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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/10/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 266/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PIERPAOLO CARUSO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. LUCA MICHELE BELLOMO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – Prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n.
104/92 - Merito ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 09/02/2024, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o. che ne aveva escluso la sussistenza.
La ricorrente ha chiesto quindi di: “1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente è affetta da un complesso quadro patologico tale da renderla totalmente inabile e da conferire persistenti difficoltà nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età, nonché persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o impossibilitata
a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ai fini del conseguimento della indennità di accompagnamento a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nonché dei benefici ex L. 104/92, Art. 3 comma 3, con la medesima decorrenza di cui sopra. 2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della CP_1 prestazione, oggi richiesta, nella misura di legge e con la decorrenza di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo. 3) Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio iscritto al R.G. 213/2023 del
Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Lavoro, oltre C.P.A., I.V.A. e 15% ex art. DM 55/14 sugli onorari come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi;
”. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il richiamo del c.t.u..
2- Il CTU dott.ssa , richiamata nella presente fase, ha accertato che la Persona_1 ricorrente è affetta da:
• Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve I classe NYHA: 21-30%;
• Tubercolosi polmonare – Esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve
(PER ANALOGIA): 11-20%;
• Anchilosi di rachide totale (in analogia) in pz impossibilitata a deambulare, gonartrosi grave: 75%;
• Artrite Reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni:50%;
• Diabete mellito tipo 1° o 2° tipo con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) per analogia in pz con IRC di terzo grado, pancitopenia secondaria parainfettiva: 41-50%;
• Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi di media entità: 21-
30%.
Il consulente ha, quindi, concluso che le patologie da cui è affetta la ricorrente compromettono qualsiasi attività, provocando una invalidità assoluta del 100% e che sussiste il requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 con decorrenza da MAGGIO 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ed delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 a far data da MAGGIO 2024.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, è inammissibile in questa sede la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
4- Le spese di entrambe le fasi di giudizio vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento dei requisiti sanitari sottesi alle prestazioni chieste con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito.
5- Le spese di c.t.u. di entrambe le fasi di giudizio devono essere poste definitivamente a carico CP_ dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
266/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di MAGGIO 2024, sussistono, in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto
[...] all'indennità di accompagnamento e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 266/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PIERPAOLO CARUSO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. LUCA MICHELE BELLOMO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – Prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n.
104/92 - Merito ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 09/02/2024, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o. che ne aveva escluso la sussistenza.
La ricorrente ha chiesto quindi di: “1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente è affetta da un complesso quadro patologico tale da renderla totalmente inabile e da conferire persistenti difficoltà nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età, nonché persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o impossibilitata
a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ai fini del conseguimento della indennità di accompagnamento a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nonché dei benefici ex L. 104/92, Art. 3 comma 3, con la medesima decorrenza di cui sopra. 2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della CP_1 prestazione, oggi richiesta, nella misura di legge e con la decorrenza di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo. 3) Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio iscritto al R.G. 213/2023 del
Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Lavoro, oltre C.P.A., I.V.A. e 15% ex art. DM 55/14 sugli onorari come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi;
”. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il richiamo del c.t.u..
2- Il CTU dott.ssa , richiamata nella presente fase, ha accertato che la Persona_1 ricorrente è affetta da:
• Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve I classe NYHA: 21-30%;
• Tubercolosi polmonare – Esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve
(PER ANALOGIA): 11-20%;
• Anchilosi di rachide totale (in analogia) in pz impossibilitata a deambulare, gonartrosi grave: 75%;
• Artrite Reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni:50%;
• Diabete mellito tipo 1° o 2° tipo con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) per analogia in pz con IRC di terzo grado, pancitopenia secondaria parainfettiva: 41-50%;
• Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi di media entità: 21-
30%.
Il consulente ha, quindi, concluso che le patologie da cui è affetta la ricorrente compromettono qualsiasi attività, provocando una invalidità assoluta del 100% e che sussiste il requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 con decorrenza da MAGGIO 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ed delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 a far data da MAGGIO 2024.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, è inammissibile in questa sede la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
4- Le spese di entrambe le fasi di giudizio vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento dei requisiti sanitari sottesi alle prestazioni chieste con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito.
5- Le spese di c.t.u. di entrambe le fasi di giudizio devono essere poste definitivamente a carico CP_ dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
266/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di MAGGIO 2024, sussistono, in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto
[...] all'indennità di accompagnamento e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.