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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/2024, n. 24269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24269 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA ME, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette la memoria e le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Giuseppina Cutolo, che chiede l'inammissibilità del ricorso, con condanna dell'imputato al pa- gamento delle spese processuali;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Giuseppe Pedarra, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24269 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisioni emessa dal Tribunale di Bari e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Bari, ai fini qui di interesse, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ME MA in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 323 cod. pen. (capi A ed E), 481 cod. pen. (capi B e C), 110 cod. pen., 44, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 (capo H), 110 cod. pen., 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capi I e L) perché estinti per pre- scrizione, confermando le statuizioni civili. 2. Avverso l'indicata sentenza, ME MA, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con un primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto, ad avviso del difensore, le proroghe della concessione erano da conside- rarsi tempestive, posto che il titolo abilitativo non era stato revocato. 2.2. Con un secondo motivo si eccepisce la violazione di legge in relazione al d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto ciò che è stato realizzato è del tutto conforme ai titoli autorizzativi, analiticamente descritti nel ricorso;
di conseguenza, ad avviso del difensore, il giudice si è sostituito alla P.A., che ha rilasciato regolari autoriz- zazioni, tra cui il permesso di costruire n. 4/2012. 2.3. Con un terzo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione alla Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 1150 del 2 agosto 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente rilevato che, come affermato dalle Sezioni Unite, l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - che disciplina l'impugnazione per i soli interessi civili, come nel caso in esame - si applica alle impugnazioni proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036). Nel caso in esame, essendo certamente la costituzione di parte civile prece- dente al 30 dicembre 2022, posto che la sentenza impugnata è stata emessa il 14 dicembre 2021, permane la competenza di questa Corte a decidere in ordine al ricorso in questione. 2. Ciò chiarito, i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente essendo con- nessi, sono inammissibili perché generici e fattuali, risolvendosi in un ennesimo tentativo di contestare, nel merito, le macroscopiche illegittimità e illiceità che hanno segnato l'intera vicenda della edificazione per cui è giudizio. 3. Prima di analizzare il merito delle censure, va rammentato che il perimetro delle questioni poste dal ricorrente va individuato entro i limiti indicati dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, ha dichiarato infon- date questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. per contra- sto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU, nonché per contrasto con gli artt. 111 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del di- ritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Questo il cuore della decisione: "il giudice dell'impugnazione penale, nel deci- dere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia inte- grata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). Con ri- guardo al 'fatto' - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giu- dice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (com- missiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichia- rato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un 'danno ingiusto' secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situa- zione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno". Se è vero che difetta un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione, ciò tuttavia "non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarci- mento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari / di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza". La natura ci- vilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione emerge riguardo sia al nesso causale, che deve essere accertato sulla base del criterio (civilistico) del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente", sia all'elemento soggettivo dell'illecito, essendo sufficiente la colpa. Questa interpretazione assicura la conformità della norma censura alla richia- mata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale, mentre, da un lato, ha ammonito che, «se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò solle- verebbe una questione che rientra nell'ambito dell'articolo 6 [paragrafo] 2 della Convenzione» (Corte EDU, sentenza Pasquini
contro
Repubblica di San Marino), dall'altro ha anche avvertito che l'applicazione del diritto alla presunzione di inno- cenza in favore dell'imputato non deve ridondare a danno del diritto della vittima al risarcimento del danno (in particolare, Corte EDU, sentenza Ringvold contro Norvegia). In breve: "una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., l'imputato avrà diritto a che la sua re- sponsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile avrà di- ritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria". La norma censurata, quindi, assicura un "bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del prin- cipio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile". "In conclusione", - ha affermato la Corte, - il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla re- sponsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado prece- dente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi co- stitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto". 4. Alla luce di tale doverosa premessa, deve ritenersi che la Corte di merito abbia adeguatamente accertato la sussistenza dell'illecito civile, da cui è scaturita la condanna dell'imputato al risarcimento del danno. Invero, nel solco tracciato dalla sentenza emessa da questa Sezione a carico del coimputato NA (la n. 6738 del 28 novembre 2017, la quale, in acco- glimento del ricorso del procuratore generale e della parte civile, ha annullato /4 l'impugnata sentenza assolutoria per essere i reati estinti per prescrizione, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello sull'azione di ri- sarcimento danni), la Corte di merito, con una valutazione fattuale immune da profili di illogicità manifesta e in aderenza ai consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, ha analiticamente e in maniera puntigliosa evidenziato i nu- merosi profili di illegittimità degli atti amministrativi alla base dei reati oggetto di contestazione (p. 11 ss.). 4.1. Quanto al capo A), in via di estrema sintesi, la Corte ha ribadito la totale illegittimità dei seguenti atti: - la concessione edilizia n. 11/2003 rilasciata il 21 febbraio 2003 a DO PI era da consideransi illegittima in relazione a plurimi e concorrenti profili, quali: la violazione di varie previsioni urbanistiche (altezza, volumetria, etc.) ex art. 12, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001; la falsità dei calcoli volumetrici contenuti negli elaborati di progetto nonché la mancata acquisizione del parere di conformità dell'Autorità di bacino, trattandosi di fabbricato compreso in area a pericolosità geomorfologica, prima dell'inizio del lavori, avvenuto il 3 febbraio 2004 (circo- stanza compitamente analizzata al par. 8 della sentenza impugnata); - le d.i.a. del luglio 2008 e del febbraio 2009 erano state precedute e seguite da altri atti palesemente illegittimi, vale a dire: a) la richiesta di proroga del ter- mine di ultimazione dei lavori, presentata dalla ON —subentrata al PI — il 4/5 gennaio 2007, quando il termine triennale di ultimazione dei lavori era abbondantemente scaduto;
b) la proroga di ventiquattro mesi concessa il 3 marzo 2008 dallo LA a decorrere dalla data della concessione edilizia principale n. 11 del 2003; c) l'ulteriore proroga di diciotto mesi concessa dallo LA in data 8 maggio 2009; come rilevato dalla Corte di merito, l'illegittimità della prima con- cessione non autorizzava in alcun modo la prosecuzione la prosecuzione del pro- getto a mezzo d.i.a. Ancora, la Corte d'appello si è lungamente diffusa (p. 17 ss.) sulla violazione degli strumenti urbanistici, in particolare dell'art.
7.8. delle n.t.a., disciplinante il volume degli edifici, evidenziando, appunto, la palese inosservanza dei limiti vo- lumetrici, in conseguenza del mancato calcolo dei volumi dei piani seminterrati destinati a parcheggi, nonché del numero dei piani, posto che, nell'area oggetto di intervento, il limite massimo è fissato in tre, laddove l'edificio in esame conta ben nove piani. 4.2. Quanto al capo D), la Corte di merito ha parimenti ribadito la illegittimità del permesso di costruire in variante del 30 luglio 2019, in quanto elevava ulte- riormente sia l'altezza dell'edificio, sia i volumi, per effetto dell'innalzamento della linea di gronda e della realizzazione di tre abbaini di copertura e di terrazze a valle in totale spregio dei limiti urbanistici, oltre che in assenza del parere preventivo dell'Autorità di bacino, anche considerando che il permesso in esame era stato rilasciato quanto l'opera era stata completamente realizzata. 5. A fronte di una motivazione esaustiva, analitica ed approfondita, che ha logicamente ribadito i plurimi profili di illegittimità degli atti amministrativi posti a fondamento dell'attività edificatoria abusiva, alla cui realizzazione ha concorso il ricorrente nella veste di progettista e direttore di lavori, il ricorso confeziona motivi del tutto generici, che non si misurano criticamente con l'ampio apparato argo- mentativo della sentenza impugnata, e di contenuto fattuale, perché diretti a con- testare profili ricostruttivi del fatto. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. L'imputato, infine, deve essere condannato alla refusione delle spese di costi- tuzione e di rappresentanza sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano, come da richiesta, in complessivi euro 2.500 euro, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Am- mende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in com- plessivi 2.500 euro, oltre oneri di legge. Così deciso il 09/05/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette la memoria e le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Giuseppina Cutolo, che chiede l'inammissibilità del ricorso, con condanna dell'imputato al pa- gamento delle spese processuali;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Giuseppe Pedarra, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24269 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisioni emessa dal Tribunale di Bari e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Bari, ai fini qui di interesse, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ME MA in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 323 cod. pen. (capi A ed E), 481 cod. pen. (capi B e C), 110 cod. pen., 44, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 (capo H), 110 cod. pen., 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capi I e L) perché estinti per pre- scrizione, confermando le statuizioni civili. 2. Avverso l'indicata sentenza, ME MA, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con un primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto, ad avviso del difensore, le proroghe della concessione erano da conside- rarsi tempestive, posto che il titolo abilitativo non era stato revocato. 2.2. Con un secondo motivo si eccepisce la violazione di legge in relazione al d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto ciò che è stato realizzato è del tutto conforme ai titoli autorizzativi, analiticamente descritti nel ricorso;
di conseguenza, ad avviso del difensore, il giudice si è sostituito alla P.A., che ha rilasciato regolari autoriz- zazioni, tra cui il permesso di costruire n. 4/2012. 2.3. Con un terzo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione alla Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 1150 del 2 agosto 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente rilevato che, come affermato dalle Sezioni Unite, l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - che disciplina l'impugnazione per i soli interessi civili, come nel caso in esame - si applica alle impugnazioni proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036). Nel caso in esame, essendo certamente la costituzione di parte civile prece- dente al 30 dicembre 2022, posto che la sentenza impugnata è stata emessa il 14 dicembre 2021, permane la competenza di questa Corte a decidere in ordine al ricorso in questione. 2. Ciò chiarito, i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente essendo con- nessi, sono inammissibili perché generici e fattuali, risolvendosi in un ennesimo tentativo di contestare, nel merito, le macroscopiche illegittimità e illiceità che hanno segnato l'intera vicenda della edificazione per cui è giudizio. 3. Prima di analizzare il merito delle censure, va rammentato che il perimetro delle questioni poste dal ricorrente va individuato entro i limiti indicati dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, ha dichiarato infon- date questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. per contra- sto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU, nonché per contrasto con gli artt. 111 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del di- ritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Questo il cuore della decisione: "il giudice dell'impugnazione penale, nel deci- dere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia inte- grata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). Con ri- guardo al 'fatto' - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giu- dice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (com- missiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichia- rato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un 'danno ingiusto' secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situa- zione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno". Se è vero che difetta un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione, ciò tuttavia "non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarci- mento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari / di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza". La natura ci- vilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione emerge riguardo sia al nesso causale, che deve essere accertato sulla base del criterio (civilistico) del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente", sia all'elemento soggettivo dell'illecito, essendo sufficiente la colpa. Questa interpretazione assicura la conformità della norma censura alla richia- mata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale, mentre, da un lato, ha ammonito che, «se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò solle- verebbe una questione che rientra nell'ambito dell'articolo 6 [paragrafo] 2 della Convenzione» (Corte EDU, sentenza Pasquini
contro
Repubblica di San Marino), dall'altro ha anche avvertito che l'applicazione del diritto alla presunzione di inno- cenza in favore dell'imputato non deve ridondare a danno del diritto della vittima al risarcimento del danno (in particolare, Corte EDU, sentenza Ringvold contro Norvegia). In breve: "una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., l'imputato avrà diritto a che la sua re- sponsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile avrà di- ritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria". La norma censurata, quindi, assicura un "bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del prin- cipio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile". "In conclusione", - ha affermato la Corte, - il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla re- sponsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado prece- dente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi co- stitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto". 4. Alla luce di tale doverosa premessa, deve ritenersi che la Corte di merito abbia adeguatamente accertato la sussistenza dell'illecito civile, da cui è scaturita la condanna dell'imputato al risarcimento del danno. Invero, nel solco tracciato dalla sentenza emessa da questa Sezione a carico del coimputato NA (la n. 6738 del 28 novembre 2017, la quale, in acco- glimento del ricorso del procuratore generale e della parte civile, ha annullato /4 l'impugnata sentenza assolutoria per essere i reati estinti per prescrizione, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello sull'azione di ri- sarcimento danni), la Corte di merito, con una valutazione fattuale immune da profili di illogicità manifesta e in aderenza ai consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, ha analiticamente e in maniera puntigliosa evidenziato i nu- merosi profili di illegittimità degli atti amministrativi alla base dei reati oggetto di contestazione (p. 11 ss.). 4.1. Quanto al capo A), in via di estrema sintesi, la Corte ha ribadito la totale illegittimità dei seguenti atti: - la concessione edilizia n. 11/2003 rilasciata il 21 febbraio 2003 a DO PI era da consideransi illegittima in relazione a plurimi e concorrenti profili, quali: la violazione di varie previsioni urbanistiche (altezza, volumetria, etc.) ex art. 12, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001; la falsità dei calcoli volumetrici contenuti negli elaborati di progetto nonché la mancata acquisizione del parere di conformità dell'Autorità di bacino, trattandosi di fabbricato compreso in area a pericolosità geomorfologica, prima dell'inizio del lavori, avvenuto il 3 febbraio 2004 (circo- stanza compitamente analizzata al par. 8 della sentenza impugnata); - le d.i.a. del luglio 2008 e del febbraio 2009 erano state precedute e seguite da altri atti palesemente illegittimi, vale a dire: a) la richiesta di proroga del ter- mine di ultimazione dei lavori, presentata dalla ON —subentrata al PI — il 4/5 gennaio 2007, quando il termine triennale di ultimazione dei lavori era abbondantemente scaduto;
b) la proroga di ventiquattro mesi concessa il 3 marzo 2008 dallo LA a decorrere dalla data della concessione edilizia principale n. 11 del 2003; c) l'ulteriore proroga di diciotto mesi concessa dallo LA in data 8 maggio 2009; come rilevato dalla Corte di merito, l'illegittimità della prima con- cessione non autorizzava in alcun modo la prosecuzione la prosecuzione del pro- getto a mezzo d.i.a. Ancora, la Corte d'appello si è lungamente diffusa (p. 17 ss.) sulla violazione degli strumenti urbanistici, in particolare dell'art.
7.8. delle n.t.a., disciplinante il volume degli edifici, evidenziando, appunto, la palese inosservanza dei limiti vo- lumetrici, in conseguenza del mancato calcolo dei volumi dei piani seminterrati destinati a parcheggi, nonché del numero dei piani, posto che, nell'area oggetto di intervento, il limite massimo è fissato in tre, laddove l'edificio in esame conta ben nove piani. 4.2. Quanto al capo D), la Corte di merito ha parimenti ribadito la illegittimità del permesso di costruire in variante del 30 luglio 2019, in quanto elevava ulte- riormente sia l'altezza dell'edificio, sia i volumi, per effetto dell'innalzamento della linea di gronda e della realizzazione di tre abbaini di copertura e di terrazze a valle in totale spregio dei limiti urbanistici, oltre che in assenza del parere preventivo dell'Autorità di bacino, anche considerando che il permesso in esame era stato rilasciato quanto l'opera era stata completamente realizzata. 5. A fronte di una motivazione esaustiva, analitica ed approfondita, che ha logicamente ribadito i plurimi profili di illegittimità degli atti amministrativi posti a fondamento dell'attività edificatoria abusiva, alla cui realizzazione ha concorso il ricorrente nella veste di progettista e direttore di lavori, il ricorso confeziona motivi del tutto generici, che non si misurano criticamente con l'ampio apparato argo- mentativo della sentenza impugnata, e di contenuto fattuale, perché diretti a con- testare profili ricostruttivi del fatto. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. L'imputato, infine, deve essere condannato alla refusione delle spese di costi- tuzione e di rappresentanza sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano, come da richiesta, in complessivi euro 2.500 euro, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Am- mende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in com- plessivi 2.500 euro, oltre oneri di legge. Così deciso il 09/05/2024.