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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 37452/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 37452/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]- Parte_1 C.F._1
IE (FRANCIA) il 09/11/1974, con il patrocinio dell'avv.to PAGANO
GERALDINE FLORENCE e con elezione di domicilio in VIA F. ERMINI 68
ROMA, presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
05/07/1973, con il patrocinio dell'avv. LE DONNE ROBERTO e con elezione di domicilio in VIA G. MAZZINI, 6 00195 ROMA, presso il difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/07/2023 , Parte_1
premesso che dalla relazione sentimentale intrapresa con CP_1
erano nate le figlie (20.11.2008) e (07.12.2010), adiva l'intestato Per_1 Per_2
Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare il regime di affidamento e mantenimento delle figlie minori. Chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affidamento condiviso di queste ultime ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare;
chiedeva altresì che venisse disposto, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale e la determinazione in euro 400,00 mensili del contributo dovuto dalla madre per il mantenimento delle figlie;
in subordine, chiedeva disporsi il collocamento prevalente delle minori presso la madre e determinare in euro 400,00 il contributo paterno dovuto per il loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, nonché dell'ascolto delle figlie minori, il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c. e disponeva procedersi ad indagini, delegate alla Polizia
Tributaria, in ordine alle effettive capacità reddituali delle parti, incaricando altresì
i Servizi Sociali di prendere in carico il nucleo familiare al fine di facilitare l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità e di relazionare in ordine alle condizioni psicologiche delle minori.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, unitamente all'informativa del competente nucleo della Guardia di Finanza e alle relazioni dei Servizi Sociali incaricati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare del 09.01.2025.
Ebbene, deve essere in primo luogo confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori e Ed invero l'affidamento ad entrambi i genitori, previsto Per_1 Per_2 come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Nel caso in esame, avuto riguardo sia alla domanda delle parti che all'interesse delle minori, nonché tenuto conto delle relazioni depositate dal Servizio Sociale del
Municipio VII di Roma Capitale e dal non sono emerse ragioni che Parte_2
richiedano di derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso così come prevista dal Codice civile a tutela della bigenitorialità. Occorre altresì confermare il collocamento delle minori presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto sin dalla disgregazione del nucleo familiare e, in particolare, dall'allontanamento del resistente dalla casa familiare. Per tale ragione, giusto il disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., deve disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, Via Gallarate n. 15, di proprietà del resistente, alla sig.ra Pt_1
Con riguardo alla frequentazione padre-figlie, tenuto conto che il resistente è tuttora residente nell'abitazione della di lui madre, all'interno della quale non è possibile il pernotto delle minori, nonché avuto riguardo alle dichiarazioni rese dalle ragazze all'assistente sociale incaricato, appare opportuno confermare la calendarizzazione delle visite così come già disposta in sede di adozione di provvedimenti provvisori.
Deve essere altresì reiterato l'invito alle parti affinché intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità, per il quale attualmente risultano essere in lista d'attesa, alla luce di quanto riferito dalla dott.ssa in data 23.10.2024, la quale Persona_3 ha rilevato la necessità di affrontare l'elevata conflittualità riscontrata all'interno della coppia genitoriale.
Venendo infine ai provvedimenti di natura economica, deve disporsi l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie minori, da corrispondersi alla sig.ra in quanto genitore collocatario delle medesime. Ai fini della Pt_1
determinazione del quantum dovuto, è necessario avere riguardo alle disponibilità reddituali e patrimoniali di entrambe le parti. La ricorrente svolge attività lavorativa alle dipendenze dell'Ambasciata del Senegal presso la Santa Sede, dalla quale percepisce una retribuzione mensile di euro 2.500,00 circa (come risulta dalle buste paga e dagli estratti conto depositati in atti), la quale è stata decurtata nell'annualità
2023 in quanto la signora ha usufruito di un congedo per malattia a causa di un carcinoma, percependo altresì per tale periodo una pensione di invalidità di euro
520,00; è unica proprietaria dell'immobile sito in Roma, via Casilina Vecchia n. 90, che ha dichiarato essere ceduto in ospitalità a terzi richiedenti asilo e, pertanto, allo stato non produttivo di reddito;
era altresì unica proprietaria, al momento dell'introduzione del presente giudizio, di un ulteriore immobile sito in ZO
AN (RM), per il quale sosteneva rate di mutuo pari ad euro 440,00 mensili, che è stato oggetto di vendita, dalla quale la signora ha ricavato l'importo complessivo di euro 53.000,00, in parte destinati all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile. Il resistente è invece proprietario al 100% della casa familiare sita in via Gallarate
n. 15, oggetto di assegnazione alla ricorrente, nonché proprietario per 125/1000 dell'immobile sito in via Casilina Vecchia n.90, ove attualmente risiede unitamente alla madre. È titolare di un locale commerciale sito in Roma, Piazza Castroreale n.
2, e svolge pertanto attività lavorativa in qualità di socio amministratore della
BREAK TIME DI TAGLIARO PABLO & C. S.N.C. Occorre rilevare, sul punto, che sebbene dalle dichiarazioni dei redditi riferibili al emerga un reddito CP_1
annuale complessivo pari ad euro 1.133,00 nel 2021 ed euro 3.752,00 nel 2022, il resistente ha dichiarato, all'udienza del 29.01.2024, di percepire un reddito mensile di euro 1.000,00. Tale discrepanza tra la documentazione fiscale e le dichiarazioni del lascia presumere che il medesimo abbia, almeno in parte, la CP_1
disponibilità di entrate ulteriori rispetto a quelle risultanti dagli atti di causa.
Alla luce di quanto sopra esposto, nonché avuto riguardo alle esigenze delle figlie minori e ai maggiori tempi di permanenza presso la madre, con i conseguenti oneri di cura che ne derivano, appare equo determinare in euro 500,00 mensili il contributo dovuto da a per il mantenimento CP_1 Parte_1
delle figlie e Per_1 Per_4
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese di lite, tenuto conto dell'oggetto della controversia tra le parti, devono essere integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
37452/23, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- affida le figlie minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per le minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé;
- dispone che le minori siano collocate presso la madre nell'abitazione sita in
Roma, via Gallarate n. 15;
- assegna la casa familiare sita in Roma, via Gallarate n. 15, a Parte_1
;
[...]
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a) accompagnandole a scuola due volte a settimana e due pomeriggi a settimana per le loro attività; b) a fine settimana alternati, il sabato o la domenica (una settimana il sabato ed una settimana la domenica) dalle ore 11 alle ore 17; c) il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, alternandosi con la madre di anno in anno;
d) per 20 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il
30 aprile di ogni anno;
e) la sera della vigilia di Natale o il giorno di Natale per il pranzo;
f) il pranzo o la cena del compleanno delle figlie ed il giorno del proprio compleanno, a pranzo o a cena.
- determina in euro 500,00 il contributo dovuto da a CP_1 Parte_1
per il mantenimento delle figlie minori, da corrispondere a
[...] [...]
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1 decorrenza dal 28.07.2023 (data della domanda), e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie;
- invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 18.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 37452/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]- Parte_1 C.F._1
IE (FRANCIA) il 09/11/1974, con il patrocinio dell'avv.to PAGANO
GERALDINE FLORENCE e con elezione di domicilio in VIA F. ERMINI 68
ROMA, presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
05/07/1973, con il patrocinio dell'avv. LE DONNE ROBERTO e con elezione di domicilio in VIA G. MAZZINI, 6 00195 ROMA, presso il difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/07/2023 , Parte_1
premesso che dalla relazione sentimentale intrapresa con CP_1
erano nate le figlie (20.11.2008) e (07.12.2010), adiva l'intestato Per_1 Per_2
Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare il regime di affidamento e mantenimento delle figlie minori. Chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affidamento condiviso di queste ultime ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare;
chiedeva altresì che venisse disposto, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale e la determinazione in euro 400,00 mensili del contributo dovuto dalla madre per il mantenimento delle figlie;
in subordine, chiedeva disporsi il collocamento prevalente delle minori presso la madre e determinare in euro 400,00 il contributo paterno dovuto per il loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, nonché dell'ascolto delle figlie minori, il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c. e disponeva procedersi ad indagini, delegate alla Polizia
Tributaria, in ordine alle effettive capacità reddituali delle parti, incaricando altresì
i Servizi Sociali di prendere in carico il nucleo familiare al fine di facilitare l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità e di relazionare in ordine alle condizioni psicologiche delle minori.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, unitamente all'informativa del competente nucleo della Guardia di Finanza e alle relazioni dei Servizi Sociali incaricati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare del 09.01.2025.
Ebbene, deve essere in primo luogo confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori e Ed invero l'affidamento ad entrambi i genitori, previsto Per_1 Per_2 come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Nel caso in esame, avuto riguardo sia alla domanda delle parti che all'interesse delle minori, nonché tenuto conto delle relazioni depositate dal Servizio Sociale del
Municipio VII di Roma Capitale e dal non sono emerse ragioni che Parte_2
richiedano di derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso così come prevista dal Codice civile a tutela della bigenitorialità. Occorre altresì confermare il collocamento delle minori presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto sin dalla disgregazione del nucleo familiare e, in particolare, dall'allontanamento del resistente dalla casa familiare. Per tale ragione, giusto il disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., deve disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, Via Gallarate n. 15, di proprietà del resistente, alla sig.ra Pt_1
Con riguardo alla frequentazione padre-figlie, tenuto conto che il resistente è tuttora residente nell'abitazione della di lui madre, all'interno della quale non è possibile il pernotto delle minori, nonché avuto riguardo alle dichiarazioni rese dalle ragazze all'assistente sociale incaricato, appare opportuno confermare la calendarizzazione delle visite così come già disposta in sede di adozione di provvedimenti provvisori.
