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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 446/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. LO MADDALONI Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
TIT. DELL'OMONIMA (C.F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO, C.F._1
19 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. NISI PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, , C.F. Parte_3 C.F._2
titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Argelato (BO), Via LO
Malaguti n. 7, P.IVA n. ), elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO P.IVA_1
D'AZEGLIO, 19 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. NISI PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, C.F. Parte_4
, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in C.F._3
Casalecchio Di Reno (BO), Via Martiri Di Piazza Fontana n. 1, P. IVA n.
pagina 1 di 10 ), elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 19 40122 P.IVA_2
BOLOGNA presso lo studio dell'avv. NISI PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, C.F. , titolare Parte_5 C.F._4
dell'omonima impresa individuale), elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO
D'AZEGLIO, 19 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. NISI PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_3
domiciliato in PIAZZA GRANDI, 7 20129 MILANO presso lo studio dell'avv.
LI IO IA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
CONCLUSIONI
Per ; ; Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza o eccezione rigettata In via preliminare: in accoglimento del primo motivo d'appello riformare la sentenza n. 6984/2024 pubblicata il 12/07/2024 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha escluso la ricorrenza nella specie dei presupposti per l'intervento in causa di e, per l'effetto, dichiarare Parte_5 l'ammissibilità dell'intervento ex art. 105 c. 1 c.p.c.
-Nel merito: in accoglimento dei motivi d'appello riformare la sentenza n. 6984/2024 pubblicata il 12/07/2024 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, condannare l'appellata Controparte_1
in persona del suo rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] Parte_1
in persona del suo titolare, della somma complessiva di € € 10.601,80; in favore di
[...] Pt_3
pagina 2 di 10
, in persona del suo titolare, della somma complessiva di € 8.576,60; in favore dell'impresa Pt_3 individuale , in persona del suo titolare, della somma complessiva di € € 9.967,40; al Parte_4 pagamento in favore di in persona del suo titolare, della somma complessiva di € Parte_5 11.809,60, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi moratori sulla sorte capitale al tasso indicato dall'art. 5 del D. Lgs. 231/02 maturati, dalla data di scadenza della fattura sino al saldo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto.
-In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2), c.p.c. del 12.9.2022, e, in particolare, per l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della convenuta avente ad oggetto le bolle di consegna o prelievo regolarmente sottoscritte dai destinatari e dai mittenti della merce nonché gli estratti del sistema informativo di gestione delle consegne effettuati dagli attori e dall'interventore relativamente all'arco temporale da settembre a Contr dicembre 2020 (relativamente alle sole informazioni ed ai dati trasmessi da a Controparte_2 per mezzo del suddetto sistema informativo). Si insiste per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione
“Vero che”: 1) eseguiva servizi di trasporto esclusivamente in favore di Controparte_2 Controparte_1
[...]
2) per l'espletamento dei servizi commissionati da Controparte_2 Controparte_1 poteva avvalersi di subvettori previamente accreditati da presso Controparte_2 [...] e da quest'ultima approvati? Controparte_1
3) I subvettori Sig.ri , e Sig. Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...] sono stati tutti accreditati da presso e Pt_5 Controparte_2 Controparte_1 da questa approvati, come emerge anche dai tesserini identificativi rilasciati da Controparte_1 di cui ai Docc. 17, 19, 21 e 23 di parte attrice che mi si rammostrano?
[...] 4) era tenuta a fornire a i dettagli di Controparte_2 Controparte_1 consegna/mancata consegna di ciascuna spedizione e che i documenti di trasporto ed ogni altro documento equipollente datato, sottoscritto e timbrato dal destinatario doveva essere consegnato a
Controparte_1
5) Il Sig. effettuava su incarico di e in favore di Parte_1 Controparte_2 [...] servizi di trasporto per un importo complessivo di € 10.601,80, come risulta Controparte_1 dalla fattura n. 9/A del 30-09-2020 per Euro 5.300,90, con scadenza in data 30-11-2020 e dalla fattura n. 10/A del 31-10-2020 per Euro 5.300,90, con scadenza in data 30-12-2020, di cui ai Docc. 1 e 2 parte attrice che mi si rammostrano?
