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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/12/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2639/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 13.03.2025, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2639 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa DA
e , rappresentati e difesi, giusta procura allegata Parte_1 Parte_2 al ricorso introduttivo, dall'Avv. Giannicola Scarciolla, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Via Galileo Galilei n. 118/A – San Nicolò a Tordino
Ricorrente CONTRO rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta, dall'Avv. Matteo Flamminj, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Via della Banca n. 3 Resistente E
Controparte_2
Resistente contumace OGGETTO: Opposizione avverso il decreto di liquidazione del CTU
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.11.2024 e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e art. 170 d.p.r. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione emesso nel procedimento r.g. 403/2022 in data 30.10.2024 con il quale il Giudice ha liquidato il compenso relativo alla consulenza tecnica svolta dall'Ing. eccependo CP_1
l'intervenuta decadenza ex art. 71 co. 2 d.p.r. n. 115/2002. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto CP_1 pagina 1 di 3 infondata in fatto e in diritto. Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito nel presente Controparte_2 giudizio ed è stato, pertanto, dichiarato contumace. Con ordinanza emessa in data 9.01.2025 è stata sospesa ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 150/2011 l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del compenso del CTU impugnato. Dagli atti di causa risulta che la CTU redatta nel procedimento r.g. 403/2022 depositata la prima volta in data 21.03.2023 e, nuovamente, in data 18.03.2024 mentre la formale istanza di liquidazione del compenso è stata depositata in data 8.08.2024 (vd. doc.
5-9 allegati al ricorso introduttivo). L'art. 71 co. 2 d.p.r. n. 115/2002 prevede che la domanda di liquidazione del compenso spettante all'ausiliario del Magistrato deve essere presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni, ossia dal deposito della relazione con la quale il consulente, nel termine richiesto dal magistrato, fornisce le risposte ai quesiti formulati (cfr. Cass. civ., 27 dicembre 2011 n. 28952), termine che, essendo espressamente previsto a pena di decadenza, non può essere qualificato come termine ordinatorio. Trattandosi di termine fissato per l'esercizio del diritto alle spettanze dovute, esso decorre per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo indipendentemente da situazioni soggettive o oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, che – allo stato – non appaiono sussistenti (cfr. Cass. civ., sez. 2, 4 marzo 2015, n. 4373). Ne deriva che l'istanza di liquidazione dell'onorario depositata da parte resistente in data 8.08.2024 risulta tardiva (anche a voler considerare come inizio di decorrenza del termine il 18.03.2024, l'istanza di liquidazione doveva essere presentata entro il 26.06.2024) non risultando il doc. 2B depositato da parte resistente allegato né alla CTU depositata in data 21.03.2023 né a quella depositata in data 18.03.2024 ma solo all'istanza di liquidazione del compenso depositata in data 8.08.2024. Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto di liquidazione emesso nel procedimento r.g. 403/2022 in data 30.10.2024. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente CP_1 mentre devono essere compensate tra parte ricorrente e il , stante la sua Controparte_2 sostanziale non opposizione e l'assenza di ogni incidenza causale della sua condotta in relazione alla presente controversia. Esse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, si liquidano secondo i valori minimi in € 1.278,00 (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
e contro e , ogni Parte_2 CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 3 altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto di liquidazione emesso nel procedimento r.g. 403/2022 in data 30.10.2024;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si CP_1 liquidano in € 1.278,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Giannicola Scarciolla dichiaratosi antistatario
3) compensa le spese tra parte ricorrente e il Controparte_3
il 18.12.2025
[...]
Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 13.03.2025, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2639 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa DA
e , rappresentati e difesi, giusta procura allegata Parte_1 Parte_2 al ricorso introduttivo, dall'Avv. Giannicola Scarciolla, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Via Galileo Galilei n. 118/A – San Nicolò a Tordino
Ricorrente CONTRO rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta, dall'Avv. Matteo Flamminj, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Via della Banca n. 3 Resistente E
Controparte_2
Resistente contumace OGGETTO: Opposizione avverso il decreto di liquidazione del CTU
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.11.2024 e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e art. 170 d.p.r. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione emesso nel procedimento r.g. 403/2022 in data 30.10.2024 con il quale il Giudice ha liquidato il compenso relativo alla consulenza tecnica svolta dall'Ing. eccependo CP_1
l'intervenuta decadenza ex art. 71 co. 2 d.p.r. n. 115/2002. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto CP_1 pagina 1 di 3 infondata in fatto e in diritto. Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito nel presente Controparte_2 giudizio ed è stato, pertanto, dichiarato contumace. Con ordinanza emessa in data 9.01.2025 è stata sospesa ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 150/2011 l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del compenso del CTU impugnato. Dagli atti di causa risulta che la CTU redatta nel procedimento r.g. 403/2022 depositata la prima volta in data 21.03.2023 e, nuovamente, in data 18.03.2024 mentre la formale istanza di liquidazione del compenso è stata depositata in data 8.08.2024 (vd. doc.
5-9 allegati al ricorso introduttivo). L'art. 71 co. 2 d.p.r. n. 115/2002 prevede che la domanda di liquidazione del compenso spettante all'ausiliario del Magistrato deve essere presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni, ossia dal deposito della relazione con la quale il consulente, nel termine richiesto dal magistrato, fornisce le risposte ai quesiti formulati (cfr. Cass. civ., 27 dicembre 2011 n. 28952), termine che, essendo espressamente previsto a pena di decadenza, non può essere qualificato come termine ordinatorio. Trattandosi di termine fissato per l'esercizio del diritto alle spettanze dovute, esso decorre per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo indipendentemente da situazioni soggettive o oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, che – allo stato – non appaiono sussistenti (cfr. Cass. civ., sez. 2, 4 marzo 2015, n. 4373). Ne deriva che l'istanza di liquidazione dell'onorario depositata da parte resistente in data 8.08.2024 risulta tardiva (anche a voler considerare come inizio di decorrenza del termine il 18.03.2024, l'istanza di liquidazione doveva essere presentata entro il 26.06.2024) non risultando il doc. 2B depositato da parte resistente allegato né alla CTU depositata in data 21.03.2023 né a quella depositata in data 18.03.2024 ma solo all'istanza di liquidazione del compenso depositata in data 8.08.2024. Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto di liquidazione emesso nel procedimento r.g. 403/2022 in data 30.10.2024. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente CP_1 mentre devono essere compensate tra parte ricorrente e il , stante la sua Controparte_2 sostanziale non opposizione e l'assenza di ogni incidenza causale della sua condotta in relazione alla presente controversia. Esse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, si liquidano secondo i valori minimi in € 1.278,00 (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
e contro e , ogni Parte_2 CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 3 altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto di liquidazione emesso nel procedimento r.g. 403/2022 in data 30.10.2024;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si CP_1 liquidano in € 1.278,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Giannicola Scarciolla dichiaratosi antistatario
3) compensa le spese tra parte ricorrente e il Controparte_3
il 18.12.2025
[...]
Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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