TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6948 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
TRA nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. ), nella qualità Parte_2 C.F._2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di nato a Persona_1
Catania l'11.12.2001 (C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._3
Alessandro Palermo e Pietro Cappello per procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito a Catania in via Milano n.6
- ATTORI -
E in persona del legale rappresentante, (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonino Rizzo, che la rappresenta e difende per procura in atti
- CONVENUTA -
E nato a [...] il [...] Controparte_2
pagina 1 di 8 -CONVENUTO CONTUMACE–
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 12.1.2017 e Parte_1 [...]
, genitori del minore citavano in giudizio la Parte_2 Persona_1 [...]
e chiedendone la condanna in solido al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno biologico, morale, patrimoniale e non, pari ad euro 22.662,24 (di cui euro 13.064,51 per danno biologico permanente, euro 1.099,39 per danno biologico temporaneo ed euro 8.498,34 per danno morale), patiti dal figlio a causa del sinistro, oltre al rimborso delle spese documentate, interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo.
Parte attrice deduceva che mentre attraversava sulle strisce pedonali la Persona_1 via Pirandello, sita a Taormina nei pressi di Porta Messina, veniva investito da P_
, che conduceva il ciclomotore tg. DT78138, di proprietà di
[...] Controparte_2 assicurato con la Controparte_1
A causa dell'impatto il minore cadeva con il viso rivolto sull'asfalto e riportava “trauma cranico non commotivo, contusioni escoriate al volto, deviazione traumatica del setto nasale con escoriazioni agli arti”.
L'assicurazione e il proprietario del mezzo venivano invitati alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ma l'assicurazione non aderiva.
Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione, che preliminarmente eccepiva il mancato rispetto dei termini a comparire.
Nel merito deduceva l'assenza del nesso eziologico tra le lesioni lamentate dal minore e il sinistro sulla scorta delle conclusioni del medico legale di parte dott. Persona_2 nonché l'improvviso attraversamento della sede stradale da parte del minore, al di fuori delle pagina 2 di 8 strisce pedonali;
in ogni caso contestava il disturbo post traumatico da stress e invocava, in subordine, il concorso di colpa del minore.
All'udienza del 23 aprile 2017 il Giudice ordinava la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti del per il mancato rispetto dei termini a comparire. CP_2
All'udienza del 16.10.2017 il Giudice, constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia di e concedeva i termini Controparte_2 dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 8.10.2018 il Giudice ammetteva i mezzi di prova articolati dalle parti.
All'udienza del 29.10.2019 il Giudice assumeva l'interrogatorio formale di Parte_1
[...]
Con decreto del 11.2.2020 il procedimento veniva rinviato fuori udienza.
All'udienza del 10.11.2020 veniva escusso il teste . Testimone_1
Con decreto fuori udienza del 2.3.2021 il processo veniva rinviato.
All'udienza del 28.12.2021 il procedimento veniva rinviato.
All'udienza del 22.2.2022 veniva escusso il teste Testimone_2
L'udienza dell'8.9.2022 veniva rinviata con decreto fuori udienza.
Con ordinanza del 7 marzo 2023 il Giudice disponeva CTU medico legale, nominando il dott. , al fine di individuare se sussista nesso causale tra le lesioni refertate al Persona_3
il fatto lesivo, la percentuale di invalidità temporanea e permanente. Per_1
Con ordinanza del 8 novembre 2023 il procedimento veniva rinviato per il tardivo deposito dell'elaborato peritale.
All'udienza del 27 giugno 2024 il procedimento veniva rinviato per la precisione delle conclusioni all'udienza del 10 aprile 2025.
La scrivente subentrava all'udienza a trattazione scritta del 2.10.2024 e, sulle conclusioni delle parti, assumeva la causa in decisione, concedendo il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
pagina 3 di 8 Dall'istruttoria espletata è possibile affermare che il minore giorno 23 maggio Persona_4
2015, mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali, è stato investito dal ciclomotore condotto da e di proprietà di P_ Controparte_2
Come è emerso dalla deposizione del teste - che ha assistito all'incidente, Testimone_3 in quanto si trovava all'esterno del proprio ristorante, ubicato in prossimità del luogo dell'investimento – il minore, uscito dal ristorante, si immetteva nella strada, molto trafficata, quando veniva travolto da un ciclomotore che procedeva ad una velocità elevata, facendolo cadere per terra. A causa dell'urto il ragazzino perdeva i sensi e i genitori chiedevano al titolare del ristorante del ghiaccio per poterlo rianimare.