6) Il Sig. effettuava su incarico di e in favore di United Parcel Parte_3 Controparte_2 Service Italia S.r.l. servizi di trasporto per un importo complessivo pari ad Euro 8.576,60, come emerge dalla fattura n. 15 del 30-09-2020 di Euro 3.611,20, con scadenza in data 29-11-2020 e dalla fattura n. 16 del 31-10-2020 di Euro 4.965,40, con scadenza in data 30-12-2020, che mi si rammostrano sub Docc. 3 e 4 di parte attrice?
7) L'impresa individuale effettuava fra settembre e ottobre 2020 su incarico di Parte_4 e in favore di servizi di trasporto per un importo Controparte_2 Controparte_1 complessivo complessivo di € 9.967,40, come emerge dalla fattura n. 9 del 30-09-2020 di Euro 4.867,80, scaduta in pari data e dalla fattura n. 10 del 31-10-2020 di Euro 5.099,60, scaduta in pari data, che mi si rammostrano sub Docc. 5 e 6 di parte attrice? pagina 3 di 10
8) Il Sig. effettuava su incarico di e in favore di Parte_5 Controparte_2 [...] servizi di trasporto per un importo complessivo di Euro 11.809,60, come emerge Controparte_1 dalla fattura n. 9/A del 30-09-2020 di Euro 5.904,80, scaduta in data 30-11-2020 e dalla fattura n. 10/A del 31-10-2020 di Euro 5.904,80 scaduta in data 31-12-2020, che mi si rammostrano sub Docc. 9 e 10, Doc. I del terzo intervenuto? 9) A fronte dell'esatta esecuzione della prestazione da parte dei Sig.ri Parte_1
, e Sig. si rendeva inadempiente Parte_3 Parte_4 Controparte_4 nei loro confronti, omettendo il pagamento degli importi dovuti? 10) I Sig.ri , e Sig. Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 ottenevano dal Tribunale di Bologna emetteva il decreto ingiuntivo n. 2357/2021 (Si v. sub Doc. 7, Doc. I), rispetto al quale la non proponeva opposizione? Controparte_2 Si indicano come testi – anche a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversi che saranno ammessi dal Giudice – il Sig. , autotrasportatore, residente in Bologna, sui capitoli di Tes_1 prova da 1. a 10; il Sig. autotrasportatore, residente in San Matteo Decima, sui capitoli Tes_2 di prova da 1. a 10; il Sig. , autotrasportatore, residente in Castenaso, sui capitoli di Testimone_3 prova da 1. a 10; il Sig. , autotrasportatore, residente in Casalecchio di Reno, sui Testimone_4 capitoli di prova da 1. a 10; il Sig. , autotrasportatore, residente in Bologna, sui capitoli Tes_5 di prova da 1. a 10; il Sig. nel domicilio eletto presso Testimone_6 Controparte_1 con sede in Milano, Via G. Fantoli n. 15/2-15/8, sui capitoli di prova da 1. a 10; il Sig.
[...] Tes_7
nel domicilio eletto presso con sede in Milano, Via G. Fantoli
[...] Controparte_1 n. 15/2-15/8, sui capitoli di prova da 1. a 10; il Sig. nel domicilio eletto presso Tes_8 [...] con sede in Milano, Via G. Fantoli n. 15/2-15/8, sui capitoli di prova da 1. a Controparte_1 10; il Sig. nel domicilio eletto presso United ParcelService Italia S.r.l con sede in Testimone_9 Milano, Via G. Fantoli n. 15/2-15/8, sui capitoli di prova da 1. a 10. Si insiste, infine, per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di sui capitoli da 1. a 10. di cui al Paragrafo 3.3 della memoria Controparte_1 istruttoria, come sopra trascritti. Con riserva di ampliare le difese, di controdedurre e provare senza riserva alcuna. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così giudicare: A. In via pregiudiziale di rito 1.accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto da
[...]
