Ordinanza collegiale 15 dicembre 2025
Sentenza breve 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 14/02/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00730/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04569/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4569 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Cellie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura della Provincia di -OMISSIS- in data 18/9/2025, avente ad oggetto il diniego della domanda di conversione del permesso di soggiorno presentata in data 30.5.25.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. UR TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che in data 30.5.2025 il ricorrente ha presentato un’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, che è stata respinta con il provvedimento impugnato, poiché il nulla osta al lavoro stagionale rilasciato in favore del datore di lavoro Sig. -OMISSIS-, è stato revocato in data 24/10/2024 dalla Prefettura di -OMISSIS-, a seguito di parere negativo della Questura di -OMISSIS-, incentrato sull’insufficienza reddituale del datore di lavoro, che ha chiesto l’assunzione di tre lavoratori stagionali.
Ritenuto che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa., dovendosi respingere il ricorso, considerato che l’istante non ha mosso alcuna contestazione, né formale né sostanziale, nei confronti del provvedimento di revoca del nulla osta, e del presupposto parere della Questura, che devono pertanto ritenersi confermati;
che nell’unico articolato motivo, il ricorrente si è infatti limitato ad evidenziare di aver reperito un nuovo datore di lavoro stagionale, potendo pertanto convertire il permesso di soggiorno, come a suo dire desumibile dallo stesso operato della Prefettura di -OMISSIS-, che tuttavia, nella propria nota del 7.3.25 pur dando atto della richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro, si è limitata ad invitare il ricorrente a presentare una nuova domanda di permesso di soggiorno, autorizzandolo a rimanere sul territorio nazionale fino e non oltre al 5.6.25;
che in conclusione, come correttamente evidenziato dalla relazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, a fronte della revoca del nulla osta all’ingresso, viene a mancare il presupposto logico-giuridico della conversione, dovendosi pertanto respingere il ricorso;
che quanto alle spese, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TT | IC GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.