Art. 50.
Agli effetti previsti dal precedente articolo 49, per i servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1912 dagli insegnanti che a tale data non fossero in servizio, si considerano goduti gli stipendi minimi legali assegnati dalla tabella vigente al 1912 ai posti occupati dagli insegnanti medesimi alla data di cessazione dall'ultimo servizio immediatamente precedente al 1° gennaio 1912, aumentati del 250 per cento.
Nei casi in cui per i posti occupati dagli insegnanti indicati al comma precedente non fosse dalle leggi prescritto alcuno stipendio minimo, si considerano goduti, per tutti i servizi anteriori al 1912, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti, purche' non inferiori al minimo stabilito dal precedente articolo 10, aumentati del 250 per cento.
All'atto della liquidazione dell'indennita' o della pensione si considerano come regolarmente liquidati i contributi che risultino pagati sugli stipendi anteriori al 1912, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di procedere al ricupero dei contributi dovuti, nei casi di omessa iscrizione.
Agli effetti previsti dal precedente articolo 49, per i servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1912 dagli insegnanti che a tale data non fossero in servizio, si considerano goduti gli stipendi minimi legali assegnati dalla tabella vigente al 1912 ai posti occupati dagli insegnanti medesimi alla data di cessazione dall'ultimo servizio immediatamente precedente al 1° gennaio 1912, aumentati del 250 per cento.
Nei casi in cui per i posti occupati dagli insegnanti indicati al comma precedente non fosse dalle leggi prescritto alcuno stipendio minimo, si considerano goduti, per tutti i servizi anteriori al 1912, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti, purche' non inferiori al minimo stabilito dal precedente articolo 10, aumentati del 250 per cento.
All'atto della liquidazione dell'indennita' o della pensione si considerano come regolarmente liquidati i contributi che risultino pagati sugli stipendi anteriori al 1912, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di procedere al ricupero dei contributi dovuti, nei casi di omessa iscrizione.