Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4528 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11455/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 11455/2016
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti. Rosaria Lupoli Parte_1 C.F._1
e Sebastiano Schiavone, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
(nuova denominazione di P. IVA CP_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1
generale alle liti in atti, dall'avv. Giuseppe Sollitto, nonché dall'avv. Fabrizia Stassano in virtù di procura in calce al ricorso monitorio
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. - P. Iva ) e per essa, quale procuratore, Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
(C.F. - P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_4 P.IVA_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura alle liti in atti
TERZA INTERVENIENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1299/2016 emesso dal Tribunale di Napoli in data 16-
17 febbraio 2016.
Conclusioni: come da verbali di causa e verbale di udienza del 10 gennaio 2025.
Con decreto ingiuntivo n. 1299/2016 emesso in data 16-17 febbraio 2016, il Tribunale di Napoli ingiungeva a il pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
dell'importo di € 11.794,48, oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda al soddisfo, a titolo di saldo relativo contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio identificato con il n. 0637786, sottoscritto dall'ingiunto il data 26 maggio 2006.
Avverso detto decreto proponeva opposizione il lamentando che il predetto contratto di Pt_1
finanziamento fosse viziato da usura originaria poiché la società opposta aveva contrattualizzato ed applicato un TAEG che, tenuto conto anche del costo dell'assicurazione, era ampiamente superiore al tasso soglia ratione temporis vigente per le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto per importi superiori ad € 5.000,00, che era pari al 16,74% (come da D.M. del
1.4.2006 in atti).
A dire della parte, poi, anche gli interessi moratori convenuti erano superiori al tasso soglia.
Per tali ragioni, l'opponente chiedeva che, ritenuta l'usurarietà del contratto de quo, il Tribunale accertasse la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la corresponsione degli interessi in quanto usurari e, per l'effetto, dichiarata la gratuità del mutuo ex art. 1815 co.2 c.c., con l'obbligo per la mutuataria di corrispondere il solo importo relativo al capitale del prestito, revocasse il decreto ingiuntivo opposto.
Con la prima memoria istruttoria, infine, eccepiva la nullità del contratto Parte_1
azionato in via monitoria in quanto sottoscritto dalla società che, in seguito a Controparte_5
un'ispezione della Banca d'Italia, era stata cancellata dall'elenco generale degli intermediari finanziari, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato in data 18.11.2009, ai sensi dell'art.111 del TUB, e pubblicato nel Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2009 e, pertanto, doveva ritenersi priva dei requisiti necessari per poter erogare prestiti personali mediante cessione pro solvendo di quote della pensione.
Si costituiva (nuova denominazione assunta da CP_1 Controparte_2
insistendo per il rigetto dell'opposizione perché infondata.
[...]
Con comparsa di costituzione depositata in data 23 marzo 2020, interveniva in giudizio CP_3
la quale, dichiarando di essere divenuta, nelle more del giudizio, cessionaria del credito
[...]
conteso, faceva proprie le difese già svolte dall'opposta.
All'udienza del 10 gennaio 2025, precisate le conclusioni, questo giudice ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Si osservi in diritto.
1. L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.
La controversia può essere decisa alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Corte di
Cassazione la quale, nella sentenza n. 8806/2017, relativa ad un contratto concluso sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni della Banca di Italia, evidenziava che “l'art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, nel suo art. 1 considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effetti dispone la norma dell'art. 644, comma 5, "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito". Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci di per sè rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività della pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse”.
La Suprema Corte ha ritenuto, quindi, che le Istruzioni della Banca di Italia nella precedente formulazione non possano essere interpretate nel senso di ritenere non rilevante, ai fini della verifica in tema di usura, il costo delle polizze assicurative, trattandosi di esclusione che non è in alcun modo prevista dal testo delle menzionate Istruzioni.
Ma soprattutto, per quanto rileva ai fini in esame, come evidenziato dalla Cassazione con la menzionata pronuncia, le Istruzioni emanate dall'organo di vigilanza delle banche nel 2009, le quali espressamente includono nel conto di usurarietà "le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento”, non possono essere intese come aventi portata innovativa e, quindi, vigenti solo per il futuro. Ad esse, piuttosto, deve riconoscersi una portata interpretativa, volta “a dissipare ogni eventuale dubbio ipoteticamente presente nell'operatività”.
In ragione di ciò, la Suprema Corte ha, quindi, affermato il seguente principio: “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e
l'erogazione”.
Tale ultima affermazione tiene conto della circostanza per cui nella prassi i contratti di credito bancario sono predisposti, nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia ricomprese, dall'impresa bancaria secondo un blocco unitario ed è evidentemente in considerazione di ciò che nel 2009 la Banca d'Italia ha modificato le Istruzioni nel senso di includere nel calcolo di usurarietà non solo le spese e le assicurazioni imposte, ma anche “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento”.
Pertanto, sulla scorta di tutto quanto detto, nel calcolo del TEG va ricompreso anche il costo sostenuto per l'assicurazione.
Difatti, alcun dubbio residua in ordine al fatto che la stipulazione della polizza assicurativa abbia costituito, nel caso di specie, un costo connesso all'erogazione del credito se solo si pensa che la stessa è stata stipulata da contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Parte_1
finanziamento; che il beneficiario del contratto assicurativo è proprio l'istituto di credito erogante il prestito;
che, ancora, il contratto di finanziamento prevedeva espressamente che dal totale dovuto al mutuatario sarebbe stato detratto il costo delle polizze assicurative e, infine, che il pagamento del premio della polizza avvenisse in un'unica soluzione.
Essendo, allora, quello dell'assicurazione, un costo collegato direttamente all'erogazione del credito, esso rientra tra quelli indicati dall'art. 644 c.p. per la determinazione della fattispecie di usura, in quanto rappresenta una condizione indefettibile affinché la Banca conceda il mutuo.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, quindi, deve ritenersi che il tasso effettivo del rapporto de quo superi il tasso soglia ratione temporis applicabile.
Vengono in rilievo, in proposito, le risultanze dell'indagine tecniche eseguite dal c.t.u. nominato dal Tribunale: questi, infatti, dopo aver precisato che “i conteggi effettuati dal sottoscritto ctu si sostanziano in due ipotesi di conteggio, nell'una è stato rilevato un tasso ricalcolato pari al
28,5617% dove è stato riportato l'importo dell'assicurazione pari ad € 2.806,54 e nell'altra un tasso ricalcolato pari al 24,5388% dove è stato riportato l'importo dell'assicurazione pari ad € 2.040,87
(come indicato nel contratto)”, ha concluso nel senso che “come è possibile agevolmente rilevare in entrambi i casi risulta un superamento della soglia fissata al 16,74%” (cfr. pag. 13 della relazione peritale in atti).
Pertanto, in applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c., a tenore del quale “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, il mutuatario deve restituire alla società mutuante solo la sorta capitale. Ora, risulta provato documentalmente che il capitale nominale prestato è pari ad € 9.103,39; di conseguenza la somma dovuta dall'opponente alla banca in virtù della operazione creditizia in esame non è quella di € 19.152,00, ma appunto quella del capitale netto pari ad € 9.103,39.
Di conseguenza, tenuto conto del principio della gratuità del mutuo e della circostanza che, al momento della presente decisione, pacificamente l'opponente ha già versato un importo pari ad €
9.576,00, si deve concludere che nulla deve più il e che, anzi, sarebbe l'opposto istituto Pt_1
di credito a dover restituire, a titolo di ripetizione di indebito, la somma di € 472,61, pari all'eccedenza.
Discende da quanto detto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con assorbimento di ogni altra eccezione sollevata dalle parti.
In difetto di specifica domanda da parte dell'opponente, invece, non può essere pronunciata la condanna dell'opposta alla ripetizione dell'importo indebitamente percepito.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G.11455/2016, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
- dichiara che il tasso effettivo globale del contratto contro cessione del quinto di quote dello stipendio identificato con il n. , stipulato in data 26 maggio 2006 tra le P.IVA_5
parti è usurario;
- dichiara la gratuità del finanziamento contro cessione del quinto di quote dello stipendio identificato con il n. 0637786, stipulato in data 26 maggio 2006 tra le parti è usurario;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1299/2016 emesso dal Tribunale di Napoli in data 16-17 febbraio 2016;
2. condanna l'opposta e la terza interveniente, in solido, al pagamento in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.257,00 (di cui € 180,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale, con attribuzione agli avv.ti. Rosaria Lupoli e Sebastiano Schiavone dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli in data 5 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi