Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00050/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Plutino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale della Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Sud Occidentale - Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
della determina emanata dal Comando Interregionale dell'Italia Sud Occidentale il -OMISSIS-e notificata il -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione disciplinare del ricorrente dall'impiego, per la durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dal-OMISSIS- e fino al-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale e di Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Sud Occidentale - Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. OM IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso notificato -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- -OMISSIS- ha esposto:
-) con ricorso R.G. n. -OMISSIS- egli aveva adìto questa Sezione Staccata per l’annullamento della determina del Comando Interregionale dell’Italia Sud Occidentale prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con la quale si disponeva la perdita del grado per rimozione, nonché della successiva determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui veniva rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente al Comando Generale della Guardia di Finanza;
-) con sentenza n. -OMISSIS-, resa da questo Tribunale, il ricorso veniva accolto e i provvedimenti impugnati venivano annullati, con statuizione confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-;
-) in ottemperanza del dictum giudiziale, con provvedimento notificato il -OMISSIS-, l’Amministrazione dava atto della reintegra del ricorrente nel grado di Maresciallo Aiutante e ne disponeva la riammissione in servizio nella Guardia di finanza, a decorrere dal -OMISSIS-;
-) il successivo -OMISSIS- veniva riavviato il procedimento disciplinare che, a norma dell’art. 1373 del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.), proseguiva dal primo degli atti annullati dal Giudice; all’esito di tale procedimento, il successivo -OMISSIS-, il Comando Interregionale dell’Italia Sud-occidentale emetteva la determina n. prot. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con cui veniva comminata la sospensione disciplinare dall’impiego del ricorrente per la durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dal -OMISSIS- e fino al -OMISSIS-.
1.1- Avverso la determinazione da ultimo menzionata il ricorrente, ripercorse le vicende presupposte al procedimento disciplinare, propone ricorso affidato al seguente articolato motivo: ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE IRROGATA CON LA DETERMINA -OMISSIS- DEL -OMISSIS-NOTIFICATA IN DATA -OMISSIS-; VIOLAZIONE DI LEGGE O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1355 e 1358 C.O.M.
Viene contestato il vizio di difetto di proporzionalità quanto alla sanzione irrogata in sede di riedizione del potere, viepiù in considerazione dei fatti emersi nel corso del procedimento disciplinare e della loro valutazione operata nella primigenia sede processuale, innanzi a questo Tribunale ed al Consiglio di Stato. In tale sede, il Giudice amministrativo avrebbe contestualizzato i fatti attribuiti al ricorrente, ricondotti a mere violazioni del codice deontologico, ritenendo che non avessero arrecato vantaggio alcuno al ricorrente o agli operatori economici entrati in contatto con lo stesso e, dunque, che detti fatti non potessero assurgere ad un livello di gravità elevato, in considerazione della scarsa rilevanza penale degli stessi e dell’assenza di riflesso esterno.
Alla luce di quanto ora esposto l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre la consegna di rigore (annoverabile tra le “sanzioni di corpo” di cui all’art. 1358 C.O.M.) piuttosto che la sospensione dell’impiego annoverata tra le “sanzioni di stato” di cui all’art. 1357 C.O.M. Ciò nella misura in cui le condotte contestategli si sarebbero esaurite in leggere imprudenze e leggerezze, prive di riflesso esterno all’organizzazione militare, non avendo il ricorrente contravvenuto alle sue funzioni né di ufficiale di polizia giudiziaria né di polizia tributaria.
2- Nella resistenza dell’amministrazione, all’udienza straordinaria di smaltimento del 15.1.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
3- Il ricorso è infondato, risultando il provvedimento avversato immune dal vizio di proporzionalità contestato da parte ricorrente.
4- Corre l’obbligo di premettere che il provvedimento impugnato è stato emesso in sede di riedizione del potere avverso l’originaria sanzione espulsiva annullata da questo Tribunale, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato.
Si premette sul punto che “ La portata effettiva del giudicato va infatti ricostruita sulla base di una lettura congiunta del dispositivo della sentenza e della parte motiva, che vanno inoltre correlate ai dati oggettivi di identificazione delle domande (causa petendi e petitum) proposte dalla parte ricorrente, considerando che il potere residuo dell'amministrazione in sede di riedizione del potere dopo una pronuncia di annullamento va delimitato con riferimento al tipo di vizio riscontrato e che, in ogni caso, l'effetto conformativo si estende all'obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire ” ( ex plurimis , T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 19.5.2025, n. 935).
Tanto chiarito, l’asserita “dequotazione” della gravità delle condotte del ricorrente nell’ambito del primigenio giudizio contenzioso, su cui peraltro si imperniano gli effetti conformativi del giudicato, deve essere necessariamente contestualizzata e correlata, esclusivamente, alla sanzione espulsiva originariamente irrogata. Il vizio di legittimità (nello specifico, il deficit di proporzionalità) è stato riscontrato nei termini appresso indicati, evincibili dai passaggi della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- in cui si osserva che “ Nel caso di specie, i fatti addebitati al militare non appaiono avere le caratteristiche della gravità tale da determinare la sanzione irrogata”, ovvero ” i fatti addebitati al militare, per le considerazioni condivisibilmente svolte dalla sentenza impugnata, non appaiono sorreggere (alla luce del principio di proporzionalità), l’irrogazione della più grave delle sanzioni di cui all’art. 1357 d. lgs n. 66/2010 ”; ed ancora: “ Se i comportamenti tenuti dal militare sono senz’altro disciplinarmente rilevanti e costituiscono “comportamenti incompatibili” con la retta condotta di un militare della Guardia di Finanza, nondimeno essi non appaiono preclusivi, sulla base di una evidente consecuzione logica, dell’appartenenza al Corpo ”. Nella medesima ottica –e dunque in tema di non appropriatezza della sanzione espulsiva- deve essere letto l’ulteriore passaggio della pronuncia secondo cui: “ Basti a tal fine ricordare – come evidenziato nella sentenza impugnata – che non risulta che la condotta tenuta abbia consentito la percezione di indebiti corrispettivi (posto che i doni contestati – bottiglie di vino e una cantinetta per la conservazione del medesimo – sembrano costituire, in difetto di diverse specificazioni, donativi eccessivi incautamente accettati, più che pretium sceleris. In sostanza, si tratta di comportamenti disciplinarmente illeciti, ma che appaiono ricondursi ad un contesto di rapporti amicali e/o parentali, più che a un mercimonio della funzione dell’appartenente al Corpo” .
In altri termini, non è dato riscontrare, né in termini di effetti conformativi nè in termini di generico indirizzo rispetto al successivo agere pubblico, alcuna indicazione in ordine alla natura ovvero all’entità della sanzione da irrogare in sede di riedizione del potere, pertinendo siffatta evenienza alle scelte discrezionali dell’amministrazione, che resta titolare del potere di irrogare una delle (meno gravi purché proporzionali) sanzioni previste dal C.O.M. –di corpo o di stato- in funzione della gravità e del dislavore attribuito ai fatti.
Piuttosto, deve osservarsi come il Consiglio di Stato abbia puntualizzato che “ i comportamenti tenuti dal militare sono senz’altro disciplinarmente rilevanti e costituiscono “comportamenti incompatibili” con la retta condotta di un militare della Guardia di Finanza ”, di modo che i comportamenti dedotti non sono stati affatto dequotati a mere violazioni del codice deontologico prive di significativa rilevanza e tali da imporre la necessaria applicazione di una sanzione di corpo, come invece prospettato dal ricorrente.
5- Tanto premesso –rilevato che l’art. 1357 del C.O.M. annovera una pluralità di sanzioni disciplinari di stato, quali: “a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi; b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi; c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare; d) la perdita del grado per rimozione”- il provvedimento impugnato è immune dal dedotto vizio di proporzionalità.
6- Si osserva anzitutto che, per costante giurisprudenza:
-) “ La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al soggetto appartenente alle Forze Armate, ai fini dell'individuazione della sanzione disciplinare da applicare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal Giudice amministrativo, salvo che in talune ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità ed il travisamento dei fatti; in particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga” (T.A.R. Catania Sicilia, Sez. III, 14.4.2025, n. 1210);
-) “ Il giudice amministrativo non può sindacare le valutazioni discrezionali compiute, nell'ambito delle Forze Armate, dall'organo disciplinare in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, nemmeno sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, salvo che non siano affette da palese travisamento dei fatti o manifesta illogicità ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 28.11.2023, n. 10177);
-) “ Le due tipologie di sanzioni disciplinari - di corpo e di stato - previste per il personale militare dagli artt. 1357 e 1358 d.lg. n. 66 del 2010, tutelano graduazioni diverse dell'interesse pubblico: le sanzioni di stato attengono alle violazioni più gravi della disciplina militare da cui consegue un effetto esterno alla medesima compagine militare; le sanzioni di corpo esauriscono invece la loro funzione all'interno della citata organizzazione, rispondendo a una finalità educativa del punito in base alle esigenze delle Forze armate ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 31.5.2023, n. 5344).
7- Il provvedimento impugnato dà analiticamente conto dei fatti addebitati al ricorrente e cioè che questi:
-) il 25.11.2009 in concorso con un collega procurava ad un suo amico, già appartenente al Corpo e poi congedatosi e divenuto commercialista, un cliente titolare di ditta individuale operante nel settore della vendita al dettaglio di elettrodomestici (entrambi soggetti economici erano sottoposti alla vigilanza del loro Reparto di appartenenza);
-) il 24.12.2009 riceveva in omaggio dal predetto imprenditore una cantina refrigerante per la conservazione del vino;
-) il 17.5.2010 procurava al medesimo commercialista un ulteriore cliente, soggetto economico operante nel settore dell’intermediazione mobiliare (anche questi rientrante tra i contribuenti sottoposti alla vigilanza del citato reparto di appartenenza);
-) il 17.12.2009 unitamente al medesimo collega, allo scopo di “sistemare” un controllo effettuato da altro Ispettore nei confronti di un affine della moglie di un graduato (entrambi in forza al Gruppo di Reggio Calabria), venuto a conoscenza del fatto che il Comandante del Gruppo sarebbe andato di lì a poco in licenza si accordavano per rimandare l’intera trattazione per metterla alla firma del subentrato Comandante interinale, ignaro del tutto;
-) il 31.12.2009 effettuava un accesso abusivo alle banche dati informatiche del Corpo verosimilmente nell’interesse di una propria parente, onde ottenere informazioni sul conto di terzo con cui la parente aveva avuto un problema economico;
-) il 16.12.2009, 18.12.2009 e 29.1.2010 instaurava di fatto un rapporto di collaborazione con commercialista del luogo attinente la gestione della contabilità di una società operante nel reggino, proponendo un meccanismo contabile per abbattere il valore delle rimanenze finali della società medesima previa costituzione di una nuova società;
-) in data 26.11.2009, 27.11.2009 e 10.12.2009 unitamente ad un collega di Reparto si interessava indebitamente degli esiti di un’attività di servizio effettuata da altri militari di altra Tenenza della Guardia di Finanza di -OMISSIS-;
-) il 14.12.2009 riceveva in omaggio da un imprenditore che intendeva “sdebitarsi” talune regalie, molto verosimilmente bottiglie di vino.
8- Orbene, a prescindere dall’assenza di sviluppi sul versante squisitamente penalistico, la pluralità degli episodi contestati al ricorrente, il fatto che gli stessi si siano verificati in un arco temporale ristretto, con cadenza ravvicinata e, dunque, con carattere di sostanziale “recidività” (o comunque di reiterazione) ed ancora la proiezione degli stessi all’esterno (trattandosi di episodi che disvelano la sussistenza di relazioni con soggetti esterni all’amministrazione e, si soggiunge, potenzialmente sottoponibili a verifiche fiscali da parte del Reparto di appartenenza del ricorrente), piuttosto che su un versante meramente interno e limitato ai rapporti tra ricorrente ed Istituzione di appartenenza, (con le evidenti ripercussioni in ordine all’immagine di estraneità ed imparzialità che la collettività deve avere dell’Istituzione stessa), disvelano l’assenza del contestato deficit di proporzionalità e giustificano l’applicabilità dell’avversata sanzione di stato.
9- In sostanza, i suddetti comportamenti, il cui sostrato fattuale non risulta confutato –avendo piuttosto il ricorrente tentato di fornirne una diversa contestualizzazione e giustificazione, ritenuta insufficiente dall’amministrazione, come peraltro è puntualizzato nel provvedimento impugnato – possono ben essere ritenuti incompatibili con la retta ed imparziale condotta di un militare della Guardia di Finanza. Come osservato dall’amministrazione in sede provvedimentale, questi avrebbe dovuto evitare (per di più in termini non occasionali bensì reiteratamente) di porsi in rapporti di eccessiva confidenza o di intrattenere “relazioni” o mettere in relazione contribuenti e liberi professionisti ovvero ancora di recepire le sollecitazioni (nel senso di “mettersi a disposizione”) di soggetti legati da vincoli di parentela, nei termini contestati.
10- Detto in altri termini, come condivisibilmente dedotto dalla difesa erariale in sede processuale, la condotta contestata al ricorrente si è estrinsecata non già in una generica violazione dei doveri di ufficio ma proprio nella realizzazione, nell’espletamento dell’attività di servizio, di plurime condotte contrarie a quegli stessi principi alla cui tutela e salvaguardia il Corpo della Guardia di Finanza è precipuamente preposto.
11- In conclusione, ricorso va rigettato.
12- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO LA, Presidente
OM IO, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM IO | RO LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.