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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 593/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 593/2021, promossa da
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
4/3/1985, residente in Sciacca nel Corso A. Miraglia n. 25, ed ivi elettivamente domiciliata nella Via F.lli Bellanca n. 6 presso lo studio degl i avv.ti Alfonso Fiorica
e Maria Cristina Cucchiara, che la rappresentano e difendono giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
attrice opponente contro
già p. iva. , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Benedetto Croce
n. 40,
convenuta opposta contumace con acronimo , con sede legale Controparte_3 CP_4
a Padova, Via Belzoni n. 65, iscritta all'Albo delle Banche n. 5682, partita IVA e numero di iscrizione del Registro delle imprese di Padova al n. in P.IVA_2 persona del Procuratore speciale e legale rappresentante Dott. CP_5 giusta procura dell'8.10.2021, Rep. 49001 e Racc. 20735, quale società incorporante della già giusto atto di fusione per Controparte_1 Controparte_2 incorporazione rep. 471b Racc. 335 del 4.10.2021, rappresentante e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberto Rainone.
Intervenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: all'udienza del 22/5/2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in atti ed il Giudice poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per scambio di memorie conclusionali e replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 10/6/2021 e regolarmente notificato, l'attore formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
106/2021, reso dal Tribunale di Sciacca, in data 21-22/4/2021, nell'ambito del procedimento portante il n. R.G. 262/2021, notificato a mezzo raccomandata il
7/5/2021 con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente, in favore della parte opposta, la somma di € 27.967,17, oltre agli interessi al saggio Controparte_1 convenzionale decorrenti dal 20.12.2019 fino all'effettivo pagamento in ogni caso entro il limite previsto dall'articolo 2 della legge 108/1996 e le spese della procedura monitoria liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 nella misura di € 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per spese oltre spese generali al 15% oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta, in forza di contratto di finanziamento finalizzato n.
1821177.
A fondamento della propria opposizione, deduceva l'assoluta Parte_1 infondatezza e pretestuosità della richiesta di controparte.
Nel dettaglio, deduceva:
- Insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo omesso parte opposta di allegare al ricorso per decreto ingiuntivo la documentazione necessaria ai sensi dell'articolo 633 c.p.c.;
- Difetto di legittimazione attiva della non essendovi la prova Controparte_1 della titolarità del preteso diritto azionato;
- Inesistenza di una valida fonte negoziale specifica tra le parti, non avendo la parte opponente sottoscritto alcun contratto di finanziamento con la
KS NK S.M.B.H. disconoscendo il contratto di finanziamento finalizzato e la sua sottoscrizione;
- Nullità del contratto per indeterminatezza del tasso di i nteresse;
- Genericità del credito azionato;
- Violazione delle norme di cui alla legge 108/1996 e illegittima capitalizzazione degli interessi richiesti, sempre oltre la soglia legale.
Parte opponente, inoltre, deduceva l'insussistenza dei presupposti per la eventuale concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e l'improcedibilità della domanda giudiziale introdotta in sede monitoria, per la
2 mancata introduzione della mediazione obbligatoria, applicabile al caso di specie.
L'odierna opponente, tutto ciò premesso, concludeva pertanto chiede ndo che l'intestato Tribunale di Sciacca volesse: “reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, facendo diritto alla presente opposizione, con ogni statuizione a) ritenere e dichiarare il difetto delle condizioni di ammissibilità ai fini della emissione del D.I. opposto ex art. 633 c.p.c., e per l'effetto annullarlo, revocarlo integralmente e comunque privarlo di giuridica efficacie, come mai sorto;
b) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte opposta, la insussistenza di valida cessione e comunque il difetto di legittimazione passiva dell'esponente e per l'effetto annullare, revocare e privare di efficacia l'opposto decreto di ingiunzione per i motivi di cui in atti;
c) ritenere e dichiarare
l'insussistenza di valida fonte negoziale tra le parti e comunque l'insussistenza e/o nullità di tutte le clausole onerose e per l'effetto annullare e revocare e privare di efficacia l'opposto decreto di ingiunzione per i motivi di cui in atti;
d) ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta a qualsiasi titolo dall'opponente alla CP
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e per l'effetto
[...] annullare, revocare e comunque dichiarare nullo o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi esposti in atti, privandolo di ogni giuridica efficacia;
in subordine, e) ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi convenzionali né quelli di mora, né le commissioni, né le penali, né le spese per i motivi di cui in atti
e per l'effetto annullare e revocare e comunque dichiarare nullo o inefficace
l'opposto decreto ingiuntivo;
f) ritenere e dichiarare la assoluta illegittimità della capitalizzazione degli interessi, delle commissioni, delle penali e delle spese e/o
l'illegittimità degli addebiti per essere carenti di titolo e comunque complessivamente ben al di sopra della soglia di usura, e per l'effetto annullare, revocare e comunque dichiarare nullo o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo per
i motivi esposti in atti, privandolo di ogni giuridica efficacia;
g) ritenere e dichiarare infondata e comunque illegittima la richiesta di applicazione degli interessi asseritamente convenzionali e/o di mora per il periodo successivo alla asserita chiusura del rapporto azionato;
H) emettere ogni altra statui zione come per legge;
I) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art 93 c.p.c.”.
Con comparsa del 17/11/2021, si costituiva in giudizio la società Controparte_3 con acronimo , quale società incorporante della
[...] CP_4 CP
, giusto atto di incorporazione versato in atti, in virtù del quale era subentrata
[...]
