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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2024, n. 6004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6004 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6623/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6623/2024 con il patrocinio dell'avv. BERTI MARCO, in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1
resistente - contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso del 15/4/2024):
“RICHIEDE in via d'urgenza che l'On. Tribunale di Torino, esperite sommarie indagini ed informazioni, Voglia dichiarare l'interdizione della Sig.ra nata a [...], il [...], Controparte_1 residente in [...], c.f. , e dato atto della piena approvazione CodiceFiscale_1 del di Lei padre, Sig. , nominare tutore, prima provvisorio e poi definitivo, l'odierno Parte_2 ricorrente, Sig. , nato a [...], il [...], residente in [...], C.F Parte_1
con provvedimento immediatamente esecutivo e/o valutare la nomina di CodiceFiscale_2 soggetto idoneo a ricoprire tale funzione. Con riserva di produrre più ampia documentazione relativa alle proprietà immobiliari, c/c e pensione”.
Per il PM
Visto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/4/2024, parte ricorrente, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della cugina . Controparte_1 Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente. Veniva, altresì, acquisita la dichiarazione di non opposizione di , padre Parte_2 dell'interdicenda.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 9/10/2024, dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice relatore, si svolgeva l'esame dell'interdicenda; in tale occasione, era, altresì, presente il sig. , padre dell'interdicenda. Parte_2
Con decreto del 18/10/2024, il Giudice relatore fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e per la remissione della causa al Collegio al 23/10/2024.
All'udienza del 23/10/2024, parte ricorrente insisteva per la domanda di interdizione e rinunciava ai termini per le memorie conclusive;
la causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che parte resistente, , è affetta da “disturbo Controparte_1 neurocognitivo maggiore in cerebropatia congenita, dispercezioni visive/uditive e disturbo del comportamento” (cfr. certificato medico della dott.ssa ). Persona_1
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato, altresì, riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, svoltosi anche alla presenza del padre di quest'ultima. La signora CP_1
, infatti, è apparsa disorientata nel tempo e nello spazio e, pur essendo la stessa
[...] comproprietaria di diversi beni immobili, non è stata in grado di ricostruire il proprio patrimonio (v. verbale di udienza 9/10/2024).
Risulta, pertanto, provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve, infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] il Controparte_1
15/09/1966 e residente in [...]. NULLA sulle spese di lite. MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 8 novembre 2024
Il Giudice Est.Rel Il Presidente dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6623/2024 con il patrocinio dell'avv. BERTI MARCO, in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1
resistente - contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso del 15/4/2024):
“RICHIEDE in via d'urgenza che l'On. Tribunale di Torino, esperite sommarie indagini ed informazioni, Voglia dichiarare l'interdizione della Sig.ra nata a [...], il [...], Controparte_1 residente in [...], c.f. , e dato atto della piena approvazione CodiceFiscale_1 del di Lei padre, Sig. , nominare tutore, prima provvisorio e poi definitivo, l'odierno Parte_2 ricorrente, Sig. , nato a [...], il [...], residente in [...], C.F Parte_1
con provvedimento immediatamente esecutivo e/o valutare la nomina di CodiceFiscale_2 soggetto idoneo a ricoprire tale funzione. Con riserva di produrre più ampia documentazione relativa alle proprietà immobiliari, c/c e pensione”.
Per il PM
Visto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/4/2024, parte ricorrente, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della cugina . Controparte_1 Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente. Veniva, altresì, acquisita la dichiarazione di non opposizione di , padre Parte_2 dell'interdicenda.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 9/10/2024, dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice relatore, si svolgeva l'esame dell'interdicenda; in tale occasione, era, altresì, presente il sig. , padre dell'interdicenda. Parte_2
Con decreto del 18/10/2024, il Giudice relatore fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e per la remissione della causa al Collegio al 23/10/2024.
All'udienza del 23/10/2024, parte ricorrente insisteva per la domanda di interdizione e rinunciava ai termini per le memorie conclusive;
la causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che parte resistente, , è affetta da “disturbo Controparte_1 neurocognitivo maggiore in cerebropatia congenita, dispercezioni visive/uditive e disturbo del comportamento” (cfr. certificato medico della dott.ssa ). Persona_1
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato, altresì, riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, svoltosi anche alla presenza del padre di quest'ultima. La signora CP_1
, infatti, è apparsa disorientata nel tempo e nello spazio e, pur essendo la stessa
[...] comproprietaria di diversi beni immobili, non è stata in grado di ricostruire il proprio patrimonio (v. verbale di udienza 9/10/2024).
Risulta, pertanto, provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve, infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] il Controparte_1
15/09/1966 e residente in [...]. NULLA sulle spese di lite. MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 8 novembre 2024
Il Giudice Est.Rel Il Presidente dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo