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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1291/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Barbara Previati Presidente relatore
Silvia Lubrano Giudice
Rossella Casillo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1291/2024 R.G.A.C. pendente tra nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO Parte_1
Claudio ed elettivamente domiciliato in Campobasso, via Nobile n. 39
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
nonché contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici in
Campobasso domiciliano, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74
RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
pagina 1 di 6 1. Con ricorso depositato il 29.07.2024, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, impugnando il provvedimento emesso, in data 13.01.2023, notificatogli il 25.07.2024, dalla
UE di Campobasso (prot. 03 DIV. PAS./Cat. A.12/Imm/2023 – Sez. 2^), con cui, visto il parere sfavorevole rilasciato dalla di e ritenuti insussistenti i Controparte_1 CP_1 presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, si rifiutava il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale da lui richiesto.
Il ricorrente, in particolare, ha lamentato l'erroneità del provvedimento impugnato, nella parte in cui si è ritenuto non sussistente il suo effettivo inserimento sociale in Italia, nonostante quanto da lui prospettato (in data 23.08.2022 ha presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, dichiarando di essere perfettamente integrato da un punto di vista socio-lavorativo e facendo espresso riferimento alla circolare ministeriale del 19 luglio 2021, interpretativa della legge n. 173/2020 – cd. Decreto Lamorgese).
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo – previa sospensione del provvedimento impugnato – di accertare il proprio diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, di ordinare alla UE di Campobasso il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso, attesa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'audizione del ricorrente.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della di Controparte_1 CP_1
(difetto non eccepito dalle Amministrazioni resistenti ma rilevabile d'ufficio dal giudice, non trattandosi di eccezione in senso stretto;
v., in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 2951/2016;
Cass. civ. n. 22525/2018; Cass. civ. n. 10640/2021).
Ciò in quanto, nel ricorso ex art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011, legittimata passiva è solo l'autorità che ha adottato il ricorso impugnato, ossia, nel caso di specie, la UE di
Campobasso (arg. ex Cass. civ. n. 22694/2021).
pagina 2 di 6 4. Ciò premesso, e venendo al merito del ricorso, si osserva che la UE ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1., del d.lgs. n. 286/1998.
Si precisa che la normativa applicabile al caso di specie, ratione temporis, è quella anteriore alla modifica dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 avutasi per effetto del cd. decreto CU (che, come noto, ha abrogato i periodi terzo e quarto dell'art. 19, co. 1.1, del T.U.I.), atteso che la domanda in sede amministrativa è stata presentata in data 23.08.2022 (come si evince dal provvedimento impugnato), prima, quindi, dell'entrata in vigore del d.l. del 10/03/2023
(convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023), il cui art. 7, co. 2, prevede che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11/03/2023) continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Occorre, dunque, avere riguardo al testo della norma previgente.
Ebbene, per effetto delle modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020 (convertito in legge n.
173/2020), tale norma prevede, com'è noto, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU.
Le Sezioni Unite della Cassazione, al riguardo, con pronuncia n. 24413 del 2021, hanno delineato con sufficiente chiarezza la centralità dell'art. 8 della CEDU, precisando che la tutela offerta dalla suddetta norma convenzionale concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia: relazioni familiari ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) nonché lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.).
Tali principi - benché affermati nell'ambito di una pronuncia volta a delineare i contorni della abrogata protezione umanitaria, sostituita, infatti, dalla protezione speciale che qui rileva - rivestono portata definitoria generale e risultano applicabili, pertanto, anche alla protezione speciale.
Gli stessi principi, del resto, erano già stati affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 14 febbraio 2019 ( c. Italia) che aveva sottolineato, al riguardo: “si deve accettare che tutti i Per_1
rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente
pagina 3 di 6 dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Può, inoltre, ricordarsi che, nella sentenza del 16 dicembre del 1992 ( c. Germania), Per_2 la stessa Corte EDU ha affermato che “non è possibile e neppure appropriato tentare di fornire una definizione esaustiva della nozione di vita privata. Tuttavia, sarebbe troppo limitante circoscrivere la nozione ad una “cerchia ristretta” in cui l'individuo può vivere la propria vita personale come preferisce ed escludere, di conseguenza, completamente il mondo esterno non compreso in quella cerchia. Il rispetto per la vita privata deve necessariamente ricomprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani”.
A partire da questa sentenza, che, per la prima volta, ha posto sullo stesso piano la protezione della sfera intima dell'individuo e la tutela della sua proiezione nella sfera sociale, si è verificato un progressivo ampliamento della nozione di vita privata, che non si limita, quindi, ad indicare l'intimità dell'individuo, ma si riferisce anche al modo in cui questi decide di vivere la propria vita all'esterno. In quest'ottica, viene incluso all'interno dell'art. 8 CEDU non solo il diritto allo sviluppo della propria personalità ed autonomia, ma anche il diritto di decidere liberamente se e come relazionarsi con gli altri (cd. “vita sociale”, nel linguaggio della Corte EDU).
Ancora, sempre in relazione alla dimensione sociale della vita privata, nella sentenza del 15 novembre 2007 ( c. ), i giudici di Strasburgo hanno avuto modo di puntualizzare Per_3 Per_4 che “la tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione è principalmente tesa ad assicurare lo sviluppo, senza interferenze esterne, della personalità di ciascun individuo nelle sue relazioni con gli altri esseri umani. Esiste quindi una sfera di interazione della persona con gli altri, anche in un contesto pubblico, che può ricadere nell'ambito di applicazione della vita privata”.
Successivamente, nella sentenza e altri
contro
Svizzera del 2014, i giudici hanno C.F._1 applicato questo principio anche ai cittadini stranieri, ribadendo che “poiché l'art. 8 protegge il diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e il mondo circostante, e può a volte comprendere aspetti dell'identità sociale di un individuo, si dovrà ammettere che la totalità dei legami sociali tra i migranti residenti e la comunità in cui essi abitano, costituisce una parte del concetto di vita privata all'interno del contenuto dell'art. 8”.
Ciò premesso, in via generale e applicando le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza sovranazionale, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'allontanamento del pagina 4 di 6 ricorrente dal territorio italiano comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, nell'accezione estesa sopra richiamata.
L'odierno ricorrente, cittadino albanese, risulta infatti aver intrapreso e Parte_1
consolidato un serio percorso di integrazione socio-lavorativa nel territorio italiano, come comprovato dalla documentazione agli atti, risultando:
- presente in Italia sin dal 2001 e, stabilmente ovvero senza ulteriori allontanamenti dal territorio nazionale, dal 2018 ad oggi;
- residente in [...], unitamente alla moglie, cittadina rumena con cui ha contratto matrimonio in data Parte_2
26.09.2020, la quale è titolare del contratto di locazione dell'immobile ove abitano;
- regolarmente impiegato presso la società ”, con sede in Controparte_3
Campobasso alla via Herculanea n. 1, come dimostrato dai documenti prodotti (UNILAV, certificazione unica 2025 e buste paga da gennaio 2024 a marzo 2025);
- in possesso, come apparso in sede di audizione, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che parla fluentemente grazie alla lunga permanenza nel Paese e alle relazioni sociali e lavorative ivi sviluppate;
- inserito in un contesto familiare stabile, avendo sul territorio i fratelli e Persona_5
regolarmente residenti in Italia, con i quali intrattiene rapporti costanti (come da Per_6
certificati di stato di famiglia e di residenza).
Dall'istruttoria svolta nel presente giudizio emerge, pertanto, che il ricorrente, anche in forza dei legami affettivi e del radicamento territoriale in Campobasso, ha costruito una rete di relazioni significative che confermano un effettivo inserimento sociale, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, in combinato disposto con l'art. 8 della
CEDU.
Alla luce di tutto quanto osservato, il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998.
5. Le spese di lite devono essere compensate, viste le ragioni della decisione, fondata sull'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda e/o eccezione:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
di ; Controparte_1 CP_1
2) Annulla il provvedimento emesso in data 13.01.2023 dalla UE di Campobasso, con cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
3) Dichiara il diritto del ricorrente al rilascio, da parte della UE di Campobasso, del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
5) Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al PM e alla UE di Campobasso per quanto di competenza.
Campobasso, 14 giugno 2025.
Il Presidente Estensore
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Barbara Previati Presidente relatore
Silvia Lubrano Giudice
Rossella Casillo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1291/2024 R.G.A.C. pendente tra nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO Parte_1
Claudio ed elettivamente domiciliato in Campobasso, via Nobile n. 39
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
nonché contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici in
Campobasso domiciliano, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74
RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
pagina 1 di 6 1. Con ricorso depositato il 29.07.2024, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, impugnando il provvedimento emesso, in data 13.01.2023, notificatogli il 25.07.2024, dalla
UE di Campobasso (prot. 03 DIV. PAS./Cat. A.12/Imm/2023 – Sez. 2^), con cui, visto il parere sfavorevole rilasciato dalla di e ritenuti insussistenti i Controparte_1 CP_1 presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, si rifiutava il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale da lui richiesto.
Il ricorrente, in particolare, ha lamentato l'erroneità del provvedimento impugnato, nella parte in cui si è ritenuto non sussistente il suo effettivo inserimento sociale in Italia, nonostante quanto da lui prospettato (in data 23.08.2022 ha presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, dichiarando di essere perfettamente integrato da un punto di vista socio-lavorativo e facendo espresso riferimento alla circolare ministeriale del 19 luglio 2021, interpretativa della legge n. 173/2020 – cd. Decreto Lamorgese).
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo – previa sospensione del provvedimento impugnato – di accertare il proprio diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, di ordinare alla UE di Campobasso il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso, attesa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'audizione del ricorrente.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della di Controparte_1 CP_1
(difetto non eccepito dalle Amministrazioni resistenti ma rilevabile d'ufficio dal giudice, non trattandosi di eccezione in senso stretto;
v., in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 2951/2016;
Cass. civ. n. 22525/2018; Cass. civ. n. 10640/2021).
Ciò in quanto, nel ricorso ex art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011, legittimata passiva è solo l'autorità che ha adottato il ricorso impugnato, ossia, nel caso di specie, la UE di
Campobasso (arg. ex Cass. civ. n. 22694/2021).
pagina 2 di 6 4. Ciò premesso, e venendo al merito del ricorso, si osserva che la UE ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1., del d.lgs. n. 286/1998.
Si precisa che la normativa applicabile al caso di specie, ratione temporis, è quella anteriore alla modifica dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 avutasi per effetto del cd. decreto CU (che, come noto, ha abrogato i periodi terzo e quarto dell'art. 19, co. 1.1, del T.U.I.), atteso che la domanda in sede amministrativa è stata presentata in data 23.08.2022 (come si evince dal provvedimento impugnato), prima, quindi, dell'entrata in vigore del d.l. del 10/03/2023
(convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023), il cui art. 7, co. 2, prevede che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11/03/2023) continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Occorre, dunque, avere riguardo al testo della norma previgente.
Ebbene, per effetto delle modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020 (convertito in legge n.
173/2020), tale norma prevede, com'è noto, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU.
Le Sezioni Unite della Cassazione, al riguardo, con pronuncia n. 24413 del 2021, hanno delineato con sufficiente chiarezza la centralità dell'art. 8 della CEDU, precisando che la tutela offerta dalla suddetta norma convenzionale concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia: relazioni familiari ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) nonché lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.).
Tali principi - benché affermati nell'ambito di una pronuncia volta a delineare i contorni della abrogata protezione umanitaria, sostituita, infatti, dalla protezione speciale che qui rileva - rivestono portata definitoria generale e risultano applicabili, pertanto, anche alla protezione speciale.
Gli stessi principi, del resto, erano già stati affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 14 febbraio 2019 ( c. Italia) che aveva sottolineato, al riguardo: “si deve accettare che tutti i Per_1
rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente
pagina 3 di 6 dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Può, inoltre, ricordarsi che, nella sentenza del 16 dicembre del 1992 ( c. Germania), Per_2 la stessa Corte EDU ha affermato che “non è possibile e neppure appropriato tentare di fornire una definizione esaustiva della nozione di vita privata. Tuttavia, sarebbe troppo limitante circoscrivere la nozione ad una “cerchia ristretta” in cui l'individuo può vivere la propria vita personale come preferisce ed escludere, di conseguenza, completamente il mondo esterno non compreso in quella cerchia. Il rispetto per la vita privata deve necessariamente ricomprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani”.
A partire da questa sentenza, che, per la prima volta, ha posto sullo stesso piano la protezione della sfera intima dell'individuo e la tutela della sua proiezione nella sfera sociale, si è verificato un progressivo ampliamento della nozione di vita privata, che non si limita, quindi, ad indicare l'intimità dell'individuo, ma si riferisce anche al modo in cui questi decide di vivere la propria vita all'esterno. In quest'ottica, viene incluso all'interno dell'art. 8 CEDU non solo il diritto allo sviluppo della propria personalità ed autonomia, ma anche il diritto di decidere liberamente se e come relazionarsi con gli altri (cd. “vita sociale”, nel linguaggio della Corte EDU).
Ancora, sempre in relazione alla dimensione sociale della vita privata, nella sentenza del 15 novembre 2007 ( c. ), i giudici di Strasburgo hanno avuto modo di puntualizzare Per_3 Per_4 che “la tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione è principalmente tesa ad assicurare lo sviluppo, senza interferenze esterne, della personalità di ciascun individuo nelle sue relazioni con gli altri esseri umani. Esiste quindi una sfera di interazione della persona con gli altri, anche in un contesto pubblico, che può ricadere nell'ambito di applicazione della vita privata”.
Successivamente, nella sentenza e altri
contro
Svizzera del 2014, i giudici hanno C.F._1 applicato questo principio anche ai cittadini stranieri, ribadendo che “poiché l'art. 8 protegge il diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e il mondo circostante, e può a volte comprendere aspetti dell'identità sociale di un individuo, si dovrà ammettere che la totalità dei legami sociali tra i migranti residenti e la comunità in cui essi abitano, costituisce una parte del concetto di vita privata all'interno del contenuto dell'art. 8”.
Ciò premesso, in via generale e applicando le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza sovranazionale, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'allontanamento del pagina 4 di 6 ricorrente dal territorio italiano comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, nell'accezione estesa sopra richiamata.
L'odierno ricorrente, cittadino albanese, risulta infatti aver intrapreso e Parte_1
consolidato un serio percorso di integrazione socio-lavorativa nel territorio italiano, come comprovato dalla documentazione agli atti, risultando:
- presente in Italia sin dal 2001 e, stabilmente ovvero senza ulteriori allontanamenti dal territorio nazionale, dal 2018 ad oggi;
- residente in [...], unitamente alla moglie, cittadina rumena con cui ha contratto matrimonio in data Parte_2
26.09.2020, la quale è titolare del contratto di locazione dell'immobile ove abitano;
- regolarmente impiegato presso la società ”, con sede in Controparte_3
Campobasso alla via Herculanea n. 1, come dimostrato dai documenti prodotti (UNILAV, certificazione unica 2025 e buste paga da gennaio 2024 a marzo 2025);
- in possesso, come apparso in sede di audizione, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che parla fluentemente grazie alla lunga permanenza nel Paese e alle relazioni sociali e lavorative ivi sviluppate;
- inserito in un contesto familiare stabile, avendo sul territorio i fratelli e Persona_5
regolarmente residenti in Italia, con i quali intrattiene rapporti costanti (come da Per_6
certificati di stato di famiglia e di residenza).
Dall'istruttoria svolta nel presente giudizio emerge, pertanto, che il ricorrente, anche in forza dei legami affettivi e del radicamento territoriale in Campobasso, ha costruito una rete di relazioni significative che confermano un effettivo inserimento sociale, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, in combinato disposto con l'art. 8 della
CEDU.
Alla luce di tutto quanto osservato, il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998.
5. Le spese di lite devono essere compensate, viste le ragioni della decisione, fondata sull'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda e/o eccezione:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
di ; Controparte_1 CP_1
2) Annulla il provvedimento emesso in data 13.01.2023 dalla UE di Campobasso, con cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
3) Dichiara il diritto del ricorrente al rilascio, da parte della UE di Campobasso, del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
5) Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al PM e alla UE di Campobasso per quanto di competenza.
Campobasso, 14 giugno 2025.
Il Presidente Estensore
Barbara PREVIATI
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