, e , in quanto Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 tardivo perché proposto oltre il termine breve di cui al combinato disposto di cui all'art. 325 c.p.c. e art. 326 c.p.c. e, per l'effetto, 2.confermare la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione XI° Civile, Giudice dott.ssa Francesca Avancini, n. 6984/2024 pubblicata in data 12 luglio 2024 e notificata al procuratore costituito Avv. Pietro Nisi di , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
in data 30 settembre 2024 e in data 24 ottobre 2024; Pt_5
pagina 4 di 10
3.accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto da
[...]
, , e , per carenza Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 dei requisiti di forma/contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, 4.confermare la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione XI° Civile, Giudice dott.ssa Francesca Avancini, n. 6984/2024 pubblicata in data 12 luglio 2024 e notificata al procuratore costituito Avv. Pietro Nisi di , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
Avv. Pietro Nisi in data 30 settembre 2024 e in data 24 ottobre 2024. B. In ogni caso e Pt_5 nel merito 1.rigettare integralmente, siccome infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da
[...]
, e avverso la Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 sentenza del Tribunale di Milano, Sezione XI° Civile, Giudice dott.ssa Francesca Avancini, n. 6984/2024 pubblicata in data 12 luglio 2024 e, in ogni caso, prescritte le relative domande degli appellanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2951 Codice Civile e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza. C. In via istruttoria
1.non ammettersi le istanze istruttorie di prova orale per interpello e testi tutte ex adverso formulate, in quanto tardive, valutative, generiche e irrilevanti ai fini del giudizio e per le ulteriori ragioni sopra esposte.
2.non ammettersi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dagli appellanti in quanto (i) avente natura meramente esplorativa, (ii) attinente a documentazione irrilevante ai fini del thema decidendum ed (iii) in difetto dei requisiti posti dall'art. 94 disp. att. di specifica individuazione della relativa documentazione richiesta. D. In ogni caso Con condanna di , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Contr
alla rifusione in favore di delle competenze e spese di lite del doppio grado di Parte_5 giudizio e, limitatamente al grado di appello, la condanna degli appellanti per responsabilità aggravata anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e titolari di ditte individuali di Parte_1 Parte_3 Parte_4 autotrasporti, assumevano di aver effettuato, nei mesi di settembre-ottobre 2020, trasporti su incarico della che non venivano Parte_6 CP_5 pagati. I predetti, in relazione ai suddetti crediti, ottenevano l'emissione di un decreto ingiuntivo dal tribunale di Bologna che non veniva opposto. Tuttavia, l'esecuzione dei rispettivi crediti rimaneva infruttuosa. Pertanto, gli attori citavano in giudizio committente di Controparte_6 Contro dei suddetti trasporti, chiedendo che fosse condannata a pagare gli stessi, in quanto obbligata in solido, nei limiti delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, ai sensi dell'art. 7 ter d.lgs. 28/05, ovvero, in subordine, in quanto committente di un appalto di servizi, ex art. 29 d.lgs. n.276/03. pagina 5 di 10 In seguito, interveniva in giudizio chiedendo il pagamento dei trasporti Parte_5 Cont Contro commissionati da a ed eseguiti dal medesimo. Il medesimo qualificava il proprio intervento come adesivo autonomo, ai sensi dell'art. 105, primo Cont comma, c.p.c., posto che faceva valere nei confronti di un proprio diritto, dipendente dallo stesso oggetto o dal titolo fatto valere nello stesso processo dagli attori costituito dallo stesso Cont Contro contratto di appalto intercorrente fra e da cui discendevano i crediti azionati in giudizio.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6984/24 pubblicata in data 12.7.2024, ha: 1) dichiarato inammissibile l'intervento di , in quanto ha ritenuto che non sussistessero i presupposti previsti Pt_5 dall'art. 105, primo comma, c.p.c. che legittimavano l'intervento adesivo autonomo, non sussistendo, nel caso di specie, nè la connessione per oggetto -posto che ciascuno degli attori richiedeva la somma di denaro spettantegli per i distinti trasporti da ciascuno autonomamente eseguiti-, nè quella per titolo
