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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 5289/2023
Il giudice Alessando NI
In nome del popolo italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti MURATORI FRANCO/
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv.to/dagli Avv.ti CARREA FRANCESCO/
Resistente
CP_ difeso dall'avv. S. Cubeddu resistente difeso dall'avv. P. Damasco resistente CP_3
OGGETTO: Opposizione intimazione di pagamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da atto introduttivo e da memoria successiva del 5.3.24.
Per le parti resistenti: come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va innanzitutto accolta l'opposizione in relazione agli avvisi di addebito nn.
39720112002099289000 e 39720112002729669000, poiché per essi risulta intervenuto il giudicato sulla sopravvenuta prescrizione;
la sentenza di questo Tribunale n.68/18 non è CP_ stata impugnata sul punto dall' e quindi la pretesa deve dirsi prescritta con effetto ex art.2909 c.c. in questa causa. Per il resto l'azione è infondata.
Con riferimento alle notifiche degli altri avvisi di addebito e dell'unica cartella esattoriale, va detto che:
il disconoscimento di parte attrice è del tutto generico, dovendosi rilevare che non è contestato l'indirizzo di destinazione, ma solo una labilità del timbro postale, la quale però non toglie alcuna efficacia alla prova documentale prodotta, sebbene in forma di copia;
del resto, gli avvisi di ricevimento indicano il soggetto che ha preso in consegna l'atto, sicché
l'illeggibilità della firma è irrilevante, una volta che non venga contestata in modo specifico la riferibilità della firma a tale soggetto;
essendo valida la notifica degli atti presupposto, la parte è decaduta da qualsiasi opposizione sostanziale e formale – da proporsi nel termine rispettivamente di 40 e 20 giorni – dalla relativa notifica;
essendo regolari le notifiche, deve essere respinto il secondo motivo di doglianza relativo all'art.25 d.lgs. n.46/99;
quanto invece alla prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica, ha prodotto CP_4 gli atti interruttivi, sui quali l'attrice, nella successiva memoria, non ha replicato alcunché in contestazione;
quanto alla genericità della motivazione dell'intimazione di pagamento, va detto che la motivazione è assolta col semplice richiamo all'atto presupposto: Cass.10692/24; del resto,
l'intimazione di pagamento non è un atto impositivo, e dunque l'obbligo di motivazione è assolto mediante il richiamo all'atto presupposto: Cass.6288/25;
quanto all'asserita impossibilità di effettuare il calcolo degli interessi, anche in questo caso il richiamo all'atto presupposto è sufficiente a rendere determinabile il calcolo degli interessi:
Cass.6288/25;
non è opportuno procedere alla sospensione della presente causa in attesa della decisione sul ricorso pendente in cassazione nrg 27001/21, attesa l'urgenza della presente causa, ex d.l. n.117/25
le spese di lite seguono la soccombenza piena verso (per la soccombenza è totale CP_4 CP_4 poiché essa è legittimata passiva solo riguardo alle ragioni di opposizione attinenti all'intimazione di pagamento, e non per la pretesa di prescrizione del credito: Cass. SU
7514/22) e verso CP_3
CP_ verso l le spese sono compensate per 1/3 e seguono per il resto la soccombenza CP_ dell'opponente, essendo l attore sostanziale e avendo ottenuto l'accoglimento della maggior parte dei propri crediti (dovuti 2/3 delle spese di dispositivo);
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 in parziale accoglimento dell'opposizione dichiara non dovute le somme indicate nell'intimazione di pagamento relativamente agli avvisi di addebito nn.
39720112002099289000 e 39720112002729669000;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese verso e , liquidate per in CP_3 CP_4 CP_3
€1500 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
per in €6200 per CP_4 compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
CP_ condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite all' liquidate, previa compensazione per 1/3, in €6200 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge
Velletri
Il Giudice
SS NI
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 5289/2023
Il giudice Alessando NI
In nome del popolo italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti MURATORI FRANCO/
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv.to/dagli Avv.ti CARREA FRANCESCO/
Resistente
CP_ difeso dall'avv. S. Cubeddu resistente difeso dall'avv. P. Damasco resistente CP_3
OGGETTO: Opposizione intimazione di pagamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da atto introduttivo e da memoria successiva del 5.3.24.
Per le parti resistenti: come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va innanzitutto accolta l'opposizione in relazione agli avvisi di addebito nn.
39720112002099289000 e 39720112002729669000, poiché per essi risulta intervenuto il giudicato sulla sopravvenuta prescrizione;
la sentenza di questo Tribunale n.68/18 non è CP_ stata impugnata sul punto dall' e quindi la pretesa deve dirsi prescritta con effetto ex art.2909 c.c. in questa causa. Per il resto l'azione è infondata.
Con riferimento alle notifiche degli altri avvisi di addebito e dell'unica cartella esattoriale, va detto che:
il disconoscimento di parte attrice è del tutto generico, dovendosi rilevare che non è contestato l'indirizzo di destinazione, ma solo una labilità del timbro postale, la quale però non toglie alcuna efficacia alla prova documentale prodotta, sebbene in forma di copia;
del resto, gli avvisi di ricevimento indicano il soggetto che ha preso in consegna l'atto, sicché
l'illeggibilità della firma è irrilevante, una volta che non venga contestata in modo specifico la riferibilità della firma a tale soggetto;
essendo valida la notifica degli atti presupposto, la parte è decaduta da qualsiasi opposizione sostanziale e formale – da proporsi nel termine rispettivamente di 40 e 20 giorni – dalla relativa notifica;
essendo regolari le notifiche, deve essere respinto il secondo motivo di doglianza relativo all'art.25 d.lgs. n.46/99;
quanto invece alla prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica, ha prodotto CP_4 gli atti interruttivi, sui quali l'attrice, nella successiva memoria, non ha replicato alcunché in contestazione;
quanto alla genericità della motivazione dell'intimazione di pagamento, va detto che la motivazione è assolta col semplice richiamo all'atto presupposto: Cass.10692/24; del resto,
l'intimazione di pagamento non è un atto impositivo, e dunque l'obbligo di motivazione è assolto mediante il richiamo all'atto presupposto: Cass.6288/25;
quanto all'asserita impossibilità di effettuare il calcolo degli interessi, anche in questo caso il richiamo all'atto presupposto è sufficiente a rendere determinabile il calcolo degli interessi:
Cass.6288/25;
non è opportuno procedere alla sospensione della presente causa in attesa della decisione sul ricorso pendente in cassazione nrg 27001/21, attesa l'urgenza della presente causa, ex d.l. n.117/25
le spese di lite seguono la soccombenza piena verso (per la soccombenza è totale CP_4 CP_4 poiché essa è legittimata passiva solo riguardo alle ragioni di opposizione attinenti all'intimazione di pagamento, e non per la pretesa di prescrizione del credito: Cass. SU
7514/22) e verso CP_3
CP_ verso l le spese sono compensate per 1/3 e seguono per il resto la soccombenza CP_ dell'opponente, essendo l attore sostanziale e avendo ottenuto l'accoglimento della maggior parte dei propri crediti (dovuti 2/3 delle spese di dispositivo);
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 in parziale accoglimento dell'opposizione dichiara non dovute le somme indicate nell'intimazione di pagamento relativamente agli avvisi di addebito nn.
39720112002099289000 e 39720112002729669000;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese verso e , liquidate per in CP_3 CP_4 CP_3
€1500 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
per in €6200 per CP_4 compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
CP_ condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite all' liquidate, previa compensazione per 1/3, in €6200 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge
Velletri
Il Giudice
SS NI
Pag. 3 di 3