3 senza soluzione di continuità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al la incorporata e nella titolarità dei dati personali con le finalità e le modalità di trattamento già oggetto della incorporata, concludeva istando affinchè il Tribunale adito volesse: “ in via preliminare, pronunciare ordinanza di ingiunzione provvisoriamente ed immediatamente esecutiva ex art 185 ter c.p.c. per il pagamento dell'importo di € 27.967,17, oltre interessi di mora al saggio convenzionale, decorrenti dalla domanda al soddisfo, oltre spese e competenze della procedura ai sensi dell'articolo 641 ultimo comma c.p.c., espressamente richiamato dall'articolo
186 ter primo comma c.p.c., essendo il credito fondato su prova scritta ed interamente provato, quanto ai titoli giustificativi e quanto all'ammontare anche in ragione del principio di non contestazione ex art 115 c.p.c.; nel merito, in via principale, accertata e dichiarata l'inammissibilità e infondatezza, in fatto e in diritto rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla signora Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo n. 106/2021 R.G. 262/2021 emesso dal
[...]
Tribunale di Sciacca per l'importo di € 27.967,17 oltre interessi di mora al tasso convenzionale decorrenti dalla domanda al soddisfo;
in subordine, accertare e dichiarare che la signora è debitrice nei co nfronti del Parte_1 [...]
quale incorporante della dell'importo di € Controparte_3 CP
27.967,17 oltre interessi di mora al tasso convenzionale decorrenti dalla domanda al soddisfo e comunque per quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del presente giudizio. Con vittoria di spese e compenso professionale, da liquidare in via equitativa.”
A fondamento delle proprie domande, l'odierna opposta deduceva:
- Che il decreto ingiuntivo opposto veniva emesso in virtù di valido contratto d i finanziamento n. 1821177, sottoscritto in data 7/1/2019 dalla odierna opponente con la società KS NK GMBH al Parte_1 fine di ottenere una erogazione di un prestito finalizzato all'acquisto di una autovettura modello Tiguan 2016;
- Che il suddetto contratto veniva sottoscritto dalla odierna opponente e contiene tutti gli elementi prescritti dall'articolo 124 TUB, ovvero indicazione dell'ammontare del finanziamento, le modalità, il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate e il TAEG, con 60 rate dell'importo di € 541,50 ciascuna, con TAN 5,49% e TAEG al 6,12%;
- Che l'originaria finanziatrice a fronte dell'inadempimento della Parte_1 la dichiarava decaduta dal beneficio del termine e sollecitava il
[...]
4 pagamento dell'importo azionato successivamente in sede monitoria, come da certificato ai sensi dell'articolo 50 TUB, versato in atti;
- Che il medesimo credito veniva ceduto alla pro soluto con atto CP del 16/3/2020, comunicata anche alla debitrice ceduta con racco mandata.
L'odierna convenuta rappresentava, altresì, di aver provato pienamente il credito azionato, giusto deposito del contratto sottoscritto dalla parte, dell'estratto conto analitico e del certificato ex art 50 TUB e dell'atto di cessione pro soluto de l credito.
Deduceva, inoltre:
- La sussistenza della propria legittimazione attiva;
- L'efficacia del contratto di cessione del credito, attesa la comunicazione a mezzo raccomandata del 9.11.2020 dell'intervenuta cessione dalla
KS NK alla , con elenco dei crediti ceduti e con la CP notifica del ricorso per decreto ingiuntivo;
- L'infondatezza per genericità del disconoscimento della firma apposta al contratto di finanziamento;
- L'assoluta infondatezza dell'eccezione di asserita nullità delle c lausole contenute nel contratto di finanziamento e di inefficacia delle clausole vessatorie;
- L'infondatezza della asserita usurarietà dei tassi e di applicazione di interessi anatocistici.
La società concludeva pertanto come sopra riportato. CP_3 Controparte_3
La causa veniva istruita documentalmente e le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 22/5/2024 e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Così brevemente ricostruito lo svolgimento del processo, si espone quanto segue.
Nel merito, la domanda formulata dalla parte opponente è infondata e l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata non merita accoglimento.
In via preliminare è opportuno precisare che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme codicistiche per lo stesso dettate.
In particolare, nel giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiuntivo, il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pret esa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla.
5 Con specifico riferimento alle regole di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, trova applicazione il principio generale in tema di prova secondo cui spetta a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tuttavia, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se da un lato, rimane invariata la posizione sostanziale delle parti, in quanto aprendosi un ordinario giudizio di cognizione, su impulso del debitore ingiunto, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, dall'altro, si assiste ad un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando così a carico del creditore opposto, avente la veste di attore in senso sostanziale ed avendo richiesto l'ingiunzione in sede monitoria, l'onere di prova l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento dell'emesso decreto ingiuntivo.
Risulta, invece, a carico della parte opponente, avente la veste di convenuto in senso sostanziale, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del presunto debito.
Applicando tali principi al caso di specie, è possibile affermare che se da u n lato spettava a parte opposta dare prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo oggi opposto, dall'altro era onere di opponente, dimostrare la presenza di eventuali Parte_1 fatti estintivi, modificativi o impeditivi del debito presunto.
Tanto premesso, passando all'analisi del materiale probatorio documentale versato in atti, emerge con chiarezza che parte opposta ha provato l'esistenza del credito, per le ragioni che si seguito si esporranno.
1. Sull'eccezione di improcedibilità.
Tale censura sollevata da parte opponente non appare meritevole di accoglimento.
L'art. 5 bis del D. Lgs. 28/2010 (nella nuova formulazione ma anche in quella ratione temporis applicabile al caso di specie) e l'art. 5 comma 6 prevedono che l'obbligo di avviare il procedimento di mediazione non scatta nei procedimenti per ingiunzione, compresa la fase di opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Nella fattispecie in oggetto, è documentalmente provato che parte opposta, CP
, abbia avviato il procedimento di mediazione obbligatoria, con esito
[...] negativo, come da verbale versato in atti.
Dunque, tale motivo di censura non può trovare accoglimento.
2. Mancanza della legittimazione ad agire in capo alla società Controparte_6
[...]
[...] ed in capo alla
[...] Controparte_1
Nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si costituiva la società
, quale società incorporante della , Controparte_3 CP giusto atto di fusione per incorporazione Rep. n. 471 e Racc. 335 perfezionato il
4/10/2021 (versato in atti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta), in virtù del quale subentrava senza soluzione di continuità in tutti i rapporti attivi e passivi, facenti capo alla incorporata.
Nel costituirsi, inoltre, la odierna comparente deduceva che a sua volta, la società che aveva agito in via monitoria (ovvero la ) aveva acquistato, pro - CP soluto, il credito azionato dalla società KS NK, giusto contratto di cessione del 16.3.2020, depositato nel fascicolo monitorio, e comunicato alla parte debitrice ceduta, con raccomanda a/r del 19.11.2020.
Nell'atto di opposizione introduttivo del presente giudizio e nelle successive note scritte dell'11.3.2022, depositate in vista della prima udienza di comparizione, da svolta in via cartolare, parte opponente rilevava il difetto di legittimazione attiva in capo alla società , lamentando di non avere mai sottoscritto alcun CP contratto di finanziamento con la KS NK.
Solo in comparsa conclusionale, a fronte del deposito della visura storica del Registro delle Imprese da parte della lamentava il difetto di Controparte_3 legittimazione attiva della medesima e della . CP_7 CP
Sulla questione giova rappresentare quanto segue.
La odierna deducente, , nel costituirsi ha dedotto di essere Controparte_3 società incorporante della società che aveva agito in sed e monitoria CP
a sua volta per avere acquistato il credito, nella qualità di cessionaria, pro soluto dalla KS NK.
In uno alla propria costituzione, depositava l'atto pubblico di fusione per incorporazione con la . CP
Non è revocabile in dubbio che, con riferimento all'istituto della fusione per incorporazione debbano trovare applicazione gli artt. 2504 c.c. e 2504 bis c.c., in ragione del quale la fusione ha effetto quanto è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c., il quale a sua volta dispone che “l'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete
l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società
7 incorporante”.
Come dedotto dalla odierna opponente, in sede di comparsa conclusionale, la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione di suddette norme, ha chiarito che gli effetti giuridici della fusione tra società “ si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie, concernenti il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione previsto dalla norma, avente efficacia costitutiva, con la precisazione che, a mente dell'articolo 2504 comma 3, il deposito relativo alla società risultante dalla fusione
o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione” (Corte di cassazione Sezioni Unite del 30/4/2021 n.
21970).
Conseguentemente, la stessa Corte di Cassazione con pronuncia più recente (cfr. sentenza n. 12128/2023) ha affermato che: “ gli effetti giuridici della fusione o della incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione, ne consegue che ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente, è necessaria la prova del predetto adempimento”.
Ciò premesso, giova, però, evidenziare che il fenomeno della fusione delle società per incorporazione dia luogo ad un fenomeno di successione a titolo universale, di cui all'articolo 110 c.p.c.
Corre obbligo a questo giudicante, inoltre, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, oramai in maniera granitica, considera il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non come un procedimento autonomo, ma come una fase ulteriore ed eventuale del giudizio monitorio, non meramente volto al controllo di legittimità del decreto ingiuntivo emesso, ma all'analisi del rapporto giuridico alla base dello stesso.
Da qui, la Corte di Cassazione ha affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo vada considerata come la seconda fase di un procedimento già pe ndente suddiviso in due fasi: la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena (cfr. Corte di Cassazione 19596/2020).
Ne discende, a parere di questo Giudicante, che la odierna deducente Controparte_3 si è costituita nel presente giudizio quale successore a titolo universale della
[...]
, che aveva introdotto il ricorso del procedimento monitorio, CP
8 depositando la copia del contratto di fusione.
Sul punto, deve ritenersi che se è vero che il soggetto che si costituisce in g iudizio nella qualità di successore universale di una delle parti ha l'onere di fornire la prova dell'asserita qualità, (Corte di Cassazione, 6240/1996) è pur vero che tale onere sorga unicamente in presenza di una specifica e tempestiva contestazione ad o pera della controparte.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 7758/1997), infatti, controparte accettando il contraddittorio senza alcuna eccezione al riguardo, rende non controversa tale qualità.
Parte odierna opponente, nella prima difesa utile, ovvero nelle note scritte depositate in vista dell'udienza del 17/3/2022, nulla ha dedotto sul punto. Solo in sede di comparsa conclusionale ha contestato – quindi tardivamente – la qualità di società incorporante in capo al e dunque l'eccezione sollevata in Controparte_3 quella sede non può trovare accoglimento.
Ciò posto, anche a voler ragionare diversamente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve vagliarsi la fondatezza della pretesa azionata da chi ha richiesto l'adozione del decreto ingiuntivo, attore in senso sostanziale, e dunque, secondo questo Giudice, è in capo alla società istante in sede monitoria che deve essere valutata la titolarità della posizione giuridica azionata.
Pertanto, deve riconoscersi la legittimazione quale successore a titolo universale in capo alla . Controparte_3
Tanto nel ricorso monitorio, quanto in comparsa di costituzione e risposta, la parte opposta ha dedotto:
- Di aver acquistato il credito giusto atto di cessione del 16/3/2020 dalla
KS NK GMBH, pro-soluto;
- Che dall'elenco dei crediti ceduti risulta anche quello vantato nei confronti della giusto contratto di finanziamento finalizzato n. Parte_1
1821177;
- Che della cessione pro-soluto era stata data comunicazione alla debitrice con raccomandata a/r in data 19/11/2020.
Ed invero, al ricorso per procedimento monitorio, nell'ambito del procedimento portante il n. RG 262/2021 parte istante allegava:
- Copia del contratto di finanziamento;
- Copia del contratto di cessione;
- Estratto conto ex art. 50 TUB;
9 - Copia del piano di ammortamento;
- Estratto conto analitico.
In sede di costituzione e risposta, il depositava inoltre la Controparte_3 copia della raccomandata del 19.11.2020, con la quale veniva notificato alla l'intervenuta cessione del credito. Parte_2
Orbene, in ordine alla legittimazione attiva della ad agire in sede Controparte_1 monitoria, deve ritenersi che essa società si sia resa cessionaria del credito originariamente vantato nei confronti della KS NK.
Si sono infatti perfezionati tutti gli elementi della cessione, di cui all'articolo 1264
c.c., risultando in atti tanto il contratto di cessione quanto la prova dell'intervenuta notifica alla parte debitrice ceduta dell'intervenuta modifica dal latto attivo del rapporto obbligatorio.
Pertanto, le censure sollevate da parte opponente sul punto non possono trovare accoglimento.
3. In ordine alla dedotta insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e inesistenza del contratto di finanziamento.
Orbene, sul punto, le doglianze formulate da parte opponente non meritano accoglimento.
Preliminarmente, deve dirsi provata la sussistenza del contratto di finanziamento stipulato dalla con la cedente KS NK: in primo Parte_1 luogo, le contestazioni formulate da parte opponente appaiono generiche ed in sede conclusionale ha precisato di non avere operato un disconoscimento in senso tecnico della sottoscrizione del contratto.
Ciò posto, parte istante ha provveduto a depositare non solo il contratto e la certificazione ex art 50 TUB, ma anche l'estratto conto analitico della posizione dell a ceduta ed il piano di ammortamento.
L'esistenza del rapporto contrattuale è anche dimostrata dalla circostanza, non contestata da parte opponente, che la stessa ha provveduto comunque al pagamento di alcune rate, seppur successivamente decaduta dal beneficio del termine.
Dall'esame del contratto di finanziamento, inoltre emerge che è stato rispettato anche il requisito della doppia sottoscrizione delle clausole di cui all'articolo 1341 e dell'articolo 1342 c.c.
Oltretutto, l'opponente ha contestato solo genericamente la nullità e l'inefficacia delle clausole vessatorie, omettendo di indicare quale siano le clausole vessatorie e di specificare quale sia la causa della dedotta invalidità.
10 Per tali ragioni, la censura è infondata.
4. Indeterminatezza del tasso interesse.
Quale causa di nullità del contratto di finanziamento in oggetto, parte opponente ha altresì dedotto l'indeterminatezza dei tassi di interess e praticati dalla società emittente e di tutte le altre clausole apposte al contratto.
Anche tale motivo di doglianza non può trovare accoglimento.
Giova a tal proposito rammentare che quanto alla ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., il convenuto opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riveste la qualità di attore in senso sostanzial e, dovendo così provare i fatti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio;
l'attore opponente, invece, è convenuto in senso sostanziale incombendo sullo stesso l'onere di prova i fatti su cui si fondano le eccezioni sollevate.
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, dunque, si applicano le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la logica conseguenza che parte opposta, pur assumendo la veste formale di convenuto, riveste la qualifica di attore in senso sostanziale, con onere di provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
A fronte delle allegazioni documentali di parte opposta (tra cui il contratto di finanziamento dalla lettura del quale emerge l'indicazione specifica sia dall'ammontare della singola rata, sia del TAN, sia del TAEG), parte opponente si è limitata ad affermare in maniera apodittica di non aver mai ricevuto alcun finanziamento, che i tassi di interesse non sono stati indicati in violazione dell'articolo 117 TUB, che gli stessi sono ultralegali, usurari, con una capitalizzazione non pattuita, senza null'altro dedurre o provare sul punto.
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19597/2020 ha infatti precisato che:
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interes si moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applic ato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato,
è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintiv i dell'altrui diritto". Ed, infatti, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., spetta a colui che fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, dovendo nel caso che ci occupa l'opponente allegare e provare in modo specifico le contestazioni sollevati, rendendo così l'azione proposta meramente esplorativa.
11 Alla luce delle emergenze processuali e documentali, dunque, anche tali motivi di doglianza non possono trovare accoglimento.
Tutto ciò premesso, deve concludersi nel senso di rigettare l'opposizione formulata da Parte_1
In ordine alle spese del presente giudizio, deve ritenere che le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
rigetta l'opposizione formulata da con conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 106/2021 emesso dal Tribunale di Sciacca in data 21-22/4/2021, nell'ambito del procedimento portante il n. R.G. 262/2021 e lo dichiara esecutivo;
condanna alla refusione delle spese processuali a favore di Parte_1 che si liquidano in € 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese Controparte_3 generali al 15%.
Così deciso in Sciacca, il 9/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 de l D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt.,
e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 593/2021, promossa da
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
4/3/1985, residente in Sciacca nel Corso A. Miraglia n. 25, ed ivi elettivamente domiciliata nella Via F.lli Bellanca n. 6 presso lo studio degl i avv.ti Alfonso Fiorica
e Maria Cristina Cucchiara, che la rappresentano e difendono giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
attrice opponente contro
già p. iva. , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Benedetto Croce
n. 40,
convenuta opposta contumace con acronimo , con sede legale Controparte_3 CP_4
a Padova, Via Belzoni n. 65, iscritta all'Albo delle Banche n. 5682, partita IVA e numero di iscrizione del Registro delle imprese di Padova al n. in P.IVA_2 persona del Procuratore speciale e legale rappresentante Dott. CP_5 giusta procura dell'8.10.2021, Rep. 49001 e Racc. 20735, quale società incorporante della già giusto atto di fusione per Controparte_1 Controparte_2 incorporazione rep. 471b Racc. 335 del 4.10.2021, rappresentante e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberto Rainone.
Intervenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: all'udienza del 22/5/2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in atti ed il Giudice poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per scambio di memorie conclusionali e replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 10/6/2021 e regolarmente notificato, l'attore formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
106/2021, reso dal Tribunale di Sciacca, in data 21-22/4/2021, nell'ambito del procedimento portante il n. R.G. 262/2021, notificato a mezzo raccomandata il
7/5/2021 con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente, in favore della parte opposta, la somma di € 27.967,17, oltre agli interessi al saggio Controparte_1 convenzionale decorrenti dal 20.12.2019 fino all'effettivo pagamento in ogni caso entro il limite previsto dall'articolo 2 della legge 108/1996 e le spese della procedura monitoria liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 nella misura di € 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per spese oltre spese generali al 15% oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta, in forza di contratto di finanziamento finalizzato n.
1821177.
A fondamento della propria opposizione, deduceva l'assoluta Parte_1 infondatezza e pretestuosità della richiesta di controparte.
Nel dettaglio, deduceva:
- Insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo omesso parte opposta di allegare al ricorso per decreto ingiuntivo la documentazione necessaria ai sensi dell'articolo 633 c.p.c.;
- Difetto di legittimazione attiva della non essendovi la prova Controparte_1 della titolarità del preteso diritto azionato;
- Inesistenza di una valida fonte negoziale specifica tra le parti, non avendo la parte opponente sottoscritto alcun contratto di finanziamento con la
KS NK S.M.B.H. disconoscendo il contratto di finanziamento finalizzato e la sua sottoscrizione;
- Nullità del contratto per indeterminatezza del tasso di i nteresse;
- Genericità del credito azionato;
- Violazione delle norme di cui alla legge 108/1996 e illegittima capitalizzazione degli interessi richiesti, sempre oltre la soglia legale.
Parte opponente, inoltre, deduceva l'insussistenza dei presupposti per la eventuale concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e l'improcedibilità della domanda giudiziale introdotta in sede monitoria, per la
2 mancata introduzione della mediazione obbligatoria, applicabile al caso di specie.
L'odierna opponente, tutto ciò premesso, concludeva pertanto chiede ndo che l'intestato Tribunale di Sciacca volesse: “reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, facendo diritto alla presente opposizione, con ogni statuizione a) ritenere e dichiarare il difetto delle condizioni di ammissibilità ai fini della emissione del D.I. opposto ex art. 633 c.p.c., e per l'effetto annullarlo, revocarlo integralmente e comunque privarlo di giuridica efficacie, come mai sorto;
b) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte opposta, la insussistenza di valida cessione e comunque il difetto di legittimazione passiva dell'esponente e per l'effetto annullare, revocare e privare di efficacia l'opposto decreto di ingiunzione per i motivi di cui in atti;
c) ritenere e dichiarare
l'insussistenza di valida fonte negoziale tra le parti e comunque l'insussistenza e/o nullità di tutte le clausole onerose e per l'effetto annullare e revocare e privare di efficacia l'opposto decreto di ingiunzione per i motivi di cui in atti;
d) ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta a qualsiasi titolo dall'opponente alla CP
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e per l'effetto
[...] annullare, revocare e comunque dichiarare nullo o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi esposti in atti, privandolo di ogni giuridica efficacia;
in subordine, e) ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi convenzionali né quelli di mora, né le commissioni, né le penali, né le spese per i motivi di cui in atti
e per l'effetto annullare e revocare e comunque dichiarare nullo o inefficace
l'opposto decreto ingiuntivo;
f) ritenere e dichiarare la assoluta illegittimità della capitalizzazione degli interessi, delle commissioni, delle penali e delle spese e/o
l'illegittimità degli addebiti per essere carenti di titolo e comunque complessivamente ben al di sopra della soglia di usura, e per l'effetto annullare, revocare e comunque dichiarare nullo o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo per
i motivi esposti in atti, privandolo di ogni giuridica efficacia;
g) ritenere e dichiarare infondata e comunque illegittima la richiesta di applicazione degli interessi asseritamente convenzionali e/o di mora per il periodo successivo alla asserita chiusura del rapporto azionato;
H) emettere ogni altra statui zione come per legge;
I) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art 93 c.p.c.”.
Con comparsa del 17/11/2021, si costituiva in giudizio la società Controparte_3 con acronimo , quale società incorporante della
[...] CP_4 CP
, giusto atto di incorporazione versato in atti, in virtù del quale era subentrata
[...]