– posto che il fatto costitutivo delle domande degli attori è costituito dai singoli contratti di trasporto Contro stipulati da ciascuno di essi con e non adempiuti che costituiscono il presupposto della responsabilità in solido di sicchè la decisione della domanda dell'interventore non può essere CP_3 pregiudicata dalla decisione delle domande degli attori;
2) rigettato le domande degli attori, in quanto: a) in relazione all'art. 7 ter d.lgs. 28/05, non hanno assolto l'obbligo di allegazione e di prova in merito all'effettiva esecuzione dei trasporti e, neppure che gli stessi siano stati commissionati da Cont
Ciò, in quanto: i) non hanno allegato quali sarebbero stati i singoli trasporti effettuati in favore Cont di né prodotto i relativi documenti di trasporto -non potendo gli stessi essere identificati Contro nemmeno tramite le fatture emesse nei confronti di essendo le stesse del tutto generiche- e, in Cont assenza dell'identificazione dei singoli trasporti commissionati da è privo di rilevanza, ai fini Contro dell'accoglimento delle domande, il mero fatto che operassero come sub vettori della e che avessero ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della stessa e la generica allegazione che la Contro operasse come vettore esclusivo di ii) i badge prodotti facevano presumere l'esistenza di CP_3 Cont un rapporto con ma, in assenza di specifiche allegazioni identificative dei trasporti, i medesimi non sono idonei a provare l'esecuzione dei trasporti per cui hanno chiesto il pagamento, né il prezzo degli stessi;
iii) è inammissibile, sia la prova orale dedotta, in quanto generica, sia l'ordine di esibizione richiesto, in quanto aspecifico -in violazione dell'art. 94 disp.att. c.p.c.-, in assenza di allegazione dei trasporti-; in ogni caso, il medesimo è diretto a supplire l'omessa produzione di documenti di trasporto che dovevano già essere in possesso delle parti;
b) è inconferente il richiamo all'art. 29 d.lgs. n.273/03, in quanto la norma prevede la responsabilità del committente, in solido con l'appaltatore, per il pagamento delle somme dovute ai dipendenti dell'appaltatore e dei sub appaltatori a titolo di trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo, non applicandosi alle somme dovute a titolo di contratto di trasporto.
3. , e hanno proposto appello articolato in quattro motivi: Pt_1 Pt_3 Pt_4 Pt_5
3.1 Con il primo motivo si censura la ritenuta inammissibilità dell'intervento di Riad. Infatti, la dipendenza dallo stesso titolo, richiesta dall'art. 105 c.p.c., sarebbe ravvisabile nel mancato
Contro
Cont pagamento da parte di del corrispettivo per i trasporti eseguiti in favore di che costituisce il fatto costitutivo comune alle domande degli attori e a quella dell'interveniente che giustifica l'intervento del medesimo nello stesso giudizio;
pagina 6 di 10 3.2 Con il secondo motivo censurano l'inammissibilità delle istanze istruttorie in ragione della violazione del principio della vicinanza della prova, in quanto i documenti di trasporto richiesti
Cont con l'ordine di esibizione erano in possesso di come si evince dall'art. 11.4 del contratto
Cont Contro stipulato fra e
Cont
3.3 Con il terzo motivo censurano la ritenuta insussistenza della responsabilità di ai sensi
Contro
Cont dell'art. 7 ter d.l.gs 28/05, in quanto è pacifico che lavorava esclusivamente per e
Contro
Cont quindi le fatture emesse nei confronti di era riconducibili a trasporti commissionati da
Cont evincendosi anche dai badge prodotti che gli appellanti intrattenevano rapporti con 3.4 Con il quarto motivo censurano la ritenuta inapplicabilità dell'art. 29 d.lgs. n.273/03, in quanto la
Cont norma è applicabile al contratto di appalto di servizi di trasporto qual'è quello intercorso fra e CP_2
Cont
4. in principalità ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, in subordine, ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da Cont per tardività della sua proposizione. Cont In proposito, assume che sia decorso il termine breve per appellare la sentenza, in quanto essa, in data 30.9.2024 e in data 23.10.2024, ha trasmesso la sentenza all'indirizzo Pec dell'avv. Nisi, difensore degli appellanti, che veniva accettata dal sistema -docc. 1 e 2- senza ricevere conferma di accettazione. Cont Posto che l'indirizzo Pec dell'avv. Nisi era attivo, deduce che la mancata conferma della ricezione del messaggio sia imputabile al mancato funzionamento della casella pec imputabile all'omesso controllo sulla stessa da parte del destinatario. Conseguentemente, anche in assenza della conferma di ricezione del messaggio nella casella di destinazione, doveva ritenersi perfezionata la notifica della sentenza di primo grado con decorrenza del termine breve per impugnare e tardività dell'appello notificato l'11.2.2025, ultimo giorno utile per proporlo nel rispetto del termine lungo. L'eccezione è infondata in ragione del fatto che risulta dagli stessi documenti nn. 1 e 2 prodotti Cont da che la sentenza di primo grado è stata, entrambe le volte, inviata all'indirizzo Pec errato ("posta ordinaria")” -doc.1 e 2- e non a quello corretto Email_1
. Infatti, mancava la lettera “a” della parola “avvocati”. Email_2 Pertanto, il sistema ha letto l'indirizzo come posta ordinaria e non l'ha recapitato all'indirizzo pec del difensore degli appellanti che, quindi, non ha mai ricevuto la notifica della sentenza di primo grado. Conseguentemente, non è decorso il termine breve per appellare. L'ulteriore profilo di inammissibilità dell'appello dedotto -ex art. 342 c.p.c.- è stato implicitamente disatteso con la fissazione dell'udienza ex art. 352 c.p.c.
pagina 7 di 10 2. L'appello è infondato.
2.1 Il primo motivo è infondato.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità afferma quanto segue: Cass. n. 4912/23 del in motivazione: “Il diritto che il terzo può far valere deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al petitum ed alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria (Cass., sez. U, 05/05/2009, n. 10274). Tuttavia, ai fini dell'intervento autonomo non è necessaria l'identità
o la comunanza di causa petendi tra l'azione esercitata dall'interveniente e quella originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilità dell'intervento, come è stato chiarito da Cass. n. 14844 del 27 giugno 2007, secondo cui la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale della originaria controversia, tali da giustificare un simultaneo processo (Cass., sez. 3, 10/06/2020, n. 11085). La diversità dei rapporti dedotti in giudizio, dunque, non esclude in sé l'ammissibilità dell'intervento del terzo, il quale diviene parte nella causa tra altre persone, pur non essendo necessariamente parte nel rapporto cui quella causa si riferisce;
da ciò consegue che il terzo può intervenire nel processo non necessariamente nei casi in cui egli stesso potrebbe anche essere citato nello stesso processo, ma purché abbia un diritto autonomo che potrebbe essere pregiudicato dalla decisione e che il terzo potrebbe comunque far valere in un altro procedimento. -sottolineatura aggiunta-” Quindi, la mera comunanza di questioni giuridiche -connessione impropria- che giustificherebbe la proposizione di una domanda cumulativa ai sensi dell'art. 103 c.p.c., non è sufficiente per giustificare l'intervento nel processo già instaurato ai sensi dell'art. 105 c.p.c. A tal fine, occorre la comunanza -quantomeno parziale del titolo -come nel caso trattato da Cass. n.11085/20 citato dagli appellanti- ovvero che il fatto che il diritto, che l'interveniente potrebbe far valere in un altro processo, possa essere pregiudicato dalla decisione del giudizio in cui interviene. Nel caso trattato da Cass. n. 11085/20, richiamata dagli appellanti, sussisteva un fatto costitutivo comune, sia alle domande proposte dai medici specializzandi che avevano introdotto il giudizio, sia alle domande proposte dai medici che erano intervenuti in giudizio con intervento litisconsortile. Tale fatto costitutivo comune era costituito dall'unica condotta dello Stato italiano che non aveva recepito la normativa comunitaria che integrativa il fatto costitutivo plurioffensivo lesivo delle posizioni dei singoli e causativo del singolo credito risarcitorio fatto valere da ciascun specializzando -unitamente ai fatti costitutivi ulteriori che riconoscevano a ciascuno di essi il diritto di beneficiare dell'adempimento statale. In quel caso vi è stato un unico fatto costitutivo generativo dei singoli diritti al risarcimento. Ciò integrava la “dipendenza dal titolo” richiesta dall'art. 105 c.p.c. per giustificare l'ammissibilità dell'intervento volontario. Contro Nel caso che occupa, invece, vi sono stati plurimi e distinti inadempimenti di -distinti inadempimenti per ognuno dei contratti di trasporto intercorsi con gli attori e con l'interveniente- che hanno generato il sorgere dei distinti crediti fatti valere dagli attori e dall'interveniente.
pagina 8 di 10 Quindi, non sussiste nel caso oggetto del presente giudizio, comunanza, neppure parziale, di titolo. Né il diritto fatto valere in giudizio dall'interveniente può in alcun modo essere pregiudicato dalla presente decisione, derivando lo stesso da un autonomo contratto e da un autonomo inadempimento allo stesso.
2.2 Gli ulteriori motivi -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati.
Innanzitutto, diversamente da quanto affermato nel terzo motivo di appello, non costituisce fatto
Contro
Cont pacifico il fatto che lavorasse esclusivamente per Infatti, tale fatto è stato allegato solo tardivamente dagli appellanti nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. unitamente alla Cont produzione dei badge rilasciati da ai titolari delle ditte di individuali di trasporto -docc. 17- 24-. Cont Ciò, come rilevato dal tribunale, prova un collegamento fra gli appellanti e Contro Tuttavia, da tale collegamento non può ritenersi provato che lavorasse esclusivamente per Cont come affermato nel motivo di appello. Pertanto, ciò non scalfisce la ratio decidendi del tribunale che aveva ritenuto che dal sudddetto
Contro
Cont collegamento fra e non potesse desumersi la prova dell'esecuzione di trasporti
Contro
Cont asseritamente commissionati a da non essendo neppure individuabili quali fossero. Infatti, con affermazione non censurata nel motivo di appello, il tribunale aveva ritenuto - condivisibilmente- che non fosse ricavabile alcuna indicazione in ordine ai trasporti asseritamente eseguiti dalle fatture prodotte, stante l'assoluta genericità del contenuto delle stesse che non ne indicavano neppure il numero. Né potrebbero sopperire a ciò le prove orali non ammesse in quanto generiche e esplorative e irrilevanti al fine del decidere, stante l'assenza di allegazione in ordine all'individuazione dei trasporti dell'effettuazione dei trasporti. Per le stesse ragioni l'istanza di esibizione dei documenti riproposta in questa sede è inaccoglibile, in quanto anch'essa generica e meramente esplorativa, in violazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c. Pertanto, è del tutto inconferente l'invocazione del principio di vicinanza della prova che non risulta neppure violato, posto che, ai sensi dell'art. 2967 c.c., è l'attore che deve provare i fatti Contro costitutivi -l'esecuzione dei trasporti e il fatto che gli stessi fossero stati commissionati a da mentre “Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che CP_3 im l'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova” -Cass. n.12910 del 22.4.2022-. Infine, è infondato anche il quarto motivo di appello. Cont Contro Infatti, indipendentemente dall'asserita qualificazione del contratto intercorso fra e come contratto di appalto di servizi, il motivo di appello non contrasta l'ulteriore ratio decidendi del tribunale, che ha ritenuto inapplicabile la norma in ragione del fatto che la stessa si applica pagina 9 di 10 esclusivamente ai diritti retributivi, assicurativi e previdenziali dei dipendenti dell'appaltatore, mentre nel presente giudizio sono stati fatti valere diritti di credito aventi per oggetto il corrispettivo dei trasporti asseritamente effettuati.
Cont
3. Stante la soccombenza, consegue la condanna degli appellanti al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, secondo i valori medi dello scaglione individuato secondo il disputatum in quello compreso fra 26.000 € e 52.000 €, in complessivi € 6.946,00 -di cui € 2.058 per studio;
€ 1.418 per la fase introduttiva;
€ 3.470 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 6984/24 pubblicata in data 12.7.2024;
3. condanna e a Parte_5 Parte_1 Parte_3 Parte_4 pagare a le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 6.946,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti Parte_5
e dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 Parte_3 Parte_4 contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 8.10.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
LO DA
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