Deve essere altresì reiterato l'invito alle parti affinché intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità, per il quale attualmente risultano essere in lista d'attesa, alla luce di quanto riferito dalla dott.ssa in data 23.10.2024, la quale Persona_3 ha rilevato la necessità di affrontare l'elevata conflittualità riscontrata all'interno della coppia genitoriale.
Venendo infine ai provvedimenti di natura economica, deve disporsi l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie minori, da corrispondersi alla sig.ra in quanto genitore collocatario delle medesime. Ai fini della Pt_1
determinazione del quantum dovuto, è necessario avere riguardo alle disponibilità reddituali e patrimoniali di entrambe le parti. La ricorrente svolge attività lavorativa alle dipendenze dell'Ambasciata del Senegal presso la Santa Sede, dalla quale percepisce una retribuzione mensile di euro 2.500,00 circa (come risulta dalle buste paga e dagli estratti conto depositati in atti), la quale è stata decurtata nell'annualità
2023 in quanto la signora ha usufruito di un congedo per malattia a causa di un carcinoma, percependo altresì per tale periodo una pensione di invalidità di euro
520,00; è unica proprietaria dell'immobile sito in Roma, via Casilina Vecchia n. 90, che ha dichiarato essere ceduto in ospitalità a terzi richiedenti asilo e, pertanto, allo stato non produttivo di reddito;
era altresì unica proprietaria, al momento dell'introduzione del presente giudizio, di un ulteriore immobile sito in ZO
AN (RM), per il quale sosteneva rate di mutuo pari ad euro 440,00 mensili, che è stato oggetto di vendita, dalla quale la signora ha ricavato l'importo complessivo di euro 53.000,00, in parte destinati all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile. Il resistente è invece proprietario al 100% della casa familiare sita in via Gallarate
n. 15, oggetto di assegnazione alla ricorrente, nonché proprietario per 125/1000 dell'immobile sito in via Casilina Vecchia n.90, ove attualmente risiede unitamente alla madre. È titolare di un locale commerciale sito in Roma, Piazza Castroreale n.
2, e svolge pertanto attività lavorativa in qualità di socio amministratore della
BREAK TIME DI TAGLIARO PABLO & C. S.N.C. Occorre rilevare, sul punto, che sebbene dalle dichiarazioni dei redditi riferibili al emerga un reddito CP_1
annuale complessivo pari ad euro 1.133,00 nel 2021 ed euro 3.752,00 nel 2022, il resistente ha dichiarato, all'udienza del 29.01.2024, di percepire un reddito mensile di euro 1.000,00. Tale discrepanza tra la documentazione fiscale e le dichiarazioni del lascia presumere che il medesimo abbia, almeno in parte, la CP_1
disponibilità di entrate ulteriori rispetto a quelle risultanti dagli atti di causa.
Alla luce di quanto sopra esposto, nonché avuto riguardo alle esigenze delle figlie minori e ai maggiori tempi di permanenza presso la madre, con i conseguenti oneri di cura che ne derivano, appare equo determinare in euro 500,00 mensili il contributo dovuto da a per il mantenimento CP_1 Parte_1
delle figlie e Per_1 Per_4
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese di lite, tenuto conto dell'oggetto della controversia tra le parti, devono essere integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
37452/23, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- affida le figlie minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per le minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé;
- dispone che le minori siano collocate presso la madre nell'abitazione sita in
Roma, via Gallarate n. 15;
- assegna la casa familiare sita in Roma, via Gallarate n. 15, a Parte_1
;
[...]
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a) accompagnandole a scuola due volte a settimana e due pomeriggi a settimana per le loro attività; b) a fine settimana alternati, il sabato o la domenica (una settimana il sabato ed una settimana la domenica) dalle ore 11 alle ore 17; c) il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, alternandosi con la madre di anno in anno;
d) per 20 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il
30 aprile di ogni anno;
e) la sera della vigilia di Natale o il giorno di Natale per il pranzo;
f) il pranzo o la cena del compleanno delle figlie ed il giorno del proprio compleanno, a pranzo o a cena.
- determina in euro 500,00 il contributo dovuto da a CP_1 Parte_1
per il mantenimento delle figlie minori, da corrispondere a
[...] [...]
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1 decorrenza dal 28.07.2023 (data della domanda), e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie;
- invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 18.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi