Ordinanza cautelare 10 marzo 2023
Sentenza 17 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 17/11/2023, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2023
N. 03465/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Sciangula, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura Servizio -OMISSIS--;
AGEA - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura;
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento del 24 ottobre 2022 numero 021543 dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, precedente o successivo, presupposto o consequenziale, comunque connesso, ivi compreso e ove occorra, il processo verbale di contestazione redatto dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale – Legione Carabinieri Sicilia di -OMISSIS- datato 17/06/2022;
quanto ai motivi aggiunti:
- del provvedimento del 12 gennaio 2023 numero 520 di protocollo – notificato il successivo 13 gennaio da parte dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura di -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato Agricoltura -OMISSIS- - AGEA - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, titolare di una impresa individuale operante da diversi anni nel territorio della Provincia di -OMISSIS- e specializzata nell’allevamento di bovini, rappresenta quanto segue.
1.2 In data 02.07.2022, il ricorrente ha ricevuto il processo verbale con cui i Carabinieri di -OMISSIS- gli hanno contestato la violazione dell’articolo 3 della legge 898/1986 poiché avrebbe ottenuto illecitamente i contributi relativi alla domanda sviluppo rurale n.74770228414 del 15.06.2017 relativa all’anno 2017: nel dettaglio, secondo i Carabinieri, avrebbe ottenuto illecitamente i fondi comunitari in quanto la domanda è stata ammessa “… in violazione alle disposizioni attuative al bando, nonché alle false dichiarazioni rese dalla ditta -OMISSIS-…”.
All’interno del processo verbale veniva altresì contestata la dichiarazione secondo cui egli sarebbe stato legittimo detentore di alcuni dei terreni indicati nella domanda: in particolare, secondo l’Amministrazione, alcuni terreni (particelle numero -OMISSIS-, site nel territorio di -OMISSIS- e particelle numero -OMISSIS-, site nel territorio di -OMISSIS-) gli sarebbero pervenuti illegittimamente, in quanto il dante causa (con il quale aveva stipulato un contratto di locazione in data 02.05.2017) non ne avrebbe avuto la proprietà e, quindi, non ne avrebbe potuto disporre.
Nonostante avesse presentato dettagliate difese circa gli addebiti contestatigli, in data 24.10.2022, l’Amministrazione gli notificava il provvedimento di annullamento in autotutela impugnato col presente ricorso, col quale veniva disposta la decadenza totale per l’annualità 2017 e la decadenza parziale per le annualità 2019, 2020, 2021: le motivazioni del provvedimento rinviavano all’accertamento operato dai Carabinieri e, in particolare, mentre la decadenza per il 2017 era dovuta alle false dichiarazioni effettuate dal dante causa presenti nella domanda di finanziamento e alla presenza di un contratto di locazione irregolare, quella parziale per le annualità 2019, 2020 e 2021 era dovuta solamente a quest’ultima circostanza, perché tale fatto, incidendo in percentuale inferiore al 20% di quanto richiesto, comporta solamente una riduzione in misura proporzionale delle somme erogate e non anche una decadenza totale.
1.3 Il ricorso viene affidato ai seguenti motivi di diritto:
I) Decadenza totale della domanda per l’annualità 2017 misura 214 1/b – Violazione dell’articolo 16 del Regolamento CE 65/2011 - Violazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22.12.2009 numero 30125 e successive modifiche – Eccesso di potere- Difetto d’istruttoria - Violazione del giusto procedimento e dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Secondo la ricostruzione attorea, l’amministrazione pretenderebbe di applicare la sanzione della decadenza totale dalla domanda per l’anno 2017 poiché la ditta cui il ricorrente è subentrato – quella di suo fratello, -OMISSIS- - è stata dichiarata a sua volta decaduta dai benefici in quanto non disponeva di alcun valido titolo di conduzione e non possedeva i requisiti soggettivi previsti dai regolamenti comunitari: tale sanzione sarebbe, tuttavia, del tutto illegittima, in quanto egli è assolutamente estraneo ai fatti contestati alla ditta di suo fratello e ha semplicemente presentato nel corso del 2017 domanda di subentro, usufruendo della possibilità prevista dalla legge di cambiare il beneficiario della sovvenzione pubblica, confidando nella bontà della valutazione operata dall’Amministrazione.
In altri termini, secondo il ricorrente, la illegittimità della domanda presentata dal suo dante causa non potrebbe riverberare i suoi effetti sulla posizione di subentro in cui egli si trova, con la conseguenza che non potrebbe ora l’Amministrazione agire in autotutela richiedendogli la restituzione dei fondi nel frattempo erogati.
Relativamente all’annualità 2017, l’Amministrazione contesta altresì la illegittima detenzione dei fondi agricoli di cui alle seguenti particelle:
a) numero -OMISSIS- site nel territorio di -OMISSIS-;
b) numero -OMISSIS- site nel territorio di -OMISSIS-.
Secondo l’Amministrazione, le particelle di cui al punto a) apparterrebbero al Demanio dello Stato e al Comune di -OMISSIS- e dunque i locatori danti causa avrebbero illegittimamente acquisito la proprietà dei terreni mediante una illecita presentazione della denuncia di successione del defunto -OMISSIS-: gli organi inquirenti sono giunti a tali conclusioni esclusivamente sulla base delle visure catastali, le quali, com’è pacifico in giurisprudenza, non sarebbero idonee a provare in alcun modo la proprietà dei fondi (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 5257 del 04/03/2011; Cass., Sez. 2, sentenza n. 24167 del 2013; Tribunale Rieti, 01/06/2021, sentenza n.309).
Al contrario, come si evince dagli atti di compravendita originali e dalle relative note di trascrizione nei registri immobiliari, il Signor -OMISSIS- ha legittimamente acquisito la proprietà dei suddetti fondi tramite i contratti di compravendita rogati dal Notaio -OMISSIS- e stipulati in data 28.02.1970, 7.06.1970 e 26.07.1970. Sicché la denuncia di successione del de cuius -OMISSIS- è stata formalizzata correttamente dai locatori danti causa del Signor -OMISSIS- che conduce di conseguenza in maniera perfettamente legittima i fondi agricoli ricadenti nel Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-).
Lo stesso vale anche per i fondi agricoli di cui al punto b). E, infatti, secondo l’Amministrazione tali terreni gli sarebbero stati concessi in locazione in maniera fittizia al fine di consentirgli l’accesso ai contributi comunitari: tale erronea conclusione sarebbe stata dedotta solamente perché i proprietari dei fondi, sebbene abbiano confermato il contratto di locazione anche durante l’interrogatorio effettuato dagli stessi inquirenti, hanno asserito impropriamente di avere venduto “ senza stipulare l’atto di compravendita” i suddetti terreni a -OMISSIS- e -OMISSIS- nel 2003, per poi produrre un preliminare di compravendita cui non è seguito il contratto definitivo.
Da quanto detto, discende che nessuna violazione è stata commessa dal ricorrente che detiene i terreni legittimamente con un valido titolo, ovvero il contratto di affitto AGEA n° -OMISSIS-, regolarmente registrato: di conseguenza, le somme corrisposte al ricorrente a titolo di contributi AGEA sono state regolarmente erogate e non devono essere restituite.
II. Decadenza parziale delle domanda per le annualità 2019,2020,2021 misura 11- Eccesso di potere – Difetto d’istruttoria – Carenza dei presupposti- Difetto di motivazione - Violazione del giusto procedimento e dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione
L’Amministrazione - sempre sulla base della ritenuta irregolarità del contratto d’affitto del 2 maggio 2017 - ha disposto la decadenza parziale dei benefici di cui alle domande AGEA n° -OMISSIS- per le annualità 2019, 2020, 2021.
Il provvedimento impugnato anche in parte qua è illegittimo, sotto il profilo dell’eccesso di potere, del difetto d’istruttoria e dei presupposti.
L’Ispettorato ha infatti disposto la decadenza parziale poiché le superfici inserite nel contratto di locazione contestato non superano il 20% delle superfici totali ammesse a beneficio.
Sul punto, tuttavia, si ribadisce quanto già dedotto al primo motivo di ricorso in relazione alla legittima conduzione dei fondi contestati, con l’ulteriore precisazione che laddove l’Amministrazione avesse compiuto indagini più approfondite anziché limitarsi a richiamare il semplice dato catastale, si sarebbe resa conto della titolarità della proprietà del dante causa dei locatori.
A ciò si aggiunga che l’Ispettorato ha errato nel considerare irregolare l’intera superficie contenuta nel contratto di affitto contestato comminando una decadenza parziale per circa 8 ettari. L’Amministrazione semmai avrebbe dovuto comminare la decadenza parziale limitatamente alle superfici delle particelle contestate (Comune di -OMISSIS- e -OMISSIS-) pari a poco più di 4 ettari.
2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.
3. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, regolarmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 12.01.2023, numero di protocollo 520, con il quale l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di -OMISSIS- ha fondamentalmente ribadito il contenuto del suo precedente atto, già impugnato col ricorso introduttivo; infatti, sebbene avesse inviato all’amministrazione dettagliate osservazioni contestando quanto da essa affermato nel provvedimento impugnato col ricorso introduttivo, l’Ispettorato non teneva in alcuna considerazione le sue difese e si limitava a ribadire pedissequamente quanto precedentemente esposto.
Nel dettaglio, il ricorso per motivi aggiunti viene affidato alle seguenti censure: i) illegittimità derivata in quanto il provvedimento del 12.01.2023 sconta i medesimi vizi già evidenziati col ricorso introduttivo; ii) illegittimità per violazione dei criteri di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa e dei principi del giusto procedimento, nonché per eccesso di potere, per difetto di istruttoria e per evidente travisamento dei fatti e difetto di motivazione, in quanto l’amministrazione, richiamando nuovamente ed integralmente il verbale dei Carabinieri della Compagnia di -OMISSIS-, non ha spiegato le ragioni per cui non ha ritenuto di non dovere accogliere le osservazioni del ricorrente.
4. Alla udienza pubblica del 19.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, è sufficiente osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la circostanza – non contestata – che il suo dante causa era privo ab origine dei requisiti per l’ammissione al finanziamento, non può non riverberare i suoi effetti anche sulla posizione del ricorrente, subentrato nell’annualità 2017, che è l’ultima (la quinta) delle annualità cui si riferisce la domanda di contributo presentata nell’anno 2013 dal suo dante causa -OMISSIS-.
È evidente, infatti, come il subingresso sia ontologicamente un titolo derivato che richiede, come tale, la necessaria esistenza e legittimità di un titolo originario in cui poter, giustappunto, subentrare.
Nella fattispecie di causa, la domanda n. 74770228414 ultima annualità (subentro) bando 2013 misura 214/1b presentata dal ricorrente quale subentrante per l’annualità 2017 al precedente titolare, rimane nell’ambito dello stesso rapporto che si era instaurato tra l’Amministrazione e il beneficiario originario a seguito della presentazione della domanda n. 34710114603 del 27.02.2013, nell’ambito quindi di una domanda di concessione del contributo che resta unitaria.
La posizione del ricorrente in relazione all’annualità 2017, in definitiva, non si configura come autonoma rispetto a quella del suo dante causa, titolare dell’originaria ed iniziale domanda di accesso al beneficio pubblico.
Inoltre, l’articolo 3 della legge n. 898/1996 prevede che “Indipendentemente dalla sanzione penale e qualunque sia l'importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito”; la lettera della legge – così come la sua ratio – è pertanto chiara nel senso che l’obbligo di restituzione così come l’obbligo di pagare la sanzione amministrativa grava su chi percepisce il finanziamento pubblico, anche se si tratta di un soggetto giuridico diverso rispetto a quello che ha presentato le dichiarazioni in base alle quali il finanziamento è stato concesso.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere la legittimità del provvedimento di decadenza totale per l’annualità 2017 senza dover esaminare le censure relative agli ulteriori motivi forniti dall’amministrazione a supporto del provvedimento (illegittima detenzione di alcuni fondi agricoli ), e ciò in applicazione del principio in forza del quale, ove il provvedimento amministrativo sia plurimotivato, solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui lo stesso si fonda può determinarne l'illegittimità e il conseguente effetto annullatorio (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 10/02/2021, n. 223; T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 26/03/2020, n. 293, conformi T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 09/12/2019, n. 14082, T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 04/02/2020, n. 1483, TAR Piemonte, Sez. I, 13/06/2014, sent. n. 1073).
Il provvedimento di decadenza totale si fonda, nel caso di specie, su due motivi tra loro concorrenti – illiceità della domanda originaria e illegittima detenzione di alcuni fondi agricoli – sicché il consolidamento di una delle ragioni poste a suo fondamento determina la carenza di interesse sull’ulteriore motivo dedotto, inidoneo a determinare l'annullamento dell'atto.
3. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che per costante giurisprudenza, così come affermato dal ricorrente, l’accertamento della proprietà di un bene deve essere condotto non già sulla mera base delle risultanze catastali, ma mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova; ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area, i dati catastali hanno pertanto solo un valore indiziario e ad essi può essere attribuito maggior peso probatorio solo quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dalla complessiva valutazione del contenuto dell’atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell’area medesima.
Nel caso di specie, tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la valutazione dell’amministrazione poggia non solo sulle visure catastali, ma anche su ulteriori evidenze probatorie; tra le altre, merita di essere segnalata la dichiarazione dei presunti proprietari dei fondi – citata nel verbale di sopralluogo dei Carabinieri richiamato dal provvedimento impugnato - secondo la quale essi non avrebbero mai concluso un contratto di compravendita con il soggetto che avrebbe dato in locazione i terreni al ricorrente. D’altra parte, il Collegio non ritiene che il ricorrente abbia fornito elementi indiziari che valgano a sovvertire il dato catastale, la conseguente valutazione operata dall’Amministrazione e far ritenere provata la proprietà dei terreni da parte del suo dante causa.
Anche il secondo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
4. Dall’infondatezza dei motivi di ricorso discende che il ricorso introduttivo deve essere respinto.
5. Anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto. Da un lato, infatti, non sussiste il vizio di illegittimità derivata non essendo illegittimo il provvedimento impugnato col ricorso introduttivo; dall’altro lato, si evidenzia che, secondo granitica giurisprudenza, non sussiste un obbligo per l’amministrazione di replicare ad ogni singola contestazione del privato, risultando sufficiente un'esternazione motivazionale che renda percepibile la ragione del mancato accoglimento dei rilievi mossi in sede procedimentale e ciò soprattutto nei casi in cui le osservazioni del privato sono comunque inidonee a modificare l’esito provvedimentale.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.