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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Julia DORFMANN Presidente rel. dott.ssa Daniela POL Giudice
dott. Simon TSCHAGER Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 4 comma 16 legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge n. 74/87),
R.G. n. 1752/2024 tra:
Parte_1
e
CP_1
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. giusta delega Controparte_2
in atti
e
pagina 1 di 6
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano il 18/02/2012 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 28 , Parte II , Serie
pagina 2 di 6 C , dell'anno 2012 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, Persona_1
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento paritario presso entrambi i genitori;
per quanto attiene alla residenza del figlio minore la stessa verrà stabilita presso il padre, salvo la necessità di stabilirla presso la madre al fine di contributi per l'acquisto casa o per ottenere agevolazioni per l'affitto.
2) Salvo diverso e miglior accordo che dovesse intervenire tra i due genitori, il figlio passerà:
a. alternativamente, le giornate di lunedì, martedì, sabato e domenica con un genitore e le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì con l'altro genitore;
b. metà delle vacanze natalizie con festività alternate nel senso che i figli trascorreranno il primo anno la prima settimana delle vacanze natalizie 2024, ossia dal 24 dicembre al 30 dicembre con il padre mentre dal 30 dicembre al 6 gennaio con la madre e negli anni seguenti le settimane verranno alternate (ossia dal 24 dicembre al 30 dicembre 2024 con la madre e la settimana seguente con il padre),
pagina 3 di 6 mentre alternativamente, la giornata del 24.12 con un genitore e la giornata del 25.12 con l'altro genitore;
c. le vacanze pasquali con un genitore e le vacanze di carnevale con l'altro genitore alternando di anno in anno;
d. altri periodi di vacanza scolastica alternando di anno in anno;
e. tre settimane (di cui due anche consecutive) durante le vacanze estive con ciascun genitore;
il periodo esatto verrà concordato tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno;
in mancanza di accordo alla madre spettano le prime due settimane di agosto e la prima settimana di luglio;
al padre spettano in mancanza di diverso accordo le prime due settimane di vacanza scolastica estiva del figlio e l'ultima settimana di luglio.
3) spese straordinarie per il figlio dovranno essere sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per lo stesso necessitassero, delle spese di asilo o scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi-studio o soggiorni-studio e gite organizzate da parte della scuola non limitate ad una giornata, computer e relativi aggiornamenti), e delle spese per corsi sportivi
(attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo-culturale durante l'anno scolastico e durante l'estate potranno prescindere dall'obbligo della preventiva pagina 4 di 6 concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti). Oltre che per l'accudimento estivo dei figli durante i periodi non trascorsi in vacanza con i genitori (“estate ragazzi”, colonia, camp), e per il conseguimento della patente. In caso di disaccordi, con espresso riferimento al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia al momento vigente.
4) assegno unico universale a favore della madre, assegno provinciale verrà accreditato sul conto corrente/libretto di risparmio del minore.
Scarico fiscale per le spese di natura straordinaria detraibili o deducibili, in relazione alla percentuale effettivamente pagata;
5) avendo la sig.ra in sede di separazione, provveduto alla Pt_1
cessione e al trasferimento al sig. della propria la propria CP_1
quota di comproprietà, pari ad un mezzo, dell'immobile sito in
Bolzano (BZ), Via Torino 65/5, tavolarmente identificato in p.m. 13 della p.ed. 1205 in P.T. 3583/II C.C. 669 Gries, il sig. CP_1
si farà carico del pagamento delle restanti rate del mutuo, di
[...]
cui al contratto di mutuo fondiario stipulato con la
[...]
dd. 07.08.2014; Controparte_3
6) I ricorrenti dichiarano, ad eccezione di quanto previsto ai precedenti punti, di aver risolto tra di loro ogni questione economico- patrimoniale e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere;
Bolzano, lì 12.05.2025
La Presidente est.
pagina 5 di 6 Dr. Julia Dorfmann
(firma digitale)
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