Orbene, il conducente ha violato le regole di diligenza che impongono di arrestare la marcia in caso di attraversamento di un pedone, in quanto non ha potuto fermare il mezzo procedendo ad elevata velocità, sebbene il pedone non abbia attraversato sulle strisce pedonali, che distavano circa tre – quatto metri dal ristorante, come ha riferito il teste . Tes_1
Ebbene la responsabilità del conducente si fonda sulla previsione di cui all'art. 2054, c. 1,
c.c. ed è presunta, pertanto, il conducente, per essere esente da colpa, avrebbe dovuto dimostrare che l'attraversamento del pedone al di fuori delle strisce è stata fulminea e non poteva essere previsto, e che, pertanto, l'impatto non poteva essere evitato neanche usando la massima diligenza.
Orbene, nella fattispecie in esame non sono emersi elementi utili ad individuare una condotta imprudente del minore, tale non potendosi ritenere l'attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, pertanto, non è configurabile neanche un concorso di colpa del Per_1
In particolare, la parte convenuta non ha fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dalle modalità del sinistro, non emerge che il conducente non avesse alcuna reale possibilità di evitare il sinistro.
In particolare, anche l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito dal veicolo non è sufficiente, essendo necessario che il conducente vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., e, a tale fine, non rileva neanche l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente pagina 4 di 8 prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (C.
Cass., Sez. III, n. 8663/2017), circostanza che va esclusa nel caso in esame, come è emerso dalla deposizione del teste . Tes_1
Nel caso di specie, sebbene il pedone abbia attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, non ha concorso nella condotta colposa del conducente in quanto questi non ha dimostrato che l'improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone nella sua traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, non avendo vinto la presunzione di colpa posta a suo carico.
La mancata prova dell'adozione di tutte le cautele idonee ad evitare l'incidente da parte del conducente del ciclomotore consente di attribuire a quest'ultimo l'esclusiva responsabilità del sinistro.
Il proprietario del ciclomotore va dichiarato responsabile esclusivo del sinistro e, pertanto, va condannato, in solido con la compagnia di assicurazione, al risarcimento dei danni patiti dal minore nella misura di seguito indicata.
Il minore, recatosi presso il pronto soccorso San Vincenzo di Taormina, sottoposto agli accertamenti strumentali, veniva dimesso con la diagnosi di “trauma cranico non commotivo, contusioni escoriate al volto, deviazione traumatica del setto nasale”, lesioni giudicate guaribili in giorni venti.
Successivamente il veniva seguito dal proprio medico curante, dott.ssa e dal Per_4 Persona_5 prof. e sottoposto ad ulteriori esami strumentali, tra cui un esame rinomanometrico. Persona_6
Il CTU nominato, sulla scorta dell'esame clinico e degli esami strumentali, ha valutato la compatibilità tra le lesioni refertate al minore presso il pronto soccorso e il sinistro stradale, evidenziando che le lesioni si sono verificate a causa di un meccanismo traumatico diretto. La deviazione del setto nasale, infatti, è avvenuta in considerazione della posizione anatomica di tale organo che, essendo sporgente, è soggetto a fratture e a deviazioni, come soccorre la letteratura scientifica segnalata dal consulente. In particolare, all'esame clinico il CTU ha riscontrato una deviazione della piramide nasale e la presenza di piccole cicatrici quali esito di escoriazioni e la documentazione strumentale ha evidenziato una riduzione del flusso inspiratorio ed espiratorio bilateralmente.
pagina 5 di 8 Dunque il Consulente ha ritenuto di stimare una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura di 10 gg. di I.T.P. al 75%, 20 gg. di ITP al 50% e 30 gg. di ITP al 25%, nonché postumi permanenti, consistenti in “esiti di trauma cranico facciale con deviazione del setto nasale e stenosi parziale con cicatrici alla piramide nasale che determinano pregiudizio estetico lieve”, postumi da ritenersi in atto stabilizzati e che possono essere quantificati in un'invalidità permanente del 3%, tenuto conto dell'età del minore.
In ordine ai rilievi del consulente di parte il CTU ha evidenziato di avere Per_2 riconosciuto 60 gg. a titolo di invalidità temporanea sulla scorta delle visite specialistiche che, tuttavia, essendo eseguite a distanza di tempo dal sinistro, ha ritenuto correttamente di riconoscere solo per i giorni certificati dal pronto soccorso, aderendo alle osservazioni del consulente di parte dell'assicurazione. Pertanto il CTU ha rivisto i giorni di invalidità temporanea in giorni venti in totale, così ripartiti: 1 giorno di ITA, 9 giorni di ITP al 75% e 10 gg. di ITP al 50%.
A seguito dei rilievi del consulente di parte invece, il CTU ha ribadito la Per_2 sussistenza del nesso causale tra il trauma e la deviazione del setto nasale, in quanto la riscontrata ipertrofia dei turbinati non era preesistente al sinistro, essendo assente nella TC del pronto soccorso e nelle successive visite specialistiche.
Le conclusioni del CTU, adeguatamente motivate e solo genericamente contestate, vanno condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame clinico e di un attento studio degli atti di causa.
Il danno subito dal minore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr.
C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Il danno biologico - risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica - patito dal minore, trattandosi di danno biologico di lieve entità viene pagina 6 di 8 liquidato in base all'art. 139 Cda (d.lgs. 209/05), secondo gli importi aggiornati al D.M.
16.7.2024. In particolare, l'art. 139 Cda parametra la liquidazione del danno biologico permanente all'entità dei postumi, secondo un incremento crescente in misura più che proporzionale per ogni punto percentuale di invalidità e decrescente in relazione all'età del soggetto, a partire dall'undicesimo anno di età e l'importo relativo al primo punto di invalidità
è di euro 947,30, mentre l'importo per ogni giorno di inabilità assoluta è di euro 55,24.
Conseguentemente, la somma liquidabile a parte attrice è pari a € 4.063,44 all'attualità, di cui € 3.359,13 a titolo di danno biologico, importo ottenuto riconoscendo il 3% di invalidità permanente ad un soggetto di anni tredici al momento del sinistro, e € 704,31 a titolo di inabilità (di cui € 55,24 per inabilità assoluta, € 1.136,76 per 9 giorni al 75%; € 1.119,71 per 10 giorni al 50%), senza riconoscere alcuna ulteriore personalizzazione, dovendo le sofferenze patite considerarsi già normalmente incluse nella liquidazione operata, in difetto di specifiche allegazioni sul punto.
Non ci sono spese mediche documentate.
I convenuti in solido devono, quindi, essere condannati al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di euro 4.063,44.
Nel periodo successivo all'emanazione della sentenza, sulla somma determinata saranno dovuti gli interessi fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge, conseguentemente i convenuti, in solido, sono condannati alla rifusione nei confronti dell'attrice delle spese del giudizio.
In considerazione del valore della controversia (fino a € 5.200,00 valori minimi in ragione della relativa semplicità della controversia per fase studio, introduttiva e decisoria e valori medi per fase istruttoria in quanto è stata espletata prova orale e disposta CTU), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di euro 1.799,50 oltre spese generali, IVACPA, importo così determinato: € 98,00 per spese (contributo unificato riconosciuto nella minor somma in base al valore riconosciuto) € 212,50 per la fase di studio, € 212,50 per la fase introduttiva, €
851,00 per la fase istruttoria, € 425,50 per la fase decisoria.
pagina 7 di 8 Non possono essere liquidate le spese di bollo e per il contributo unificato in quanto è stato inserito nel sistema telematico la copia dell'atto introduttivo e non risultano le spese.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna e la Controparte_2 [...]
, in solido, al pagamento in favore di e di Controparte_1 Parte_1
, n.q. di genitori di , della somma di euro 4.063,44 già Parte_2 Persona_4 rivalutata, oltre interessi dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfacimento del credito;
-condanna e la in solido, al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1 di parte attrice delle spese di lite, liquidate in € 1.799,50,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Messina il 7 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6948 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
TRA nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. ), nella qualità Parte_2 C.F._2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di nato a Persona_1
Catania l'11.12.2001 (C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._3
Alessandro Palermo e Pietro Cappello per procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito a Catania in via Milano n.6
- ATTORI -
E in persona del legale rappresentante, (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonino Rizzo, che la rappresenta e difende per procura in atti
- CONVENUTA -
E nato a [...] il [...] Controparte_2
pagina 1 di 8 -CONVENUTO CONTUMACE–
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 12.1.2017 e Parte_1 [...]
, genitori del minore citavano in giudizio la Parte_2 Persona_1 [...]
e chiedendone la condanna in solido al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno biologico, morale, patrimoniale e non, pari ad euro 22.662,24 (di cui euro 13.064,51 per danno biologico permanente, euro 1.099,39 per danno biologico temporaneo ed euro 8.498,34 per danno morale), patiti dal figlio a causa del sinistro, oltre al rimborso delle spese documentate, interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo.
Parte attrice deduceva che mentre attraversava sulle strisce pedonali la Persona_1 via Pirandello, sita a Taormina nei pressi di Porta Messina, veniva investito da P_
, che conduceva il ciclomotore tg. DT78138, di proprietà di
[...] Controparte_2 assicurato con la Controparte_1
A causa dell'impatto il minore cadeva con il viso rivolto sull'asfalto e riportava “trauma cranico non commotivo, contusioni escoriate al volto, deviazione traumatica del setto nasale con escoriazioni agli arti”.
L'assicurazione e il proprietario del mezzo venivano invitati alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ma l'assicurazione non aderiva.
Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione, che preliminarmente eccepiva il mancato rispetto dei termini a comparire.
Nel merito deduceva l'assenza del nesso eziologico tra le lesioni lamentate dal minore e il sinistro sulla scorta delle conclusioni del medico legale di parte dott. Persona_2 nonché l'improvviso attraversamento della sede stradale da parte del minore, al di fuori delle pagina 2 di 8 strisce pedonali;
in ogni caso contestava il disturbo post traumatico da stress e invocava, in subordine, il concorso di colpa del minore.
All'udienza del 23 aprile 2017 il Giudice ordinava la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti del per il mancato rispetto dei termini a comparire. CP_2
All'udienza del 16.10.2017 il Giudice, constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia di e concedeva i termini Controparte_2 dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 8.10.2018 il Giudice ammetteva i mezzi di prova articolati dalle parti.
All'udienza del 29.10.2019 il Giudice assumeva l'interrogatorio formale di Parte_1
[...]
Con decreto del 11.2.2020 il procedimento veniva rinviato fuori udienza.
All'udienza del 10.11.2020 veniva escusso il teste . Testimone_1
Con decreto fuori udienza del 2.3.2021 il processo veniva rinviato.
All'udienza del 28.12.2021 il procedimento veniva rinviato.
All'udienza del 22.2.2022 veniva escusso il teste Testimone_2
L'udienza dell'8.9.2022 veniva rinviata con decreto fuori udienza.
Con ordinanza del 7 marzo 2023 il Giudice disponeva CTU medico legale, nominando il dott. , al fine di individuare se sussista nesso causale tra le lesioni refertate al Persona_3
il fatto lesivo, la percentuale di invalidità temporanea e permanente. Per_1
Con ordinanza del 8 novembre 2023 il procedimento veniva rinviato per il tardivo deposito dell'elaborato peritale.
All'udienza del 27 giugno 2024 il procedimento veniva rinviato per la precisione delle conclusioni all'udienza del 10 aprile 2025.
La scrivente subentrava all'udienza a trattazione scritta del 2.10.2024 e, sulle conclusioni delle parti, assumeva la causa in decisione, concedendo il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
pagina 3 di 8 Dall'istruttoria espletata è possibile affermare che il minore giorno 23 maggio Persona_4
2015, mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali, è stato investito dal ciclomotore condotto da e di proprietà di P_ Controparte_2
Come è emerso dalla deposizione del teste - che ha assistito all'incidente, Testimone_3 in quanto si trovava all'esterno del proprio ristorante, ubicato in prossimità del luogo dell'investimento – il minore, uscito dal ristorante, si immetteva nella strada, molto trafficata, quando veniva travolto da un ciclomotore che procedeva ad una velocità elevata, facendolo cadere per terra. A causa dell'urto il ragazzino perdeva i sensi e i genitori chiedevano al titolare del ristorante del ghiaccio per poterlo rianimare.
Orbene, il conducente ha violato le regole di diligenza che impongono di arrestare la marcia in caso di attraversamento di un pedone, in quanto non ha potuto fermare il mezzo procedendo ad elevata velocità, sebbene il pedone non abbia attraversato sulle strisce pedonali, che distavano circa tre – quatto metri dal ristorante, come ha riferito il teste . Tes_1
Ebbene la responsabilità del conducente si fonda sulla previsione di cui all'art. 2054, c. 1,
c.c. ed è presunta, pertanto, il conducente, per essere esente da colpa, avrebbe dovuto dimostrare che l'attraversamento del pedone al di fuori delle strisce è stata fulminea e non poteva essere previsto, e che, pertanto, l'impatto non poteva essere evitato neanche usando la massima diligenza.
Orbene, nella fattispecie in esame non sono emersi elementi utili ad individuare una condotta imprudente del minore, tale non potendosi ritenere l'attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, pertanto, non è configurabile neanche un concorso di colpa del Per_1
In particolare, la parte convenuta non ha fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dalle modalità del sinistro, non emerge che il conducente non avesse alcuna reale possibilità di evitare il sinistro.
In particolare, anche l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito dal veicolo non è sufficiente, essendo necessario che il conducente vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., e, a tale fine, non rileva neanche l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente pagina 4 di 8 prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (C.
Cass., Sez. III, n. 8663/2017), circostanza che va esclusa nel caso in esame, come è emerso dalla deposizione del teste . Tes_1
Nel caso di specie, sebbene il pedone abbia attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, non ha concorso nella condotta colposa del conducente in quanto questi non ha dimostrato che l'improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone nella sua traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, non avendo vinto la presunzione di colpa posta a suo carico.
La mancata prova dell'adozione di tutte le cautele idonee ad evitare l'incidente da parte del conducente del ciclomotore consente di attribuire a quest'ultimo l'esclusiva responsabilità del sinistro.
Il proprietario del ciclomotore va dichiarato responsabile esclusivo del sinistro e, pertanto, va condannato, in solido con la compagnia di assicurazione, al risarcimento dei danni patiti dal minore nella misura di seguito indicata.
Il minore, recatosi presso il pronto soccorso San Vincenzo di Taormina, sottoposto agli accertamenti strumentali, veniva dimesso con la diagnosi di “trauma cranico non commotivo, contusioni escoriate al volto, deviazione traumatica del setto nasale”, lesioni giudicate guaribili in giorni venti.
Successivamente il veniva seguito dal proprio medico curante, dott.ssa e dal Per_4 Persona_5 prof. e sottoposto ad ulteriori esami strumentali, tra cui un esame rinomanometrico. Persona_6
Il CTU nominato, sulla scorta dell'esame clinico e degli esami strumentali, ha valutato la compatibilità tra le lesioni refertate al minore presso il pronto soccorso e il sinistro stradale, evidenziando che le lesioni si sono verificate a causa di un meccanismo traumatico diretto. La deviazione del setto nasale, infatti, è avvenuta in considerazione della posizione anatomica di tale organo che, essendo sporgente, è soggetto a fratture e a deviazioni, come soccorre la letteratura scientifica segnalata dal consulente. In particolare, all'esame clinico il CTU ha riscontrato una deviazione della piramide nasale e la presenza di piccole cicatrici quali esito di escoriazioni e la documentazione strumentale ha evidenziato una riduzione del flusso inspiratorio ed espiratorio bilateralmente.
pagina 5 di 8 Dunque il Consulente ha ritenuto di stimare una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura di 10 gg. di I.T.P. al 75%, 20 gg. di ITP al 50% e 30 gg. di ITP al 25%, nonché postumi permanenti, consistenti in “esiti di trauma cranico facciale con deviazione del setto nasale e stenosi parziale con cicatrici alla piramide nasale che determinano pregiudizio estetico lieve”, postumi da ritenersi in atto stabilizzati e che possono essere quantificati in un'invalidità permanente del 3%, tenuto conto dell'età del minore.
