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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/12/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.
Domenico Provenzano, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2001/2022 promossa da
(geb. Konrad), Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. Nicolò Carnemolla e Franzista Brigitte Goller, in virtù di procura agli atti;
attore
nei confronti di
, Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Baseggio, in virtù di procura agli atti, domiciliato presso il suo indirizzo PEC Email_1 convenuto
P. IVA , CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Aloma Piazza, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC Email_2 convenuta
e con la chiamata in causa di
(già ), P. IVA ) Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Annachiara Pavan, come da procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo pec Email_3 terza chiamata
CONCLUSIONI:
Per l'attore (cfr. verbale di udienza del 23.12.2025 e da memoria ex art. 183 comma
VI n. 1 c.p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge;
- Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla parte attrice in conseguenza di quanto precede, da liquidarsi nella somma di euro 250.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito di istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della costituzione in mora al saldo;
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
2 Per il convenuto (cfr. verbale di udienza del 23.12.2025 e memoria ex art. CP_1
183 comma VI n. 1 c.p.c.):
“ IN VIA PREGIUDIZIALE
Dichiarare, per i motivi dedotti nel presente atto, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o comunque la nullità della domanda.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE:
Respingersi, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto dedotte nel presente atto, la domanda attorea;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda attorea sia ritenuta fondata nell'an, ridurre e circoscrivere nei limiti di giustizia, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto dedotte nel presente atto e, quindi, anche a sensi dell'art. 1227 c.c., l'ammontare del relativo risarcimento;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE E RICONVENZIONALE:
Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una responsabilità - anche in forma concorrente e/o in misura minoritaria - in capo al convenuto sig.
[...]
, accertare e dichiarare che, in forza della Polizza Assicurativa n. SU Controparte_1
2019LM001, obbligata al risarcimento del danno è la Compagnia di Assicurazione
, avente sede legale a Milano, via Controparte_5
Tiziano n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannarla a risarcire al sig. (geb. Konrad) il danno da questi patito Parte_1 nella misura che verrà riconosciuta dal Tribunale adito;
SEMPRE IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea nei confronti del convenuto , accertare e Controparte_1 dichiarare che la Compagnia di Assicurazione Controparte_5
, avente sede legale a Milano, via Tiziano n. 32, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, è tenuta, in forza della Polizza Assicurativa n. SU
2019LM001, a tenerlo garantito e indenne da ogni e qualsiasi conseguenza derivante dall'accoglimento della domanda attorea nei suoi confronti, e, per l'effetto, condannare la suddetta Compagnia, sempre in persona del legale rappresentante pro tempore, a
3 manlevarlo e tenerlo comunque garantito e indenne da ogni e qualsiasi conseguenza derivante dall'accoglimento, anche solo parziale, della domanda formulata nei suoi confronti, attraverso il pagamento diretto del danneggiato a sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art 1917 c.c., oltre a rimborsargli le spese legali sostenute.”
Per la convenuta (cfr. verbale di udienza del 23.12.2025 e da CP_5 memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.):
“ Nel merito: rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto non avendo allegato l'attore in primis alcun titolo di parentela con il de cuius. Spese di lite rifuse.
Nel merito in via subordinata: accertata la sussistenza di una corresponsabilità in capo nel determinismo dell'evento dannoso, ciò in misura paritetica o nella Controparte_6 misura che sarà ritenuta equa e di giustizia in applicazione del criterio di cui all'art. 1227 comma I c.c., per l'effetto ridursi la pretesa dell'attore al quantum di giustizia e di ciò che verrà dimostrato in corso di causa. Spese di lite quantomeno compensate.
Rigettarsi in ogni caso la domanda di rifusione delle spese legali svolta da CP_1 nei confronti di stante la costituzione non necessaria dello stesso alla luce di CP_5 quanto ut supra dedotto.
Spese di lite quantomeno compensate.”
Per la terza chiamata (cfr. verbale di udienza del Controparte_7
23.12.2025 e memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.):
“NEL MERITO: rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.
Spese di lite rifuse.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertata la sussistenza di una condotta concorsuale colposa in capo a nella misura che sarà ritenuta equa e di Controparte_8 giustizia, ridursi le domande risarcitorie attoree al quantum di giustizia e di ciò che risulterà provato in corso di causa. Spese di lite compensate.
4 NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: ridursi le domande risarcitorie attoree al quantum di giustizia e di ciò che risulterà provato in corso di causa.
Spese di lite compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2022, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Massa, Controparte_9 chiedendone la condanna, in via solidale tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 250,00 (o per la diversa somma che fosse stata ritenuta di giustizia) in conseguenza della morte del cugino dello stesso attore, Controparte_8 deceduto in un incidente stradale verificatosi il 09.07.2020 sull'autostrada A15, nel territorio del Comune di Mulazzo.
Deduceva: che in quel giorno, alle ore 16.40, lo stesso alla guida di una Ford Edge targata CP_1
FF159XZ, percorreva l'autostrada in direzione Parma e, affrontando una curva a una velocità stimata tra i 95 e i 100 km/h, quando invadeva improvvisamente la corsia opposta, in un tratto interessato da cantiere stradale e caratterizzato da doppio senso di marcia con delimitatori flessibili a separazione delle corsie (limite di velocità vigente era pari a 60 km/h). che il veicolo del convenuto collideva frontalmente con l'autovettura
Volkswagen Touran targata LGSE2807, condotta da che procedeva Controparte_8 regolarmente a una velocità compresa tra i 53 e i 58 km/h, in direzione La Spezia;
che a causa del violento impatto, il e la di lui compagna in CP_8 Persona_1 vacanza in Toscana;
di essere stato legato al cugino defunto da un rapporto affettivo particolarmente intenso e stabile, essendo stati entrambi allevati, nell'infanzia, dalla nonna materna, vivendo a breve distanza l'uno dall'altro e condividendo amicizie, interessi sportivi e attività sociali;
di aver entrambi militato nella stessa squadra di calcio e di essere stati entrambi vigili del fuoco volontari di CP_10
5 cdi aver convissuto con il in un appartamento dal 2016 al 2017 in que di CP_8
Lüneburg, fino al trasferimento dell'attore a circa 150 km nella città di Kiel per motivi di studio, continuando tuttavia a frequentarsi regolarmente e a programmare insieme vacanze e progetti di vita;
di aver subito, seguito della morte del cugino, un profondo e duraturo sconvolgimento emotivo, con radicale mutamento delle proprie abitudini di vita ed isolamento sociale, avendo abbandonato le attività sportive;
di essersi rivolto, nel 2021, ad una psicologa, che gli aveva diagnosticato una depressione moderata, tuttora in trattamento, con aggravamento anche di una preesistente dermatite, attestata dalla documentazione medica prodotta;
che, in sede stragiudiziale, la compagnia incaricata della gestione del sinistro,
[...]
delegata dalla aveva respinto la propria richiesta Parte_2 CP_5 risarcitoria, ritenendo che, in base alle tabelle milanesi, non fosse previsto alcun risarcimento da perdita del rapporto parentale per i cugini;
che, invece, il risarcimento invocato sostenendo che il danno da perdita del rapporto parentale non poteva essere limitato ai soli familiari conviventi o di linea retta, dovendo essere riconosciuto ogniqualvolta sia provata l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà tra familiari.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in via pregiudiziale, la nullità CP_1 della procura notarile conferita dall'attore ai propri legali, in quanto priva di traduzione in lingua italiana e dell'attestazione dell'autenticità della firma. Eccepiva, inoltre,
l'improcedibilità dell'azione, a) per l'avvenuto vano decorso del termine di 90 giorni dalla richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 145 Cod. Ass., b) per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, c) per l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, in particolare di
[...]
quale proprietaria dell'autovettura Ford Edge FF159XZ coinvolta Controparte_7 nel sinistro.
Nel merito, deduceva: che i documenti prodotti sub. nn. 4 e 8 redatti in tedesco non erano stati tradotti in lingua italiana e pertanto andavano espunti;
che il era privo di legittimazione attiva, non rientrando nella categoria dei Pt_1 prossimi congiunti membri della cd. famiglia nucleare, essendo sto a tali parenti
6 riconosciuto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale il base alle
Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano.
Che difettava responsabilità colposa a proprio carico nella verificazione del sinistro mortale, così come il nesso di causalità tra la propria condotta e l'evento lesivo;
che, in violazione dell'art. 164 del Codice della Strada, che nell'autovettura condotta dal sig. erano stati rimossi i sedili posteriori ed inseriti, al loro posto, voluminosi CP_8 bagagli tra cui n. 5 casse in metallo, una scaletta in metallo e un tavolino da campeggi, per un peso di Kg 360, come emerso dall'elaborato del consulente nominato dal P.M. nel procedimento penale RGNR 1733/2020 del Tribunale di Massa, Ing. Umberto
Manoni; che la documentazione sanitaria ex adverso prodotta non era idonea lo stato depressivo dell'attore.
Il convenuto contestava anche il quantum debeatur. CP_1
Concludeva per il rigetto dell'avversa pretesa risarcitoria e, in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa nei propri confronti, per la condanna di a tenerla indenne e garantita, in virtù della polizza n. SU CP_5
2019LM001.
Con ordinanza del 18.08.2023 il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale litisconsorte necessaria (nella sua veste Controparte_7 di proprietaria del veicolo antagonista), in riferimento all'azione diretta spiegata nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta.
Si costituiva quale impresa assicuratrice per la responsabilità civile CP_5 dell'autovettura eccependo l'improcedibilità della domanda per omessa CP_11 attivazione della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, nonché per mancata integrazione del contraddittorio della proprietaria del veicolo antagonista, individuato in da considerarsi litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144 Controparte_7
Cod. Ass. e dell'art. 102 c.p.c.. Contestava, inoltre, la legittimazione attiva in capo al rilevando come a corredo della citazione non fosse prodotta documentazione di Pt_1 sorta atta a dimostrare l'effettivo rapporto di parentela con la vittima, in particolare in mancanza di certificato storico di stato di famiglia. Nel merito, contestava CP_5 la ricostruzione del sinistro prospettata da parte attrice, deducendo la sussistenza di un concorso di colpa della vittima primaria nell'evento letale;
e ciò sul rilievo per cui, in base
7 alla consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero nel procedimento penale,
l'autovettura condotta dal era carica di numerosi bagagli, anche metallici, CP_8 collocati all'interno dell'abitacolo senza adeguata separazione o ancoraggio, circostanza che aveva concorso in modo rilevante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma
1 c.c., alla verificazione delle gravi lesioni dal medesimo riportate nell'impatto, con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente spettante all'attore. Contestata
l'avversa pretesa risarcitoria anche in punto quantum, in quanto manifestamente sproporzionata e priva di adeguato supporto probatorio, in difetto di dimostrazione dell'effettiva intensità del vicolo affettivo tra quest'ultimo e la vittima, non valendo, a tal fine, la convivenza temporanea e la condivisione di amicizie, vacanze o attività ricreative. Contestava, infine, che la documentazione sanitaria prodotta ex adverso, integrasse dimostrazione di una patologia psichica in capo alla controparte riconducibile al decesso del cugino, anche in considerazione del tempo trascorso dal sinistro e tenuto conto che la dermatite di cui era portatore il medesimo era di natura genetica, Pt_1 tale, quindi, da non poter essere posta in relazione causale con l'incidente stradale.
Evidenziava l'esigenza di rigorosa prova ai fini del ristoro del danno da perdita del rapporto parentale per familiari diversi dai prossimi congiunti, non prevedendo le cd.
Tabelle milanesi, non a caso, uno specifico parametro di liquidazione per i cugini della vittima. concludeva, pertanto, in via pregiudiziale, per la declaratoria di CP_5 improcedibilità della domanda e per la pronuncia di ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di e, nel merito, in via principale Controparte_7 per il rigetto della domanda e, in via subordinata, affinchè venisse accertata la corresponsabilità in capo a nella causazione nell'evento dannoso, Controparte_6 con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento al medesimo dovuto.
Integrato il contraddittorio, si costituiva, infine, contestando Controparte_7 del pari l'an debeatur, sul rilievo per cui il sinistro occorso in data 09.07.2020 era imputabile, in via quanto meno concorsuale, all'imprudente condotta del per CP_8 avere lo stesso modificato il veicolo togliendo i sedili posteriori, al fine di per fare più spazio ai bagagli da trasportare, tenuti liberi all'interno dell'abitacolo, senza alcuna protezione rispetto ai passeggeri;
essendo altamente probabile che quegli stessi bagagli al momento dell'urto fossero stati sbalzati fuori ed avessero colpito o fatto pressione sul conducente. Contestava, altresì, il quantum debeatur, difettando la prova del rapporto
8 parentale tra il e il Contestava che le presunte problematiche Pt_1 CP_8 psicofisiche lamentate dall'attore fossero eziologicamente riconducibili all'incidente oggetto di giudizio, essendo insorte a distanza di tempo dal medesimo sinistro, risultando la pretesa risarcitoria comunque eccessiva rispetto ai valori tabellari.
La causa, istruita in forma documentale, è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.12.2025, mediante lettura della presente sentenza, essendosi i difensori delle parti, nel frattempo, allontanati.
§§§§§§§§§§§§§§
Il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale dedotto da parte attrice può essere riconosciuto in virtù di prova presuntiva soltanto per i prossimi congiunti della vittima primaria, in considerazione della particolare intensità del vincolo affettivo che, secondo l' id quod plerumque accidit, connota i legami familiari più stretti. Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, in effetti, “La morte di una persona causata da un illecito determina essa sola la presunzione ex art. 2727 c.c. dell'insorgenza di una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti”, potendo, in tale ipotesi,” il congiunto richiedente ben … allegare e provare il danno in sede giudiziale anche solo su base presuntiva, poiché è l'intensità del legame parentale con la vittima a dimostrare sic et simpliciter l'esistenza del legame affettivo e, con essa, la sofferenza patita per la prematura scomparsa della vittima” (cfr.
Cass. n. 28255/2025, conf., ex plurimis, Id n. 2139/2025, Id. n. 17208/2025, Id. n.
5769/2024). Per il ristoro della peculiare tipologia di pregiudizio non patrimoniale in esame in favore di familiari diversi dai prossimi congiunti, trattandosi di danno- conseguenze, occorre invece la rigorosa prova dell'esistenza di un effettivo, intenso e stabile rapporto affettivo e di solidarietà con la vittima;
presupposto, questo, che risulta contestato in giudizio dalle parti convenute. L'attore non ha assolto all'onere probatorio che le incombeva, non essendo stata espletata, entro il termine all'uopo assegnato (ai
9 sensi del combinato disposto di cui agli artt. 204 comma 3 e 203 comma 2 c.p.c.) con ordinanza depositata in data 21.01.2025, la prova testimoniale ammessa e disposta tramite rogatoria internazionale. Con la successiva ordinanza depositata il 23.10.2025, lo stesso è stato dichiarato decaduto dalla facoltà di assumere la prova Pt_1 testimoniale già ammessa, provvedimento la cui motivazione va in questa sede ribadita, per quanto occorrer possa, dovendosi considerare riportata nella presente sentenza.
All'udienza di discussione orale della causa è stata del resto respinta l'istanza di modifica ex art. 177 c.p.c. dell'ordinanza da ultima citata, per le medesime ragioni già esposte nello stesso provvedimento, non essendo state addotte nuove allegazioni difensive in fatto e in diritto a sostegno della medesima istanza rispetto a quelle già valutate e prese in considerazione nella mentovata ordinanza depositata il 21.01.2025.
Le argomentazioni esposte a sostegno del medesimo provvedimento possono essere compendiate nell'elementare considerazione per la quale, a fronte dell'assegnazione di termine per l'espletamento della rogatoria di giorni 180, parte attrice ha depositato istanza di proroga di quel medesimo termine allorchè lo stesso era ormai scaduto, istanza che è stata rigettata in virtù del disposto di cui all'art. 154 c.p.c.. Al riguardo, è appena il caso di precisare che “il termine fissato dal giudice istruttore per l'assunzione dei mezzi di prova … ha carattere ordinatorio, sicché la relativa istanza di proroga (da rivolgersi all'autorità delegante, ex art. 203, ultimo comma, c.p.c. richiamato, in tema di rogatorie ad autorità estere o consolari, dall'ultimo comma del successivo art. 204) deve essere presentata prima della scadenza del termine stesso, giusta disposto dell'art. 154 del codice di rito, con la conseguenza che l'istanza presentata successivamente alla sua scadenza comporta la decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima” (cfr.
Cass. n. 4877/2005, conf. Id. n. 4448/2013, Id. n. 589/2015); principio che deve ritenersi applicabile anche alla prova per rogatoria, in virtù del richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 204 c.p.c. alla disciplina di cui all'art. 203 c.p.c.. Risulta del resto destituita di fondamento anche l'istanza di rimessione in termine avanzata dall'attore con lo scritto difensivo depositato il 12.12.2025, in difetto di prova che il termine già concesso per l'assunzione della rogatoria sia vanamente decorso per causa non imputabile dalla medesima parte. Parimenti privo di supporto probatorio è l'assunto circa la relazione eziologica delle patologie diagnosticate a carico del ed il sinistro Pt_1
10 mortale nel quale rimase coinvolto il cugino dello stesso, dovendosi precisare che un'ipotetica C.T.U. volta all'accertamento del suddetto nesso causale (peraltro non richiesta dall'attore) assumerebbe inammissibile funzione esplorativa.
L'azione risarcitoria, in definitiva, non può trovare accoglimento. Siffatta statuizione assume rilievo assorbente rispetto alle restanti domande ed allegazioni difensive spiegate in atti.
Il regime delle spese processuali viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., ed a quello di causalità nella lite, ad esso sotteso, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta la domanda proposta da
. Parte_1
Dichiara tenuto e condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali Parte_1 in favore delle altre parti, che liquida in complessivi € 8.759,00 (di cui € 759,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 8.000,00 per compenso professionale), oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, in favore del convenuto , che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre Controparte_12 rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, in favore della convenuta e che liquida in complessivi € 8.000,00 per compenso CP_5 professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, in favore della terza chiamata Controparte_7
Così deciso in Massa, il 23.12.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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