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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/03/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7068 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
30/05/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. FALCONETTI ANGELA Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. PASQUALI GIORGIO (c.f. CP_1
, unitamente all'Avv. FRENI ALESSANDRO C.F._2
( ); C.F._3
APPELLATA
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. COLANGELO MAURIZIO CP_2
(c.f. ), unitamente all'Avv. COLAVOLPE ALESSANDRO C.F._4
( ); C.F._5
APPELLATO
E
Controparte_3
(c.f. ), difesa dall'Avv. SETTEMBRE CLAUDIO ( ; C.F._6
APPELLATA
r.g. n. 1 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 7353/2019 emessa dal Tribunale di
Roma in data 4.4.2019.
Conclusioni dell'appellante:
Conclusioni dell'appellata:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo
(di poco meno di 45.000,00 euro, oltre interessi commerciali) che aveva Parte_1
ottenuto, in base a fatture ed ordinativi dei lavori,
contro
Ciò perché non CP_1
vi era la prova del contratto che, coinvolgendo una P.A., doveva essere necessariamente in forma scritta.
Ha anche respinto la domanda che aveva rivolto, in subordine, contro Parte_1
il funzionario ( ) che aveva disposto i lavori;
questa volta perché, a fronte CP_2
dei disconoscimento della sottoscrizione di quegli ordinativi, la controparte non avava chiesto la verificazione.
Restava assorbita la domanda di garanzia che aveva svolto verso la CP_2
società assicuratrice.
Per il resto si rimanda alla lettura integrale della sentenza impugnata.
ha proposto appello al quale hanno resistito tutte le controparti. Parte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 30/05/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale contiene due motivi coi quali l'impugnante lamenta che la sua pretesa creditoria, pur con la prova dell'esecuzione della prestazione, sia stata respinta contro trascurando che trattandosi lavori disposti con urgenza CP_1
non era necessario il contratto scritto.
Quanto alla domanda svolta contro il funzionario che sottoscrisse l'ordine dei lavori e che aveva disconosciuto le proprie sottoscrizioni l'appellante rileva che, avendo il fondato le sue difese sulla contestazione di quegli scritti, non era necessaria CP_2
l'istanza di verificazione, che comunque proponeva con l'atto di appello ove la controparte avesse insistito nel disconoscimento.
L'appello è infondato.
r.g. n. 2 L'impugnante non contesta la mancanza del contratto scritto a monte delle prestazioni rese ma fa leva, per la prima volta in appello, sull'urgenza dei lavori che avrebbe dispensato dall'osservanza della forma scritta imposta dagli artt. 16 e 17 del
R.D. n. 2440/1923 per i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione.
Se il primo giudice ha “trascurato” tale aspetto è solo perché nulla era stato allegato al riguardo. Il rigetto della domanda, inoltre, era fondato non già sulla mancata prova della prestazione ma sull'assenza del contratto.
Avuto riguardo alla domanda subordinata contro il funzionario, l'appellante deduce che, pur a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni degli ordinativi dei lavori, non sarebbe stata necessaria la verificazione poiché la controparte, prendendo posizione anche sul contenuto di quelle scritture , sia pure per contestarlo, avrebbe implicitamente ammesso di averle sottoscritte.
Il motivo è infondato.
Il precedente giurisprudenziale evocato dall'appellante (Cass. 2411/2005) ha in realtà affermato che nel vigore dell'art. 345 nuovo testo c.p.c., non è ammissibile la proposizione per la prima volta in appello di una istanza di verificazione di scrittura privata prodotta in primo grado e disconosciuta in quella sede ex art. 214 stesso codice.
L'espresso disconoscimento delle sottoscrizioni esclude che la controparte intendesse avvalersi dei documenti disconosciuti e la loro contestazione anche nel contenuto non implica, pertanto, le conseguenze ipotizzate dall'appellante.
Ritiene la Corte che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, cpc alla luce della colpa grave che connota l'introduzione di un appello sulla base di motivi giuridicamente inconsistenti, destituiti di ogni plausibile fondamento, sì da configurarsi l'abuso dello strumento processuale.
L'appellante dovrà corrispondere alle controparti la somma, equitativamente determinata nella metà delle spese di soccombenza liquidate come nel dispositivo. 37.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione r.g. n. 3 disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore di ciascuna delle controparti costituite, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
c) visto l'art. 96, comma 3, cpc condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna delle controparti costituite della somma di euro 3.000,00;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 12/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4