In ordine ai rilievi del consulente di parte il CTU ha evidenziato di avere Per_2 riconosciuto 60 gg. a titolo di invalidità temporanea sulla scorta delle visite specialistiche che, tuttavia, essendo eseguite a distanza di tempo dal sinistro, ha ritenuto correttamente di riconoscere solo per i giorni certificati dal pronto soccorso, aderendo alle osservazioni del consulente di parte dell'assicurazione. Pertanto il CTU ha rivisto i giorni di invalidità temporanea in giorni venti in totale, così ripartiti: 1 giorno di ITA, 9 giorni di ITP al 75% e 10 gg. di ITP al 50%.
A seguito dei rilievi del consulente di parte invece, il CTU ha ribadito la Per_2 sussistenza del nesso causale tra il trauma e la deviazione del setto nasale, in quanto la riscontrata ipertrofia dei turbinati non era preesistente al sinistro, essendo assente nella TC del pronto soccorso e nelle successive visite specialistiche.
Le conclusioni del CTU, adeguatamente motivate e solo genericamente contestate, vanno condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame clinico e di un attento studio degli atti di causa.
Il danno subito dal minore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr.
C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Il danno biologico - risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica - patito dal minore, trattandosi di danno biologico di lieve entità viene pagina 6 di 8 liquidato in base all'art. 139 Cda (d.lgs. 209/05), secondo gli importi aggiornati al D.M.
16.7.2024. In particolare, l'art. 139 Cda parametra la liquidazione del danno biologico permanente all'entità dei postumi, secondo un incremento crescente in misura più che proporzionale per ogni punto percentuale di invalidità e decrescente in relazione all'età del soggetto, a partire dall'undicesimo anno di età e l'importo relativo al primo punto di invalidità
è di euro 947,30, mentre l'importo per ogni giorno di inabilità assoluta è di euro 55,24.
Conseguentemente, la somma liquidabile a parte attrice è pari a € 4.063,44 all'attualità, di cui € 3.359,13 a titolo di danno biologico, importo ottenuto riconoscendo il 3% di invalidità permanente ad un soggetto di anni tredici al momento del sinistro, e € 704,31 a titolo di inabilità (di cui € 55,24 per inabilità assoluta, € 1.136,76 per 9 giorni al 75%; € 1.119,71 per 10 giorni al 50%), senza riconoscere alcuna ulteriore personalizzazione, dovendo le sofferenze patite considerarsi già normalmente incluse nella liquidazione operata, in difetto di specifiche allegazioni sul punto.
Non ci sono spese mediche documentate.
I convenuti in solido devono, quindi, essere condannati al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di euro 4.063,44.
Nel periodo successivo all'emanazione della sentenza, sulla somma determinata saranno dovuti gli interessi fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge, conseguentemente i convenuti, in solido, sono condannati alla rifusione nei confronti dell'attrice delle spese del giudizio.
In considerazione del valore della controversia (fino a € 5.200,00 valori minimi in ragione della relativa semplicità della controversia per fase studio, introduttiva e decisoria e valori medi per fase istruttoria in quanto è stata espletata prova orale e disposta CTU), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di euro 1.799,50 oltre spese generali, IVACPA, importo così determinato: € 98,00 per spese (contributo unificato riconosciuto nella minor somma in base al valore riconosciuto) € 212,50 per la fase di studio, € 212,50 per la fase introduttiva, €
851,00 per la fase istruttoria, € 425,50 per la fase decisoria.
pagina 7 di 8 Non possono essere liquidate le spese di bollo e per il contributo unificato in quanto è stato inserito nel sistema telematico la copia dell'atto introduttivo e non risultano le spese.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna e la Controparte_2 [...]
, in solido, al pagamento in favore di e di Controparte_1 Parte_1
, n.q. di genitori di , della somma di euro 4.063,44 già Parte_2 Persona_4 rivalutata, oltre interessi dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfacimento del credito;
-condanna e la in solido, al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1 di parte attrice delle spese di lite, liquidate in € 1.799,50,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Messina il 7 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 8 di 8