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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 10.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.850/2023 R.G. sezione lavoro e previdenza, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.Raffaele Ferrara e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato in Via S. D'Acquisto n.200 – Aversa (CE)
A ppella nte
E
, in pers. del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Giuliana CP_1
Cavalcanti e con la stessa elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi
n.55 – Napoli
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.04.2019 convenne in giudizio, Parte_1
CP_ dinanzi al Tribunale di Napoli - sez.lavoro e previdenza - l esponendo in via preliminare che aveva lavorato alle dipendenze della dal CP_2
03.06.1996 al 31.03.2014 in qualità di macchinista;
che tale società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Nola con sentenza n.7/2016; che in prima
1 istanza egli era stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di euro
24.169,62 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione come per legge;
che successivamente il giudice lo aveva ammesso al passivo fallimentare per la residua somma di €. 6.701,42 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge, avendo altresì ammesso al passivo fallimentare per la somma di euro 17.468,20 la RC Bank PLC, con la quale il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di cessione del quinto dello stipendio. CP_ Dedusse di aver presentato domanda al Fondo di Garanzia - senza alcun esito e quindi di essere stato costretto a chiamare in giudizio l'Ente al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 6.701,42 a titolo di TFR, oltre accessori, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con sentenza n.5317/2022, pronunciata il 26.10.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale adito, dichiarò inammissibile il ricorso, in quanto l'originaria domanda amministrativa risultava priva della documentazione di necessario corredo “per la verifica da parte dell' dei presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia”, e compensò CP_1
le spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello parte soccombente con ricorso depositato il 17.04.2023, chiedendo a questa Corte, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda introduttiva e per l'effetto, la CP_ condanna dell' al pagamento in suo favore della somma di euro 6.701,42 a titolo di TFR. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
CP_ L' , costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento dovendosi condividere le conclusioni a cui è giunto il giudice di primo grado.
In via preliminare giova ricordare che il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso proposto da osservando che la domanda amministrativa, Parte_1
CP_ presentata da quest'ultimo al Fondo di Garanzia – per ottenere il pagamento del TFR, non poteva considerarsi idonea a rappresentare
2 condizione di ammissibilità del successivo ricorso giudiziario in quanto priva della documentazione di necessario corredo, vale a dire nella specie, il modello
SR131 a titolo di quietanza e il contratto di cessione, alla luce della circostanza che il ricorrente aveva ceduto ad una finanziaria (RC BANK PLC) un quinto dello stipendio.
Orbene, con l'odierno gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non avere il primo giudice considerato che, a fronte dello stato passivo esecutivo del fallimento della non era necessaria la CP_2
produzione della documentazione di cui sopra.
Tale censura è priva di pregio.
In primo luogo deve premettersi che la necessità della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione di accesso ad un determinato beneficio previdenziale o assistenziale, costituisce principio generale dell'ordinamento, che - oltre ad essere di norma positivamente stabilito nella legislazione che istituisce e regola le diverse provvidenze - risulta in termini generali enunciato dall'art. 443 c.p.c., il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente interpretato da questa Corte di legittimità nel senso che la previa presentazione della domanda amministrativa è viceversa condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007; Cass. n. 5318 del
2016; Cass. Sez. Lav., n.41571 del 2021).
Nella specie, è pacifico che parte ricorrente abbia presentato in data
25.10.2017 domanda amministrativa di intervento al Fondo di Garanzia-Inps al fine di ottener il TFR ma è altrettanto incontestato che tale domanda era priva
3 dell'allegato modello SR131 a titolo di quietanza e contratto di cessione, CP_ necessari per consentire la valutazione dell'istanza, tant'è vero che l con lettera del 27.03.2018, con la quale ha comunicato il numero di partica
(0003081000), ha richiesto tale documentazione ma senza alcun esito.
Orbene la Corte ritiene, concordando con il giudice di primo grado, che la domanda amministrativa non corredata dalla documentazione necessaria per dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per l'insorgenza del diritto, resta un atto incompleto e come tale non idoneo a dimostrare al momento della sua presentazione le condizioni legittimanti il diritto preteso.
Infatti, una diversa soluzione secondo cui il richiedente sarebbe abilitato ad ottenere il beneficio richiesto sulla base di una domanda amministrativa non documentata ai sensi di legge così da non comprovare poi in giudizio il possesso dei requisiti necessari, non risuta compatibile con il sistema normativo di condizionamento della proponibilità e della procedibilità delle domande giudiziali contro gli Istituti di previdenza ed assistenza obbligatorie
(cfr. Cass.n.4155/2001; Cass. civ. n. 317/1996; Cass. civ. n. 7269/1994).
A nulla vale l'eccezione sollevata dall'appellante di inutilità della produzione della documentazione richiesta, in ragione della circostanza che l'importo del
TFR spettante all'appellante e quello spettante alla società finanziaria erano stati indicati dal Tribunale Fallimentare di Nola nello stato passivo esecutivo della CP_2
Invero, la predetta documentazione (modello SR131 a titolo di quietanza e contratto di cessione) - non prodotta dal ricorrente in sede amministrativa né nel presente giudizio - come correttamente osservato dal giudice di prime cure,
è necessaria per l'eventuale liquidazione della somma residua richiesta a titolo di TFR dal ricorrente, atteso che anche la società finanziaria cessionaria potrebbe vantare legittime pretese nei confronti del Fondo di Garanzia-Inps.
Pertanto, la mancata allegazione della documentazione preclude anche in questa sede l'esame del merito della domanda avanzata dal ricorrente in fase amministrativa, in quanto contrariamente argomentando si consentirebbe di sottoporre alla valutazione del giudice circostanze non sottoposte preventivamente al vaglio dell'amministrazione.
In definitiva, per le riferite argomentazioni, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
4 Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellata, liquidate in euro 2.766,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n.
228/2012.
Napoli, 10/3/2025 Il Presidente
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