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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/05/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1087 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
in persona del l.r.p.t., Parte_1
corrente in Avellino alla piazzetta A. Guarino n.65 (P.IVA ), rapp.ta e difesa P.IVA_1
dall'avv. Cosimo Alfonso Mastromarino
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.4.2024 ha chiesto annullarsi l'ordinanza ingiunzione Email_1
Fasc. 53152/2019/ DNS/Area III dell' 8.2.24, emessa in data 08.02.2024 dal Viceprefetto aggiunto dr.ssa De Felice e notificata a mezzo pec in data 15 marzo 2024. (in uno al presupposto verbale di accertamento di illecito amministrativo), elevata nei confronti della società ricorrente con il citato verbale di contestazione per la violazione dell'art. 316 ter, co. 2 c.p.. Più nello specifico, la superiore contestazione traeva origine dall'accertamento dell'avvenuta cessione, ad opera della ricorrente società, di beni non previsti dalla normativa istitutiva del c.d. “Bonus Cultura 18 app”. La ricorrente ha dedotto:
1- Difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa sanzionatoria non essendo la società
ricorrente l'autrice della condotta illecita ivi ipotizzata;
2- Insussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie sanzionatoria per non essere stati utilizzati o presentati dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero l'omissione di informazioni dovute;
3- Insussistenza dell'elemento soggettivo ex art.3 L.n.689/81, per assenza di dolo;
4- Violazione del diritto costituzionale di difesa, del principio di buon andamento e di affidamento della P.A.. Tardività dell'ordinanza sanzionatoria, poiché la contestazione dell'illecito amministrativo reca data del 2 agosto 2019. La emissione dell'ordinanza-
ingiunzione da parte dell' è intervenuta a più di quattro anni e mezzo Parte_2
dal p.v.c.;
5- Prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa ex art.28 L.n.689/81: le violazioni ipotizzate nel pvc risalgono a fine dicembre 2017, mentre la pretesa pecuniaria a titolo di illecito amministrativo è stata avanzata a mezzo dell'ordinanza impugnata,
notificata il 15 marzo 2024;
6- – Mancanza di motivazione ex art.18 L. n.689/81.
Si è costituita la che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ad CP_1
ordinanza ingiunzione perché tardivamente proposta. Ed invero, poiché l'ordinanza gravata è stata notificata il 15 marzo 2024, l'avversa opposizione avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 della l. n. 689/81 e dell'art. 6, co. 6 del D.lgs. n. 150/11, nei successivi
30 giorni e, quindi, entro il 15 aprile 2024, cadendo il 30° giorno (14 aprile 2024) di domenica.
Tuttavia, il ricorso avversario è stato iscritto a ruolo solo il 16 aprile 2024, con decorrenza del termine perentorio posto dal citato art. 6, co. 6 del D.lgs. n. 150/11. Nel merito, ha dedotto la sussistenza della legittimazione passiva della società ricorrente visto che la giurisprudenza ritiene indubbia la configurabilità, per le strutture e gli esercizi commerciali destinati a ricevere il bonus, dell'indebita percezione di cui all'art. 316 ter c.p. o, alternativamente, della truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. (sul punto, si veda Cass. Pen., Sez. II, Sent. 7.7.2023, n. 29563), dal momento che, per questi, la condotta potenzialmente illecita si pone a monte dell'erogazione pubblica.
Nel caso di specie, la condotta sanzionata dalla norma citata, sia pure nella più tenue forma di sanzione amministrativa prevista dal 2° comma, è stata realizzata con l'emissione della fattura elettronica n. 4/FE del 24.5.2018, in quanto, all'interno della complessiva somma fatturata, pari ad €
20.515,27, è confluito anche l'importo relativo ai buoni contestati.
Inoltre, l'elencazione contenuta nell'art. 5 del D.M. n. 184/22 è da considerarsi tassativa, non rilevando in senso contrario la circostanza che sia stato predisposto un apposito link contenente le domande più frequenti. Ciò in quanto la tipologia di beni acquistati nella fattispecie in esame (c.d.
smartbox) appare, in tutta evidenza, eccentrica rispetto alle finalità sottese alla previsione del beneficio in parola. Né può rilevare la circostanza che i predetti beni non siano stati utilizzati, dal momento che tale precisazione rileverebbe, al più, in punto di responsabilità dei beneficiari e non dell'esercente.
Va, preliminarmente, rilevata la tempestività del presente ricorso.
Parte ricorrente ha infatti comprovato di avere proceduto al deposito dell'opposizione in data 15 aprile
2024 ( terza ricevuta ore 10.01).