3 senza soluzione di continuità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al la incorporata e nella titolarità dei dati personali con le finalità e le modalità di trattamento già oggetto della incorporata, concludeva istando affinchè il Tribunale adito volesse: “ in via preliminare, pronunciare ordinanza di ingiunzione provvisoriamente ed immediatamente esecutiva ex art 185 ter c.p.c. per il pagamento dell'importo di € 27.967,17, oltre interessi di mora al saggio convenzionale, decorrenti dalla domanda al soddisfo, oltre spese e competenze della procedura ai sensi dell'articolo 641 ultimo comma c.p.c., espressamente richiamato dall'articolo
186 ter primo comma c.p.c., essendo il credito fondato su prova scritta ed interamente provato, quanto ai titoli giustificativi e quanto all'ammontare anche in ragione del principio di non contestazione ex art 115 c.p.c.; nel merito, in via principale, accertata e dichiarata l'inammissibilità e infondatezza, in fatto e in diritto rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla signora Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo n. 106/2021 R.G. 262/2021 emesso dal
[...]
Tribunale di Sciacca per l'importo di € 27.967,17 oltre interessi di mora al tasso convenzionale decorrenti dalla domanda al soddisfo;
in subordine, accertare e dichiarare che la signora è debitrice nei co nfronti del Parte_1 [...]
quale incorporante della dell'importo di € Controparte_3 CP
27.967,17 oltre interessi di mora al tasso convenzionale decorrenti dalla domanda al soddisfo e comunque per quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del presente giudizio. Con vittoria di spese e compenso professionale, da liquidare in via equitativa.”
A fondamento delle proprie domande, l'odierna opposta deduceva:
- Che il decreto ingiuntivo opposto veniva emesso in virtù di valido contratto d i finanziamento n. 1821177, sottoscritto in data 7/1/2019 dalla odierna opponente con la società KS NK GMBH al Parte_1 fine di ottenere una erogazione di un prestito finalizzato all'acquisto di una autovettura modello Tiguan 2016;
- Che il suddetto contratto veniva sottoscritto dalla odierna opponente e contiene tutti gli elementi prescritti dall'articolo 124 TUB, ovvero indicazione dell'ammontare del finanziamento, le modalità, il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate e il TAEG, con 60 rate dell'importo di € 541,50 ciascuna, con TAN 5,49% e TAEG al 6,12%;
- Che l'originaria finanziatrice a fronte dell'inadempimento della Parte_1 la dichiarava decaduta dal beneficio del termine e sollecitava il
[...]
4 pagamento dell'importo azionato successivamente in sede monitoria, come da certificato ai sensi dell'articolo 50 TUB, versato in atti;
- Che il medesimo credito veniva ceduto alla pro soluto con atto CP del 16/3/2020, comunicata anche alla debitrice ceduta con racco mandata.
L'odierna convenuta rappresentava, altresì, di aver provato pienamente il credito azionato, giusto deposito del contratto sottoscritto dalla parte, dell'estratto conto analitico e del certificato ex art 50 TUB e dell'atto di cessione pro soluto de l credito.
Deduceva, inoltre:
- La sussistenza della propria legittimazione attiva;
- L'efficacia del contratto di cessione del credito, attesa la comunicazione a mezzo raccomandata del 9.11.2020 dell'intervenuta cessione dalla
KS NK alla , con elenco dei crediti ceduti e con la CP notifica del ricorso per decreto ingiuntivo;
- L'infondatezza per genericità del disconoscimento della firma apposta al contratto di finanziamento;
- L'assoluta infondatezza dell'eccezione di asserita nullità delle c lausole contenute nel contratto di finanziamento e di inefficacia delle clausole vessatorie;
- L'infondatezza della asserita usurarietà dei tassi e di applicazione di interessi anatocistici.
La società concludeva pertanto come sopra riportato. CP_3 Controparte_3
La causa veniva istruita documentalmente e le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 22/5/2024 e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Così brevemente ricostruito lo svolgimento del processo, si espone quanto segue.
Nel merito, la domanda formulata dalla parte opponente è infondata e l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata non merita accoglimento.
In via preliminare è opportuno precisare che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme codicistiche per lo stesso dettate.
In particolare, nel giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiuntivo, il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pret esa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla.
5 Con specifico riferimento alle regole di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, trova applicazione il principio generale in tema di prova secondo cui spetta a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tuttavia, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se da un lato, rimane invariata la posizione sostanziale delle parti, in quanto aprendosi un ordinario giudizio di cognizione, su impulso del debitore ingiunto, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, dall'altro, si assiste ad un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando così a carico del creditore opposto, avente la veste di attore in senso sostanziale ed avendo richiesto l'ingiunzione in sede monitoria, l'onere di prova l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento dell'emesso decreto ingiuntivo.
Risulta, invece, a carico della parte opponente, avente la veste di convenuto in senso sostanziale, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del presunto debito.
Applicando tali principi al caso di specie, è possibile affermare che se da u n lato spettava a parte opposta dare prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo oggi opposto, dall'altro era onere di opponente, dimostrare la presenza di eventuali Parte_1 fatti estintivi, modificativi o impeditivi del debito presunto.
Tanto premesso, passando all'analisi del materiale probatorio documentale versato in atti, emerge con chiarezza che parte opposta ha provato l'esistenza del credito, per le ragioni che si seguito si esporranno.
1. Sull'eccezione di improcedibilità.
Tale censura sollevata da parte opponente non appare meritevole di accoglimento.
L'art. 5 bis del D. Lgs. 28/2010 (nella nuova formulazione ma anche in quella ratione temporis applicabile al caso di specie) e l'art. 5 comma 6 prevedono che l'obbligo di avviare il procedimento di mediazione non scatta nei procedimenti per ingiunzione, compresa la fase di opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Nella fattispecie in oggetto, è documentalmente provato che parte opposta, CP
, abbia avviato il procedimento di mediazione obbligatoria, con esito
[...] negativo, come da verbale versato in atti.
Dunque, tale motivo di censura non può trovare accoglimento.
2. Mancanza della legittimazione ad agire in capo alla società Controparte_6
[...]
[...] ed in capo alla
[...] Controparte_1
Nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si costituiva la società
, quale società incorporante della , Controparte_3 CP giusto atto di fusione per incorporazione Rep. n. 471 e Racc. 335 perfezionato il
4/10/2021 (versato in atti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta), in virtù del quale subentrava senza soluzione di continuità in tutti i rapporti attivi e passivi, facenti capo alla incorporata.
Nel costituirsi, inoltre, la odierna comparente deduceva che a sua volta, la società che aveva agito in via monitoria (ovvero la ) aveva acquistato, pro - CP soluto, il credito azionato dalla società KS NK, giusto contratto di cessione del 16.3.2020, depositato nel fascicolo monitorio, e comunicato alla parte debitrice ceduta, con raccomanda a/r del 19.11.2020.
Nell'atto di opposizione introduttivo del presente giudizio e nelle successive note scritte dell'11.3.2022, depositate in vista della prima udienza di comparizione, da svolta in via cartolare, parte opponente rilevava il difetto di legittimazione attiva in capo alla società , lamentando di non avere mai sottoscritto alcun CP contratto di finanziamento con la KS NK.
Solo in comparsa conclusionale, a fronte del deposito della visura storica del Registro delle Imprese da parte della lamentava il difetto di Controparte_3 legittimazione attiva della medesima e della . CP_7 CP
Sulla questione giova rappresentare quanto segue.
La odierna deducente, , nel costituirsi ha dedotto di essere Controparte_3 società incorporante della società che aveva agito in sed e monitoria CP
a sua volta per avere acquistato il credito, nella qualità di cessionaria, pro soluto dalla KS NK.
In uno alla propria costituzione, depositava l'atto pubblico di fusione per incorporazione con la . CP
Non è revocabile in dubbio che, con riferimento all'istituto della fusione per incorporazione debbano trovare applicazione gli artt. 2504 c.c. e 2504 bis c.c., in ragione del quale la fusione ha effetto quanto è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c., il quale a sua volta dispone che “l'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete
l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società
7 incorporante”.
Come dedotto dalla odierna opponente, in sede di comparsa conclusionale, la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione di suddette norme, ha chiarito che gli effetti giuridici della fusione tra società “ si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie, concernenti il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione previsto dalla norma, avente efficacia costitutiva, con la precisazione che, a mente dell'articolo 2504 comma 3, il deposito relativo alla società risultante dalla fusione
o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione” (Corte di cassazione Sezioni Unite del 30/4/2021 n.
21970).
Conseguentemente, la stessa Corte di Cassazione con pronuncia più recente (cfr. sentenza n. 12128/2023) ha affermato che: “ gli effetti giuridici della fusione o della incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione, ne consegue che ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente, è necessaria la prova del predetto adempimento”.
Ciò premesso, giova, però, evidenziare che il fenomeno della fusione delle società per incorporazione dia luogo ad un fenomeno di successione a titolo universale, di cui all'articolo 110 c.p.c.
Corre obbligo a questo giudicante, inoltre, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, oramai in maniera granitica, considera il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non come un procedimento autonomo, ma come una fase ulteriore ed eventuale del giudizio monitorio, non meramente volto al controllo di legittimità del decreto ingiuntivo emesso, ma all'analisi del rapporto giuridico alla base dello stesso.
Da qui, la Corte di Cassazione ha affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo vada considerata come la seconda fase di un procedimento già pe ndente suddiviso in due fasi: la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena (cfr. Corte di Cassazione 19596/2020).
Ne discende, a parere di questo Giudicante, che la odierna deducente Controparte_3 si è costituita nel presente giudizio quale successore a titolo universale della
[...]
, che aveva introdotto il ricorso del procedimento monitorio, CP
8 depositando la copia del contratto di fusione.
Sul punto, deve ritenersi che se è vero che il soggetto che si costituisce in g iudizio nella qualità di successore universale di una delle parti ha l'onere di fornire la prova dell'asserita qualità, (Corte di Cassazione, 6240/1996) è pur vero che tale onere sorga unicamente in presenza di una specifica e tempestiva contestazione ad o pera della controparte.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 7758/1997), infatti, controparte accettando il contraddittorio senza alcuna eccezione al riguardo, rende non controversa tale qualità.
Parte odierna opponente, nella prima difesa utile, ovvero nelle note scritte depositate in vista dell'udienza del 17/3/2022, nulla ha dedotto sul punto. Solo in sede di comparsa conclusionale ha contestato – quindi tardivamente – la qualità di società incorporante in capo al e dunque l'eccezione sollevata in Controparte_3 quella sede non può trovare accoglimento.
Ciò posto, anche a voler ragionare diversamente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve vagliarsi la fondatezza della pretesa azionata da chi ha richiesto l'adozione del decreto ingiuntivo, attore in senso sostanziale, e dunque, secondo questo Giudice, è in capo alla società istante in sede monitoria che deve essere valutata la titolarità della posizione giuridica azionata.
Pertanto, deve riconoscersi la legittimazione quale successore a titolo universale in capo alla . Controparte_3
Tanto nel ricorso monitorio, quanto in comparsa di costituzione e risposta, la parte opposta ha dedotto:
- Di aver acquistato il credito giusto atto di cessione del 16/3/2020 dalla
KS NK GMBH, pro-soluto;
- Che dall'elenco dei crediti ceduti risulta anche quello vantato nei confronti della giusto contratto di finanziamento finalizzato n. Parte_1
1821177;
- Che della cessione pro-soluto era stata data comunicazione alla debitrice con raccomandata a/r in data 19/11/2020.
Ed invero, al ricorso per procedimento monitorio, nell'ambito del procedimento portante il n. RG 262/2021 parte istante allegava:
- Copia del contratto di finanziamento;
- Copia del contratto di cessione;
- Estratto conto ex art. 50 TUB;
9 - Copia del piano di ammortamento;
- Estratto conto analitico.
In sede di costituzione e risposta, il depositava inoltre la Controparte_3 copia della raccomandata del 19.11.2020, con la quale veniva notificato alla l'intervenuta cessione del credito. Parte_2
Orbene, in ordine alla legittimazione attiva della ad agire in sede Controparte_1 monitoria, deve ritenersi che essa società si sia resa cessionaria del credito originariamente vantato nei confronti della KS NK.
Si sono infatti perfezionati tutti gli elementi della cessione, di cui all'articolo 1264
c.c., risultando in atti tanto il contratto di cessione quanto la prova dell'intervenuta notifica alla parte debitrice ceduta dell'intervenuta modifica dal latto attivo del rapporto obbligatorio.
Pertanto, le censure sollevate da parte opponente sul punto non possono trovare accoglimento.
3. In ordine alla dedotta insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e inesistenza del contratto di finanziamento.
Orbene, sul punto, le doglianze formulate da parte opponente non meritano accoglimento.
Preliminarmente, deve dirsi provata la sussistenza del contratto di finanziamento stipulato dalla con la cedente KS NK: in primo Parte_1 luogo, le contestazioni formulate da parte opponente appaiono generiche ed in sede conclusionale ha precisato di non avere operato un disconoscimento in senso tecnico della sottoscrizione del contratto.
Ciò posto, parte istante ha provveduto a depositare non solo il contratto e la certificazione ex art 50 TUB, ma anche l'estratto conto analitico della posizione dell a ceduta ed il piano di ammortamento.
L'esistenza del rapporto contrattuale è anche dimostrata dalla circostanza, non contestata da parte opponente, che la stessa ha provveduto comunque al pagamento di alcune rate, seppur successivamente decaduta dal beneficio del termine.
Dall'esame del contratto di finanziamento, inoltre emerge che è stato rispettato anche il requisito della doppia sottoscrizione delle clausole di cui all'articolo 1341 e dell'articolo 1342 c.c.
Oltretutto, l'opponente ha contestato solo genericamente la nullità e l'inefficacia delle clausole vessatorie, omettendo di indicare quale siano le clausole vessatorie e di specificare quale sia la causa della dedotta invalidità.
10 Per tali ragioni, la censura è infondata.
4. Indeterminatezza del tasso interesse.
Quale causa di nullità del contratto di finanziamento in oggetto, parte opponente ha altresì dedotto l'indeterminatezza dei tassi di interess e praticati dalla società emittente e di tutte le altre clausole apposte al contratto.
Anche tale motivo di doglianza non può trovare accoglimento.
Giova a tal proposito rammentare che quanto alla ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., il convenuto opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riveste la qualità di attore in senso sostanzial e, dovendo così provare i fatti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio;
l'attore opponente, invece, è convenuto in senso sostanziale incombendo sullo stesso l'onere di prova i fatti su cui si fondano le eccezioni sollevate.
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, dunque, si applicano le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la logica conseguenza che parte opposta, pur assumendo la veste formale di convenuto, riveste la qualifica di attore in senso sostanziale, con onere di provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
A fronte delle allegazioni documentali di parte opposta (tra cui il contratto di finanziamento dalla lettura del quale emerge l'indicazione specifica sia dall'ammontare della singola rata, sia del TAN, sia del TAEG), parte opponente si è limitata ad affermare in maniera apodittica di non aver mai ricevuto alcun finanziamento, che i tassi di interesse non sono stati indicati in violazione dell'articolo 117 TUB, che gli stessi sono ultralegali, usurari, con una capitalizzazione non pattuita, senza null'altro dedurre o provare sul punto.
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19597/2020 ha infatti precisato che:
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interes si moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applic ato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato,
è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintiv i dell'altrui diritto". Ed, infatti, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., spetta a colui che fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, dovendo nel caso che ci occupa l'opponente allegare e provare in modo specifico le contestazioni sollevati, rendendo così l'azione proposta meramente esplorativa.
11 Alla luce delle emergenze processuali e documentali, dunque, anche tali motivi di doglianza non possono trovare accoglimento.
Tutto ciò premesso, deve concludersi nel senso di rigettare l'opposizione formulata da Parte_1
In ordine alle spese del presente giudizio, deve ritenere che le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
rigetta l'opposizione formulata da con conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 106/2021 emesso dal Tribunale di Sciacca in data 21-22/4/2021, nell'ambito del procedimento portante il n. R.G. 262/2021 e lo dichiara esecutivo;
condanna alla refusione delle spese processuali a favore di Parte_1 che si liquidano in € 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese Controparte_3 generali al 15%.
Così deciso in Sciacca, il 9/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 de l D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt.,
e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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