, dove lo stesso vive. Non sono stati dedotti ulteriori elementi a sostegno di una integrazione nel tessuto socioeconomico.
6 Deve, quindi, affermarsi l'assenza del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 del D. Lgs 286/98, poiché non esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe certamente una violazione al rispetto della propria vita privata e sociale e gravi ed insormontabili difficoltà nel tentativo di ricostruirsi una vita, con conseguente compromissione dei suoi diritti e della sua dignità personale.
Per tali motivi, ritenuta l'infondatezza della domanda, il provvedimento impugnato deve essere confermato ed il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese di lite, data la contumacia dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1417 – 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Dichiara la legittimità del decreto emesso dal Questore di Messina in data
22.02.2024 e notificato in data 06.03.2024 nei confronti del ricorrente.
b) Rigetta il ricorso depositato in data 04.04.2024 da Parte_1
(C.F. ), nato a Sunamganj, in [...], il CodiceFiscale_1
08.08.1994.
c) Nulla sulle spese di lite.
Messina, 29 luglio 2025
Il Giudice on. est. Il Presidente
dott.ssa Francescaromana Puglisi dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello
Saccà, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione
Specializzata in Materia di Immigrazione del Tribunale di Messina.
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