Non appare fondata nemmeno l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente.
In tema di sanzioni amministrative l'istituto della prescrizione è espressamente disciplinato dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede “Il diritto a riscuotere le somme dovute per
le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice
civile.”
Il legislatore ha dunque individuato un termine quinquennale di prescrizione con decorrenza dal giorno della commessa violazione.
Anche con riguardo alle sanzioni amministrative trova applicazione l'art. 2934 c.c.,
rubricato “Estinzione dei diritti”, che prevede “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il
titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i
diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.
L'art. 28 della legge 689/1981 rimanda al codice civile per la disciplina degli atti interruttivi del corso della prescrizione. Nel dettaglio, gli articoli che rilevano in materia sono il 2943 “Interruzione da
parte del titolare” e il 2945 “Effetti e durata dell'interruzione”.
Il primo, in particolare, stabilisce che “la prescrizione è…interrotta da ogni…atto che valga a
costituire in mora il debitore” (comma 4).
Pertanto, assumono rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione, sia la notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo che l'eventuale e successiva notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Nel caso di specie, è presente in atti il verbale di constatazione e notificazione della violazione amministrativa redatto unitamente alla società ricorrente in data 7 agosto 2019.
Poiché l'eccezione di interruzione della prescrizione non è ricompresa nelle ipotesi tassative di eccezione in senso stretto, questa valutazione può essere svolta direttamente dalla scrivente che considera come il verbale sia a tutti gli effetti un atto interruttivo della prescrizione.
Passando alla disamina del merito va invece osservato quanto segue.
Nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre è stato pubblicato il decreto 26 settembre 2022, n.
184 relativo al bonus cultura (500 euro) per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2022.
Il Buono Cultura consente l'acquisto di beni, quali: • Libri in lingua italiana e straniera, in particolare: libri scolastici delle scuole elementari, medie e superiori;
libri universitari;
fumetti e manga;
dizionari
• Audiolibri ed e-book
• Musica registrata sotto forma di CD, DVD musicali, dischi in vinile e musica online
• Film in DVD e Blu-ray
• Prodotti dell'editoria audiovisiva
Il Bonus Cultura, in aggiunta a ciò, consente anche l'acquisto dei seguenti servizi:
• Biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo
• Biglietti per accedere a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali
• Abbonamenti a quotidiani e periodici, in formato cartaceo o digitale
• Corsi di musica, teatro o lingua straniera
D'altra parte, l'art. 1 co. 979 della L. 208/2015 istitutiva della Carta elettronica dell'importo nominale massimo di euro 500,00 prevede che la stessa possa essere utilizzata “per assistere a
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal
vivo.”
Di fondamentale importanza per comprendere se gli acquisti di causa rientrino o meno nella previsione legislativa è comprenderne la ratio, che appare ben esplicitata nella introduzione antecedente alla elencazione, laddove si prevede la dicitura “al fine di promuovere lo sviluppo della
cultura e la conoscenza del patrimonio culturale”.
CP_ Nel caso di specie, è emerso che pennuto acquistava la smartbox denominata “Una meta
Part in tre giorni” nonché quella denominata notti a spasso per l'Europa”; Parte_4
acquistava smart box “Motori e Passioni”, “Tre giorni con benessere” ( riferito ad un soggiorno per due notti con colazione ed una giornata di benessere e due smartbox denominati “Auguri Sprint”
riferiti a relax sfizioso e degustazioni e attività sportive per due persone;
Persona_1 acquistava una smartbox denominata “Pausa relax per due”, “Cene da chef”, “Brivido estremo”;
“Due notti a spasso per l'Europa” e “Tre giorni nel verde”. Persona_2
Ebbene, l'acquisto delle smartbox in sé non è vietato dalla norma in maniera automatica, così
come inteso dalla resistente.
Ed infatti, la smartbox deve essere considerata una sorta di ticket, un voucher che può essere scambiato per un'attività consentita o anche vietata dalla elencazione legislativa sulla base di un accertamento che deve essere svolto in maniera circostanziata e motivata.
L'esperienza e/o l'attività acquistata per il tramite della smartbox può, infatti, tranquillamente prevedere l'ingresso in un museo, ad un concerto, ad un'area archeologica e così via, in tal modo compiendosi l'intento legislativo auspicato dal beneficio previsto.
In generale, va rilevato che è possibile ravvisare il comune intento dei giovani di migliorare in senso lato la persona, facendo esperienza di degustazioni, di attività sportiva, di attività culturali come un viaggio in Europa o in Italia.
Se è vero che vi è una elencazione da parte del citato decreto, cionondimeno la stessa consente un ampio margine di inserimento di attività volte in via generale a promuovere lo sviluppo della cultura e del patrimonio culturale potendosi pertanto ricomprendere nell'ambito delle macroaree individuate dal testo normativo anche espressioni esperienziali proposte dalle smart box acquistate.
Un viaggio in giro per l'Europa, una degustazione, la pratica di un'attività sportiva può
certamente intendersi quale migliorativa della persona, che attraverso tali esperienze maturerà una visione culturale più aperta, di tipo comparativo. D'altra parte il fatto stesso di entrare in una libreria per spendere un bonus cultura è sintomatico dell'intenzione di volgersi all'elevazione culturale in senso ampio della persona.
In generale, la vendita associata al bonus cultura della smartbox in sé non può essere considerata violativa della disposizione di legge potendolo, essere al limite il contenuto specifico del prodotto venduto. Nel caso di specie, l'automatismo con il quale l'amministrazione resistente ha operato non può concretizzare la dedotta violazione, laddove sarebbe stato necessario -eventualmente- distinguere sulla base dei singoli acquisti svolti dai clienti e non sanzionare il ricorrente per la vendita della smartbox in sé.
Essendo completamente carente questa specificazione, la scrivente ravvisa una carenza probatoria di tipo motivazionale in ordine alla erogazione della sanzione comminata.
L'autorità avrebbe dovuto specificare che un prodotto effettivamente non rientra nella accezione consentita dalla legge, ma che parimenti non può dirsi per altro tipo di prodotto, quale ad esempio una visita culturale in una città di interesse archeologico che non può essere apoditticamente esclusa dall'intenzione di miglioramento culturale auspicata dal legislatore.
L'assenza di tale tipo di verifica e di accertamento che non può essere supplito in tale sede postula la necessità di annullare l'ordinanza ingiunzione così come comminata per mancanza di motivazione riscontrata nel provvedimento impugnato.
La complessità ermeneutica e la singolarità della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione Fasc. 53152/2019/
DNS/Area III dell' 8.2.24, emessa in data 08.02.2024 dal Viceprefetto aggiunto dr.ssa De Felice, e notificata a mezzo pec in data 15 marzo 2024;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Avellino, 5.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1087 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
in persona del l.r.p.t., Parte_1
corrente in Avellino alla piazzetta A. Guarino n.65 (P.IVA ), rapp.ta e difesa P.IVA_1
dall'avv. Cosimo Alfonso Mastromarino
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.4.2024 ha chiesto annullarsi l'ordinanza ingiunzione Email_1
Fasc. 53152/2019/ DNS/Area III dell' 8.2.24, emessa in data 08.02.2024 dal Viceprefetto aggiunto dr.ssa De Felice e notificata a mezzo pec in data 15 marzo 2024. (in uno al presupposto verbale di accertamento di illecito amministrativo), elevata nei confronti della società ricorrente con il citato verbale di contestazione per la violazione dell'art. 316 ter, co. 2 c.p.. Più nello specifico, la superiore contestazione traeva origine dall'accertamento dell'avvenuta cessione, ad opera della ricorrente società, di beni non previsti dalla normativa istitutiva del c.d. “Bonus Cultura 18 app”. La ricorrente ha dedotto:
1- Difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa sanzionatoria non essendo la società
ricorrente l'autrice della condotta illecita ivi ipotizzata;
2- Insussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie sanzionatoria per non essere stati utilizzati o presentati dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero l'omissione di informazioni dovute;
3- Insussistenza dell'elemento soggettivo ex art.3 L.n.689/81, per assenza di dolo;
4- Violazione del diritto costituzionale di difesa, del principio di buon andamento e di affidamento della P.A.. Tardività dell'ordinanza sanzionatoria, poiché la contestazione dell'illecito amministrativo reca data del 2 agosto 2019. La emissione dell'ordinanza-
ingiunzione da parte dell' è intervenuta a più di quattro anni e mezzo Parte_2
dal p.v.c.;
5- Prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa ex art.28 L.n.689/81: le violazioni ipotizzate nel pvc risalgono a fine dicembre 2017, mentre la pretesa pecuniaria a titolo di illecito amministrativo è stata avanzata a mezzo dell'ordinanza impugnata,
notificata il 15 marzo 2024;
6- – Mancanza di motivazione ex art.18 L. n.689/81.
Si è costituita la che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ad CP_1
ordinanza ingiunzione perché tardivamente proposta. Ed invero, poiché l'ordinanza gravata è stata notificata il 15 marzo 2024, l'avversa opposizione avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 della l. n. 689/81 e dell'art. 6, co. 6 del D.lgs. n. 150/11, nei successivi
30 giorni e, quindi, entro il 15 aprile 2024, cadendo il 30° giorno (14 aprile 2024) di domenica.
Tuttavia, il ricorso avversario è stato iscritto a ruolo solo il 16 aprile 2024, con decorrenza del termine perentorio posto dal citato art. 6, co. 6 del D.lgs. n. 150/11. Nel merito, ha dedotto la sussistenza della legittimazione passiva della società ricorrente visto che la giurisprudenza ritiene indubbia la configurabilità, per le strutture e gli esercizi commerciali destinati a ricevere il bonus, dell'indebita percezione di cui all'art. 316 ter c.p. o, alternativamente, della truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. (sul punto, si veda Cass. Pen., Sez. II, Sent. 7.7.2023, n. 29563), dal momento che, per questi, la condotta potenzialmente illecita si pone a monte dell'erogazione pubblica.
Nel caso di specie, la condotta sanzionata dalla norma citata, sia pure nella più tenue forma di sanzione amministrativa prevista dal 2° comma, è stata realizzata con l'emissione della fattura elettronica n. 4/FE del 24.5.2018, in quanto, all'interno della complessiva somma fatturata, pari ad €
20.515,27, è confluito anche l'importo relativo ai buoni contestati.
Inoltre, l'elencazione contenuta nell'art. 5 del D.M. n. 184/22 è da considerarsi tassativa, non rilevando in senso contrario la circostanza che sia stato predisposto un apposito link contenente le domande più frequenti. Ciò in quanto la tipologia di beni acquistati nella fattispecie in esame (c.d.
smartbox) appare, in tutta evidenza, eccentrica rispetto alle finalità sottese alla previsione del beneficio in parola. Né può rilevare la circostanza che i predetti beni non siano stati utilizzati, dal momento che tale precisazione rileverebbe, al più, in punto di responsabilità dei beneficiari e non dell'esercente.
Va, preliminarmente, rilevata la tempestività del presente ricorso.
Parte ricorrente ha infatti comprovato di avere proceduto al deposito dell'opposizione in data 15 aprile
2024 ( terza ricevuta ore 10.01).
Non appare fondata nemmeno l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente.
In tema di sanzioni amministrative l'istituto della prescrizione è espressamente disciplinato dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede “Il diritto a riscuotere le somme dovute per
le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice
civile.”
Il legislatore ha dunque individuato un termine quinquennale di prescrizione con decorrenza dal giorno della commessa violazione.
Anche con riguardo alle sanzioni amministrative trova applicazione l'art. 2934 c.c.,
rubricato “Estinzione dei diritti”, che prevede “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il
titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i
diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.
L'art. 28 della legge 689/1981 rimanda al codice civile per la disciplina degli atti interruttivi del corso della prescrizione. Nel dettaglio, gli articoli che rilevano in materia sono il 2943 “Interruzione da
parte del titolare” e il 2945 “Effetti e durata dell'interruzione”.
Il primo, in particolare, stabilisce che “la prescrizione è…interrotta da ogni…atto che valga a
costituire in mora il debitore” (comma 4).
Pertanto, assumono rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione, sia la notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo che l'eventuale e successiva notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Nel caso di specie, è presente in atti il verbale di constatazione e notificazione della violazione amministrativa redatto unitamente alla società ricorrente in data 7 agosto 2019.
Poiché l'eccezione di interruzione della prescrizione non è ricompresa nelle ipotesi tassative di eccezione in senso stretto, questa valutazione può essere svolta direttamente dalla scrivente che considera come il verbale sia a tutti gli effetti un atto interruttivo della prescrizione.
Passando alla disamina del merito va invece osservato quanto segue.
Nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre è stato pubblicato il decreto 26 settembre 2022, n.
184 relativo al bonus cultura (500 euro) per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2022.
Il Buono Cultura consente l'acquisto di beni, quali: • Libri in lingua italiana e straniera, in particolare: libri scolastici delle scuole elementari, medie e superiori;
libri universitari;
fumetti e manga;
dizionari
• Audiolibri ed e-book
• Musica registrata sotto forma di CD, DVD musicali, dischi in vinile e musica online
• Film in DVD e Blu-ray
• Prodotti dell'editoria audiovisiva
Il Bonus Cultura, in aggiunta a ciò, consente anche l'acquisto dei seguenti servizi:
• Biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo
• Biglietti per accedere a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali
• Abbonamenti a quotidiani e periodici, in formato cartaceo o digitale
• Corsi di musica, teatro o lingua straniera
D'altra parte, l'art. 1 co. 979 della L. 208/2015 istitutiva della Carta elettronica dell'importo nominale massimo di euro 500,00 prevede che la stessa possa essere utilizzata “per assistere a
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal
vivo.”
Di fondamentale importanza per comprendere se gli acquisti di causa rientrino o meno nella previsione legislativa è comprenderne la ratio, che appare ben esplicitata nella introduzione antecedente alla elencazione, laddove si prevede la dicitura “al fine di promuovere lo sviluppo della
cultura e la conoscenza del patrimonio culturale”.
CP_ Nel caso di specie, è emerso che pennuto acquistava la smartbox denominata “Una meta
Part in tre giorni” nonché quella denominata notti a spasso per l'Europa”; Parte_4
acquistava smart box “Motori e Passioni”, “Tre giorni con benessere” ( riferito ad un soggiorno per due notti con colazione ed una giornata di benessere e due smartbox denominati “Auguri Sprint”
riferiti a relax sfizioso e degustazioni e attività sportive per due persone;
Persona_1 acquistava una smartbox denominata “Pausa relax per due”, “Cene da chef”, “Brivido estremo”;
“Due notti a spasso per l'Europa” e “Tre giorni nel verde”. Persona_2
Ebbene, l'acquisto delle smartbox in sé non è vietato dalla norma in maniera automatica, così
come inteso dalla resistente.
Ed infatti, la smartbox deve essere considerata una sorta di ticket, un voucher che può essere scambiato per un'attività consentita o anche vietata dalla elencazione legislativa sulla base di un accertamento che deve essere svolto in maniera circostanziata e motivata.
L'esperienza e/o l'attività acquistata per il tramite della smartbox può, infatti, tranquillamente prevedere l'ingresso in un museo, ad un concerto, ad un'area archeologica e così via, in tal modo compiendosi l'intento legislativo auspicato dal beneficio previsto.
In generale, va rilevato che è possibile ravvisare il comune intento dei giovani di migliorare in senso lato la persona, facendo esperienza di degustazioni, di attività sportiva, di attività culturali come un viaggio in Europa o in Italia.
Se è vero che vi è una elencazione da parte del citato decreto, cionondimeno la stessa consente un ampio margine di inserimento di attività volte in via generale a promuovere lo sviluppo della cultura e del patrimonio culturale potendosi pertanto ricomprendere nell'ambito delle macroaree individuate dal testo normativo anche espressioni esperienziali proposte dalle smart box acquistate.
Un viaggio in giro per l'Europa, una degustazione, la pratica di un'attività sportiva può
certamente intendersi quale migliorativa della persona, che attraverso tali esperienze maturerà una visione culturale più aperta, di tipo comparativo. D'altra parte il fatto stesso di entrare in una libreria per spendere un bonus cultura è sintomatico dell'intenzione di volgersi all'elevazione culturale in senso ampio della persona.
In generale, la vendita associata al bonus cultura della smartbox in sé non può essere considerata violativa della disposizione di legge potendolo, essere al limite il contenuto specifico del prodotto venduto. Nel caso di specie, l'automatismo con il quale l'amministrazione resistente ha operato non può concretizzare la dedotta violazione, laddove sarebbe stato necessario -eventualmente- distinguere sulla base dei singoli acquisti svolti dai clienti e non sanzionare il ricorrente per la vendita della smartbox in sé.
Essendo completamente carente questa specificazione, la scrivente ravvisa una carenza probatoria di tipo motivazionale in ordine alla erogazione della sanzione comminata.
L'autorità avrebbe dovuto specificare che un prodotto effettivamente non rientra nella accezione consentita dalla legge, ma che parimenti non può dirsi per altro tipo di prodotto, quale ad esempio una visita culturale in una città di interesse archeologico che non può essere apoditticamente esclusa dall'intenzione di miglioramento culturale auspicata dal legislatore.
L'assenza di tale tipo di verifica e di accertamento che non può essere supplito in tale sede postula la necessità di annullare l'ordinanza ingiunzione così come comminata per mancanza di motivazione riscontrata nel provvedimento impugnato.
La complessità ermeneutica e la singolarità della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione Fasc. 53152/2019/
DNS/Area III dell' 8.2.24, emessa in data 08.02.2024 dal Viceprefetto aggiunto dr.ssa De Felice, e notificata a mezzo pec in data 15 marzo 2024;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Avellino, 5.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio